Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5065/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5065/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIAG. PELLEGRINO, 7 presso lo studio dell'Avv. Parte_2
RUSSO MAXIMO (c.f.: ) e dell'Avv. DE VENDITTIS VALERIA C.F._2
( ) VIA G. PELLEGRINO, 7 dai quali è C.F._3 Parte_2
rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._4
VIA A. DIAZ, 13 84013 presso lo studio dell'Avv. SENATORE Parte_2
GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._6
VIA A. DIAZ, 13 84013 presso lo studio dell'Avv. SENATORE Parte_2
GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: altri rapporti condominiali.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Innanzitutto, la S.C. costantemente spiega che le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (ex multis, Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 6 - 2,
03/02/2022, n. 3440).
L'opera sulle cose comuni che sia realizzata ad iniziativa di un condomino e a sue spese non può dunque residualmente valutarsi alla stregua dell'art. 1120 c.c., essendo piuttosto tale fattispecie del tutto estranea all'indicata norma, la quale regola le modalità di espressione ed i limiti delle attribuzioni dell'assemblea, allorché la maggioranza qualificata dei partecipanti voglia disporre l'intervento con deliberazione che vincola peraltro tutti i condomini a sostenerne le spese.
A differenza dalle innovazioni - configurate, come appena ribadito, dalle nuove opere, le quali immutano la sostanza o alterano la destinazione delle parti comuni e che vengono deliberate dall'assemblea nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso. Le modifiche delle parti comuni che il singolo condomino intende apportare a proprie spese per il miglior godimento di esse non richiedono alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata (ad esempio, Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509).
Pagina 2 di 4 Alla eventuale autorizzazione ad apportare tali modifiche concessa dall'assemblea, può attribuirsi altrimenti il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla concreta utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante (Cass. Sez. 2, 20/02/1997, n. 1554).
L'interpretazione della S.C. spiega anche che il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali (Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14107; si vedano anche Cass. Sez. 6 - 2, 04/02/2013, n.
2500; Cass. Sez. 6-2, 25/01/2018, n. 1850; Cass. Sez. 6-2, 21/02/2018, n. 4256; Cass. Sez. 2,
29/01/2021, n. 2126). L'accertamento circa la non significatività del taglio del tetto praticato per innestarvi la terrazza di uso esclusivo e circa l'adeguatezza delle opere eseguite per salvaguardare la funzione di copertura e protezione dapprima svolta dal tetto è riservato al giudice di merito.
Allorché il (o altro partecipante) intende negare la legittimità della modificazione CP_3
della cosa comune apportata dal singolo condomino, il superamento dei limiti del pari uso, di cui all'art. 1102 c.c., si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché deve essere provato dallo stesso , mentre la deduzione, da parte CP_3
dell'autore, della legittimità della modifica non comporta alcun onere probatorio a carico del medesimo (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 22/02/2022, n. 5809; Cass. Sez. 6 - 2, 18/11/2021, n. 35213).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito la prova di quanto meramente allegato.
Di contro dalla perizia allegata dalla parte convenuta si evince che la copertura del terrazzo è avvenuta con materiali idonei a proteggere il piano di calpestio (pavimentazione in cotto).
La circostanza che nel corso del giudizio, parte convenuta abbia modificato lo stato dei luoghi in ossequio all'ordinanza comunale di ripristino n. 54 del 08.04.2013, è irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, atteso che essa rileva unicamente nei rapporti tra P.A. e privato e non anche nei rapporti tra privati.
La circostanza che l'opera così come realizzata fosse illegittima da punto di vista urbanistico rileva, come detto, dal punto di vista amministrativo ma non anche civilistico, nel quale,
Pagina 3 di 4 invece, spettava all'attore fornire la prova del superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e, nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_3
Giuseppe Senatore, difensore dei convenuti dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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