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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Giuseppe Grosso
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.4.2025, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa N. 11 / 2025 R.G., vertente
TRA
Parte_1
CONTRO
CP_1
*****
1.Con ricorso ex art. 700 cpc. depositato in corso di causa, ha Parte_1 chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'Assegno di Inclusione CP_1
Egli ha rappresentato (i) che in data 2.8.2024 aveva presentato all' CP_1 domanda per il riconoscimento dell'Assegno di Inclusione (ADI), di cui al D.L.
48/2023 convertito con modificazioni dalla L. 85/2023 (all. 1), trovandosi in una delle condizioni di svantaggio previste dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, come da relativa certificazione e documentazione pure in atti prodotta (all. 2); (ii) che l' CP_1 non comunicava alcunché nonostante fossero trascorsi alcuni mesi dalla proposizione della domanda finché, accedendo all'area riservata del portale dell' , non rinveniva l'annotazione “sospesa“ in calce allo “stato della CP_2 domanda“ (all. 3); (iii) che infine risultava che la sua istanza era stata respinta per “Mancanza del requisito di residenza al momento della domanda degli ultimi due anni continuativi ( art. 2, co. 2, lett. a), n. 2); art. 4, commi 1 e 8 comma 11 D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023. “ (all. 4); (iv) che la ragione addotta dall' a sostegno del diniego si rinveniva nella circostanza che era CP_1 stato dichiarato irreperibile a cavallo tra il 2023 ed il 2024 dopo uno sfratto subito;
(v) che quindi provvedeva a inoltrare in data 3.12.2024 richiesta di riesame della domanda, rappresentando che in realtà aveva sempre continuato ad abitare in Grosseto, città ove è nato, a tal fine allegando dichiarazione del
Responsabile dell'U.F. Dipendenze della dr. Parte_2 Persona_1 attestante la sua frequenza settimanale dell'ambulatorio SerD di Grosseto per controlli clinici e terapia anche per tutto il periodo della presunta irreperibilità
(all. 5) ed infine (vi) che, nonostante ciò, la domanda veniva nuovamente respinta (all. 6).
In assenza di riscontri ai tentativi effettuati in via amministrativa, documentava in questa sede la propria condizione di svantaggio e rappresentava di trovarsi in una situazione di estrema criticità economica, oltre che psichica.
Illustrato quindi anche il periculum in mora in ragione della carenza di risorse economiche, tanto che viveva facendo affidamento sui servizi forniti dalla di Grosseto, concludeva come in atti. Controparte_3
2. Si costitutiva l' richiamando una relazione amministrativa interna dalla CP_1 quale si evince che a seguito del respingimento della domanda datata
2/12/2024, il aveva presentato riesame in autotutela, allegando la Parte_1
Parte predetta dichiarazione dell' attestante la frequentazione settimanale del
SerD. La richiesta era stata accolta e la prestazione sarebbe stata ripristinata
“nel più breve tempo possibile”. L' rappresentava che tuttavia era CP_1 sopraggiunta comunicazione di sospensione del beneficio da parte del Tribunale di Grosseto ai sensi dell'art. 8 comma 14 D.L. 48/2023 con decorrenza dal
13.1.2025. Quindi, a seguito di tale provvedimento, l' rappresentava che la CP_1 prestazione sarebbe stata riconosciuta da settembre 2024, mese successivo alla presentazione della domanda, fino a dicembre 2024.
3. All'udienza del 11 marzo 2025, le parti chiedevano breve rinvio per raggiungere un'intesa. Alla successiva udienza del 18.3.2025 il procuratore dell' rappresentava che la sede regionale – pur riconoscendo la spettanza CP_1 dell'Assegno - non sarebbe stata nelle condizioni di effettuare il pagamento prima della metà del mese di aprile. La sede locale era tuttavia disponibile a
“effettuare un pagamento extra ordinem in ragione dell'eccezionalità del caso in tempi più brevi”. Il difensore di controparte quindi nulla opponeva a un rinvio finalizzato a tale verifica.
All'esito dell'udienza tenutasi nella giornata di ieri, 9.4.2025, le parti davano atto che nessun pagamento era stato effettuato.
Nulla precisava l' al riguardo e i difensori discutevano quindi la causa. CP_1
Il Tribunale, all'esito, si riservava.
***
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Sul fumus boni iuris.
La spettanza dell'assegno, dalla domanda fino alla disposta sospensione, è indubbia e riconosciuta dallo stesso , quindi per il periodo che va dai CP_2 mesi di settembre 2024 - mese successivo alla presentazione della domanda - fino al mese di dicembre 2024 (dal momento che poi, a gennaio 2025, ne è stata disposta la sospensione per altri, incontestati, motivi). Il è sempre stato residente in Grosseto, come si evince dal suo Parte_1 certificato storico anagrafico, già in possesso dell' sin dalla fase CP_2 amministrativa. Egli è stato dichiarato “irreperibile“ dall'ufficio anagrafe di
Grosseto dal 5 settembre 2023 fino al 9 maggio 2024, per poi ottenere successivamente la residenza in Via Vittorio Alfieri n. 11, che è l'indirizzo della
“ “ di Grosseto, che gestisce anche un Centro di Accoglienza (all. 7). CP_3
Quindi la sua irreperibilità non era dovuta ad allontanamento dal territorio dello
Stato bensì, molto più banalmente, a vicissitudini personali che lo avevano portato a subire uno sfratto. Ma la sua continuativa presenza a Grosseto è dimostrata anche (a) dall' attestazione rilasciata dal SerD di Grosseto – pure già in possesso dell' sin dalla fase di riesame –, (b) dalle certificazioni dei CP_1 controlli medici effettuati presso gli ambulatori medici, cui deve costantemente fare ricorso a causa di una patologia ematica (all. 8), (c) dai referti degli esami Parte ematochimici effettuati nel predetto periodo presso il Poliambulatorio di via don Minzoni (all. 9) e (d) dalla certificazione rilasciata il 19 ottobre 2023
(quindi ancora durante il periodo di presunta assenza) dalla Direzione
Provinciale di Grosseto di Agenzia delle Entrate di Grosseto (all. 10).
Nessun dubbio quindi che egli possedesse, al momento della presentazione Parte della domanda di il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Risulta inoltre documentalmente che il ricorrente si trova nelle condizioni previste per l'ottenimento dell'Assegno di Inclusione di cui al D.L. 48/2023 convertito con modificazioni dalla L. 85/2023, ovvero in una delle condizioni di svantaggio previste dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, con la certificazione attestante tale stato da Parte parte delle competenti strutture sanitarie e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura e assistenza.
Si ripete che la documentazione prodotta in allegato al ricorso non è neppure oggetto di contestazione. Non si comprende quindi l'atteggiamento ostruzionistico dell' che, dietro CP_1 banali ragioni formali facilmente superabili, ha negato la prestazione, costringendo il a presentare ricorso al Tribunale. E pur avendone poi Parte_1 riconosciuto in giudizio la spettanza, ha continuato a omettere il pagamento per il periodo per il quale la prestazione era indubbiamente dovuta
(settembre/dicembre 2024).
Tale inaccettabile condotta finisce per penalizzare proprio gli ultimi, cioè i soggetti che hanno più bisogno della prestazione assistenziale e che la disperazione nella quale versano, non di rado, li spinge a commettere atti che finiscono per giustificare la privazione della prestazione.
4.2 Sotto il profilo del periculum in mora.
Deve altresì ritenersi sussistente il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile per il diritto vantato nel caso in cui non si riconoscesse l'invocata tutela in via d'urgenza.
Sebbene si tratti di soli 4 mesi di prestazione, il è persona Parte_1 estremamente bisognosa, che manifesta dipendenza e una situazione di grave disagio psico-fisico, oltre che economico, non disponendo di risorse secondo proprie quanto risulta dal mod. ISEE in atti (all. 11), tanto che ha subìto uno sfratto proprio nel periodo della presunta irreperibilità sul territorio. Egli vive solo grazie agli aiuti della . Controparte_4
Si profila dunque palesemente l'esistenza di un concreto pericolo di lesione di un diritto non pienamente risarcibile per equivalente.
5. Il ricorso deve essere pertanto accolto, ordinando all' il riconoscimento CP_1
Parte della prestazione di in favore del come da domanda OC Parte_1
da questi presentata in data 02.08.2024, e Parte_4
l'erogazione in favore del ricorrente degli importi arretrati per il periodo settembre/dicembre 2024 compresi, con maggiorazione di interessi come per legge.
6. Le spese di lite si rinviano al merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso d'urgenza proposto da , Parte_1 così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla prestazione di ADI OC
, presentata in data 02.08.2024, e all'erogazione in Parte_4 proprio favore degli importi arretrati per il periodo settembre/dicembre 2024 compresi;
per l'effetto,
- condanna l' , in persona del l.r. pro tempore, all'erogazione in suo favore CP_1 della prestazione suddetta, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- spese al merito.
Manda alla Cancelleria di dare comunicazione alle parti.
Grosseto, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso