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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8766/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RI EL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 8766/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 13 ottobre 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA (partita i.v.a.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via Scarlatti
n. 32, presso lo studio dell'Avv. Raganati Pasquale (c.f.: , dal C.F._1 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Sant'Antimo (NA), alla via Luigi Vanvitelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Cappuccio
Nello (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._3 procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
E
(c.f.: ; Controparte_2 C.F._4
(c.f.: ); Controparte_3 C.F._5
APPELLATI CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2566/2023 resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore e pubblicata in data 22/09/2023”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come note e comparse conclusionali e memorie di replica depositate dalle parti per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 13 ottobre 2025.
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti delle controparti, la società proponeva tempestiva impugnazione avvero la Parte_1 sentenza n. 2566/2023 resa in data 22/09/2023 dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4492/2022 r.g., pubblicata in pari data, con la quale, in accoglimento della domanda risarcitoria ivi proposta da CP_1
veniva condannata al pagamento, in favore di quest'ultimo, della somma
[...] complessiva di euro 3.901,21, oltre spese di lite.
Il giudizio di primo grado era stato intentato dall'odierno appellato al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria bicicletta Bianchi modello C2C, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 10/03/2022 alle ore 07:00 circa, in Sant'Antimo, allorquando il velocipede, condotto nell'occasione da
[...]
, transitando al corso Michelangelo direzione viale Libero Grassi con CP_4 direzione Cesa (CE), giunta all'altezza del Parco Pegaso, fu attinta dall'auto Ford
Fiesta targata EB612JE condotta da e di proprietà di Controparte_2 [...]
. Il conducente del predetto veicolo — secondo quanto dedotto dal CP_3 [...] nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado — , effettuando una CP_1 manovra di retromarcia da una zona adibita a parcheggio antistante il parco Pegaso, ometteva di dare la dovuta precedenza alla bicicletta in transito e, così, urtava con il proprio lato posteriore la parte anteriore della bicicletta di proprietà del
[...]
il cui conducente, per effetto dell'urto, perdeva il controllo e veniva CP_1 sbalzato dalla bicicletta, rovinando al suolo. La bicicletta riportava danni al telaio, alle ruote, al manubrio, al cambio, alla catena, alla sella e ai pedali, che l'attore quantificava in euro 5.260,00.
Quali motivi di appello avverso la menzionata decisione, la Compagnia Assicurativa appellante deduceva ed eccepiva: (i) l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'asserito responsabile civile, in quanto non Controparte_1 osservando il dettato degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, avrebbe omesso di convenire in giudizio il proprietario del veicolo Ford Fiesta targato EB612JE, ovvero , litisconsorte necessario, e, benché detta Controparte_3 integrazione fosse stata disposta in prima udienza dal giudice di prime cure, a tanto il non avrebbe ottemperato, poiché notificava l'atto di citazione, a Controparte_1 mezzo PEC, all' indirizzo “ non collegato al , ma afferente Email_1 CP_3 alla (ii) la carenza di legittimazione ad agire del CP_5 Controparte_1
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
soltanto genericamente argomentata dal giudice di prime cure, nonostante essa
Compagnia Assicurativa avesse eccepito, sin dal giudizio di primo grado, che l'allora attore, non avrebbe dimostrato in atti la proprietà del velocipede Controparte_1 danneggiato, non avendo prodotto documentazione fiscale di acquisto al riguardo e avendo trasmesso ad essa Assicuratrice un preventivo spese recante data antecedente al sinistro e intestato ad altro soggetto;
(iii) l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie acquisite al processo di primo grado, compresa la espletata CTU, dalle quali non avrebbe potuto ritenersi provato il fatto storico dedotto in lite, nonché la responsabilità del veicolo assicurato, anche alla luce delle sospette risultanze emerse dalla banca dati IVASS con riguardo alla elevata sinistrosità del proprietario del presunto veicolo responsabile civile;
(iv) l'errata e incongrua liquidazione del danno e della liquidazione dell'IVA.
La predetta parte appellata chiedeva, dunque, di accogliere il proposto gravame e, in riforma della sentenza n. 2566/2023 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, di:
“a) dichiarare estinto il giudizio recante il numero di r.g.: 4492/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dal Controparte_1 in subordine:
b) rigettare la domanda proposta da per carenza di Controparte_1 legittimazione attiva;
ovvero in via ancor più subordinata:
c) rigettare la domanda proposta da perché inammissibile, Controparte_1 improponibile ed improcedibile, nonchè del tutto infondata nel merito;
d) condannare al pagamento delle spese ed onorari del doppio Controparte_1 grado di giudizio, ivi comprese quelle per la espletata C.T.U., con condanna altresì, e in ogni caso, alla restituzione di quelle percepite dal predetto e dal suo legale avvocato Nello Cappuccio, in esecuzione della sentenza impugnata, pari ad
€ 4.289,70 , ed € 2.617,38 (avv. Cappuccio).”. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01/12/2023 si costituiva in giudizio l'appellato il quale resisteva all'avversa impugnazione Controparte_1 eccependone, in rito, l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e predicandone, nel merito, l'infondatezza, avendo egli attore documentalmente provato, in primo grado, la propria legittimazione, e dovendosi ritenere superati gli altri motivi di gravame sulla scorta delle risultanze istruttorie raccolte nel corso del giudizio di primo grado e della CTU ivi espletate, come già esaustivamente motivato dal giudice di primo grado.
Ciò premesso, la predetta parte appellata concludeva:
“Per il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario.”.
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di gravame eseguita anche nei loro confronti, non si costituivano, invece, in giudizio gli ulteriori appellati
[...]
e , sicché degli stessi ne veniva dichiarata la contumacia CP_2 Controparte_3 con ordinanza resa in data 08 aprile 2024.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio e fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., all'esito dell'udienza del 13/10/2025, con provvedimento del 14/10/2025, la causa veniva riservata in decisione.
In via pregiudiziale di rito, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello.
Il gravame spiegato, infatti, individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando, altresì, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. Cass., SS.UU., n. 27199 del 16/11/2017).
I suddetti requisiti sono certamente ricavabili dall'atto di appello introduttivo del presente giudizio di gravame, del quale, pertanto, va predicata l'ammissibilità.
Venendo all'esame dei motivi di merito del proposto gravame, ne va, innanzitutto, predicata l'infondatezza del primo, col quale parte appellante ha lamentato l'omessa corretta integrazione del contraddittorio, nell'ambito del giudizio di primo grado, nei confronti del responsabile civile , pur disposto dal giudice di Controparte_3 prime cure.
La censura appare infondata, laddove va ritenuto che tale integrazione sia stata, invece, correttamente operata dal nell'ambito del giudizio di primo CP_1 grado, tramite la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti del
, effettuata presso l'indirizzo di PEC relativo all'attività Controparte_3 imprenditoriale svolta dal destinatario, nella forma di impresa individuale.
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
L'appellato ha fornito, infatti, prova, sin dalla propria costituzione nel CP_1 presente giudizio (cfr. allegato alla produzione di parte denominato “ricerca codice fiscale di nel registro inipec” depositata in data 01/12/2023) del fatto Controparte_3 che l'indirizzo di posta elettronica certificata “ , è afferente alla Email_1
“ , che è la ditta dell'impresa individuale Controparte_6 collegata al codice fiscale del destinatario della notifica telematica.
Ora, sul punto mette conto osservare che l'art. 3-bis, L. n.53/1994 dispone che: “
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. […]”.
Sulla scorta della citata normativa, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del
2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n.
179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal
15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato
Re.G.Ind.E. (cfr. Cass. Civ. n. 2460/2021).
In tema di domicilio digitale, poi, è stato chiarito che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. (cfr. Cass. Civ. n. 12134/2024; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita).
Nel caso di specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza
(da ultimo confermati con l'Ordinanza n. 1615/2015 della S.C.), deve ritenersi che n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
l'atto di citazione de quo sia stata notificato correttamente — in conformità della predetta normativa — all'indirizzo PEC dell'impresa individuale del , attinto CP_3 dall'apposito pubblico elenco previsto per legge (INI-PEC), attivato dal destinatario con riferimento alla propria attività imprenditoriale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3-bis, c. 1, L. n.53/1994, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Poiché non è stata contestata, dalla parte appellante, la relata di notifica dell'atto di citazione de quo nei suoi elementi necessari (115 c.p.c.), deve ritenersi che nella predetta relata di notifica il difensore dell'appellato abbia indicato a norma del suddetto articolo 3 bis, c. 5, l'indirizzo risultante dal pubblico elenco INIPEC cui la notifica è stata regolarmente eseguita;
in ogni caso, egli ha dimostrato che l'indirizzo
PEC di destinazione dell'atto era stato estratto dal predetto registro INIPEC e va rilevato, inoltre, che l'art. 3-bis,, c. 5, L. n.53/1994 subordina la validità della notifica telematica riguardo all'inclusione dell'indirizzo PEC del destinatario nel Pubblico
Registro INIPEC alla sola attestazione del difensore;
infatti, data la formulazione della legge che impone un preciso dovere professionale al difensore (e lo parifica, per le operazioni in tale contesto svolte, al pubblico ufficiale), l'onere della prova contraria, che l'indirizzo PEC cui la notifica è stata inviata non sia nell'elenco indicato, grava sulla controparte;
nel caso in esame, nulla in senso contrario parte appellante ha dimostrato.
Col secondo motivo di gravame parte appellante ha contestato la impugnata decisione nella parte in cui essa ha reso una motivazione del tutto generica e, di fatto, apparente in ordine alla ritenuta legittimazione attiva (id est, titolarità dal lato attivo nel rapporto controverso) del il quale, di contro, non avrebbe Controparte_1 mai fornito compiuta prova della proprietà della bicicletta oggetto dei danni di cui ha chiesto il ristoro.
Tale motivo di gravame si è rivelato fondato.
Sul punto occorre osservare come, sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del giudizio di primo grado (e riprodotta in atti anche nel presente giudizio di gravame, in allegato all'atto di appello), l'odierna parte appellante risulta aver specificamente contestato la titolarità dal lato attivo del rapporto controverso in capo al , deducendo ed eccependo in merito CP_1 che: “[…] tra i documenti forniti non vi sono documenti fiscali che possano ricondurre alla proprietà del bene in capo al Assenza che, peraltro, inibisce la verifica Controparte_1 dell'anno di produzione del bene, utile alla determinazione del suo valore di mercato. […] La comparente evidenzia inoltre che il preventivo per la riparazione della bicicletta della ditta
Milione Bike, trasmesso dal legale del con PEC del 18/11/2022 (doc. 5) è Controparte_1 datato 16/07/2019 (data antecedente a quella dell'asserito incidente del 10/03/2022) ed è indirizzato a tal Quanto innanzi la dice lunga anche in ordine alla Persona_1 legittimazione ad agire del (cfr. pagg. 5 e 6 della comparsa di Controparte_1
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
costituzione e risposta depositata da parte appellante nell'ambito del giudizio di primo grado).
Ebbene, in ordine a tale specifica e circoscritta contestazione, la impugnata decisione, oltre che a compiere una ricognizione giuridica circa la distinzione tra i concetti di legitimatio ad causam e titolarità sostanziale, dal lato attivo e passivo, del rapporto giuridico dedotto in lite, nel concreto si è limitata ad esprimere enunciazioni di mero stile, che si sono tradotte in una motivazione di fatto soltanto apparente, peraltro neppure aderente alla precisa portata dell'eccezione e della contestazione formulata da parte convenuta (odierna appellante); sul punto è dato, infatti, leggere nella gravata decisione: “Peraltro, nella fattispecie, la legittimazione attiva risulta solo genericamente contestata mentre la titolarità dal lato passiva del rapporto controverso risulta dall'istruttoria compiuta e dai documenti prodotti che non stati specificamente e tempestivamente contestati come previsto dal combinato normativo disposto dall'art. 2719 c.c.
e dagli artt. 167 e 215 c.p.c.” (cfr. pag. 4 della sentenza appellata in atti).
Ora, premesso che l'eccezione formulata dalla convenuta (odierna appellata) era precipuamente rivolta a contestare la titolarità dal lato attivo (e non passivo, come erroneamente affermato in sentenza) del rapporto controverso in capo all'allora attore (e odierno appellato) il giudice di prime cure ricollega una Controparte_1 tale legittimazione, in modo del tutto generico e apodittico, “dall'istruttoria e dai documenti prodotti”, senza neppure una sommaria indicazione degli specifici elementi probatori ritenuti indicativi a tal riguardo.
Non vi sono dubbi, infatti, che, contestando la mancata presenza in atti di documentazione attestante l'acquisto della bicicletta danneggiata da parte dell'odierno appellato (attore nel giudizio di primo grado) e le incongruenze e discrepanze emerse nella data di redazione e nell'intestazione del preventivo di riparazione in atti, la predetta parte appellata abbia inteso specificamente contestare proprio la titolarità sostanziale dal lato attivo nel rapporto controverso in capo alla predetta parte istante.
In merito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente chiarito che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla
e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.”; invero, “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”, tanto che “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.” (cfr. Cass., SS.UU., 2951/2016).
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
Nella specie, da un lato, è chiaro che le specifiche contestazioni sollevate sul punto dalla odierna appellante nell'ambito del giudizio di primo grado (come sopra riportate) non consentivano di ritenere “non contestata” la titolarità dal lato attivo del diritto controverso in capo all'attore (odierno appellato) e, dall'altro lato, che effettivamente non emergono in atti sicuri appigli probatori sui quali una tale titolarità attiva può essere saldamente ancorata.
Del resto, nel prendere posizione in ordine al secondo motivo di gravame qui in esame, l'appellato oltre che a riproporre la astratta distinzione Controparte_1 tra mera legittimazione ad agire e titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, sulle circostanze concrete riproposte dalla appellante si è limitata ad affermare “Con riferimento a tale aspetto l'attore ha documentato il suo diritto di proprietà vantato sulla bici danneggiata allegando, sin dalla costituzione in giudizio, un atto di acquisto per scrittura privata sul quale la convenuta non ha preso mai esplicita posizione e, dunque, tale documento
(in assenza di prova contraria) è da considerarsi idoneo a dimostrare quanto assunto dall'attore in citazione ossia che egli è proprietario della bicicletta per cui chiede il risarcimento dei danni.”.
Ebbene, “l'atto di acquisto” solo genericamente richiamato dall'appellato, non solo non risulta essere mai stato menzionato dal giudice di prime cure nella impugnata decisione, ma neppure risulta essere stato prodotto in atti nell'ambito del presente giudizio di gravame, né — ancora — la predetta parte appellata ha in alcun modo dimostrato di averlo allegato in atti nell'ambito del giudizio di primo grado.
Va, infatti, evidenziato in merito che parte appellata non risulta aver riprodotto nel presente giudizio di gravame il contenuto del proprio fascicolo di parte, non avendo, dunque, prodotto alcunché in merito, anche a seguito di apposita autorizzazione (e onere) impartita dal giudice in tal senso.
Ed invero, già con ordinanza resa in data 18/11/2024 il giudice, disposta l'acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, al contempo autorizzava e onerava le parti alla produzione in atti di tutta la documentazione già ivi prodotta, compresa la copia dei verbali di causa e della CTU espletata in quel giudizio.
Pur, poi, acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, esso risulta, tuttavia, privo delle produzioni delle parti, che, ancorché telematiche, era loro onere ridepositare in atti anche nel presente giudizio di gravame (considerato che
“Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte.”, su cui cfr. Cass. 8528/2006).
Alla luce sia della impugnata decisione (sostanzialmente silente sul punto), che delle generiche difese spiegate in merito da parte dell'appellato non Controparte_1
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
accompagnate dalla produzione in atti neppure del contenuto del proprio fascicolo di parte del primo grado, deve ritenersi che la predetta parte non abbia fornito compiuta prova circa la propria titolarità dal lato attivo del rapporto controverso dedotto in lite, non avendo provato, non solo la proprietà, bensì anche l'effettiva disponibilità di fatto del bene danneggiato (ovvero la bicicletta che avrebbe subito il sinistro stradale dedotto in lite) e di cui ha chiesto il ristoro economico.
Del resto, anche dall'esame della ulteriore documentazione prodotta in atti dalla parte appellante emerge la fondatezza delle proprie doglianze sul punto, considerato che: (a) anche la CTU in atti dà atto del mancato esame diretto della bicicletta danneggiata (esaminata, di contro, per stessa asserzione del CTU, sulla scorta di mere riproduzioni fotografiche), nonché della impossibilità di accertarne l'anno di produzione (cfr. pag. 8 della relazione di consulenza d'ufficio in atti); (b) la perizia espletata dalla Compagnia Assicurativa convenuta (odierna appellante) sul velocipede in questione dava anch'essa espressamente atto che “in via preliminare, va evidenziato che la presente relazione è stata sviluppata sugli atti forniti a corredo dell'incarico. Si assume della sopravvenuta alienazione del velocipede oggetto di perizia, ma alcuna evidenza documentale viene fornita al riguardo. […] A tal proposito, è bene precisare che agli atti forniti non vi sono evidenze documentali fiscali che possano ricondurre la proprietà del bene in capo all'odierno danneggiato. […]” (cfr. relazione redatta dal Perito
Ind. depositata in atti da parte appellante), sulla quale circostanza parte Persona_2 appellata, anche in tal caso, oltre che a limitarsi ad affermare, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di gravame, di aver “allegato una scrittura privata di vendita”, non ha in alcun modo provato in atti tale generico assunto, poiché anche tale documento — come l'intera produzione della detta parte appellata — non risulta essere stato riprodotto in atti nel presente giudizio di appello, unitamente alla prova di deposito in atti già all'epoca del giudizio di primo grado ed entro lo spirare delle preclusioni istruttorie di quel processo;
(c) ancora, parte appellante ha prodotto in atti il preventivo spese fornito da parte appellata
(attore nel giudizio di primo grado) nella fase stragiudiziale di accertamento del danno, il quale reca data 16/07/2019 (ovvero persino antecedente al dedotto sinistro stradale, collocato dall'istante alla data del 10/03/2022) e intestazione a tale Per_1
, avendo, di contro, l'appellato degradato tale pur pregnante circostanza ad
[...] un mero refuso, ma — ancora una volta — con asserzioni del tutto generiche e totalmente prive di qualsiasi sostegno probatorio documentale.
Le insanabili discrasie che precedono (puntualmente evidenziate dalla odierna parte appellante sin dal giudizio di primo grado e sulle quali il giudice di prime cure, tuttavia, assolutamente nulla ha motivato o argomentato) non consentono di esprimere valutazione positiva — ancorché indiziaria — sulla reale proprietà (ma anche solo possesso o mera detenzione di fatto) del velocipede asseritamente danneggiato in capo all'odierno appellato (attore del giudizio di primo grado)
[...] al momento di asserita verificazione del sinistro stradale dedotto in CP_1
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
lite, con la conseguenza che quest'ultimo risulta aver del tutto mancato la prova — a proprio carico — della titolarità, dal lato attivo, del diritto risarcitorio rivendicato nell'ambito del giudizio di primo grado.
Per tutti i motivi che precedono, deve ritenersi, dunque, fondato il secondo motivo di gravame, con conseguente integrale assorbimento del terzo e del quarto.
Per l'effetto, in integrale riforma della gravata decisione, la domanda proposta da parte attrice (e odierno appellato), nell'ambito del giudizio di Controparte_1 primo grado va integralmente rigettata.
In ragione, poi, dell'accoglimento integrale dell'appello, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne il riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attore, (odierno appellato), Controparte_1 quest'ultimo, in virtù del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della odierna appellante
Parte_1
Parimenti, anche le spese della CTU espletata nell'ambito di quel giudizio sono da accollare integralmente in capo al predetto odierno appellato, seppure nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009).
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato, alla rifusione delle dette spese in favore Controparte_1 dell'appellante costituita, Parte_1
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 1.100,01 e fino a euro 5.200,00, secondo il valore del decisum e della statuizione di condanna oggetto del gravame accolto) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M.).
Per effetto dell'integrale accoglimento del proposto gravame e della consequenziale riforma della sentenza di primo grado, va, altresì, accolta la domanda di restituzione formulata da parte appellante e tesa a conseguire il rimborso delle somme di euro
4.289,70 — elargita in favore dell'appellato — , e di euro 2.617,38 Controparte_1
— elargita, a titolo di spese di lite, in favore dell'Avv. Cappuccio, difensore del
[...]
dichiaratosi antistatario della detta parte attrice ex art. 93 c.p.c. — in CP_1
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata (somme la cui effettiva elargizione in favore della parte appellata costituita e del proprio difensore, sebbene provate in atti da parte appellante tramite la semplice produzione di atti di precetto e di un pro-forma di fattura ad essa notificati, non risulta essere mai stata specificamente contestata dalla predetta parte appellata costituita).
Invero, è principio di diritto pacifico in giurisprudenza quello per cui “La domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass.
11491/2006).
Sul punto, va, inoltre, ulteriormente precisato che “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.” (cfr. Cass.,
8215/2013; Cass. 10827/2007; Cass. 13736/2004; Cass. 13752/2002).
Inoltre, le circostanze che il difensore distrattario di parte attrice non sia stato direttamente evocato nel presente giudizio di gravame e che l'appello non sia stato rivolto anche nei propri confronti, non impediscono l'emissione di una pronuncia di condanna diretta nei confronti di quest'ultimo per la restituzione delle somme ricevute a titolo di spese di lite ex art. 93 c.p.c..
Ed invero, oltre a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi già citata, è stato altresì osservato come “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.”
(cfr., da ultimo, sul punto, Cass. 25247/2017; Cass, 9062/2010, la quale, emessa in casistica in cui il difensore distrattario non aveva neppure partecipato al processo di appello, ha chiarito proprio che il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado — salvo il diritto a percepire n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra — , come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione, cosicchè il distrattario è destinato a subire gli effetti della riforma della sentenza di primo grado benché non evocato personalmente nel giudizio di appello;
Cass. 13736/2004; Cass.
10827/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RI EL, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 8766/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
2566/2023 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore e pubblicata in data 22/09/2023", pendente tra — appellante — e Parte_1 [...]
— appellato — , nonché e CP_1 Controparte_2 [...]
— appellati contumaci — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e CP_3 questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta integralmente la domanda proposta dell'attore, Controparte_1
(odierno appellato), nell'ambito del giudizio di primo grado;
2. per l'ulteriore effetto, condanna il predetto appellato, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'odierna appellante, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese della C.T.U. svolta in primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dell'odierno appellato e attore del giudizio di primo grado, con il conseguente diritto di parte Controparte_1 appellante di ripetere dal secondo quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.;
4. altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato, alla restituzione, in favore Controparte_1 dell'appellante, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., della somma complessiva di euro 4.289,70
(quattromiladuecentoottantanove/70) da egli ricevuta in esecuzione della riformata decisione;
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
5. ancora per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'Avv. Cappuccio Nello, quale difensore costituito per la medesima parte appellata in primo grado, e distrattario delle spese di Controparte_1 lite liquidate in proprio favore nella impugnata e riformata decisione, alla restituzione, in favore dell'appellante, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di euro 2.617,38
(duemilaseicentodiciassette/38), dallo stesso ricevuta a titolo di spese di lite in esecuzione della riformata decisione;
6. condanna, infine, l'appellato, al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante costituita, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 1.700,00 (millesettecento/00), di cui euro 200,00
(duecento/00) per spese ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 10/12/2025
IL GIUDICE
(dott. RI EL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209,
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RI EL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 8766/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 13 ottobre 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA (partita i.v.a.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via Scarlatti
n. 32, presso lo studio dell'Avv. Raganati Pasquale (c.f.: , dal C.F._1 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Sant'Antimo (NA), alla via Luigi Vanvitelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Cappuccio
Nello (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._3 procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
E
(c.f.: ; Controparte_2 C.F._4
(c.f.: ); Controparte_3 C.F._5
APPELLATI CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2566/2023 resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore e pubblicata in data 22/09/2023”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come note e comparse conclusionali e memorie di replica depositate dalle parti per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 13 ottobre 2025.
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti delle controparti, la società proponeva tempestiva impugnazione avvero la Parte_1 sentenza n. 2566/2023 resa in data 22/09/2023 dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4492/2022 r.g., pubblicata in pari data, con la quale, in accoglimento della domanda risarcitoria ivi proposta da CP_1
veniva condannata al pagamento, in favore di quest'ultimo, della somma
[...] complessiva di euro 3.901,21, oltre spese di lite.
Il giudizio di primo grado era stato intentato dall'odierno appellato al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria bicicletta Bianchi modello C2C, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 10/03/2022 alle ore 07:00 circa, in Sant'Antimo, allorquando il velocipede, condotto nell'occasione da
[...]
, transitando al corso Michelangelo direzione viale Libero Grassi con CP_4 direzione Cesa (CE), giunta all'altezza del Parco Pegaso, fu attinta dall'auto Ford
Fiesta targata EB612JE condotta da e di proprietà di Controparte_2 [...]
. Il conducente del predetto veicolo — secondo quanto dedotto dal CP_3 [...] nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado — , effettuando una CP_1 manovra di retromarcia da una zona adibita a parcheggio antistante il parco Pegaso, ometteva di dare la dovuta precedenza alla bicicletta in transito e, così, urtava con il proprio lato posteriore la parte anteriore della bicicletta di proprietà del
[...]
il cui conducente, per effetto dell'urto, perdeva il controllo e veniva CP_1 sbalzato dalla bicicletta, rovinando al suolo. La bicicletta riportava danni al telaio, alle ruote, al manubrio, al cambio, alla catena, alla sella e ai pedali, che l'attore quantificava in euro 5.260,00.
Quali motivi di appello avverso la menzionata decisione, la Compagnia Assicurativa appellante deduceva ed eccepiva: (i) l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'asserito responsabile civile, in quanto non Controparte_1 osservando il dettato degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, avrebbe omesso di convenire in giudizio il proprietario del veicolo Ford Fiesta targato EB612JE, ovvero , litisconsorte necessario, e, benché detta Controparte_3 integrazione fosse stata disposta in prima udienza dal giudice di prime cure, a tanto il non avrebbe ottemperato, poiché notificava l'atto di citazione, a Controparte_1 mezzo PEC, all' indirizzo “ non collegato al , ma afferente Email_1 CP_3 alla (ii) la carenza di legittimazione ad agire del CP_5 Controparte_1
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
soltanto genericamente argomentata dal giudice di prime cure, nonostante essa
Compagnia Assicurativa avesse eccepito, sin dal giudizio di primo grado, che l'allora attore, non avrebbe dimostrato in atti la proprietà del velocipede Controparte_1 danneggiato, non avendo prodotto documentazione fiscale di acquisto al riguardo e avendo trasmesso ad essa Assicuratrice un preventivo spese recante data antecedente al sinistro e intestato ad altro soggetto;
(iii) l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie acquisite al processo di primo grado, compresa la espletata CTU, dalle quali non avrebbe potuto ritenersi provato il fatto storico dedotto in lite, nonché la responsabilità del veicolo assicurato, anche alla luce delle sospette risultanze emerse dalla banca dati IVASS con riguardo alla elevata sinistrosità del proprietario del presunto veicolo responsabile civile;
(iv) l'errata e incongrua liquidazione del danno e della liquidazione dell'IVA.
La predetta parte appellata chiedeva, dunque, di accogliere il proposto gravame e, in riforma della sentenza n. 2566/2023 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, di:
“a) dichiarare estinto il giudizio recante il numero di r.g.: 4492/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dal Controparte_1 in subordine:
b) rigettare la domanda proposta da per carenza di Controparte_1 legittimazione attiva;
ovvero in via ancor più subordinata:
c) rigettare la domanda proposta da perché inammissibile, Controparte_1 improponibile ed improcedibile, nonchè del tutto infondata nel merito;
d) condannare al pagamento delle spese ed onorari del doppio Controparte_1 grado di giudizio, ivi comprese quelle per la espletata C.T.U., con condanna altresì, e in ogni caso, alla restituzione di quelle percepite dal predetto e dal suo legale avvocato Nello Cappuccio, in esecuzione della sentenza impugnata, pari ad
€ 4.289,70 , ed € 2.617,38 (avv. Cappuccio).”. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01/12/2023 si costituiva in giudizio l'appellato il quale resisteva all'avversa impugnazione Controparte_1 eccependone, in rito, l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e predicandone, nel merito, l'infondatezza, avendo egli attore documentalmente provato, in primo grado, la propria legittimazione, e dovendosi ritenere superati gli altri motivi di gravame sulla scorta delle risultanze istruttorie raccolte nel corso del giudizio di primo grado e della CTU ivi espletate, come già esaustivamente motivato dal giudice di primo grado.
Ciò premesso, la predetta parte appellata concludeva:
“Per il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario.”.
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di gravame eseguita anche nei loro confronti, non si costituivano, invece, in giudizio gli ulteriori appellati
[...]
e , sicché degli stessi ne veniva dichiarata la contumacia CP_2 Controparte_3 con ordinanza resa in data 08 aprile 2024.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio e fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., all'esito dell'udienza del 13/10/2025, con provvedimento del 14/10/2025, la causa veniva riservata in decisione.
In via pregiudiziale di rito, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello.
Il gravame spiegato, infatti, individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando, altresì, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. Cass., SS.UU., n. 27199 del 16/11/2017).
I suddetti requisiti sono certamente ricavabili dall'atto di appello introduttivo del presente giudizio di gravame, del quale, pertanto, va predicata l'ammissibilità.
Venendo all'esame dei motivi di merito del proposto gravame, ne va, innanzitutto, predicata l'infondatezza del primo, col quale parte appellante ha lamentato l'omessa corretta integrazione del contraddittorio, nell'ambito del giudizio di primo grado, nei confronti del responsabile civile , pur disposto dal giudice di Controparte_3 prime cure.
La censura appare infondata, laddove va ritenuto che tale integrazione sia stata, invece, correttamente operata dal nell'ambito del giudizio di primo CP_1 grado, tramite la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti del
, effettuata presso l'indirizzo di PEC relativo all'attività Controparte_3 imprenditoriale svolta dal destinatario, nella forma di impresa individuale.
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
L'appellato ha fornito, infatti, prova, sin dalla propria costituzione nel CP_1 presente giudizio (cfr. allegato alla produzione di parte denominato “ricerca codice fiscale di nel registro inipec” depositata in data 01/12/2023) del fatto Controparte_3 che l'indirizzo di posta elettronica certificata “ , è afferente alla Email_1
“ , che è la ditta dell'impresa individuale Controparte_6 collegata al codice fiscale del destinatario della notifica telematica.
Ora, sul punto mette conto osservare che l'art. 3-bis, L. n.53/1994 dispone che: “
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. […]”.
Sulla scorta della citata normativa, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del
2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n.
179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal
15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato
Re.G.Ind.E. (cfr. Cass. Civ. n. 2460/2021).
In tema di domicilio digitale, poi, è stato chiarito che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. (cfr. Cass. Civ. n. 12134/2024; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita).
Nel caso di specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza
(da ultimo confermati con l'Ordinanza n. 1615/2015 della S.C.), deve ritenersi che n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
l'atto di citazione de quo sia stata notificato correttamente — in conformità della predetta normativa — all'indirizzo PEC dell'impresa individuale del , attinto CP_3 dall'apposito pubblico elenco previsto per legge (INI-PEC), attivato dal destinatario con riferimento alla propria attività imprenditoriale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3-bis, c. 1, L. n.53/1994, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Poiché non è stata contestata, dalla parte appellante, la relata di notifica dell'atto di citazione de quo nei suoi elementi necessari (115 c.p.c.), deve ritenersi che nella predetta relata di notifica il difensore dell'appellato abbia indicato a norma del suddetto articolo 3 bis, c. 5, l'indirizzo risultante dal pubblico elenco INIPEC cui la notifica è stata regolarmente eseguita;
in ogni caso, egli ha dimostrato che l'indirizzo
PEC di destinazione dell'atto era stato estratto dal predetto registro INIPEC e va rilevato, inoltre, che l'art. 3-bis,, c. 5, L. n.53/1994 subordina la validità della notifica telematica riguardo all'inclusione dell'indirizzo PEC del destinatario nel Pubblico
Registro INIPEC alla sola attestazione del difensore;
infatti, data la formulazione della legge che impone un preciso dovere professionale al difensore (e lo parifica, per le operazioni in tale contesto svolte, al pubblico ufficiale), l'onere della prova contraria, che l'indirizzo PEC cui la notifica è stata inviata non sia nell'elenco indicato, grava sulla controparte;
nel caso in esame, nulla in senso contrario parte appellante ha dimostrato.
Col secondo motivo di gravame parte appellante ha contestato la impugnata decisione nella parte in cui essa ha reso una motivazione del tutto generica e, di fatto, apparente in ordine alla ritenuta legittimazione attiva (id est, titolarità dal lato attivo nel rapporto controverso) del il quale, di contro, non avrebbe Controparte_1 mai fornito compiuta prova della proprietà della bicicletta oggetto dei danni di cui ha chiesto il ristoro.
Tale motivo di gravame si è rivelato fondato.
Sul punto occorre osservare come, sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del giudizio di primo grado (e riprodotta in atti anche nel presente giudizio di gravame, in allegato all'atto di appello), l'odierna parte appellante risulta aver specificamente contestato la titolarità dal lato attivo del rapporto controverso in capo al , deducendo ed eccependo in merito CP_1 che: “[…] tra i documenti forniti non vi sono documenti fiscali che possano ricondurre alla proprietà del bene in capo al Assenza che, peraltro, inibisce la verifica Controparte_1 dell'anno di produzione del bene, utile alla determinazione del suo valore di mercato. […] La comparente evidenzia inoltre che il preventivo per la riparazione della bicicletta della ditta
Milione Bike, trasmesso dal legale del con PEC del 18/11/2022 (doc. 5) è Controparte_1 datato 16/07/2019 (data antecedente a quella dell'asserito incidente del 10/03/2022) ed è indirizzato a tal Quanto innanzi la dice lunga anche in ordine alla Persona_1 legittimazione ad agire del (cfr. pagg. 5 e 6 della comparsa di Controparte_1
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
costituzione e risposta depositata da parte appellante nell'ambito del giudizio di primo grado).
Ebbene, in ordine a tale specifica e circoscritta contestazione, la impugnata decisione, oltre che a compiere una ricognizione giuridica circa la distinzione tra i concetti di legitimatio ad causam e titolarità sostanziale, dal lato attivo e passivo, del rapporto giuridico dedotto in lite, nel concreto si è limitata ad esprimere enunciazioni di mero stile, che si sono tradotte in una motivazione di fatto soltanto apparente, peraltro neppure aderente alla precisa portata dell'eccezione e della contestazione formulata da parte convenuta (odierna appellante); sul punto è dato, infatti, leggere nella gravata decisione: “Peraltro, nella fattispecie, la legittimazione attiva risulta solo genericamente contestata mentre la titolarità dal lato passiva del rapporto controverso risulta dall'istruttoria compiuta e dai documenti prodotti che non stati specificamente e tempestivamente contestati come previsto dal combinato normativo disposto dall'art. 2719 c.c.
e dagli artt. 167 e 215 c.p.c.” (cfr. pag. 4 della sentenza appellata in atti).
Ora, premesso che l'eccezione formulata dalla convenuta (odierna appellata) era precipuamente rivolta a contestare la titolarità dal lato attivo (e non passivo, come erroneamente affermato in sentenza) del rapporto controverso in capo all'allora attore (e odierno appellato) il giudice di prime cure ricollega una Controparte_1 tale legittimazione, in modo del tutto generico e apodittico, “dall'istruttoria e dai documenti prodotti”, senza neppure una sommaria indicazione degli specifici elementi probatori ritenuti indicativi a tal riguardo.
Non vi sono dubbi, infatti, che, contestando la mancata presenza in atti di documentazione attestante l'acquisto della bicicletta danneggiata da parte dell'odierno appellato (attore nel giudizio di primo grado) e le incongruenze e discrepanze emerse nella data di redazione e nell'intestazione del preventivo di riparazione in atti, la predetta parte appellata abbia inteso specificamente contestare proprio la titolarità sostanziale dal lato attivo nel rapporto controverso in capo alla predetta parte istante.
In merito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente chiarito che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla
e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.”; invero, “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”, tanto che “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.” (cfr. Cass., SS.UU., 2951/2016).
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
Nella specie, da un lato, è chiaro che le specifiche contestazioni sollevate sul punto dalla odierna appellante nell'ambito del giudizio di primo grado (come sopra riportate) non consentivano di ritenere “non contestata” la titolarità dal lato attivo del diritto controverso in capo all'attore (odierno appellato) e, dall'altro lato, che effettivamente non emergono in atti sicuri appigli probatori sui quali una tale titolarità attiva può essere saldamente ancorata.
Del resto, nel prendere posizione in ordine al secondo motivo di gravame qui in esame, l'appellato oltre che a riproporre la astratta distinzione Controparte_1 tra mera legittimazione ad agire e titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, sulle circostanze concrete riproposte dalla appellante si è limitata ad affermare “Con riferimento a tale aspetto l'attore ha documentato il suo diritto di proprietà vantato sulla bici danneggiata allegando, sin dalla costituzione in giudizio, un atto di acquisto per scrittura privata sul quale la convenuta non ha preso mai esplicita posizione e, dunque, tale documento
(in assenza di prova contraria) è da considerarsi idoneo a dimostrare quanto assunto dall'attore in citazione ossia che egli è proprietario della bicicletta per cui chiede il risarcimento dei danni.”.
Ebbene, “l'atto di acquisto” solo genericamente richiamato dall'appellato, non solo non risulta essere mai stato menzionato dal giudice di prime cure nella impugnata decisione, ma neppure risulta essere stato prodotto in atti nell'ambito del presente giudizio di gravame, né — ancora — la predetta parte appellata ha in alcun modo dimostrato di averlo allegato in atti nell'ambito del giudizio di primo grado.
Va, infatti, evidenziato in merito che parte appellata non risulta aver riprodotto nel presente giudizio di gravame il contenuto del proprio fascicolo di parte, non avendo, dunque, prodotto alcunché in merito, anche a seguito di apposita autorizzazione (e onere) impartita dal giudice in tal senso.
Ed invero, già con ordinanza resa in data 18/11/2024 il giudice, disposta l'acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, al contempo autorizzava e onerava le parti alla produzione in atti di tutta la documentazione già ivi prodotta, compresa la copia dei verbali di causa e della CTU espletata in quel giudizio.
Pur, poi, acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, esso risulta, tuttavia, privo delle produzioni delle parti, che, ancorché telematiche, era loro onere ridepositare in atti anche nel presente giudizio di gravame (considerato che
“Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte.”, su cui cfr. Cass. 8528/2006).
Alla luce sia della impugnata decisione (sostanzialmente silente sul punto), che delle generiche difese spiegate in merito da parte dell'appellato non Controparte_1
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accompagnate dalla produzione in atti neppure del contenuto del proprio fascicolo di parte del primo grado, deve ritenersi che la predetta parte non abbia fornito compiuta prova circa la propria titolarità dal lato attivo del rapporto controverso dedotto in lite, non avendo provato, non solo la proprietà, bensì anche l'effettiva disponibilità di fatto del bene danneggiato (ovvero la bicicletta che avrebbe subito il sinistro stradale dedotto in lite) e di cui ha chiesto il ristoro economico.
Del resto, anche dall'esame della ulteriore documentazione prodotta in atti dalla parte appellante emerge la fondatezza delle proprie doglianze sul punto, considerato che: (a) anche la CTU in atti dà atto del mancato esame diretto della bicicletta danneggiata (esaminata, di contro, per stessa asserzione del CTU, sulla scorta di mere riproduzioni fotografiche), nonché della impossibilità di accertarne l'anno di produzione (cfr. pag. 8 della relazione di consulenza d'ufficio in atti); (b) la perizia espletata dalla Compagnia Assicurativa convenuta (odierna appellante) sul velocipede in questione dava anch'essa espressamente atto che “in via preliminare, va evidenziato che la presente relazione è stata sviluppata sugli atti forniti a corredo dell'incarico. Si assume della sopravvenuta alienazione del velocipede oggetto di perizia, ma alcuna evidenza documentale viene fornita al riguardo. […] A tal proposito, è bene precisare che agli atti forniti non vi sono evidenze documentali fiscali che possano ricondurre la proprietà del bene in capo all'odierno danneggiato. […]” (cfr. relazione redatta dal Perito
Ind. depositata in atti da parte appellante), sulla quale circostanza parte Persona_2 appellata, anche in tal caso, oltre che a limitarsi ad affermare, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di gravame, di aver “allegato una scrittura privata di vendita”, non ha in alcun modo provato in atti tale generico assunto, poiché anche tale documento — come l'intera produzione della detta parte appellata — non risulta essere stato riprodotto in atti nel presente giudizio di appello, unitamente alla prova di deposito in atti già all'epoca del giudizio di primo grado ed entro lo spirare delle preclusioni istruttorie di quel processo;
(c) ancora, parte appellante ha prodotto in atti il preventivo spese fornito da parte appellata
(attore nel giudizio di primo grado) nella fase stragiudiziale di accertamento del danno, il quale reca data 16/07/2019 (ovvero persino antecedente al dedotto sinistro stradale, collocato dall'istante alla data del 10/03/2022) e intestazione a tale Per_1
, avendo, di contro, l'appellato degradato tale pur pregnante circostanza ad
[...] un mero refuso, ma — ancora una volta — con asserzioni del tutto generiche e totalmente prive di qualsiasi sostegno probatorio documentale.
Le insanabili discrasie che precedono (puntualmente evidenziate dalla odierna parte appellante sin dal giudizio di primo grado e sulle quali il giudice di prime cure, tuttavia, assolutamente nulla ha motivato o argomentato) non consentono di esprimere valutazione positiva — ancorché indiziaria — sulla reale proprietà (ma anche solo possesso o mera detenzione di fatto) del velocipede asseritamente danneggiato in capo all'odierno appellato (attore del giudizio di primo grado)
[...] al momento di asserita verificazione del sinistro stradale dedotto in CP_1
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lite, con la conseguenza che quest'ultimo risulta aver del tutto mancato la prova — a proprio carico — della titolarità, dal lato attivo, del diritto risarcitorio rivendicato nell'ambito del giudizio di primo grado.
Per tutti i motivi che precedono, deve ritenersi, dunque, fondato il secondo motivo di gravame, con conseguente integrale assorbimento del terzo e del quarto.
Per l'effetto, in integrale riforma della gravata decisione, la domanda proposta da parte attrice (e odierno appellato), nell'ambito del giudizio di Controparte_1 primo grado va integralmente rigettata.
In ragione, poi, dell'accoglimento integrale dell'appello, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne il riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attore, (odierno appellato), Controparte_1 quest'ultimo, in virtù del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della odierna appellante
Parte_1
Parimenti, anche le spese della CTU espletata nell'ambito di quel giudizio sono da accollare integralmente in capo al predetto odierno appellato, seppure nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009).
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato, alla rifusione delle dette spese in favore Controparte_1 dell'appellante costituita, Parte_1
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 1.100,01 e fino a euro 5.200,00, secondo il valore del decisum e della statuizione di condanna oggetto del gravame accolto) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M.).
Per effetto dell'integrale accoglimento del proposto gravame e della consequenziale riforma della sentenza di primo grado, va, altresì, accolta la domanda di restituzione formulata da parte appellante e tesa a conseguire il rimborso delle somme di euro
4.289,70 — elargita in favore dell'appellato — , e di euro 2.617,38 Controparte_1
— elargita, a titolo di spese di lite, in favore dell'Avv. Cappuccio, difensore del
[...]
dichiaratosi antistatario della detta parte attrice ex art. 93 c.p.c. — in CP_1
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata (somme la cui effettiva elargizione in favore della parte appellata costituita e del proprio difensore, sebbene provate in atti da parte appellante tramite la semplice produzione di atti di precetto e di un pro-forma di fattura ad essa notificati, non risulta essere mai stata specificamente contestata dalla predetta parte appellata costituita).
Invero, è principio di diritto pacifico in giurisprudenza quello per cui “La domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass.
11491/2006).
Sul punto, va, inoltre, ulteriormente precisato che “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.” (cfr. Cass.,
8215/2013; Cass. 10827/2007; Cass. 13736/2004; Cass. 13752/2002).
Inoltre, le circostanze che il difensore distrattario di parte attrice non sia stato direttamente evocato nel presente giudizio di gravame e che l'appello non sia stato rivolto anche nei propri confronti, non impediscono l'emissione di una pronuncia di condanna diretta nei confronti di quest'ultimo per la restituzione delle somme ricevute a titolo di spese di lite ex art. 93 c.p.c..
Ed invero, oltre a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi già citata, è stato altresì osservato come “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.”
(cfr., da ultimo, sul punto, Cass. 25247/2017; Cass, 9062/2010, la quale, emessa in casistica in cui il difensore distrattario non aveva neppure partecipato al processo di appello, ha chiarito proprio che il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado — salvo il diritto a percepire n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra — , come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione, cosicchè il distrattario è destinato a subire gli effetti della riforma della sentenza di primo grado benché non evocato personalmente nel giudizio di appello;
Cass. 13736/2004; Cass.
10827/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RI EL, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 8766/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
2566/2023 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore e pubblicata in data 22/09/2023", pendente tra — appellante — e Parte_1 [...]
— appellato — , nonché e CP_1 Controparte_2 [...]
— appellati contumaci — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e CP_3 questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta integralmente la domanda proposta dell'attore, Controparte_1
(odierno appellato), nell'ambito del giudizio di primo grado;
2. per l'ulteriore effetto, condanna il predetto appellato, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'odierna appellante, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese della C.T.U. svolta in primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dell'odierno appellato e attore del giudizio di primo grado, con il conseguente diritto di parte Controparte_1 appellante di ripetere dal secondo quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.;
4. altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato, alla restituzione, in favore Controparte_1 dell'appellante, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., della somma complessiva di euro 4.289,70
(quattromiladuecentoottantanove/70) da egli ricevuta in esecuzione della riformata decisione;
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 13 N. 8766/2023 R.G.A.C.
5. ancora per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'Avv. Cappuccio Nello, quale difensore costituito per la medesima parte appellata in primo grado, e distrattario delle spese di Controparte_1 lite liquidate in proprio favore nella impugnata e riformata decisione, alla restituzione, in favore dell'appellante, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di euro 2.617,38
(duemilaseicentodiciassette/38), dallo stesso ricevuta a titolo di spese di lite in esecuzione della riformata decisione;
6. condanna, infine, l'appellato, al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante costituita, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 1.700,00 (millesettecento/00), di cui euro 200,00
(duecento/00) per spese ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 10/12/2025
IL GIUDICE
(dott. RI EL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209,
n. 8766/2023 r.g.a.c. Pag. 13 di 13