TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5885/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5885/2021 promossa da:
e con l'avv. Parte_1 Parte_2
ANTONELLA LOMBARDI
PARTI ATTOREE
CONTRO con l'avv. MARCO MOIRAGHI CP_1
NI CA
CP_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per le parti attoree:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- Nel merito in via principale: previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla responsabilità esclusiva di VA MA nella determinazione del sinistro stradale accaduto il giorno 7 luglio 2018 tra la motocicletta R1200 GS Adventure targata 1139GBT e il veicolo Suzuki Jimny targato EN059BK, condannare VA MA, in solido con e la società al risarcimento integrale dei CP_2 CP_1
danni patiti da , che si indicano nel complessivo importo di 129.950,66 (di Parte_2
cui 120.000,00 per danno non patrimoniale e 9.950,66 per danno patrimoniale), o nel diverso importo pagina 1 di 11 che risulterà in corso di causa, e dei danni subiti da , che si indicano in 14.372,00 Parte_3
euro;
- In via subordinata, in denegata ipotesi, previa declaratoria di colpa concorrente prevalente a carico di
VA MA nella determinazione del sinistro per cui è causa, condannare quest'ultimo, in solido con e la società al risarcimento pro quota dei danni patiti da CP_3 CP_1 Parte_2
che si indicano nel complessivo importo di 129.950,66 (di cui 120.000,00 per danno non
[...]
patrimoniale e 9.950,66 per danno patrimoniale), o nel diverso importo che risulterà in corso di causa, e dei danni subiti da , che si indicano in 14.372,00 euro euro;
Parte_3
- In ogni caso: con la rifusione di competenze e spese di causa.
- In via istruttoria ammettersi la seguente prova orale:
i seguenti capitoli per prova testimoniale dell'unico tesimone oculare diretto:
1) vero che nella mattina del 7 luglio 2018 alla guida della propria moto Parte_2
BMW modello R1200 GS Adventure targata 1139GBT (Spagna) percorreva la Statale 26 in direzione
Courmayeur;
2) vero che io lo seguivo nella stessa direzione alla guida della mia motocicletta;
3) vero che procedevamo a velocità moderata;
4) vero che giunto in località Saint Pierre (AO), al km 111 alle ore 10.30 circa, Parte_2
veniva coinvolto in un sinistro stradale con il veicolo Suzuki Jimny targato EN059BK, condotto
[...]
da VA MA;
5) Vero che il veicolo Suzuki, proveniente da una strada laterale a destra, si immetteva sulla statale 26 per imboccarla in direzione Aosta;
6) Vero che il veicolo Suzuki si immetteva senza rispettare il segnale di stop ivi presente;
7) vero che il veicolo Suzuki si immetteva sulla nostra strada senza fermarsi;
8) Vero che istintivamente ho cercato di avvisare mio fratello con l'interfono della manovra della
Suzuki, ma egli si trovava troppo vicino alla vettura;
9) Vero che si spostava alla propria sinistra nel tentativo di evitare l'urto Parte_2
con il veicolo Suzuki;
10) vero che il Veicolo Suzuki travolgeva la motocicletta urtandola nella parte anteriore destra e sbalzava il motociclista di diversi metri;
11) Vero che la BMW di mio fratello era dotata di ABS;
12) Vero che per assistere mio fratello ho passato la notte dell'incidente in albergo ad Aosta;
13) Vero che il costo della camera di albergo lo ha sopportato mio fratello;
indichiamo a teste sui predetti capitoli residente in [...]3, 3° D - Parte_4
pagina 2 di 11 CP 28925 Alcorcón, Madrid, con richiesta sin d'ora di nomina di un interprete della lingua spagnola, ex art. 122 cpc.
Deduciamo inoltre l'interrogatorio formale di VA MA sulle seguenti circostanze dal cap 14 al cap. 18:
14) vero che nella mattina del 7 luglio 2018 percorrevo in località Saint Pierre (AO), la strada comunale “del Cognein”;
15) vero che giunto all'incrocio con la statale 26, mi immettevo senza fermarmi nonostante la presenza del segnale di stop;
16) vero che non concedevo la precedenza a alla guida della propria moto Parte_2
BMW modello R1200 GS Adventure targata 1139GBT (Spagna) che percorreva la Statale 26 in direzione Courmayeur (Villeneuve);
17) vero che il motociclista con manovra di emergenza deviava alla propria sinistra nel tentativo di evitare l'impatto;
18) vero che il veicolo Suzuki da me condotto travolgeva la motocicletta urtandola nella parte anteriore destra e sbalzava il motociclista di diversi metri.
Ammettersi la seguente prova per testimoni:
19) Vero che riconosco come mia la appostazione relativa al fatto che sul territorio sia stata praticata morfina 10 mg al paziente che si trova a pagina 12 della cartella clinica dell'Ospedale di Aosta relativa a che mi viene rammostrata;
Parte_2
20) vero che il dato mi è stato comunicato dai soccorritori;
indichiamo a teste sui predetti capitoli il dott. persso l'Azienda USL della Valle Testimone_1
D'Aosta – Ospedale Regionale, via Guido Rey 1, 11100 Aosta (AO).
21) vero che avevo programmato con mio padre una vacanza a Tenerife Parte_2
tra il 14 e il 22 luglio 2018;
22) vero che mio padre aveva già comperato i biglietti per l'aereo;
23) vero che mio padre aveva già comperato i biglietti per la teleferica del per il giorno 17 luglio Pt_5
2018;
24) vero che i predetti biglietti non erano rimborsabili, e comunque non sono stati rimborsati;
25) vero che nemmeno io sono andata a Tenerife, essendo mi padre ricoverato in ospedale;
indichiamo a teste sui predetti capitoli , residente in [...]de la Opereta 4 - CP Testimone_2
28905 Getafe, Madrid, con richiesta sin d'ora di nomina di un interprete della lingua spagnola, ex art. 122 cpc
26) vero che le fatture n. 280001978 del 17 agosto 2018, 280002615 del 7 novembre 2018 e pagina 3 di 11 1922100321 del 15 febbraio 2019 che mi vengono rammostrate sono state regolarmente saldate da
; Parte_1 indichiamo a teste sul predetto capitolo legale rappresentante dell'Hospital Universitario de Getafe, (o persona da questi delegata) carrettera Madrid-Toledo, km 12,50, 28905 Getafe, con richiesta sin d'ora di nomina di un interprete della lingua spagnola, ex art. 122 cpc.
- disporre una consulenza tecnica d'ufficio di carattere cinematico per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.”
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così
G I U D I C A R E
Nel merito in via principale: Per i motivi tutti meglio illustrati inatti e accertati in istruttoria, respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate nei confronti di CP_1
In via subordinata: Liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove accertato al termine dell'istruttoria, tenuto conto del rilevante apporto causale dato dall'attore nella determinazione del sinistro con conseguente applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 1227 cod. civ. come indicate in narrativa
In ogni caso: Con vittoria di costi e delle competenze di lite da liquidarsi ex DM 55/14 e succ. modifiche e integrazioni
In via istruttoria: A. Si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze già tempestivamente dedotte in atti e qui di seguito richiamate :
1) Vero che in data 7 luglio 18 in sella al proprio motociclo BMW R1200GS tg* Per_1
1139GBT percorreva la SS 26 in direzione Courmayeur (interrogatorio formale di Persona_2
e si indica a teste il Luogotenente c/o Stazione dei Carabinieri di Saint
[...] Testimone_3
Pierre eventualmente mediante prova delegata avanti il Tribunale di Aosta).
2) Vero che in data 7 luglio 18 in sella al proprio motociclo BMW R1200GS tg* Per_1
1139GBT giunto in località Saint Pierre, urtava la parte anteriore dal veicolo Suzuki Jimny tg*
EN059BK condotto da VA MA che proveniente dalla strada comunale del Cognein si immetteva sulla SS 26 (interrogatorio formale di ). Persona_2
3) Vero che VA MA al momento del sinistro aveva già impegnato la corsia di accelerazione/immissione in attesa di immettersi nella carreggiata in direzione Aosta come da foto che si rammostrano (interrogatorio formale di ). Persona_2
4) Vero che il al momento del sinistro stava marciando occupando la corsia centrale di Per_1
canalizzazione dedicata ai veicoli in fase di svolta come da foto e ricostruzione cinematica che si pagina 4 di 11 rammostrano (interrogatorio formale di e si indica a teste il Luogotenente Persona_2
c/o Stazione dei Carabinieri di Saint Pierre eventualmente mediante prova delegata Testimone_3
avanti il Tribunale di Aosta).
5) Vero che al momento del sinistro cercava di transitare alla destra del veicolo condotto Per_1
da VA MA invece che alla sua sinistra come da foto che si rammostrano (interrogatorio formale di ). Persona_2
6) Vero che è stato sanzionato per la violazione della norma di cui all'art. 187 C.d.S. Per_1
(interrogatorio formale di e si indica a teste il Luogotenente Persona_2 Tes_3
c/o Stazione dei Carabinieri di Saint Pierre eventualmente mediante prova delegata avanti il
[...]
Tribunale di Aosta).
B. Si conferma opposizione alla ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice con la memoria ex art. 183 VI n. 2 c.p.c. per i seguenti motivi.
Cap. 1: in quanto non è contestata la direzione di marcia del Munoz.
Cap. 2: in quanto generico.
Cap. 3: in quanto generico, valutativo ed in ogni casi tendente a far esprimere un giudizio al teste.
Cap. 4: in quanto generico.
Cap. 5: in quanto generico in ogni caso è dimostrato che al momento del sinistro il MA si era già immesso nella corsia di canalizzazione.
Cap. 6: in quanto valutativo ed in ogni caso negativo (…senza rispettare…).
Cap. 7: in quanto valutativo ed in ogni caso negativo (…senza fermarsi…).
Cap. 8: in quanto irrilevante ed in ogni caso valutativo.
Cap. 9: in quanto valutativo e generico.
Cap. 10: in quanto valutativo ed in ogni casi tendente a far esprimere un giudizio al teste.
Cap. 11: in quanto irrilevante ed in ogni caso da provarsi per tabulas.
Cap. 12-13: in quanto da provarsi per tabulas.
D. Si reitera opposizione alla richiesta di interrogatorio formale per i seguenti motivi:
Cap. 14: in quanto irrilevante.
Cap. 15: in quanto negativo (…senza fermarmi…) ed in ogni caso come risulta anche dalle fotografie, il veicolo Suzuki al momento del sinistro si era già immesso nella corsia di canalizzazione mentre il né ha ignorato la presenza. Per_1
Cap. 16: in quanto negativo (…non concedevo la precedenza…) ed in ogni caso come risulta anche dalle fotografie, il veicolo Suzuki al momento del sinistro si era già immesso nella corsia di canalizzazione mentre il ne ha ignorato la presenza. Per_1
pagina 5 di 11 Cap. 17: in quanto valutativo.
Cap. 18: in quanto valutativo.
E. Si conferma opposizione alla ammissione della prova per testi in relazione al presunto danno patrimoniale.
Cap. 21: in quanto generico ed in ogni caso da provare per tabulas
Cap. 22: in quanto generico ed in ogni caso da provare per tabulas
Cap. 23: in quanto da provarsi per tabulas
Cap. 24: in quanto negativo.
Cap. 25: in quanto valutativo.
F Nel caso la domanda di parte attrice non venisse respinta non ci si oppone alla ammissione di CTU cinematica. In entrambi i casi con istanza di immediato ed esclusivo addebito alle parti attrici.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
la società NI CA e ffermando che in data 7/7/2018 si CP_1 CP_2 era verificato un sinistro stradale su una strada statale tra l'autovettura di proprietà di CP_2
condotta da NI CA ed assicurata con ed il motoveicolo di proprietà di CP_1
condotto dallo stesso ed assicurato con Parte_2 [...]
che a seguito del sinistro aveva Parte_1 Parte_2 riportato lesioni, il motoveicolo di quest'ultimo aveva subito danni, e la compagnia assicuratrice dello stesso aveva sostenuto spese in favore del proprio assicurato danneggiato;
e chiedendo l'infortunato il risarcimento dei danni lamentati e la compagnia assicuratrice dell'infortunato il pagamento delle somme che quest'ultima aveva versato a titolo di indennizzo in favore del proprio assicurato danneggiato. costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. CP_1
NI CA e non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati CP_2
contumaci.
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalle parti attoree nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze: non contestate (cap. 1, 4), di carattere documentale (cap. 19, 22, 23, 26), di carattere generico e valutativo
(cap. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25), di carattere generico, valutativo, documentale (cap. 13), non allegate in atto assertivo (cap. 2, 3, 8); non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla compagnia assicuratrice convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze: non contestate (cap. 1), di carattere pagina 6 di 11 documentale (cap. 6), di carattere generico e valutativo (cap. 2, 3, 5), di carattere generico, valutativo, documentale (cap. 4); ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- dal documento n. 1 di cui alle produzioni delle parti attoree emerge che i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro hanno ricostruito, sulla base dei “rilievi fotografici e planimetrici”, la dinamica dell'incidente, secondo cui l'automobilista NI CA, “non accorgendosi dell'arrivo” del motoveicolo condotto da , “si inseriva Parte_2 nella strada statale” senza concedere a quest'ultimo la “precedenza e invadendo la sua corsia di marcia”, precisando che “non sono state trovate” in loco “tracce di frenata sull'asfalto da parte del motocilista”; inoltre, dal verbale di sommarie informazioni rese da Testimone_4
fratello dell'infortunato, emerge che il “testimone” -che seguiva a bordo della propria
[...] moto l'odierno attore- aveva “visto una macchina che saliva senza guardare”;
- tenuto conto dei summenzionati elementi, in relazione alla causazione dell'incidente emerge la colpa prevalente di NI CA che ha omesso di concedere la precedenza al motociclista;
- sennonché, l'art. 145 del codice della strada impone a ciascuno dei conducenti l'obbligo di usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un'intersezione, al fine di evitare incidenti;
la giurisprudenza desume da tale norma che la violazione da parte di uno dei conducenti del diritto di precedenza non è di per sé sufficiente ad escludere la colpa dell'altro; ciò in quanto nei crocevia è richiesto un elevato grado di cautela e di avvedutezza affinché non vi siano collisioni tra veicoli;
ne consegue che anche il conducente favorito dalla precedenza nell'approssimarsi ad un'intersezione deve impegnare quest'ultima con la massima prudenza e moderare la velocità; ciò posto, nel caso di specie, la circostanza che il motociclista che seguiva la moto dell'attore avesse visto prima dell'urto l'autovettura che “stava impegnando la corsia” percorsa dall'odierno attore e la circostanza che “non sono state trovate” dai Carabinieri “tracce di frenata sull'asfalto” relative alla moto dell'attore, fanno apparire plausibile che l'autovettura fosse avvistabile anche dall'odierno attore e che quest'ultimo, nell'approssimarsi all'intersezione, non procedesse con la dovuta attenzione e con andatura adeguata alle circostanze del caso concreto;
- ne consegue che appare sussistere un concorso di colpa nella causazione del sinistro, nella misura del 30% in capo a e nella misura del 70% in Parte_2
capo a NI CA;
pagina 7 di 11 - nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo a in seguito all'evento Parte_2 per cui è causa di “un periodo di inabilità temporanea assoluta” di 19 giorni, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di 60 giorni, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di 60 giorni e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di
30 giorni;
la sussistenza di “postumi permanenti valutabili nella misura del 15%”; la sussistenza di documentate spese di cura, “da ritenere congrue”, pari ad Euro 1.195,00; la sussistenza di “spese già pagate” da “da ritenere congrue”, Parte_1 pari ad Euro 10.164,00; e che le “spese di trasporto con autoambulanza da Aosta in Spagna” sono “da ritenere attinenti al caso di specie”;
- ciò posto,
o in relazione a DIAZ: Parte_2
▪ la quantificazione del danno non patrimoniale subito dallo stesso va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età dell'infortunato, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti, la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto e la necessità di riconoscere una percentuale di aumento, nella misura, ritenuta congrua, del 25% per la c.d. “personalizzazione” del danno temporaneo, relativamente al periodo di inabilità temporanea assoluta, per la mancata fruizione della vacanza- il danno non patrimoniale subito va liquidato in
Euro 48.276,00 per il danno permanente -di cui Euro 36.852,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro 11.424,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 19.981,25 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie (somma quest'ultima comprensiva della summenzionata maggiorazione)- e quindi per un totale di Euro 68.257,25;
▪ costituiscono voci di danno patrimoniale risarcibile in favore dell'attore: le spese mediche pari complessivamente ad Euro 1.195,00; la somma di Euro 978,60 di cui al documento n. 5 delle produzioni delle parti attoree;
la somma complessiva di Euro 391,66 relativamente ai costi sostenuti in relazione al periodo di vacanza pagina 8 di 11 programmato ma non fruito a causa dell'incidente; in relazione al danno relativo al vestiario tecnico, appare congruo liquidare la somma di Euro 300,00; in relazione al danno al motoveicolo, tenuto conto che è pacifico tra le parti il carattere antieconomico della riparazione del bene, appare congruo liquidare la somma di Euro 5.899,00, pari al valore della moto al momento del sinistro dedotto il valore del relitto, posto che nel prendere posizione CP_1
sul contenuto della perizia prodotta dalle parti attoree non ha specificamente contestato i criteri per la determinazione dei valori indicati nella stessa;
la sommatoria di tali importi ammonta ad Euro 8.764,26;
▪ nulla può essere riconosciuto in favore dell'attore per il pernottamento del proprio fratello ad Aosta nella notte dell'incidente, in quanto, trattandosi di spesa facente capo al fratello dell'attore, la circostanza che quest'ultimo si sia fatto carico di tale esborso è rimasta un assunto indimostrato;
▪ la sommatoria dell'importo di Euro 68.257,25 per il danno non patrimoniale e dell'importo di Euro 8.764,26 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile in favore dell'attore che ammonta ad Euro
77.021,51;
▪ stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura del 30% in capo a
[...]
ed in misura del 70% in capo a NI CA, Parte_2
dal summenzionato importo di Euro 77.021,51 va detratta la percentuale del
30%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 53.915,06, somma liquidata in moneta attuale;
gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
o in relazione a Parte_1
▪ si riconosce sia la somma di Euro 10.164,00 per spese pagate da
[...]
e ritenute congrue dal CTU, sia la somma di Euro Parte_1
4.208,00, tenuto conto che il CTU ha ritenuto “attinenti al caso di specie” le
“spese di trasporto con autoambulanza da Aosta in Spagna”, e considerato che pagina 9 di 11 la parte convenuta costituita non ha contestato la congruità di tali spese risultanti dalla fattura prodotta dalle parti attoree;
ne consegue che si riconosce in favore di a somma complessiva di Euro 14.372,00; Parte_1
▪ stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura del 30% in capo all'assicurato della compagnia assicuratrice d in misura del 70% in Parte_1
capo a NI CA, dal summenzionato importo di Euro 14.372,00 va detratta la percentuale del 30%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 10.060,40, somma liquidata in moneta attuale;
gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data dell'evento di danno sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento di danno e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento:
- in favore di della somma di Euro 53.915,06, oltre Parte_2
accessori come sopra indicato;
- in favore di della somma di Euro 10.060,40, oltre accessori Parte_1
come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite liquidate in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 8.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore delle parti attoree del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 352,00.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore di della Parte_2
somma di Euro 53.915,06, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute al pagamento in favore di ella somma Parte_1
di Euro 10.060,40, oltre accessori come indicato in motivazione;
pagina 10 di 11 3. condanna le parti convenute alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite liquidate in
Euro 786,00 per esborsi ed 8.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore delle parti attoree del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 352,00;
4. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 12/03/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 11 di 11