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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
05/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7357/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
05/11/2025, promossa da
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e C.F. in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore C.F. rappresentati e Per_1 C.F._4 difesi dagli avv.ti MANENTI SILVIA e LARI MATTEO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Lallio (BG), via Provinciale, n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI, nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE, nonché di
1 C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to MANENTI TERESITA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Bergamo, via Broseta, n. 29, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
avente ad oggetto: sinistro stradale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 05/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 20/12/2024,
[...]
, e in proprio ed in Pt_1 Parte_2 Parte_3 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore promuovevano il presente giudizio nei confronti di Per_1
e di chiedendo la CP_1 Controparte_2 condanna di tali convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del congiunto per investimento Persona_2 determinato dall'autoveicolo della convenuta-persona fisica in data 05/02/2024, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur ritualmente citata in rinnovazione, non si CP_1 costituiva e veniva dichiarata contumace.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata prova per testi;
il Giudice rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 05/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2 2. Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
A fronte del pacifico e documentato investimento mortale del pedone da parte dell'autoveicolo della convenuta- Persona_2 persona fisica, assicurato con la società succitata, è riscontrabile una corresponsabilità al 60% del de cuius, da un lato, ed al 40% della vettura predetta, dall'altro, nella produzione del sinistro e del relativo decesso.
2.1. Imprudente ed inosservante le norme di circolazione è stata la condotta di che, a piedi e diretto nello stesso Persona_2 ed esclusivamente consentito senso di marcia dell'auto di parte convenuta, non camminava né alla destra della curvilinea carreggiata della complanare, come imposto fuori dai centri abitati dall'art. 190, comma 1, c.d.s. ratione temporis applicabile, né sulla banchina erbosa ivi presente e – per sua natura - pur destinata proprio ai pedoni (in tal senso ed ex multis, Cass. Sez. 2, ord. del 22/04/2022, n. 12864, Rv. 664613 -
01), bensì vicino al guard rail alla sinistra della corsia veicolare;
tali sono violazioni ancor più significative, considerato come la strada era parzialmente curvilinea, buia e non illuminata, nonché il de cuius utilizzava abiti scuri, senza ausili luminosi o riflettenti (così il doc. 1 dell'assicuratrice e, limitatamente alla rilevanza di questi ultimi, pag.
5-6 di
Cass. Sez. 3, ord. del 28/03/2022, n. 9856, Rv. 664262 - 01).
2.2. Sotto altro aspetto, tuttavia, residua una responsabilità della convenuta nella misura del 40%. Rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele
3 esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8663, Rv. 643838 - 01), nel caso di specie non è possibile ravvisare tale esenzione di responsabilità della pilota, avendo ella tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi ed atta ad impedire l'investimento de quo.
2.2.1. Anzitutto, deve essere rilevato come, anche aderendo alla natura extraurbana della strada percorsa, non è possibile pertinentemente richiamare, in assenza di segnaletica specifica
(in tal senso anche la testimonianza di , il Testimone_1 numerico e generale limite di velocità di 90 km/h ex art. 142, comma primo, c.d.s. ratione temporis applicabile, dovendo, invece, aversi riguardo al precetto di cui all'anteriore art. 141, comma primo, secondo il quale “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”: in presenza della pericolosità derivata da una strada buia, parzialmente curvilinea, affiancata da stabilimenti industriali alla sua destra e svincoli verso gli stessi (doc. 1 dell'assicuratrice), senza divieto espresso del transito pedonale (diversamente da quanto eccepito dall'assicuratrice nell'ultima udienza), la velocità da tenersi non poteva che essere significativamente più bassa, rammentato che
“In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1,
c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo
4 il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali” (così
Cass. Sez. 3, 14/01/2025, n. 931, Rv. 673737 - 01). In particolare, l'andatura da tenersi era quella che, quantunque meno elevata, avrebbe consentito il subitaneo arresto dell'auto a fronte della visione del pedone una volta illuminato dai fari: oltre al citato disposto dell'art. 141, comma primo, c.d.s., la giurisprudenza penale, infatti, ha chiarito come “La velocità di un veicolo che proceda in tempo di notte deve essere costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo di visibilità al fine di consentire al suo conducente di eseguire utilmente una manovra di arresto, considerato anche il tempo psicotecnico, nel caso si profili un ostacolo improvviso” (così Cass. pen., Sez. 4, sent. n. 3139 del 19/10/1982, dep. 1983, Vago, Rv. 158407 - 01).
2.2.2. Ebbene, nella fattispecie in esame, la convenuta-persona fisica non ha osservato tale precetto ed i succitati principi:
l'assenza di tracce di frenata o la mancata prova di quest'ultima,
l'entità dei danni sul veicolo e sul parabrezza di questi, la rototraslazione del de cuius oltre il guard rail e fino alla strada affiancante la complanare percorsa (così doc. 1 dell'assicuratrice), se non anche l'investimento stesso e la morte di tale pedone, dimostrano che non è stata tenuta dal veicolo una velocità adeguata allo stato dei luoghi e fondano la corresponsabilità delle convenute nei termini suesposti. Ciò, di conseguenza, comporta il superamento e la non condivisibilità della motivazione indicata nel decreto di archiviazione, segnatamente privo di efficacia di giudicato extrapenale, di cui al doc. 2 dell'assicuratrice.
2.2.3. Tali conclusioni non confliggono con l'esclusione della responsabilità risarcitoria sancita da Cass., Sez. 3, ord. del
28/03/2022, n. 9856, Rv. 664262 – 01, che segnatamente aveva riguardo ad una diversa ipotesi di ritenuta velocità adeguata del veicolo investitore, anche a voler prescindere da come in quel caso, a differenza di quello in esame, il pedone camminasse in senso contrario all'auto impattante e, pertanto, si fosse avvicinato ancor di più a quest'ultima.
5 3. Occorre evidenziare che quanto suesposto rende altresì superflua una CTU cinematica che accerti puntualmente il numerico chilometraggio orario dell'andatura dell'auto: trattandosi di adeguamento o meno alla generale disposizione di cui all'art. 141, comma primo, ratione temporis applicabile, deve essere rammentato che “Qualora non occorra accertare la specifica violazione di norme che prescrivono limiti fissi di velocità, ma debba giudicarsi unicamente della eccessività e della pericolosità di essa in relazione alla situazione dei luoghi, il giudice di merito non è tenuto né a misurare con precisione la velocità cui una parte è tenuta, né a calcolare il limite sotto il quale sarebbe stato necessario mantenerla. È sufficiente, infatti, che il giudice, il quale non è obbligato per tale esigenza a ricorrere a calcoli di dinamica o di cinematica, indichi gli elementi di fatto e le logiche deduzioni in base alle quali egli ha valutato, sia pure approssimativamente, la velocità e dia adeguata ragione del convincimento formatosi circa la pericolosità o la non pericolosità della velocità in rapporto all'obiettiva situazione ambientale” (così Cass., ord. n. 31967 del 2018).
3.1. Una diversa gradazione di responsabilità non è suscettibile di approdo nemmeno prospettando la natura urbana, in luogo di quella extraurbana, della strada dove è avvenuto l'investimento.
Premesso che va ribadito come tale qualificazione non consenta di trarre esaustive conclusioni in base all'art. 142, comma primo,
c.d.s. ratione temporis applicabile, dovendosi quantomeno anche considerare l'art. 141, comma primo, c.d.s. per le ragioni sopraindicate, la documentazione amministrativa prodotta, asseritamente indicante la natura urbana del tratto veicolare, non
è persuasiva in tal senso. In primo luogo, trattasi di qualificazione giuridica sulla quale, dunque, è dirimente e prevalente la normazione primaria in tema. In secondo luogo, è obbligata la sussunzione del percorso de quo alla nozione di
“strada extraurbana secondaria”: da un lato, l'art. 2, comma 3, lett. C, c.d.s. ratione temporis pertinente, definisce tale concetto come “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia
6 per senso di marcia e banchine”, sussistente alla luce del materiale fotografico prodotto (in primis, doc. 1 dell'assicuratrice); dall'altro, l'art. 3, comma primo, n. 51),
c.d.s. ratione temporis pertinente definisce “extraurbana” la
“strada esterna ai centri abitati” e, nel caso di specie, non ricorrono questi ultimi, atteso che “centro abitato” è l'“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada” (art. 3, comma primo, n. 8), c.d.s. ratione temporis applicabile) e che, sul luogo dell'investimento, manca tale persistenza del “raggruppamento” di “edifici”, riscontrandosi, finanche nel materiale fotografico presente nel doc. 10 degli attori e nel doc. 1 dell'assicuratrice, la discontinuità degli stabilimenti industriali attigui alla strada de qua e la presenza di zone rurali (esemplificativamente l'ultima foto di pag. 13 del doc. 10 predetto e quella di pag. 11 della relazione di cui al doc. 1 dell'assicuratrice) inidonee, per dimensioni e natura, ad essere sussunte a mero intervallo interno ad un ipotetico “raggruppamento” di edifici (così pag. 6 di Cass., ord. n. 25098 del 2024 e, in tema, anche pag. 8 di Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 14820 del 2000).
4. Così ravvisata la corresponsabilità della parte convenuta, occorre, anzitutto, pervenire alla liquidazione del richiesto risarcimento dei danni attorei da perdita prossimo congiunto. Per la liquidazione dello stesso, occorre avere riguardo alle ultime
Tabelle di Milano del 2024, che hanno rivisto le modalità di quantificazione del danno de quo in termini conformi alla giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso, da ultimo, pag.
13-16 di Cass., ord. n. 26826 del 2025).
Ciò detto, in applicazione di tali criteri, alla luce delle allegazioni e del quadro istruttorio, nonché in osservanza dei
7 principi di S.U., sent. n. 1712 del 1995, devono liquidarsi, all'attualità,
➢ in favore di fratello del de cuius, € Parte_1
44.827,20, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 05/02/2024 e sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, considerati o le età pertinenti alla data del sinistro del 05/02/2024,
o la cessazione della convivenza tra e Parte_1 [...]
tre-quattro mesi prima del decesso, nonché Per_2
l'esistenza in vita della madre di entrambi (così
l'univoca testimonianza di ed il Tes_2 ravvisabile decesso del padre nell'espressione “quando
c'era suo papà”),
o la valorizzazione della pregressa convivenza come dato presuntivo dell'intensità della relazione fraterna,
o la sottrazione del 60% dall'importo così risultante per la sancita corresponsabilità del pedone;
➢ in favore di madre del de cuius, € Parte_2
115.765,60, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 05/02/2024 e sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, considerati o le età pertinenti alla data del sinistro del 05/02/2024,
8 o la cessazione della convivenza tra e Parte_2 [...]
tre-quattro mesi prima del decesso, nonché Per_2
l'esistenza in vita del fratello del de cuius,
[...]
(così l'univoca testimonianza di Pt_1 Tes_2 ed il ravvisabile decesso del padre nell'espressione
“quando c'era suo papà”),
o la valorizzazione della pregressa convivenza come dato presuntivo dell'intensità della relazione di filiazione,
o la sottrazione del 60% dall'importo così risultante per la ravvisata corresponsabilità del pedone;
➢ in favore di in proprio, moglie convivente Parte_3 del de cuius, € 139.231,60, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 05/02/2024 e sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, considerati o le età pertinenti alla data del sinistro del 05/02/2024,
o la conferma della convivenza da parte dell'univoca testimonianza di Tes_2
o l'esistenza del figlio Per_1
o la sottrazione del 60% dall'importo così risultante per la ravvisata corresponsabilità del pedone;
➢ in favore di in qualità di genitore Parte_3 esercente la potestà genitoriale sul minore Per_1 quest'ultimo figlio convivente con il de cuius, € 156.441,20, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
05/02/2024 e sino alla data della presente sentenza, ed oltre
9 interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, considerati o le età pertinenti alla data del sinistro del 05/02/2024,
o la conferma della convivenza da parte dell'univoca testimonianza di Tes_2
o l'esistenza della madre Parte_3
o la valorizzazione della perdita di un rapporto genitoriale intenso, in applicazione analogica dell'indicazione esemplificativa, presente nelle Tabelle di Milano del 2024, secondo la quale “ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa (ad es., nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale) sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E”, che, nel caso di specie, vista la leggera differenza di età rispetto all'esempio indicato, comporta aversi riguardo a 28 punti per la rilevante qualità della relazione affettiva;
o la sottrazione del 60% dall'importo così risultante per la ravvisata corresponsabilità del pedone.
4.1. Deve solo specificarsi che si sono applicati gli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. nei termini suesposti, viste
(A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
10 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
5. Nulla deve essere liquidato, invece, per quanto asseritamente corrisposto dagli attori per la perizia di parte di cui al loro doc. 10, stanti non solo la mancanza di prova dell'an e/o della quantificazione dell'asserito esborso, ma anche la superfluità dello stesso ex art. 1223 c.c. alla luce della giurisprudenza penale suesposta e che prescinde da una puntuale analisi tecnica della velocità.
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza delle convenute e vanno poste in solido a carico delle stesse, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore degli attori, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte,
l'applicazione dell'aumento dei compensi ex art. 4, comma 2, di detto D.M. nei limiti del 30%, vista la limitata differenziazione tra gli attori, in € 1.805,14 per spese vive ed € 26.968,50 per compensi (fase di negoziazione assistita € 1.370,00, fase di studio € 3.544,00, fase introduttiva € 2.338,00, fase istruttoria
€ 10.411,00, fase decisoria € 3.082,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per l'ultima fase e ciò in ragione della conclusione del giudizio in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c., nonché con il successivo aumento dell'importo complessivo del 30% per le ragioni predette), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando
11 sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertate e dichiarate le corresponsabilità indicate in parte motiva, condanna in solido e CP_1 [...]
al pagamento dei seguenti importi: Controparte_2
in favore di € 44.827,20, oltre interessi Parte_1 legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del
20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del
20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del
05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
05/02/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di € 115.765,60, oltre Parte_2 interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del
05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
05/02/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di , in proprio, € 139.231,60, Parte_3 oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
05/02/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di € 156.441,20, oltre Parte_3 interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data
12 del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del
05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
05/02/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna in solido e CP_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 [...]
, e in proprio ed in qualità di Parte_2 Parte_3 genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...]
, delle spese processuali, liquidate in € 1.805,14 per Per_1 spese vive ed € 26.968,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 05/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
05/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7357/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
05/11/2025, promossa da
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e C.F. in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore C.F. rappresentati e Per_1 C.F._4 difesi dagli avv.ti MANENTI SILVIA e LARI MATTEO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Lallio (BG), via Provinciale, n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI, nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE, nonché di
1 C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to MANENTI TERESITA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Bergamo, via Broseta, n. 29, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
avente ad oggetto: sinistro stradale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 05/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 20/12/2024,
[...]
, e in proprio ed in Pt_1 Parte_2 Parte_3 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore promuovevano il presente giudizio nei confronti di Per_1
e di chiedendo la CP_1 Controparte_2 condanna di tali convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del congiunto per investimento Persona_2 determinato dall'autoveicolo della convenuta-persona fisica in data 05/02/2024, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur ritualmente citata in rinnovazione, non si CP_1 costituiva e veniva dichiarata contumace.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata prova per testi;
il Giudice rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 05/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2 2. Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
A fronte del pacifico e documentato investimento mortale del pedone da parte dell'autoveicolo della convenuta- Persona_2 persona fisica, assicurato con la società succitata, è riscontrabile una corresponsabilità al 60% del de cuius, da un lato, ed al 40% della vettura predetta, dall'altro, nella produzione del sinistro e del relativo decesso.
2.1. Imprudente ed inosservante le norme di circolazione è stata la condotta di che, a piedi e diretto nello stesso Persona_2 ed esclusivamente consentito senso di marcia dell'auto di parte convenuta, non camminava né alla destra della curvilinea carreggiata della complanare, come imposto fuori dai centri abitati dall'art. 190, comma 1, c.d.s. ratione temporis applicabile, né sulla banchina erbosa ivi presente e – per sua natura - pur destinata proprio ai pedoni (in tal senso ed ex multis, Cass. Sez. 2, ord. del 22/04/2022, n. 12864, Rv. 664613 -
01), bensì vicino al guard rail alla sinistra della corsia veicolare;
tali sono violazioni ancor più significative, considerato come la strada era parzialmente curvilinea, buia e non illuminata, nonché il de cuius utilizzava abiti scuri, senza ausili luminosi o riflettenti (così il doc. 1 dell'assicuratrice e, limitatamente alla rilevanza di questi ultimi, pag.
5-6 di
Cass. Sez. 3, ord. del 28/03/2022, n. 9856, Rv. 664262 - 01).
2.2. Sotto altro aspetto, tuttavia, residua una responsabilità della convenuta nella misura del 40%. Rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele
3 esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8663, Rv. 643838 - 01), nel caso di specie non è possibile ravvisare tale esenzione di responsabilità della pilota, avendo ella tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi ed atta ad impedire l'investimento de quo.
2.2.1. Anzitutto, deve essere rilevato come, anche aderendo alla natura extraurbana della strada percorsa, non è possibile pertinentemente richiamare, in assenza di segnaletica specifica
(in tal senso anche la testimonianza di , il Testimone_1 numerico e generale limite di velocità di 90 km/h ex art. 142, comma primo, c.d.s. ratione temporis applicabile, dovendo, invece, aversi riguardo al precetto di cui all'anteriore art. 141, comma primo, secondo il quale “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”: in presenza della pericolosità derivata da una strada buia, parzialmente curvilinea, affiancata da stabilimenti industriali alla sua destra e svincoli verso gli stessi (doc. 1 dell'assicuratrice), senza divieto espresso del transito pedonale (diversamente da quanto eccepito dall'assicuratrice nell'ultima udienza), la velocità da tenersi non poteva che essere significativamente più bassa, rammentato che
“In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1,
c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo
4 il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali” (così
Cass. Sez. 3, 14/01/2025, n. 931, Rv. 673737 - 01). In particolare, l'andatura da tenersi era quella che, quantunque meno elevata, avrebbe consentito il subitaneo arresto dell'auto a fronte della visione del pedone una volta illuminato dai fari: oltre al citato disposto dell'art. 141, comma primo, c.d.s., la giurisprudenza penale, infatti, ha chiarito come “La velocità di un veicolo che proceda in tempo di notte deve essere costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo di visibilità al fine di consentire al suo conducente di eseguire utilmente una manovra di arresto, considerato anche il tempo psicotecnico, nel caso si profili un ostacolo improvviso” (così Cass. pen., Sez. 4, sent. n. 3139 del 19/10/1982, dep. 1983, Vago, Rv. 158407 - 01).
2.2.2. Ebbene, nella fattispecie in esame, la convenuta-persona fisica non ha osservato tale precetto ed i succitati principi:
l'assenza di tracce di frenata o la mancata prova di quest'ultima,
l'entità dei danni sul veicolo e sul parabrezza di questi, la rototraslazione del de cuius oltre il guard rail e fino alla strada affiancante la complanare percorsa (così doc. 1 dell'assicuratrice), se non anche l'investimento stesso e la morte di tale pedone, dimostrano che non è stata tenuta dal veicolo una velocità adeguata allo stato dei luoghi e fondano la corresponsabilità delle convenute nei termini suesposti. Ciò, di conseguenza, comporta il superamento e la non condivisibilità della motivazione indicata nel decreto di archiviazione, segnatamente privo di efficacia di giudicato extrapenale, di cui al doc. 2 dell'assicuratrice.
2.2.3. Tali conclusioni non confliggono con l'esclusione della responsabilità risarcitoria sancita da Cass., Sez. 3, ord. del
28/03/2022, n. 9856, Rv. 664262 – 01, che segnatamente aveva riguardo ad una diversa ipotesi di ritenuta velocità adeguata del veicolo investitore, anche a voler prescindere da come in quel caso, a differenza di quello in esame, il pedone camminasse in senso contrario all'auto impattante e, pertanto, si fosse avvicinato ancor di più a quest'ultima.
5 3. Occorre evidenziare che quanto suesposto rende altresì superflua una CTU cinematica che accerti puntualmente il numerico chilometraggio orario dell'andatura dell'auto: trattandosi di adeguamento o meno alla generale disposizione di cui all'art. 141, comma primo, ratione temporis applicabile, deve essere rammentato che “Qualora non occorra accertare la specifica violazione di norme che prescrivono limiti fissi di velocità, ma debba giudicarsi unicamente della eccessività e della pericolosità di essa in relazione alla situazione dei luoghi, il giudice di merito non è tenuto né a misurare con precisione la velocità cui una parte è tenuta, né a calcolare il limite sotto il quale sarebbe stato necessario mantenerla. È sufficiente, infatti, che il giudice, il quale non è obbligato per tale esigenza a ricorrere a calcoli di dinamica o di cinematica, indichi gli elementi di fatto e le logiche deduzioni in base alle quali egli ha valutato, sia pure approssimativamente, la velocità e dia adeguata ragione del convincimento formatosi circa la pericolosità o la non pericolosità della velocità in rapporto all'obiettiva situazione ambientale” (così Cass., ord. n. 31967 del 2018).
3.1. Una diversa gradazione di responsabilità non è suscettibile di approdo nemmeno prospettando la natura urbana, in luogo di quella extraurbana, della strada dove è avvenuto l'investimento.
Premesso che va ribadito come tale qualificazione non consenta di trarre esaustive conclusioni in base all'art. 142, comma primo,
c.d.s. ratione temporis applicabile, dovendosi quantomeno anche considerare l'art. 141, comma primo, c.d.s. per le ragioni sopraindicate, la documentazione amministrativa prodotta, asseritamente indicante la natura urbana del tratto veicolare, non
è persuasiva in tal senso. In primo luogo, trattasi di qualificazione giuridica sulla quale, dunque, è dirimente e prevalente la normazione primaria in tema. In secondo luogo, è obbligata la sussunzione del percorso de quo alla nozione di
“strada extraurbana secondaria”: da un lato, l'art. 2, comma 3, lett. C, c.d.s. ratione temporis pertinente, definisce tale concetto come “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia
6 per senso di marcia e banchine”, sussistente alla luce del materiale fotografico prodotto (in primis, doc. 1 dell'assicuratrice); dall'altro, l'art. 3, comma primo, n. 51),
c.d.s. ratione temporis pertinente definisce “extraurbana” la
“strada esterna ai centri abitati” e, nel caso di specie, non ricorrono questi ultimi, atteso che “centro abitato” è l'“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada” (art. 3, comma primo, n. 8), c.d.s. ratione temporis applicabile) e che, sul luogo dell'investimento, manca tale persistenza del “raggruppamento” di “edifici”, riscontrandosi, finanche nel materiale fotografico presente nel doc. 10 degli attori e nel doc. 1 dell'assicuratrice, la discontinuità degli stabilimenti industriali attigui alla strada de qua e la presenza di zone rurali (esemplificativamente l'ultima foto di pag. 13 del doc. 10 predetto e quella di pag. 11 della relazione di cui al doc. 1 dell'assicuratrice) inidonee, per dimensioni e natura, ad essere sussunte a mero intervallo interno ad un ipotetico “raggruppamento” di edifici (così pag. 6 di Cass., ord. n. 25098 del 2024 e, in tema, anche pag. 8 di Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 14820 del 2000).
4. Così ravvisata la corresponsabilità della parte convenuta, occorre, anzitutto, pervenire alla liquidazione del richiesto risarcimento dei danni attorei da perdita prossimo congiunto. Per la liquidazione dello stesso, occorre avere riguardo alle ultime
Tabelle di Milano del 2024, che hanno rivisto le modalità di quantificazione del danno de quo in termini conformi alla giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso, da ultimo, pag.
13-16 di Cass., ord. n. 26826 del 2025).
Ciò detto, in applicazione di tali criteri, alla luce delle allegazioni e del quadro istruttorio, nonché in osservanza dei
7 principi di S.U., sent. n. 1712 del 1995, devono liquidarsi, all'attualità,
➢ in favore di fratello del de cuius, € Parte_1
44.827,20, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 05/02/2024 e sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, considerati o le età pertinenti alla data del sinistro del 05/02/2024,
o la cessazione della convivenza tra e Parte_1 [...]
tre-quattro mesi prima del decesso, nonché Per_2
l'esistenza in vita della madre di entrambi (così
l'univoca testimonianza di ed il Tes_2 ravvisabile decesso del padre nell'espressione “quando
c'era suo papà”),
o la valorizzazione della pregressa convivenza come dato presuntivo dell'intensità della relazione fraterna,
o la sottrazione del 60% dall'importo così risultante per la sancita corresponsabilità del pedone;
➢ in favore di madre del de cuius, € Parte_2
115.765,60, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 05/02/2024 e sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, considerati o le età pertinenti alla data del sinistro del 05/02/2024,
8 o la cessazione della convivenza tra e Parte_2 [...]
tre-quattro mesi prima del decesso, nonché Per_2
l'esistenza in vita del fratello del de cuius,
[...]
(così l'univoca testimonianza di Pt_1 Tes_2 ed il ravvisabile decesso del padre nell'espressione
“quando c'era suo papà”),
o la valorizzazione della pregressa convivenza come dato presuntivo dell'intensità della relazione di filiazione,
o la sottrazione del 60% dall'importo così risultante per la ravvisata corresponsabilità del pedone;
➢ in favore di in proprio, moglie convivente Parte_3 del de cuius, € 139.231,60, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 05/02/2024 e sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, considerati o le età pertinenti alla data del sinistro del 05/02/2024,
o la conferma della convivenza da parte dell'univoca testimonianza di Tes_2
o l'esistenza del figlio Per_1
o la sottrazione del 60% dall'importo così risultante per la ravvisata corresponsabilità del pedone;
➢ in favore di in qualità di genitore Parte_3 esercente la potestà genitoriale sul minore Per_1 quest'ultimo figlio convivente con il de cuius, € 156.441,20, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
05/02/2024 e sino alla data della presente sentenza, ed oltre
9 interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, considerati o le età pertinenti alla data del sinistro del 05/02/2024,
o la conferma della convivenza da parte dell'univoca testimonianza di Tes_2
o l'esistenza della madre Parte_3
o la valorizzazione della perdita di un rapporto genitoriale intenso, in applicazione analogica dell'indicazione esemplificativa, presente nelle Tabelle di Milano del 2024, secondo la quale “ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa (ad es., nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale) sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E”, che, nel caso di specie, vista la leggera differenza di età rispetto all'esempio indicato, comporta aversi riguardo a 28 punti per la rilevante qualità della relazione affettiva;
o la sottrazione del 60% dall'importo così risultante per la ravvisata corresponsabilità del pedone.
4.1. Deve solo specificarsi che si sono applicati gli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. nei termini suesposti, viste
(A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
10 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
5. Nulla deve essere liquidato, invece, per quanto asseritamente corrisposto dagli attori per la perizia di parte di cui al loro doc. 10, stanti non solo la mancanza di prova dell'an e/o della quantificazione dell'asserito esborso, ma anche la superfluità dello stesso ex art. 1223 c.c. alla luce della giurisprudenza penale suesposta e che prescinde da una puntuale analisi tecnica della velocità.
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza delle convenute e vanno poste in solido a carico delle stesse, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore degli attori, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte,
l'applicazione dell'aumento dei compensi ex art. 4, comma 2, di detto D.M. nei limiti del 30%, vista la limitata differenziazione tra gli attori, in € 1.805,14 per spese vive ed € 26.968,50 per compensi (fase di negoziazione assistita € 1.370,00, fase di studio € 3.544,00, fase introduttiva € 2.338,00, fase istruttoria
€ 10.411,00, fase decisoria € 3.082,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per l'ultima fase e ciò in ragione della conclusione del giudizio in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c., nonché con il successivo aumento dell'importo complessivo del 30% per le ragioni predette), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando
11 sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertate e dichiarate le corresponsabilità indicate in parte motiva, condanna in solido e CP_1 [...]
al pagamento dei seguenti importi: Controparte_2
in favore di € 44.827,20, oltre interessi Parte_1 legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del
20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del
20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del
05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
05/02/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di € 115.765,60, oltre Parte_2 interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del
05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
05/02/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di , in proprio, € 139.231,60, Parte_3 oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
05/02/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di € 156.441,20, oltre Parte_3 interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 20/12/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data
12 del 20/12/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del
05/02/2024 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
05/02/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna in solido e CP_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 [...]
, e in proprio ed in qualità di Parte_2 Parte_3 genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...]
, delle spese processuali, liquidate in € 1.805,14 per Per_1 spese vive ed € 26.968,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 05/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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