Trib. Varese, sentenza 20/12/2025, n. 825
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione legale protratta per il periodo previsto dalla legge

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 per la pronuncia di divorzio, dato il periodo di separazione legale protratto e l'accertata impossibilità di mantenimento o ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti

    Il Tribunale ha ritenuto che gli accordi raggiunti dalle parti sull'affidamento condiviso del figlio minore non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni imperative e siano conformi all'interesse del minore.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti

    Il Tribunale ha ritenuto che gli accordi raggiunti dalle parti sul collocamento paritetico alternato del figlio minore siano conformi all'interesse del minore e non contrari all'ordine pubblico.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti

    Il Tribunale ha ritenuto che gli accordi raggiunti dalle parti sulla regolamentazione delle frequentazioni paterne siano conformi all'interesse del minore.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accordo sull'assegno perequativo sia conforme ai principi legislativi vigenti e all'interesse dei figli.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accordo sulla ripartizione delle spese straordinarie sia conforme ai principi legislativi vigenti.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accordo sul trasferimento di quota immobiliare sia funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico.

  • Accolto
    Richiesta di esenzione fiscale ai sensi di legge

    Il Tribunale ha ritenuto che le attribuzioni patrimoniali siano elementi indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto meritevoli dell'esenzione fiscale richiesta ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87.

  • Accolto
    Accordo definitivo tra le parti

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione delle parti di aver regolato definitivamente ogni rapporto patrimoniale.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accordo sul rilascio dei documenti di espatrio per il minore sia conforme all'interesse del minore.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti

    Il Tribunale ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Varese, sentenza 20/12/2025, n. 825
    Giurisdizione : Trib. Varese
    Numero : 825
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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