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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1111/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 19.5.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti BASCIALLA FABIO e FERRÒ DANIELE, elettivamente domiciliato presso i difensori in Tradate (VA), Corso Matteotti n. 1, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DAMIANI LAURA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese
(VA), Via Rainoldi n. 23, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 4.11.2025);
pagina 1 di 8 OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. foglio di p.c. congiunte depositato telematicamente in data 25.11.2025)
“A) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il signor e la signora Parte_1
in data 21 settembre 2002 in Tradate (VA), come da atto trascritto nei Registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Venegono Superiore (VA) al n. 15, Parte II, Serie B, anno 2002, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
B) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del ragazzo.
C) Disporre il collocamento paritetico alternato di presso ciascuno dei genitori, Per_1 mantenendo l'iscrizione anagrafica del minore presso l'abitazione materna, ove risiede anche la sorella Per_2
- In particolare, il figlio minore starà con il padre secondo il calendario che Persona_3
segue:
Settimana 1: dal giovedì alle 18.00 sino al lunedì, all'ingresso a scuola (4 notti);
Settimana 2: dal venerdì alle ore 17.00 sino al lunedì all'ingresso a scuola (3 notti);
Settimana 3: dal giovedì alle 18.00 sino al lunedì all'ingresso a scuola (4 notti);
Settimana 4: dal venerdì alle ore 17.00 sino al lunedì all'ingresso a scuola (3 notti).
Conseguentemente, il ragazzo starà con la madre secondo il seguente calendario:
Settimana 1: dal lunedì al giovedì ad ore 18.00 (3 notti);
Settimana 2: dal lunedì al venerdì ad ore 17.00 (4 notti);
Settimana 3: dal lunedì al giovedì ad ore 18.00 (3 notti);
Settimana 4: dal lunedì al venerdì ore 17.00 (4 notti).
- Vacanze estive: trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni Per_1
consecutivi con la madre durante il periodo estivo, tra i mesi di luglio e settembre compresi e comunque durante la chiusura della scuola;
le parti si impegnano a concordare i ridetti periodi entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.
pagina 2 di 8 - Festività Natalizie: ci si atterrà al calendario settimanale, fatta eccezione per il giorno del 25 dicembre, durante il quale starà con la madre e per il giorno del 31 dicembre, durante il Per_1
quale starà con il padre. Per_1
- In ogni caso: tutti i precedenti accordi, riguardanti la permanenza del minore con i genitori, saranno comunque sempre liberamente modificabili con il previo consenso delle parti.
D) Il signor verserà alla signora , a titolo di assegno perequativo Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento dei figli, entrambi economicamente non autosufficienti, la somma complessiva di € 500,00.
Tale somma deve intendersi dai genitori così ripartita: € 300,00 = per il figlio ed € Per_1
200,00= per la figlia che è attualmente occupata part time, ma lascerà il lavoro a Per_2 settembre per iniziare l'università.
La somma di cui al contributo anzidetto sarà versata dal sig. alla sig.ra a mezzo di Pt_1 CP_1
bonifico bancario, anticipatamente, entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
tale importo non verrà più corrisposto qualora i figli divenissero entrambi economicamente autosufficienti o cessassero le condizioni che giustificano un assegno perequativo;
la signora si impegna a comunicare senza ritardo al marito CP_1
l'eventuale reperimento di una stabile e adeguata occupazione.
E) Le spese straordinarie riguardanti i ragazzi, di natura medica (non coperte dal S.S.N.), scolastica ed extrascolastica verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora e saranno da individuarsi e Pt_1 CP_1
corrispondersi secondo il protocollo in uso avanti al Tribunale di Varese e ciò sino a quando sussisteranno le condizioni per il versamento dell'assegno perequativo di cui al precedente punto
D.
L'assegno unico e universale verrà percepito al 50% da ogni genitore.
F) Dichiarazione di trasferimento di quota immobiliare
La signora si impegna a cedere al sig. , che si impegna ad Controparte_1 Parte_1 accettare, alle condizioni infra specificate, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù – ad eccezione di quelle indicate nell'atto di compravendita infra menzionato - , ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, la quota di propria titolarità, pari al 50% di proprietà
pagina 3 di 8 (500/1000), dei seguenti beni immobili facenti parte del fabbricato residenziale denominato “La
Pianela” sito in Comune di Campodolcino (SO), via Don Luigi Guanella n. 93.
Identificazione: appartamento composto da monolocale ed accessori al secondo piano, sottotetto non abitabile al terzo piano. Riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune (Codice:
B530) al foglio 30, particella 1544 subalterno 22, Via Don Luigi Guanella, piani 2-3, categoria
A/2, classe 2, vani 2.5, Rendita € 167,85; locale ripostiglio al piano seminterrato, riportato nel
Catasto dei Fabbricati di detto Comune (Codice: B530) al foglio 30, particella 1544 subalterno
54, Via Don Luigi Guanella, piano Sl, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 5 (cinque),
Rendita € 2,07. L'intero fabbricato, distinto con la particella 1544, con area pertinenziale annessa, confina con le particelle 1411, 1409, 1413, 1414, 1235, 1233, 1231, 1229, 1227, 1225,
1542 e con strada.
Tra gli enti comuni dell'intero complesso residenziale di cui fa parte quanto in oggetto rientra quanto distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Campodolcino (SO) (Codice: B530), con i seguenti dati: - foglio 30, particella 1544 subalterno 1, via Don Luigi Guanella, piano I, senza rendita, bene comune non censibile, "costituente area comune"; - foglio 30, particella 1544 subalterno 2, via Don Luigi Guanella, piani S1-T-1-2-3, senza rendita, bene comune non censibile, "costituente spazio manovra, ascensori, entrate, scale"; - foglio 30, particella 1544 subalterno 3, via Don Luigi Guanella, piano S1, senza rendita, bene comune non censibile,
"costituente locale contatori"; - foglio 30, particella 1544 subalterno 4, via Don Luigi Guanella, piano S1, senza rendita, bene comune non censibile, "costituente centrale termica".
L'intero fabbricato, distinto con la particella 1544, con area pertinenziale annessa, confina con le particelle 1411, 1409, 1413, 1414, 1235, 1233, 1231, 1229, 1227, 1225, 1542 e con strada.
Detti beni sono contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di Campodolcino (SO) con i seguenti identificativi:
- appartamento composto da monolocale ed accessori al secondo piano, sottotetto non abitabile al terzo piano riportato al foglio 30, particella 1544 subalterno 22, Via Don Luigi Guanella, piani 2-3, categoria A/2, classe 2, vani 2.5, Rendita € 167,85;
- locale ripostiglio al piano seminterrato, riportato al foglio 30, particella 1544 subalterno 54,
Via Don Luigi Guanella, piano Sl, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 5 (cinque), Rendita €
2,07.
pagina 4 di 8 Quanto trasferito è pervenuto ai signori e in forza del seguente Parte_1 Controparte_1
atto: scrittura privata con sottoscrizione autenticata in data 16 maggio 2009 dal Notaio Dott.
, Notaio in Delebio, iscritto al Ruolo del Distretto di Sondrio, repertorio n. Persona_4
72382, raccolta n. 22740, registrato presso l'Ufficio del Registro di Morbegno in data 20 maggio
2009 al n. 1727, Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sondrio in data 21 maggio 2009 ai numeri 6119 Reg. gen. e 4880 Reg. part.
In conseguenza della cessione di cui ante, il signor si impegna a pagare, alla Parte_1 signora l'importo omnicomprensivo di € 80.000,00= (ottantamila/00), la quale ultima si CP_1 impegna ad accettare la ridetta somma e cessione e per l'effetto il signor diverrà Parte_1
il pieno ed esclusivo proprietario degli immobili dianzi descritti. In ogni caso la signora CP_1
, sin da ora, rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di
[...]
separazione relativamente al trasferimento al signor delle quote di beni Parte_1
immobili a questo trasferende e descritte dinanzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. Il pagamento avverrà quanto ad € 15.000,00= a titolo di caparra confirmatoria a mezzo di bonifico bancario all'ordine della sig.ra , all'atto della Controparte_1
sottoscrizione del presente foglio di precisazione delle conclusioni congiunto, che costituirà anche quietanza del pagamento, e quanto al restante importo di € 65.000,00= all'atto notarile, da effettuarsi avanti al Notaio scelto dal signor entro 90 giorni dalla sentenza;
il Parte_1
termine potrà comunque essere prorogato su accordo tra le parti.
Tutte le eventuali spese notarili e tecniche correlate al trasferimento del bene anzidetto, resteranno a carico del sig. le parti dichiarano di ben conoscere lo stato in cui versa il Pt_1
bene oggetto di cessione.
Le parti, inoltre, concordano l'estromissione e la manleva della sig.ra da Controparte_1
qualsivoglia onere e spesa, passata, presente e futura, legata alla titolarità ed al godimento di tutti i beni oggetto dell'anzidetto trasferimento immobiliare, con la conseguenza che il sig. Pt_1
nulla avrà più a pretendere dalla sig.ra in relazione a tali oneri e spese, maturati e CP_1
maturandi.
G) Le cessioni di cui ai precedenti punti sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, i coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e s.m.i. e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
pagina 5 di 8 H) Le parti danno atto di aver regolato in modo definitivo ogni reciproco rapporto patrimoniale tra le stesse e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere vicendevolmente.
I) I ricorrenti si danno reciproco assenso all'indipendente ottenimento del rilascio e al successivo rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di entrambi, autorizzando, altresì, l'acquisizione di un passaporto personale in capo a
, in conformità alle vigenti norme di legge. Per_1
L) Le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti.
Per tutto quanto esposto gli scriventi procuratori, nell'interesse di rispettivi assistiti, rivolgono reverente
I s t a n z a
All'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in intestazione alle condizioni sopra riportate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate Parte_1 Controparte_1
(VA) in data 21.9.2002, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune
(VA) dell'anno 2002, atto n. 40, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli il 4.3.2006 e il 9.10.2008, Persona_5 Persona_6
entrambi non economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono separati con decreto di omologa n. 205/2019 emesso dal Tribunale di Varese in data 2.4.2029.
Con ricorso depositato in data 19.5.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario, di regolamentare le Per_1
frequentazioni paterne con il minore, di porre in capo ai genitori il mantenimento diretto del minore in ragione del collocamento paritetico con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore.
pagina 6 di 8 Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1 chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento paritetico presso ciascuno dei genitori mantenendo l'iscrizione anagrafica presso l'abitazione materna, di disporre che le frequentazioni dei genitori con il figlio durante le vacanze e le festività vengano concordate direttamente con il minore, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile complessivo di euro 888,24 (euro 444,12 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 70% delle spese straordinarie, con ripartizione dell'AUU al
50% tra i genitori, nonché di disporre che nell'ipotesi in cui il sussidio di disoccupazione percepito dalla resistente dovesse scendere al di sotto di euro 1.000,00 mensili, e/o dovesse perdurare lo stato di disoccupazione, il ricorrente debba versare alla stessa un importo non inferiore ad euro 350,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre a rivalutazione annuale Istat.
All'udienza del 4.11.2025 le parti comparivano personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, il giudice relatore sottoponeva alle parti una proposta conciliativa della controversia e le parti chiedevano disporsi un rinvio al fine di formalizzare l'accordo; il giudice relatore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 26.11.2025, il giudice, dato atto dell'avvenuto deposito telematico del foglio di p.c. congiunte in data 25.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione in data
27.3.2019 e si sono separati con decreto di omologa n. 205/2019 emesso dal Tribunale di Varese in data 2.4.2019. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 19.5.2025), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi anzi ritenere accertato, dal tenore delle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 7 di 8 Le parti hanno dato atto di essere concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Gli accordi risultano infatti conformi all'interesse dei figli, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti meritano dunque accoglimento e il
Tribunale potrà disporre in senso conforme.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate visto l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto con rito concordatario in Tradate (VA) in data 21.9.2002 (atto trascritto nei
[...]
registri dello Stato civile del predetto Comune (VA) dell'anno 2002, atto n. 40, Parte II, Serie
A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo I, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TRADATE (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 19.5.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti BASCIALLA FABIO e FERRÒ DANIELE, elettivamente domiciliato presso i difensori in Tradate (VA), Corso Matteotti n. 1, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DAMIANI LAURA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese
(VA), Via Rainoldi n. 23, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 4.11.2025);
pagina 1 di 8 OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. foglio di p.c. congiunte depositato telematicamente in data 25.11.2025)
“A) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il signor e la signora Parte_1
in data 21 settembre 2002 in Tradate (VA), come da atto trascritto nei Registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Venegono Superiore (VA) al n. 15, Parte II, Serie B, anno 2002, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
B) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del ragazzo.
C) Disporre il collocamento paritetico alternato di presso ciascuno dei genitori, Per_1 mantenendo l'iscrizione anagrafica del minore presso l'abitazione materna, ove risiede anche la sorella Per_2
- In particolare, il figlio minore starà con il padre secondo il calendario che Persona_3
segue:
Settimana 1: dal giovedì alle 18.00 sino al lunedì, all'ingresso a scuola (4 notti);
Settimana 2: dal venerdì alle ore 17.00 sino al lunedì all'ingresso a scuola (3 notti);
Settimana 3: dal giovedì alle 18.00 sino al lunedì all'ingresso a scuola (4 notti);
Settimana 4: dal venerdì alle ore 17.00 sino al lunedì all'ingresso a scuola (3 notti).
Conseguentemente, il ragazzo starà con la madre secondo il seguente calendario:
Settimana 1: dal lunedì al giovedì ad ore 18.00 (3 notti);
Settimana 2: dal lunedì al venerdì ad ore 17.00 (4 notti);
Settimana 3: dal lunedì al giovedì ad ore 18.00 (3 notti);
Settimana 4: dal lunedì al venerdì ore 17.00 (4 notti).
- Vacanze estive: trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni Per_1
consecutivi con la madre durante il periodo estivo, tra i mesi di luglio e settembre compresi e comunque durante la chiusura della scuola;
le parti si impegnano a concordare i ridetti periodi entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.
pagina 2 di 8 - Festività Natalizie: ci si atterrà al calendario settimanale, fatta eccezione per il giorno del 25 dicembre, durante il quale starà con la madre e per il giorno del 31 dicembre, durante il Per_1
quale starà con il padre. Per_1
- In ogni caso: tutti i precedenti accordi, riguardanti la permanenza del minore con i genitori, saranno comunque sempre liberamente modificabili con il previo consenso delle parti.
D) Il signor verserà alla signora , a titolo di assegno perequativo Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento dei figli, entrambi economicamente non autosufficienti, la somma complessiva di € 500,00.
Tale somma deve intendersi dai genitori così ripartita: € 300,00 = per il figlio ed € Per_1
200,00= per la figlia che è attualmente occupata part time, ma lascerà il lavoro a Per_2 settembre per iniziare l'università.
La somma di cui al contributo anzidetto sarà versata dal sig. alla sig.ra a mezzo di Pt_1 CP_1
bonifico bancario, anticipatamente, entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
tale importo non verrà più corrisposto qualora i figli divenissero entrambi economicamente autosufficienti o cessassero le condizioni che giustificano un assegno perequativo;
la signora si impegna a comunicare senza ritardo al marito CP_1
l'eventuale reperimento di una stabile e adeguata occupazione.
E) Le spese straordinarie riguardanti i ragazzi, di natura medica (non coperte dal S.S.N.), scolastica ed extrascolastica verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora e saranno da individuarsi e Pt_1 CP_1
corrispondersi secondo il protocollo in uso avanti al Tribunale di Varese e ciò sino a quando sussisteranno le condizioni per il versamento dell'assegno perequativo di cui al precedente punto
D.
L'assegno unico e universale verrà percepito al 50% da ogni genitore.
F) Dichiarazione di trasferimento di quota immobiliare
La signora si impegna a cedere al sig. , che si impegna ad Controparte_1 Parte_1 accettare, alle condizioni infra specificate, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù – ad eccezione di quelle indicate nell'atto di compravendita infra menzionato - , ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, la quota di propria titolarità, pari al 50% di proprietà
pagina 3 di 8 (500/1000), dei seguenti beni immobili facenti parte del fabbricato residenziale denominato “La
Pianela” sito in Comune di Campodolcino (SO), via Don Luigi Guanella n. 93.
Identificazione: appartamento composto da monolocale ed accessori al secondo piano, sottotetto non abitabile al terzo piano. Riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune (Codice:
B530) al foglio 30, particella 1544 subalterno 22, Via Don Luigi Guanella, piani 2-3, categoria
A/2, classe 2, vani 2.5, Rendita € 167,85; locale ripostiglio al piano seminterrato, riportato nel
Catasto dei Fabbricati di detto Comune (Codice: B530) al foglio 30, particella 1544 subalterno
54, Via Don Luigi Guanella, piano Sl, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 5 (cinque),
Rendita € 2,07. L'intero fabbricato, distinto con la particella 1544, con area pertinenziale annessa, confina con le particelle 1411, 1409, 1413, 1414, 1235, 1233, 1231, 1229, 1227, 1225,
1542 e con strada.
Tra gli enti comuni dell'intero complesso residenziale di cui fa parte quanto in oggetto rientra quanto distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Campodolcino (SO) (Codice: B530), con i seguenti dati: - foglio 30, particella 1544 subalterno 1, via Don Luigi Guanella, piano I, senza rendita, bene comune non censibile, "costituente area comune"; - foglio 30, particella 1544 subalterno 2, via Don Luigi Guanella, piani S1-T-1-2-3, senza rendita, bene comune non censibile, "costituente spazio manovra, ascensori, entrate, scale"; - foglio 30, particella 1544 subalterno 3, via Don Luigi Guanella, piano S1, senza rendita, bene comune non censibile,
"costituente locale contatori"; - foglio 30, particella 1544 subalterno 4, via Don Luigi Guanella, piano S1, senza rendita, bene comune non censibile, "costituente centrale termica".
L'intero fabbricato, distinto con la particella 1544, con area pertinenziale annessa, confina con le particelle 1411, 1409, 1413, 1414, 1235, 1233, 1231, 1229, 1227, 1225, 1542 e con strada.
Detti beni sono contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di Campodolcino (SO) con i seguenti identificativi:
- appartamento composto da monolocale ed accessori al secondo piano, sottotetto non abitabile al terzo piano riportato al foglio 30, particella 1544 subalterno 22, Via Don Luigi Guanella, piani 2-3, categoria A/2, classe 2, vani 2.5, Rendita € 167,85;
- locale ripostiglio al piano seminterrato, riportato al foglio 30, particella 1544 subalterno 54,
Via Don Luigi Guanella, piano Sl, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 5 (cinque), Rendita €
2,07.
pagina 4 di 8 Quanto trasferito è pervenuto ai signori e in forza del seguente Parte_1 Controparte_1
atto: scrittura privata con sottoscrizione autenticata in data 16 maggio 2009 dal Notaio Dott.
, Notaio in Delebio, iscritto al Ruolo del Distretto di Sondrio, repertorio n. Persona_4
72382, raccolta n. 22740, registrato presso l'Ufficio del Registro di Morbegno in data 20 maggio
2009 al n. 1727, Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sondrio in data 21 maggio 2009 ai numeri 6119 Reg. gen. e 4880 Reg. part.
In conseguenza della cessione di cui ante, il signor si impegna a pagare, alla Parte_1 signora l'importo omnicomprensivo di € 80.000,00= (ottantamila/00), la quale ultima si CP_1 impegna ad accettare la ridetta somma e cessione e per l'effetto il signor diverrà Parte_1
il pieno ed esclusivo proprietario degli immobili dianzi descritti. In ogni caso la signora CP_1
, sin da ora, rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di
[...]
separazione relativamente al trasferimento al signor delle quote di beni Parte_1
immobili a questo trasferende e descritte dinanzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. Il pagamento avverrà quanto ad € 15.000,00= a titolo di caparra confirmatoria a mezzo di bonifico bancario all'ordine della sig.ra , all'atto della Controparte_1
sottoscrizione del presente foglio di precisazione delle conclusioni congiunto, che costituirà anche quietanza del pagamento, e quanto al restante importo di € 65.000,00= all'atto notarile, da effettuarsi avanti al Notaio scelto dal signor entro 90 giorni dalla sentenza;
il Parte_1
termine potrà comunque essere prorogato su accordo tra le parti.
Tutte le eventuali spese notarili e tecniche correlate al trasferimento del bene anzidetto, resteranno a carico del sig. le parti dichiarano di ben conoscere lo stato in cui versa il Pt_1
bene oggetto di cessione.
Le parti, inoltre, concordano l'estromissione e la manleva della sig.ra da Controparte_1
qualsivoglia onere e spesa, passata, presente e futura, legata alla titolarità ed al godimento di tutti i beni oggetto dell'anzidetto trasferimento immobiliare, con la conseguenza che il sig. Pt_1
nulla avrà più a pretendere dalla sig.ra in relazione a tali oneri e spese, maturati e CP_1
maturandi.
G) Le cessioni di cui ai precedenti punti sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, i coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e s.m.i. e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
pagina 5 di 8 H) Le parti danno atto di aver regolato in modo definitivo ogni reciproco rapporto patrimoniale tra le stesse e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere vicendevolmente.
I) I ricorrenti si danno reciproco assenso all'indipendente ottenimento del rilascio e al successivo rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di entrambi, autorizzando, altresì, l'acquisizione di un passaporto personale in capo a
, in conformità alle vigenti norme di legge. Per_1
L) Le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti.
Per tutto quanto esposto gli scriventi procuratori, nell'interesse di rispettivi assistiti, rivolgono reverente
I s t a n z a
All'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in intestazione alle condizioni sopra riportate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate Parte_1 Controparte_1
(VA) in data 21.9.2002, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune
(VA) dell'anno 2002, atto n. 40, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli il 4.3.2006 e il 9.10.2008, Persona_5 Persona_6
entrambi non economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono separati con decreto di omologa n. 205/2019 emesso dal Tribunale di Varese in data 2.4.2029.
Con ricorso depositato in data 19.5.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario, di regolamentare le Per_1
frequentazioni paterne con il minore, di porre in capo ai genitori il mantenimento diretto del minore in ragione del collocamento paritetico con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore.
pagina 6 di 8 Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1 chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento paritetico presso ciascuno dei genitori mantenendo l'iscrizione anagrafica presso l'abitazione materna, di disporre che le frequentazioni dei genitori con il figlio durante le vacanze e le festività vengano concordate direttamente con il minore, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile complessivo di euro 888,24 (euro 444,12 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 70% delle spese straordinarie, con ripartizione dell'AUU al
50% tra i genitori, nonché di disporre che nell'ipotesi in cui il sussidio di disoccupazione percepito dalla resistente dovesse scendere al di sotto di euro 1.000,00 mensili, e/o dovesse perdurare lo stato di disoccupazione, il ricorrente debba versare alla stessa un importo non inferiore ad euro 350,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre a rivalutazione annuale Istat.
All'udienza del 4.11.2025 le parti comparivano personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, il giudice relatore sottoponeva alle parti una proposta conciliativa della controversia e le parti chiedevano disporsi un rinvio al fine di formalizzare l'accordo; il giudice relatore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 26.11.2025, il giudice, dato atto dell'avvenuto deposito telematico del foglio di p.c. congiunte in data 25.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione in data
27.3.2019 e si sono separati con decreto di omologa n. 205/2019 emesso dal Tribunale di Varese in data 2.4.2019. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 19.5.2025), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi anzi ritenere accertato, dal tenore delle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 7 di 8 Le parti hanno dato atto di essere concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Gli accordi risultano infatti conformi all'interesse dei figli, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti meritano dunque accoglimento e il
Tribunale potrà disporre in senso conforme.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate visto l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto con rito concordatario in Tradate (VA) in data 21.9.2002 (atto trascritto nei
[...]
registri dello Stato civile del predetto Comune (VA) dell'anno 2002, atto n. 40, Parte II, Serie
A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo I, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TRADATE (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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