Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1204 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. PARTINI GIUSEPPE Avv. SICA CAMILLA
e
Controparte_1
Avv. PADOVANI AURELIO e NT FE Avv. MATTEI GIANLUIGI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 994 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha così statuito: “Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ED UA ha convenuto in giudizio la
[...] dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “1) In via principale: Accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie inserite nel contratto sottoscritto dalle parti in data 09.01.2016, riconoscendo il diritto di recesso dell'attore dal contratto stesso e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del prezzo corrisposto dal Sig. ED UA, pari ad €.2.550,00, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore, che si quantificano in via equitativa in €.10.000,00, ovvero
2) In subordine: Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti per grave inadempimento della società convenuta e, per l'effetto,
pag. 2/11 condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione del prezzo corrisposto dal Sig. ED UA, pari ad €.2.550,00, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore, che si quantificano in via equitativa in €.10.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.” La si costituiva in giudizio contestando le richieste Controparte_1 attoree e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del Sig.
, che la stessa convenuta deduceva essere stato, all'epoca dei Parte_1 fatti, un dipendente del salone Parte_2
All'esito della costituzione del terzo chiamato che contestava le deduzione della questa ultima chiedeva di essere autorizzata Controparte_1 alla chiamata ex art. 269 c.p.c. anche di la quale rimaneva Parte_2 contumace La causa è stata istruita con produzione documentale e prove orali. Preliminarmente deve osservarsi che risulta per tabulas che l'attore ha sottoscritto con la convenuta, in data 09.01.2016, un contratto a distanza, caratterizzato dalla mera adesione a moduli e formulari già predisposti dalla avente ad oggetto un intervento di rinfoltimento Controparte_1 di capelli “che si avvale di capelli applicati a contatto direttamente sulla cute…. utilizzando una speciale resina compatibile con l'epidermide nella quale vengono inseriti i capelli veri necessari ad infoltire le zone scoperte o diradate” e, quindi, di aver ordinato n. 3 protesi personalizzate e su misura del tipo “GARANZIA GOLD”; l'accordo prevedeva la consegna e l'applicazione dei capelli presso la sede della società convenuta, entro 12 mesi dalla firma del contratto;
pag. 3/11 il prezzo del servizio/prodotto risulta corrisposto dall'attore in due tranches (11.01.2016 e 21.04.2016), L'istruttoria ha confermato che l'impianto è avvenuto presso il salone della in Roma per il tramite del sig. Parte_2 Pt_1
Risulta sempre confermato che dopo due giorni, segnatamente il 23.05.2016, l'attore contestava alla società convenuta che la resina utilizzata come collante era visibile ad occhio nudo, si liquefaceva, colandogli sul viso, e gli provocava un senso di insopportabile prurito. Riscontrava, altresì, che la protesi impiantata non aderiva perfettamente al cuoio capelluto, con evidenti segni di scollamento. Inoltre, i capelli inseriti nella protesi, si presentavano di colore corvino, ovvero molto più scuro rispetto a quello naturale, in palese contrasto rispetto a quanto garantito in contratto ove veniva affermato che al “momento dell'infoltimento i capelli a contatto assicurano all'immagine del cliente la maggiore naturalezza possibile, nel rispetto della sua immagine attuale” Risulta altresì confermato che le protesi inviate dalla convenuta non corrispondevano a quelle acquistate in quanto, sulla relativa confezione, esse erano etichettate come anziché e CP_2 CP_3 composte da capelli anziché CP_4 Per_1
E' confermata altresì la tempestività delle denuncia da parte dell'attore dei vizi riscontrati Quindi, il Sig. UA manifestava immediatamente il proprio mancato gradimento al prodotto che, oltre a quanto sopra evidenziato, non si adattava perfettamente alla cute donando allo stesso un'immagine innaturale, nonché dell'esercizio da parte sua del diritto recesso c.d. “di pentimento” ex art. 52 e s.s. D.lgs. 206/2005. Va altresì evidenziato come l'istruttoria abbia confermato che la convenuta abbia ammesso l'errore nella tipologia delle protesi Controparte_1 inviate, offrendo la possibilità di cambiarle con quelle di qualità europea (ovvero quella prescelta dall'attore) e pag. 4/11 di modificare “la partenza sul frontale modificando densità (probabilmente non è nata bene la protesi) perché quando rispecchia tutti i parametri diventa impercettibile e invisibile”, “la cosa migliore è che ti faccio venire il direttore tecnico per farle nuove …..ovviamente senza nessun costo” Dall'istruttoria è emerso anche che la convenuta ha fornito in sede di primo impianto un kit di colle incompleto (solo una tipologia invece di 7 adattabili al ph della pelle del cliente),nonché che la stessa ha consentito a soggetto che non aveva completato il corso di formazione, l'impianto qui contestato. In punto di diritto occorre preliminarmente evidenziare che il UA è un consumatore e alla fattispecie per cui è causa si applica la disciplina del “secondo contratto”, caratterizzato dallo squilibrio informativo tra le parti e dalle particolari forme di tutela previste dal Legislatore in favore della parte contrattuale debole, ovvero il consumatore Sig. UA. In particolare, il UA ha sottoscritto un contratto “a distanza”, o fuori sede, con moduli e formulari, caratterizzato, da una parte, dalla scarsa ed incompleta informazione ai danni del consumatore circa il prodotto acquistato e le modalità dell'impianto, dall'altra, dall'impossibilità di prendere visione del bene acquistato prima della sottoscrizione del contratto. Sicché, per ridurre al minimo la condizione di debolezza in cui versa il consumatore, il codice del consumo attribuisce diversi obblighi d'informazione a carico del professionista e dalla c.d. forma ad informationem degli atti. Inoltre l'art. 52 del suddetto Codice, nel recepire la Direttiva Europea n. 83/2011, prevede il c.d. recesso di pentimento grazie al quale il consumatore può legittimamente recedere dal contratto sottoscritto a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali entro il termine di 14 giorni senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dagli arti 56 e 57 D. Lgs. 206/2005. Il 2 comma del citato art. 52 stabilisce, altresì, che: “il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo 14 giorni a partire: (…) b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni”. E' palesemente abusiva la clausola inserita dal professionista all'art. 7 del contratto laddove prevede che “sono a conoscenza che ho possibilità di recedere dal presente contratto nel termine di dieci giorni dalla firma (…)” oltre tale periodo l'eventuale recesso è sottoposto all'accettazione della Azienda/società e dichiaro fin da ora di farmi carico delle spese che essa ha sostenuto per la realizzazione di quanto da me pag. 5/11 richiesto”. L'attore ha esercitato il suo ius poenitendi in data 23.05.2016, due giorni dopo aver ricevuto il prodotto da parte della società Parte_3
dunque, dopo soli due giorni rispetto ai 14 che la Legge gli
[...] riconosce e per il cui esercizio non avrebbe dovuto dire alcunché né fornire motivazioni o spiegazioni particolari in quanto il Codice del Consumo garantisce in modo penetrante la parte debole del rapporto contrattuale. Va quindi accolta la domanda dell'attore sotto tale profilo con conseguente risoluzione del contratto de quo. Circa la responsabilità ex art. 1218 c.c. riconducibile alla convenuta come già osservato in punto di fatto risulta che la ha fornito Controparte_1 tipologie di capelli differenti da quelli Gold contrattualmente previsti, ha omesso la consegna tempestiva e corretta delle varia tipologia di colle, ha consentito all'effettuazione dell'impianto in locali differenti della proprio sede e da soggetto che non aveva completato l'iter di formazione.
pag. 6/11 Né il convenuto ha fornito la prova della esistenza di circostante che possano condurre alla esclusione della propria responsabilità sotto i profili fattuali dianzi evidenzianti. Sotto il profilo della quantificazione del danno va osservato: in punto di danno patrimoniale lo stesso coincide con la somma corrisposta dall'attore e titolo di prezzo pari ad euro 2.550,00. Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi nella misura di legge sino al soddisfo effettivo Circa il danno non patrimoniale identificato dall'attore in particolare nel danno all'immagine anche in considerazione della attività lavorativa (conduttore televisivo) svolta dal deve ritenersi rientrare nelle CP_5 ipotesi di lesione di interessi costituzionalmente protetti (salute, lavoro) e pertanto risarcibile in questa sede a seguito di una valutazione equitativa effettuata dal Giudice di merito, considerando la natura dello stesso, l'impatto sulla vita di relazione dell'attore, l'entità del danno medesimo: tale quantificazione porta a ritenere congrua la liquidazione all'attualità dell'importo di euro 5.000,00. Su tale somma va riconosciuta la rivalutazione e gli interessi sino al soddisfo effettivo. Circa la domanda formulata dalla convenuta nei confronti del Sig. Pt_1
deve osservarsi che l'istruttoria espletata ha confermato che l'attività
[...] di impianto è stata effettuata dal terzo chiamato il quale pure consapevole di non avere completato l'iter formativo ha tuttavia provveduto alla attività di impianto delle pretese al con i vizi e le difformità che sono CP_5 risultate provate in atti. La responsabilità del è riconducibile ex art. 2043 c.c. a negligenza ed Pt_1 imperizia e deve ritenersi concorrente per quanto dianzi evidenziato con quella della società convenuta al 50%. Ciò comporta che la domanda di manleva della convenuta nei confronti dell' vada accolta con il ridetto limite e pertanto Pt_1
pag. 7/11 i sig. vada condannato a tenere indenne la convenuta nella suddetto Pt_1 misura ossia nell'importo di euro 1.127,50 a titolo di danno patrimoniale e
2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale. Destituita di fondamento la domanda verso la rimasta priva di Parte_2 riscontro probatorio. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento della domanda attrice Dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti di causa;
Condanna la convenuta e restituire all'attore la somma di euro 2.550,00 oltre interessi di legge dalla domanda sino al soddisfo effettivo;
condanna la convenuta a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di euro 5.000,00 oltre rivalutazione ed di interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla presente pronuncia sino al soddisfo effettivo;
condanna altresì la convenuta a rifondere all'attore spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro
3.500,00 per onorari oltre spese generali iva e cpa di legge;
In accoglimento della domanda di manleva della convenuta condanna il sig. a tener indenne la convenuta limitatamente al minor importo di Pt_1 euro 1.127,50 a titolo di danno patrimoniale e 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale;
condanna il sig. a rifondere alla parte convenuta le spese di lite del CP_6 presente giudizio che tra esse si liquidano in euro 200.00 per anticipazioni ed euro 2.700,00 per onorari oltre spese generali iva e cassa di legge;
pag. 8/11 si atto della lettura del dispositivo in udienza”.
pag. 9/11 La e NT FE hanno chiesto Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante censura la sentenza in quanto il Tribunale lo avrebbe condannato senza motivare in ordine all'accertamento di fatti idonei a radicare la sua responsabilità. Osserva la Corte che è pacifico tra le parti che la prestazione in discorso è stata eseguita presso il salone di parrucchiere Kalos srls e, pertanto, l'Isita era da considerarsi certamente un preposto che non è stato remunerato appositamente per l'applicazione delle protesi in discorso. Anche il UA ha dichiarato di non aver mai remunerato l' per il Pt_1 lavoro svolto, ma di aver pagato la Controparte_1
Non v'è ragione, pertanto, per stabilire l'esistenza di un rapporto giuridico intercorrente tra la e l'odierno appellante atto a Controparte_1 determinare una responsabilità diretta dello stesso nei confronti della società. Sotto diverso ed autonomo profilo, osserva la Corte che, effettivamente, il Tribunale ha solo accertato che l' ha applicato le protesi che Pt_1 presentavano “vizi e difformità” pur nella consapevolezza di non aver completato un corso di formazione professionale. E' del tutto evidente che la condotta colposa non può essere costituita dal non avere completato il corso poiché detto completamento non rappresenta di per sé né una ragione di negligenza né di imperizia, se non posto in nesso di causalità con il danno lamentato dal UA. L' , in realtà, per quanto emerge dalla sentenza stessa, ha applicato le Pt_1 protesi che la for ha fornito presso il salone di parrucchiere CP_1 CP_1
Kalos srls ove, è pacifico che lavorasse. Null'altro viene accertato a suo carico. Nessun errore nell'eseguire la prestazione. Piuttosto, con la sentenza viene accertato che le protesi fornite non sono quelle prescelte dal cliente UA e la colla fornita per l'applicazione non è idonea all'uso ed ancora che l'istruttoria ha confermato che “la convenuta abbia ammesso l'errore Controparte_1 nella tipologia delle protesi inviate”.
pag. 10/11 Conseguentemente, premesso che avrebbe dovuto trovare applicazione, semmai, l'art. 2049 c.c., non sussistono i presupposti di legge per addebitare all la responsabilità dei danni accertati nel rapporto con la Pt_1
Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza della nel Controparte_1 rapporto processuale con l'appellante. Nulla per le spese nel rapporto processuale con il UA nei cui confronti non sono state proposte domande e che ha optato per la costituzione in giudizio senza averne necessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello; respinge la domanda nei confronti di;
Parte_1 per l'effetto, condanna la alla rifusione in Controparte_1 favore di delle spese di lite del primo grado nella misura Parte_1 che liquida in euro 3.000,00 e di quelle del secondo grado che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore degli avv.ti PARTINI GIUSEPPE e SICA CAMILLA dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.1.2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
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