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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa RI Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 785 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra e elettivamente domiciliati in Alatri Parte_1 Parte_2
(Fr), corso Umberto I n. 22, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Fabio, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione attori e
e elettivamente domiciliati in Controparte_1 Controparte_2
Frosinone, piazza Caduti di Via Fani n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Bernardino Marzilli, che li rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di risposta convenuti e
, e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
n.q. di eredi di , elettivamente domiciliati in Frosinone, piazza Caduti di Via Persona_1
Fani 2/A, presso lo studio dell'avv. Bernardino Marzilli, che li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta in riassunzione convenuti in riassunzione e in persona del rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CP_6
Frosinone, via Mola Vecchia n. 11/A, presso lo studio dell'avv. Fulvio De AN, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta convenuta e 1 , elettivamente domiciliato in Alatri (Fr), corso Umberto I n. 22, CP_7 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Fabio, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di risposta convenuto e
, elettivamente domiciliato in Frosinone, via Mola Vecchia n. Controparte_8
11/A, n. 41, presso lo studio dell'avv. Fulvio De AN, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di intervento intervenuto
Oggetto: rapporti condominiali.
FATTO E DIRITTO
1. I fatti controversi.
I sig.ri e hanno chiamato in giudizio i sig.ri Parte_1 Parte_2 P_
, , e , e la società Madà s.r.l.,
[...] Persona_1 Controparte_2 CP_7 esponendo che:
• il sig. è proprietario esclusivo dell'appartamento distinto in NCEU Parte_1 al foglio 41, particella 211, sub. 17, nonché comproprietario, unitamente alla moglie di un secondo appartamento, distinto in NCEU al foglio 41, Parte_2 particella 211, sub. 6, posti rispettivamente al piano primo interno 2 e al piano secondo interno 3 dell'edificio condominiale, composto da sei appartamenti, ubicato in Frosinone, viale Volsci n. 170;
• il sig. è anche proprietario esclusivo del locale commerciale sito al Parte_1 piano terra della parte antistante il fabbricato condominiale, distinto in catasto al foglio 41, particella 211 sub. 21, e di un secondo locale commerciale sito al piano terra con accesso dalla parte retrostante il fabbricato, distinto in catasto al foglio 41, CP_ particella 211 sub. 18, e, unitamente ai sig.ri , e , di un P_ Persona_1 locale deposito sito al piano sottostrada con accesso dalla parte retrostante del fabbricato, distinto in catasto al foglio 41 particella 211 sub 10;
• il sig. è proprietario dell'appartamento interno n. 01, distinto in catasto CP_7
NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 15, e dei locali distinti in NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 16 e 20 e comproprietario del locale distinto in catasto NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 10 unitamente all'attore e agli altri fratelli e ER
; P_
2 • il sig. è proprietario dell'appartamento interno 04, distinto in NCEU Controparte_2 al foglio 41, particella 211, sub. 7;
• il sig. è proprietario del locale commerciale distinto in NCEU al Controparte_1 foglio 41, particella 211, sub. 22, nonché comproprietario del locale distinto in NCEU CP_ al foglio 41, particella 211, sub. 10, unitamente all'attore e agli altri fratelli e
; ER
• il sig. è proprietario dell'appartamento interno distinto in NCEU al Persona_1 foglio 41, particella 211, sub. 13, nonché proprietario del locale distinto al NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 2 e sub. 14, nonché comproprietario del locale distinto al NCEU al foglio 41, particella 211 sub. 10, unitamente all'attore e agli altri fratelli CP_
e e comproprietario per la metà del lastrico solare distinto al NCEU al P_ foglio 41, particella 211, sub. 23, unitamente alla Madà s.r.l.;
• la Madà s.r.l. è proprietaria dell'appartamento distinto in NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 11, e della metà del lastrico solare distinto in NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 23;
• il sig. e la moglie risultano assegnatari del posto Parte_1 Parte_2 macchina situato presso la porzione comune antistante l'edificio condominiale e viale Volsci, dal pilastro verde al portone centrale, in virtù del verbale di conciliazione del 10.03.1998 sottoscritto innanzi al Giudice di Pace di Frosinone;
• la restante parte antistante il fabbricato, a ridosso della strada pubblica, e quella retrostante il fabbricato sono adibite a parcheggio delle autovetture;
• i locali commerciali sul lato sinistro del fabbricato condominiale, di proprietà di e , sono utilizzati, probabilmente a titolo di locazione, dalla ER Controparte_1
che ivi gestisce il ristorante Osteria Volsci;
CP_9
• innanzi all'ingresso dei locali commerciali, sulla porzione comune antistante adibita a parcheggio, la Madà s.r.l. ha installato un dehors in materiale ligneo con tettoia, rialzato rispetto al piano strada;
• tale manufatto occupa circa la metà dello spazio comune antistante l'edificio condominiale e le automobili dei clienti dell'esercizio commerciale e/o di altri soggetti che parcheggiano in corrispondenza del dehors ostacolano la visuale necessaria per l'accesso e l'uscita sulla strada pubblica delle auto parcheggiate sul lato di spettanza dell'istante, dal parcheggio e dall'uscita della strada privata;
3 • a volte il posto macchina assegnato agli istanti risulta inutilizzabile, perché occupato da automobili di proprietà del gestore del ristorante e/o di clienti o perché dette automobili sono posizionate in modo tale da impedire l'accesso allo stesso;
• anche il piazzale retrostante il fabbricato condominiale è usufruito come parcheggio dai clienti del ristorante Osteria Volsci e dal rappresentante legale della società;
• tali condotte compromettono il naturale e ordinario utilizzo dei beni di proprietà esclusiva e di quelli di proprietà comune;
• nonostante i numerosi tentativi di risolvere bonariamente la controversia non sono state trovate soluzioni comuni per il corretto utilizzo delle porzioni condominiali;
• inoltre, non sono mai state elaborate le tabelle millesimali necessarie a ripartire tra i proprietari gli oneri condominiali.
Tanto esposto in fatto, la parte attrice ha chiesto al Tribunale di: “accertata la situazione in cui versano le porzioni comuni antistanti e retrostanti l'edificio condominiale sito in Frosinone, Viale Volsci n. 170, adibite a parcheggio in favore dei condomini secondo i titoli di appartenenza, le loro rispettive quote di proprietà esclusiva e l'utilizzo di fatto maturata nel corso degli anni;
accertata consequenzialmente la limitazione qualitativa e quantitativa e
l'irregolarità del godimento delle dette porzioni a detrimento dei diritti e delle facoltà spettanti agli attori;
accertata la necessità di provvedere a consentire l'utilizzo delle dette aree a beneficio delle proprietà esclusive degli attori, accertata la violazione dell'art. 1102 c.c., per l'effetto, accertare, dichiarare e costituire il diritto degli attori all'assegnazione di spazi per il parcheggio di autovetture, mediante concreta individuazione presso le porzioni condominiali antistante e retrostante il fabbricato condominiale sito in Frosinone Via Volsci n. 170 distinte in N.C.T.
Comune di Frosinone Foglio 41 mappale 211, in ragione delle quote di proprietà esclusiva e dei titoli esistenti, e in ogni caso attraverso le opportune soluzioni tecniche siccome evidenziantesi nel corso dell'esperenda istruttoria, corrispondentemente ai titoli, al verbale di conciliazione sottoscritto innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Frosinone in data 10/03/1998 e/o all'uso necessario e maturato di fatto nel corso del tempo dagli attori medesimi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, garantendo, nella parte retrostante del fabbricato, idonee vie di accesso e di fuga, conformemente alla normativa in materia di dimensionamento delle singole zone di parcheggio e sosta, tenuto conto della conformazione fisica delle dette porzioni condominiali e dei posti auto ivi effettivamente ricavabili;
accertata e dichiarata la necessità di redazione delle tabelle millesimali in ordine al fabbricato condominiale sito in Frosinone Viale
Volsci n. 170, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto degli attori alla formazione delle
4 tabelle millesimali in relazione al fabbricato sito in Frosinone Viale Volsci n. 170 e per l'effetto conferire incarico a nominando CTU onde provvedere alla loro redazione e consequenzialmente accertare e dichiarare l'obbligatorietà del rispetto delle ripartizioni millesimali siccome emergenti dall'elaborato peritale. Con vittoria di spese e compensi di giudizio".
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri , e , i quali, P_ ER Controparte_2 premesso di aver locato alla Madà s.r.l. quindici posti auto nell'aera retrostante il fabbricato conformemente allo stato di fatto cristallizzatosi nel tempo, hanno aderito alle domande formulate dalla parte attrice, chiedendo che si proceda alla formale assegnazione dei posti auto in favore dei singoli condomini, in ragione delle rispettive quote di comproprietà, e che si formino le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese comuni, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita anche la Madà s.r.l., deducendo che:
• è conduttrice dei locali commerciali censiti al NCEU del Comune di Frosinone al foglio 41, part. 211, sub. 2, sub. 3 nonché dei locali deposito censiti al foglio 41 part. 211 sub. 12 e 14, di proprietà dei sig.ri e , giusto contratto P_ Persona_1 di locazione del 17.11.2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
29.11.2016;
• le sono stati concessi in locazione di n. 15 posti auto ubicati nell'area retrostante il fabbricato e meglio identificati ed individuati nella planimetria allegata al contratto;
• la realizzazione, nella parte antistante i predetti locali commerciali, di un manufatto in legno del tipo dehors era stata realizzata d'accordo con i proprietari dei locali e previa concessione dele autorizzazioni amministrative necessarie;
• è proprietaria dell'appartamento distinto in catasto del Comune di Frosinone al FG.
41, particella 211, sub. 11, piano 3, nonché di ½ del locale deposito ed annesso terrazzo posti al piano quarto, distinti in catasto del Comune di Frosinone al foglio 41 particella 211 sub. 23;
• nessuno comportamento lesivo dei diritti degli altri condomini è mai stato posto in essere.
Ciò premesso in fatto, la società ha dichiarato di aderire alle richieste attoree, ad eccezione della domanda di assegnazione dei posti auto, cui si è opposta.
Si è costituito anche il sig. , il quale, ha aderito in toto alle domande CP_7 attoree.
5 Con comparsa del 18.02.2021 è intervenuto in giudizio il sig. il Controparte_8 quale, deducendo di aver acquistato con atto Notar del 11.09.2020, Rep. n. Persona_2
74990, Rogito n. 19517, dal sig. l'intera proprietà dell'appartamento al Controparte_2 piano 2, interno 4, distinto in NCEU al foglio n. 41, part. 211, sub. 7, ha chiesto il rigetto della domanda attorea di assegnazione dei posti auto, e ha, invece, aderito a quella di formazione delle tabelle millesimali per la ripartizione delle spese condominiali.
E' stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 7.04.2023 il difensore di parte convenuta ha rappresentato che il sig. è deceduto in data 14.02.2023 ed il giudizio è stato interrotto. Persona_1
La causa è stata riassunta dai sig.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
, e, oltre alle parti originarie, si sono costituiti gli eredi del sig. CP_7 [...]
, i sig.ri RI e , facendo ER Controparte_3 CP_4 Controparte_5 proprie le difese già svolte dal medesimo.
Infine, in vista dell'udienza del 11.06.2024, per cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni per iscritto riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
1. I motivi della decisione.
Gli attori hanno chiesto, innanzitutto, la determinazione dei diritti di uso delle aree antistante e retrostante il fabbricato , pacificamente destinate al P_0 parcheggio delle autovetture.
Stante la situazione di conflitto e confusione nell'utilizzo di detti spazi che emerge con chiarezza dalle fotografie depositate dalla parte attrice, è necessario provvedere alla regolamentazione dell'uso della cosa comune, il che, in assenza della concorde volontà dei condomini, dovrà avvenire, come si legge nella costante giurisprudenza di legittimità, seguendo il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall'art. 1102
c.c., il quale impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri (Cass. n. 26226/2006).
In particolare, i giudici di legittimità (nella sent. n. 23118/2015) hanno precisato che:
- l'assegnazione dei posti auto nel cortile comune costituisce manifestazione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune consentito all'assemblea del
6 condominio e tale regolamentazione, con relativa assegnazione di singoli posti auto ai vari condomini, non determina la divisione del bene comune o la nascita di una nuova figura di diritto reale, limitandosi solo a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario della cosa comune (Cass. n. 6573 /2015);
- in mancanza di accordo tra i condomini o di delibera assembleare (o addirittura, come nel caso sopposto all'attenzione della Corte e anche nel caso di specie, ove l'assemblea non sia stata neppure costituita), la regolamentazione dell'uso della cosa comune ben può essere richiesta al giudice e da lui disposta (cfr. ord. n. 3937/2008).
Si è chiesto, pertanto, al c.t.u., di individuare i posti auto disponibili, redigendo un progetto di “divisione” degli spazi comuni adibiti a parcheggio, e, cioè, dell'area antistante e retrostante il fabbricato, in modo tale che la divisione non renda più incomodo l'uso della cosa comune a ciascun condomino, e, in particolare, in modo da attribuire almeno un posto auto a ciascun condomino e ripartendo i posti eccedenti in proporzione ai millesimi di proprietà, e prevedendo le necessarie aree di accesso e di manovra.
Il consulente, la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione, dopo aver accuratamente descritto i luoghi di causa, e ricostruito la composizione del condominio del palazzo di via Volsci n. 170, ha concluso nel modo seguente:
• Il condominio è composto da 16 immobili;
• per i posti auto vanno considerati stalli della dimensione di m 5,00 per 2,50 e corsie di manovra con dimensioni uguali o superiori ai minimi che erano prescritti dalla normativa di sicurezza antincendio per la realizzazione di parcheggi;
• per l'individuazione dei posti auto ricavabili nelle aree in questione (le aree comuni antistante e retrostante il fabbricato) sono formulabili due ipotesi: A) nella prima per l'area antistante in fabbricato si ipotizza che la pedana davanti al ristorante sia rimossa e che sia possibile parcheggiare le auto anche occupando parte della fascia compresa nei cinque metri dal limite della carreggiata, che dalla mappa catastale sembrerebbe di proprietà pubblica, ma sulla quale non è stato possibile acquisire informazioni più precise. I quattro posti auto disposti a pettine con un'inclinazione di 30 gradi rispetto al fabbricato sono, comunque, posti ad una distanza tale dalla carreggiata da fare in modo che le auto possano
7 entrare ed uscire dagli stalli senza invadere pericolosamente la carreggiata durante la manovra;
B) nella seconda soluzione si ipotizza che la pedana non sia rimossa e i posti auto siano disposti in linea, paralleli al fabbricato. Anche in questo caso è possibile fare in modo che ci sia una corsia di manovra separata dalla carreggiata;
• In entrambe le soluzioni, possono essere delimitati 20 posti auto nella corte posteriore e 4 posti auto in quella anteriore.
Tra le due soluzioni prospettate dal c.t.u. si ritiene preferibile la prima, perché la realizzazione della pedana a servizio del ristorante sull'area comune, non condivisa dall'unanimità dei proprietari, indubbiamente priva gli altri condomini della possibilità di fare parimenti uso della cosa comune, uso che consisterebbe nell'utilizzo dell'area come posto auto.
Sul punto si ricordi che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, a norma dell'art. 1102 c.c., ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla cosa comune un'utilità più intensa o diversa da quella ricavata dagli altri comproprietari, purché non ne alteri la destinazione o comprometta il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti,
e sempre che l'uso che intende fare non sia in contrasto con la specifica destinazione della cosa comune (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 21117/2024; Cass. n.
15653/2024; cfr. anche Cass. n. 980/2024, secondo cui “Le limitazioni poste dall'articolo
1102 del Cc all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità. Non si richiede che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da parte degli altri - che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento”, e si consideri che, nel caso di specie, il sacrificio alle facoltà di godimento degli altri condomini è attuale e concreto, perché il dehors, come detto, li priva di spazio destinabile al parcheggio delle autovetture).
Inoltre, come rilevato dal c.t.u., non vi è alcuna evidenza che la procedura di esproprio per la realizzazione della strada pubblica sia stata portata a termine, e, quindi, si ritiene utilizzabile anche la fascia di cinque metri dal limite della carreggiata.
8 Pertanto, i posti auto a disposizione dei condomini devono ritenersi quelli di cui alla soluzione sub. A) (D.1 nella relazione del c.t.u.).
Quanto alla ripartizione tra i singoli condomini, come detto, il c.t.u. ha accertato che sono ricavabili 20 posti auto nella corte posteriore e 4 posti auto in quella anteriore,
e che il condominio è composto da 16 immobili.
Non è predicabile la prima delle due soluzioni di ripartizione offerte dal c.t.u., e, cioè, l'assegnazione di 16 posti auto ciascuno al condomino proprietario di un immobile,
e dei rimanenti 8 ai proprietari degli immobili con un numero maggiore di millesimi, perché violativa del principio giurisprudenziale sopra ricordato, per cui l'art. 1102 c.c. impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri.
È, quindi, preferibile un'altra soluzione, e, cioè, l'assegnazione in uso (si ripete, solo al fine di rendere più ordinato e razionale l'uso paritario della cosa comune) di un posto auto a ciascun condomino mediante sorteggio, sino alla concorrenza di 16, e dei rimanenti 8 a tutti i condomini mediante rotazione, secondo i tempi e le modalità che i medesimi riterranno più opportune;
con la precisazione che agli attori deve essere riservato il posto auto di cui al verbale di conciliazione dinanzi al Giudice di Pace di
Frosinone del 10.3.1998, che non è contestato sia stato sottoscritto da tutti i condomini.
Gli attori hanno chiesto anche la formazione delle tabelle millesimali, essendone il privo. P_1
Il c.t.u. ha redatto le tabelle applicando correttamente i coefficienti ormai unanimemente riconosciuti in dottrina, giurisprudenza e nelle circolari amministrative, e apportando opportunamente ad essi i correttivi opportuni in ragione della realtà attuale del mercato immobiliare, e ha risposto esaustivamente alle osservazioni dei c.t.p. di parte.
In proposito, si ricordi che, secondo la Corte di cassazione (sent. n. 11081/2020), il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le
9 critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Inoltre, i rilievi di parte attrice circa la necessità di tenere conto della difformità edilizia dell'immobile sub. 23 non possono essere tenuti in considerazione, perché la documentazione che comproverebbe detta difformità è stata consegnata dal consulente di parte al c.t.u. nel corso delle operazioni peritali, e, quindi, non è stata ritualmente e tempestivamente introdotta nel processo.
Inoltre, si può applicare il principio giurisprudenziale (Cass. n. 19797/2016) secondo cui, in tema di revisione della tabelle millesimali, in assenza di un'alterazione della consistenza reale ovvero della superficie effettivamente godibile dei locali, una diversa destinazione d'uso non può incidere sull'assetto millesimale, atteso che l'individuazione dei valori proporzionali deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche obiettive proprie degli immobili e non anche della loro possibile destinazione, determina essenzialmente da valutazioni di carattere soggettivo.
Devono ritenersi irrilevanti anche i frazionamenti eventualmente realizzati da alcuni condomini, sia perché l'oggetto della causa deve essere definito entro la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., sia perché “In materia condominiale, la divisione orizzontale in due parti di una unità abitativa posta in condominio non determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari. L'assemblea, tuttavia, è tenuta a provvedere alla ripartizione delle spese tra le due nuove parti così create e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge. Il frazionamento, invero, determina una diversa intestazione della quota millesimale, in precedenza attribuita a un unico condomino e successivamente suddivisa tra due, e ciò impone di adeguare le regole di gestione del condominio alla mutata situazione, mentre non incide sulle tabelle millesimali con la conseguenza che in tal caso non sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 69 disp. att.
c.c.” (Trib. Milano, sez. xiii, 26.6.2019, n. 6279, De Jure).
Il consulente tecnico ha precisato di aver elaborato due tabelle millesimali, una per le spese generali (tabella A) e una per le spese di manutenzione delle scale (tabella
B), perché non esiste un impianto di riscaldamento centralizzato e non vi sono aree o servizi riservati a singole unità immobiliari, e dette tabelle dovranno essere adottate dal
. P_1
10 L'atteggiamento processuale dei sig.ri , , CP_7 Controparte_1 CP_2
, e , che hanno
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 aderito alle domande attoree, è grave ed eccezionale ragione che giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra i medesimi e gli attori;
quanto alla Madà s.r.l. e al sig. l'adesione solo parziale alle domande attoree e la soccombenza Controparte_8 rispetto a quella cui non hanno aderito giustificano la compensazione per il 50% e che sia posto a loro carico il restante 50%, liquidato come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile e di media complessità.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni da lite temeraria formulata dagli attori, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza dominante, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, (nel testo vigente ratione temporis) richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. n. 25906/2014), e, nel caso di specie, la parte non ha allegato il danno subito, né lo stesso è desumibile dagli atti di causa.
Inoltre, quanto all'art. 96 co. 3 c.p.c., non sono emersi elementi che consentano di ritenere che la Madà s.r.l. e il sig. De AN abbiano resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Cass. n. 21570/2012).
Per le stesse ragioni le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico per il 50% degli attori e dei sig.ri , CP_7 P_
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, in solido tra loro, e per il restante 50% della Madà s.r.l. e del sig.
[...] CP_8
in solido tra loro.
[...]
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone che le tabelle millesimali del Condominio di Frosinone, viale Volsci n.
170, sia per le spese generali che per le spese di manutenzione delle scale, siano quelle contenute nelle tabelle A e B allegate alla relazione tecnica a firma del c.t.u. arch.
11 depositata in data 28.3.2023 da intendersi qui integralmente richiamate Persona_3
e trascritte;
- dispone la realizzazione, nelle aree comuni antistante e retrostante il fabbricato del di Frosinone, viale Volsci n. 170, di 4 posti auto nella prima e 20 posti P_1 auto nella seconda, secondo la soluzione D.1 della relazione del c.t.u. arch. Per_3 depositata in data 28.3.2023, e l'assegnazione in uso (al solo fine di rendere più
[...] ordinato e razionale l'uso paritario della cosa comune) di un posto auto a ciascun condomino mediante sorteggio, sino alla concorrenza di 16, e dei rimanenti 8 a tutti i condomini mediante rotazione, secondo i tempi e le modalità che i medesimi riterranno più opportune, con la precisazione che agli attori deve essere riservato il posto auto di cui al verbale di conciliazione dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone del 10.3.1998;
- dichiara le spese di giudizio integralmente compensate tra gli attori e i sig.ri
[...]
, , , e CP_7 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
; Controparte_5
- dichiara le spese di giudizio compensate nella misura del 50% tra gli attori e
Madà s.r.l. e il sig. condanna questi ultimi, in solido tra loro, a rifondere Controparte_8 agli attori il restante 50%, che liquida in € 132,00 per esborsi ed € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali. i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, per il 50% degli attori e dei sig.ri , , CP_7 Controparte_1 CP_2
, e , in solido tra
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 loro, e per il restante 50% della Madà s.r.l. e del sig. in solido tra loro;
Controparte_8
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte attrice.
Frosinone lì 20.2.2025
Il giudice
Dott.ssa RI Ciccolo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa RI Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 785 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra e elettivamente domiciliati in Alatri Parte_1 Parte_2
(Fr), corso Umberto I n. 22, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Fabio, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione attori e
e elettivamente domiciliati in Controparte_1 Controparte_2
Frosinone, piazza Caduti di Via Fani n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Bernardino Marzilli, che li rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di risposta convenuti e
, e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
n.q. di eredi di , elettivamente domiciliati in Frosinone, piazza Caduti di Via Persona_1
Fani 2/A, presso lo studio dell'avv. Bernardino Marzilli, che li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta in riassunzione convenuti in riassunzione e in persona del rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CP_6
Frosinone, via Mola Vecchia n. 11/A, presso lo studio dell'avv. Fulvio De AN, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta convenuta e 1 , elettivamente domiciliato in Alatri (Fr), corso Umberto I n. 22, CP_7 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Fabio, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di risposta convenuto e
, elettivamente domiciliato in Frosinone, via Mola Vecchia n. Controparte_8
11/A, n. 41, presso lo studio dell'avv. Fulvio De AN, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di intervento intervenuto
Oggetto: rapporti condominiali.
FATTO E DIRITTO
1. I fatti controversi.
I sig.ri e hanno chiamato in giudizio i sig.ri Parte_1 Parte_2 P_
, , e , e la società Madà s.r.l.,
[...] Persona_1 Controparte_2 CP_7 esponendo che:
• il sig. è proprietario esclusivo dell'appartamento distinto in NCEU Parte_1 al foglio 41, particella 211, sub. 17, nonché comproprietario, unitamente alla moglie di un secondo appartamento, distinto in NCEU al foglio 41, Parte_2 particella 211, sub. 6, posti rispettivamente al piano primo interno 2 e al piano secondo interno 3 dell'edificio condominiale, composto da sei appartamenti, ubicato in Frosinone, viale Volsci n. 170;
• il sig. è anche proprietario esclusivo del locale commerciale sito al Parte_1 piano terra della parte antistante il fabbricato condominiale, distinto in catasto al foglio 41, particella 211 sub. 21, e di un secondo locale commerciale sito al piano terra con accesso dalla parte retrostante il fabbricato, distinto in catasto al foglio 41, CP_ particella 211 sub. 18, e, unitamente ai sig.ri , e , di un P_ Persona_1 locale deposito sito al piano sottostrada con accesso dalla parte retrostante del fabbricato, distinto in catasto al foglio 41 particella 211 sub 10;
• il sig. è proprietario dell'appartamento interno n. 01, distinto in catasto CP_7
NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 15, e dei locali distinti in NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 16 e 20 e comproprietario del locale distinto in catasto NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 10 unitamente all'attore e agli altri fratelli e ER
; P_
2 • il sig. è proprietario dell'appartamento interno 04, distinto in NCEU Controparte_2 al foglio 41, particella 211, sub. 7;
• il sig. è proprietario del locale commerciale distinto in NCEU al Controparte_1 foglio 41, particella 211, sub. 22, nonché comproprietario del locale distinto in NCEU CP_ al foglio 41, particella 211, sub. 10, unitamente all'attore e agli altri fratelli e
; ER
• il sig. è proprietario dell'appartamento interno distinto in NCEU al Persona_1 foglio 41, particella 211, sub. 13, nonché proprietario del locale distinto al NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 2 e sub. 14, nonché comproprietario del locale distinto al NCEU al foglio 41, particella 211 sub. 10, unitamente all'attore e agli altri fratelli CP_
e e comproprietario per la metà del lastrico solare distinto al NCEU al P_ foglio 41, particella 211, sub. 23, unitamente alla Madà s.r.l.;
• la Madà s.r.l. è proprietaria dell'appartamento distinto in NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 11, e della metà del lastrico solare distinto in NCEU al foglio 41, particella 211, sub. 23;
• il sig. e la moglie risultano assegnatari del posto Parte_1 Parte_2 macchina situato presso la porzione comune antistante l'edificio condominiale e viale Volsci, dal pilastro verde al portone centrale, in virtù del verbale di conciliazione del 10.03.1998 sottoscritto innanzi al Giudice di Pace di Frosinone;
• la restante parte antistante il fabbricato, a ridosso della strada pubblica, e quella retrostante il fabbricato sono adibite a parcheggio delle autovetture;
• i locali commerciali sul lato sinistro del fabbricato condominiale, di proprietà di e , sono utilizzati, probabilmente a titolo di locazione, dalla ER Controparte_1
che ivi gestisce il ristorante Osteria Volsci;
CP_9
• innanzi all'ingresso dei locali commerciali, sulla porzione comune antistante adibita a parcheggio, la Madà s.r.l. ha installato un dehors in materiale ligneo con tettoia, rialzato rispetto al piano strada;
• tale manufatto occupa circa la metà dello spazio comune antistante l'edificio condominiale e le automobili dei clienti dell'esercizio commerciale e/o di altri soggetti che parcheggiano in corrispondenza del dehors ostacolano la visuale necessaria per l'accesso e l'uscita sulla strada pubblica delle auto parcheggiate sul lato di spettanza dell'istante, dal parcheggio e dall'uscita della strada privata;
3 • a volte il posto macchina assegnato agli istanti risulta inutilizzabile, perché occupato da automobili di proprietà del gestore del ristorante e/o di clienti o perché dette automobili sono posizionate in modo tale da impedire l'accesso allo stesso;
• anche il piazzale retrostante il fabbricato condominiale è usufruito come parcheggio dai clienti del ristorante Osteria Volsci e dal rappresentante legale della società;
• tali condotte compromettono il naturale e ordinario utilizzo dei beni di proprietà esclusiva e di quelli di proprietà comune;
• nonostante i numerosi tentativi di risolvere bonariamente la controversia non sono state trovate soluzioni comuni per il corretto utilizzo delle porzioni condominiali;
• inoltre, non sono mai state elaborate le tabelle millesimali necessarie a ripartire tra i proprietari gli oneri condominiali.
Tanto esposto in fatto, la parte attrice ha chiesto al Tribunale di: “accertata la situazione in cui versano le porzioni comuni antistanti e retrostanti l'edificio condominiale sito in Frosinone, Viale Volsci n. 170, adibite a parcheggio in favore dei condomini secondo i titoli di appartenenza, le loro rispettive quote di proprietà esclusiva e l'utilizzo di fatto maturata nel corso degli anni;
accertata consequenzialmente la limitazione qualitativa e quantitativa e
l'irregolarità del godimento delle dette porzioni a detrimento dei diritti e delle facoltà spettanti agli attori;
accertata la necessità di provvedere a consentire l'utilizzo delle dette aree a beneficio delle proprietà esclusive degli attori, accertata la violazione dell'art. 1102 c.c., per l'effetto, accertare, dichiarare e costituire il diritto degli attori all'assegnazione di spazi per il parcheggio di autovetture, mediante concreta individuazione presso le porzioni condominiali antistante e retrostante il fabbricato condominiale sito in Frosinone Via Volsci n. 170 distinte in N.C.T.
Comune di Frosinone Foglio 41 mappale 211, in ragione delle quote di proprietà esclusiva e dei titoli esistenti, e in ogni caso attraverso le opportune soluzioni tecniche siccome evidenziantesi nel corso dell'esperenda istruttoria, corrispondentemente ai titoli, al verbale di conciliazione sottoscritto innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Frosinone in data 10/03/1998 e/o all'uso necessario e maturato di fatto nel corso del tempo dagli attori medesimi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, garantendo, nella parte retrostante del fabbricato, idonee vie di accesso e di fuga, conformemente alla normativa in materia di dimensionamento delle singole zone di parcheggio e sosta, tenuto conto della conformazione fisica delle dette porzioni condominiali e dei posti auto ivi effettivamente ricavabili;
accertata e dichiarata la necessità di redazione delle tabelle millesimali in ordine al fabbricato condominiale sito in Frosinone Viale
Volsci n. 170, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto degli attori alla formazione delle
4 tabelle millesimali in relazione al fabbricato sito in Frosinone Viale Volsci n. 170 e per l'effetto conferire incarico a nominando CTU onde provvedere alla loro redazione e consequenzialmente accertare e dichiarare l'obbligatorietà del rispetto delle ripartizioni millesimali siccome emergenti dall'elaborato peritale. Con vittoria di spese e compensi di giudizio".
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri , e , i quali, P_ ER Controparte_2 premesso di aver locato alla Madà s.r.l. quindici posti auto nell'aera retrostante il fabbricato conformemente allo stato di fatto cristallizzatosi nel tempo, hanno aderito alle domande formulate dalla parte attrice, chiedendo che si proceda alla formale assegnazione dei posti auto in favore dei singoli condomini, in ragione delle rispettive quote di comproprietà, e che si formino le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese comuni, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita anche la Madà s.r.l., deducendo che:
• è conduttrice dei locali commerciali censiti al NCEU del Comune di Frosinone al foglio 41, part. 211, sub. 2, sub. 3 nonché dei locali deposito censiti al foglio 41 part. 211 sub. 12 e 14, di proprietà dei sig.ri e , giusto contratto P_ Persona_1 di locazione del 17.11.2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
29.11.2016;
• le sono stati concessi in locazione di n. 15 posti auto ubicati nell'area retrostante il fabbricato e meglio identificati ed individuati nella planimetria allegata al contratto;
• la realizzazione, nella parte antistante i predetti locali commerciali, di un manufatto in legno del tipo dehors era stata realizzata d'accordo con i proprietari dei locali e previa concessione dele autorizzazioni amministrative necessarie;
• è proprietaria dell'appartamento distinto in catasto del Comune di Frosinone al FG.
41, particella 211, sub. 11, piano 3, nonché di ½ del locale deposito ed annesso terrazzo posti al piano quarto, distinti in catasto del Comune di Frosinone al foglio 41 particella 211 sub. 23;
• nessuno comportamento lesivo dei diritti degli altri condomini è mai stato posto in essere.
Ciò premesso in fatto, la società ha dichiarato di aderire alle richieste attoree, ad eccezione della domanda di assegnazione dei posti auto, cui si è opposta.
Si è costituito anche il sig. , il quale, ha aderito in toto alle domande CP_7 attoree.
5 Con comparsa del 18.02.2021 è intervenuto in giudizio il sig. il Controparte_8 quale, deducendo di aver acquistato con atto Notar del 11.09.2020, Rep. n. Persona_2
74990, Rogito n. 19517, dal sig. l'intera proprietà dell'appartamento al Controparte_2 piano 2, interno 4, distinto in NCEU al foglio n. 41, part. 211, sub. 7, ha chiesto il rigetto della domanda attorea di assegnazione dei posti auto, e ha, invece, aderito a quella di formazione delle tabelle millesimali per la ripartizione delle spese condominiali.
E' stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 7.04.2023 il difensore di parte convenuta ha rappresentato che il sig. è deceduto in data 14.02.2023 ed il giudizio è stato interrotto. Persona_1
La causa è stata riassunta dai sig.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
, e, oltre alle parti originarie, si sono costituiti gli eredi del sig. CP_7 [...]
, i sig.ri RI e , facendo ER Controparte_3 CP_4 Controparte_5 proprie le difese già svolte dal medesimo.
Infine, in vista dell'udienza del 11.06.2024, per cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni per iscritto riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
1. I motivi della decisione.
Gli attori hanno chiesto, innanzitutto, la determinazione dei diritti di uso delle aree antistante e retrostante il fabbricato , pacificamente destinate al P_0 parcheggio delle autovetture.
Stante la situazione di conflitto e confusione nell'utilizzo di detti spazi che emerge con chiarezza dalle fotografie depositate dalla parte attrice, è necessario provvedere alla regolamentazione dell'uso della cosa comune, il che, in assenza della concorde volontà dei condomini, dovrà avvenire, come si legge nella costante giurisprudenza di legittimità, seguendo il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall'art. 1102
c.c., il quale impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri (Cass. n. 26226/2006).
In particolare, i giudici di legittimità (nella sent. n. 23118/2015) hanno precisato che:
- l'assegnazione dei posti auto nel cortile comune costituisce manifestazione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune consentito all'assemblea del
6 condominio e tale regolamentazione, con relativa assegnazione di singoli posti auto ai vari condomini, non determina la divisione del bene comune o la nascita di una nuova figura di diritto reale, limitandosi solo a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario della cosa comune (Cass. n. 6573 /2015);
- in mancanza di accordo tra i condomini o di delibera assembleare (o addirittura, come nel caso sopposto all'attenzione della Corte e anche nel caso di specie, ove l'assemblea non sia stata neppure costituita), la regolamentazione dell'uso della cosa comune ben può essere richiesta al giudice e da lui disposta (cfr. ord. n. 3937/2008).
Si è chiesto, pertanto, al c.t.u., di individuare i posti auto disponibili, redigendo un progetto di “divisione” degli spazi comuni adibiti a parcheggio, e, cioè, dell'area antistante e retrostante il fabbricato, in modo tale che la divisione non renda più incomodo l'uso della cosa comune a ciascun condomino, e, in particolare, in modo da attribuire almeno un posto auto a ciascun condomino e ripartendo i posti eccedenti in proporzione ai millesimi di proprietà, e prevedendo le necessarie aree di accesso e di manovra.
Il consulente, la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione, dopo aver accuratamente descritto i luoghi di causa, e ricostruito la composizione del condominio del palazzo di via Volsci n. 170, ha concluso nel modo seguente:
• Il condominio è composto da 16 immobili;
• per i posti auto vanno considerati stalli della dimensione di m 5,00 per 2,50 e corsie di manovra con dimensioni uguali o superiori ai minimi che erano prescritti dalla normativa di sicurezza antincendio per la realizzazione di parcheggi;
• per l'individuazione dei posti auto ricavabili nelle aree in questione (le aree comuni antistante e retrostante il fabbricato) sono formulabili due ipotesi: A) nella prima per l'area antistante in fabbricato si ipotizza che la pedana davanti al ristorante sia rimossa e che sia possibile parcheggiare le auto anche occupando parte della fascia compresa nei cinque metri dal limite della carreggiata, che dalla mappa catastale sembrerebbe di proprietà pubblica, ma sulla quale non è stato possibile acquisire informazioni più precise. I quattro posti auto disposti a pettine con un'inclinazione di 30 gradi rispetto al fabbricato sono, comunque, posti ad una distanza tale dalla carreggiata da fare in modo che le auto possano
7 entrare ed uscire dagli stalli senza invadere pericolosamente la carreggiata durante la manovra;
B) nella seconda soluzione si ipotizza che la pedana non sia rimossa e i posti auto siano disposti in linea, paralleli al fabbricato. Anche in questo caso è possibile fare in modo che ci sia una corsia di manovra separata dalla carreggiata;
• In entrambe le soluzioni, possono essere delimitati 20 posti auto nella corte posteriore e 4 posti auto in quella anteriore.
Tra le due soluzioni prospettate dal c.t.u. si ritiene preferibile la prima, perché la realizzazione della pedana a servizio del ristorante sull'area comune, non condivisa dall'unanimità dei proprietari, indubbiamente priva gli altri condomini della possibilità di fare parimenti uso della cosa comune, uso che consisterebbe nell'utilizzo dell'area come posto auto.
Sul punto si ricordi che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, a norma dell'art. 1102 c.c., ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla cosa comune un'utilità più intensa o diversa da quella ricavata dagli altri comproprietari, purché non ne alteri la destinazione o comprometta il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti,
e sempre che l'uso che intende fare non sia in contrasto con la specifica destinazione della cosa comune (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 21117/2024; Cass. n.
15653/2024; cfr. anche Cass. n. 980/2024, secondo cui “Le limitazioni poste dall'articolo
1102 del Cc all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità. Non si richiede che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da parte degli altri - che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento”, e si consideri che, nel caso di specie, il sacrificio alle facoltà di godimento degli altri condomini è attuale e concreto, perché il dehors, come detto, li priva di spazio destinabile al parcheggio delle autovetture).
Inoltre, come rilevato dal c.t.u., non vi è alcuna evidenza che la procedura di esproprio per la realizzazione della strada pubblica sia stata portata a termine, e, quindi, si ritiene utilizzabile anche la fascia di cinque metri dal limite della carreggiata.
8 Pertanto, i posti auto a disposizione dei condomini devono ritenersi quelli di cui alla soluzione sub. A) (D.1 nella relazione del c.t.u.).
Quanto alla ripartizione tra i singoli condomini, come detto, il c.t.u. ha accertato che sono ricavabili 20 posti auto nella corte posteriore e 4 posti auto in quella anteriore,
e che il condominio è composto da 16 immobili.
Non è predicabile la prima delle due soluzioni di ripartizione offerte dal c.t.u., e, cioè, l'assegnazione di 16 posti auto ciascuno al condomino proprietario di un immobile,
e dei rimanenti 8 ai proprietari degli immobili con un numero maggiore di millesimi, perché violativa del principio giurisprudenziale sopra ricordato, per cui l'art. 1102 c.c. impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri.
È, quindi, preferibile un'altra soluzione, e, cioè, l'assegnazione in uso (si ripete, solo al fine di rendere più ordinato e razionale l'uso paritario della cosa comune) di un posto auto a ciascun condomino mediante sorteggio, sino alla concorrenza di 16, e dei rimanenti 8 a tutti i condomini mediante rotazione, secondo i tempi e le modalità che i medesimi riterranno più opportune;
con la precisazione che agli attori deve essere riservato il posto auto di cui al verbale di conciliazione dinanzi al Giudice di Pace di
Frosinone del 10.3.1998, che non è contestato sia stato sottoscritto da tutti i condomini.
Gli attori hanno chiesto anche la formazione delle tabelle millesimali, essendone il privo. P_1
Il c.t.u. ha redatto le tabelle applicando correttamente i coefficienti ormai unanimemente riconosciuti in dottrina, giurisprudenza e nelle circolari amministrative, e apportando opportunamente ad essi i correttivi opportuni in ragione della realtà attuale del mercato immobiliare, e ha risposto esaustivamente alle osservazioni dei c.t.p. di parte.
In proposito, si ricordi che, secondo la Corte di cassazione (sent. n. 11081/2020), il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le
9 critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Inoltre, i rilievi di parte attrice circa la necessità di tenere conto della difformità edilizia dell'immobile sub. 23 non possono essere tenuti in considerazione, perché la documentazione che comproverebbe detta difformità è stata consegnata dal consulente di parte al c.t.u. nel corso delle operazioni peritali, e, quindi, non è stata ritualmente e tempestivamente introdotta nel processo.
Inoltre, si può applicare il principio giurisprudenziale (Cass. n. 19797/2016) secondo cui, in tema di revisione della tabelle millesimali, in assenza di un'alterazione della consistenza reale ovvero della superficie effettivamente godibile dei locali, una diversa destinazione d'uso non può incidere sull'assetto millesimale, atteso che l'individuazione dei valori proporzionali deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche obiettive proprie degli immobili e non anche della loro possibile destinazione, determina essenzialmente da valutazioni di carattere soggettivo.
Devono ritenersi irrilevanti anche i frazionamenti eventualmente realizzati da alcuni condomini, sia perché l'oggetto della causa deve essere definito entro la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., sia perché “In materia condominiale, la divisione orizzontale in due parti di una unità abitativa posta in condominio non determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari. L'assemblea, tuttavia, è tenuta a provvedere alla ripartizione delle spese tra le due nuove parti così create e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge. Il frazionamento, invero, determina una diversa intestazione della quota millesimale, in precedenza attribuita a un unico condomino e successivamente suddivisa tra due, e ciò impone di adeguare le regole di gestione del condominio alla mutata situazione, mentre non incide sulle tabelle millesimali con la conseguenza che in tal caso non sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 69 disp. att.
c.c.” (Trib. Milano, sez. xiii, 26.6.2019, n. 6279, De Jure).
Il consulente tecnico ha precisato di aver elaborato due tabelle millesimali, una per le spese generali (tabella A) e una per le spese di manutenzione delle scale (tabella
B), perché non esiste un impianto di riscaldamento centralizzato e non vi sono aree o servizi riservati a singole unità immobiliari, e dette tabelle dovranno essere adottate dal
. P_1
10 L'atteggiamento processuale dei sig.ri , , CP_7 Controparte_1 CP_2
, e , che hanno
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 aderito alle domande attoree, è grave ed eccezionale ragione che giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra i medesimi e gli attori;
quanto alla Madà s.r.l. e al sig. l'adesione solo parziale alle domande attoree e la soccombenza Controparte_8 rispetto a quella cui non hanno aderito giustificano la compensazione per il 50% e che sia posto a loro carico il restante 50%, liquidato come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile e di media complessità.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni da lite temeraria formulata dagli attori, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza dominante, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, (nel testo vigente ratione temporis) richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. n. 25906/2014), e, nel caso di specie, la parte non ha allegato il danno subito, né lo stesso è desumibile dagli atti di causa.
Inoltre, quanto all'art. 96 co. 3 c.p.c., non sono emersi elementi che consentano di ritenere che la Madà s.r.l. e il sig. De AN abbiano resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Cass. n. 21570/2012).
Per le stesse ragioni le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico per il 50% degli attori e dei sig.ri , CP_7 P_
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, in solido tra loro, e per il restante 50% della Madà s.r.l. e del sig.
[...] CP_8
in solido tra loro.
[...]
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone che le tabelle millesimali del Condominio di Frosinone, viale Volsci n.
170, sia per le spese generali che per le spese di manutenzione delle scale, siano quelle contenute nelle tabelle A e B allegate alla relazione tecnica a firma del c.t.u. arch.
11 depositata in data 28.3.2023 da intendersi qui integralmente richiamate Persona_3
e trascritte;
- dispone la realizzazione, nelle aree comuni antistante e retrostante il fabbricato del di Frosinone, viale Volsci n. 170, di 4 posti auto nella prima e 20 posti P_1 auto nella seconda, secondo la soluzione D.1 della relazione del c.t.u. arch. Per_3 depositata in data 28.3.2023, e l'assegnazione in uso (al solo fine di rendere più
[...] ordinato e razionale l'uso paritario della cosa comune) di un posto auto a ciascun condomino mediante sorteggio, sino alla concorrenza di 16, e dei rimanenti 8 a tutti i condomini mediante rotazione, secondo i tempi e le modalità che i medesimi riterranno più opportune, con la precisazione che agli attori deve essere riservato il posto auto di cui al verbale di conciliazione dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone del 10.3.1998;
- dichiara le spese di giudizio integralmente compensate tra gli attori e i sig.ri
[...]
, , , e CP_7 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
; Controparte_5
- dichiara le spese di giudizio compensate nella misura del 50% tra gli attori e
Madà s.r.l. e il sig. condanna questi ultimi, in solido tra loro, a rifondere Controparte_8 agli attori il restante 50%, che liquida in € 132,00 per esborsi ed € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali. i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, per il 50% degli attori e dei sig.ri , , CP_7 Controparte_1 CP_2
, e , in solido tra
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 loro, e per il restante 50% della Madà s.r.l. e del sig. in solido tra loro;
Controparte_8
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte attrice.
Frosinone lì 20.2.2025
Il giudice
Dott.ssa RI Ciccolo
12