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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7581 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro alla pubblica udienza del 23.10.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 6953/'25 del ruolo generale
T R A
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti D. Puca e Parte_1
M. DE Angelis, presso il cui studio in Ischia alla via Fasolara n. 4, elett.te domicilia
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandatario della CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Controparte_2 atto notaio di Roma del 21.7.2015, dall'avv. Massimo Persona_1
Cassarino, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.3.2025, l'istante in epigrafe deduceva: di essere dipendente di , assegnata presso l'utilizzatore Controparte_3 con sede di lavoro in Forio d'Ischia; di avere, in data Controparte_4
10.02.2022, presentato domanda di congedo straordinario, per il periodo dal 15.02.2022 al 14.02.2024, per assistenza al familiare disabile (figlio
[...]
); che, nelle more della definizione del procedimento amministrativo, Per_2 aveva fruito del congedo richiesto, con anticipazione del trattamento da parte del
1 datore di lavoro;
che, in data 17.05.2024, l' aveva respinto la domanda, CP_1 assumendo il difetto del requisito della coabitazione;
di aver proposto ricorso amministrativo, deducendo che il minore aveva subito un grave Persona_2 incidente stradale in data 12.11.2020 ed aveva la residenza in Forio alla Via Monticchio;
che dal 7.12.2021, data della dimissione ospedaliera, Persona_2 dimorava presso l'abitazione della ricorrente;
che, nell'anno 2021 era stata incardinata la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, esitata nella nomina, quale amministratore, di;
che, in data Persona_3
24.05.2024, l'amministrator di sostegno aveva trasferito la residenza di
[...]
da Via Monticchio a Via Rione de Pretis;
che, con lettera del Per_2
22.11.2024, , preso atto del rigetto della domanda di Controparte_3 congedo, aveva chiesto la ripetizione delle retribuzioni erogate. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la signora
nel periodo dal 15.02.2022 al 14.02.2024 ha legittimamente fruito Parte_1 del periodo di congedo straordinario ex lege n. 104 del 1992 e conseguentemente annullare il provvedimento n°A1483807 del 17.05.2024 CP_1 di rigetto di tale richiesta”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , che assumeva la mancanza del requisito della convivenza al CP_1 momento della presentazione della domanda (10/02/2022) e per l'intero periodo oggetto di richiesta, a partire dal 15/02/2022, rappresentando che la ricorrente risultava residente nel Comune di Forio (NA), Rione de Petris, Traversa II Interno I Piano T ed il sig. risultava nel Comune di Forio (NA), Persona_2
Via Monticchio II e che solo in data 24/05/2024 era avvenuto il trasferimento della residenza del Sig. presso l'indirizzo della Sig.ra Persona_2 Parte_1
(Rione de Petris, Traversa II Interno I Piano T, Forio NA). Il ricorso merita accoglimento. Il congedo straordinario per l'assistenza a familiare disabile è disciplinato dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). Esso prevede che: “5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche
2 adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”. Giova in questa sede richiamare i passi salienti della sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018 della Corte costituzionale, al fine di ricostruire l'evolversi della normativa in esame. La Corte costituzionale infatti “(…) nel sindacare la legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, ha gradualmente ampliato la platea dei beneficiari e vi ha incluso dapprima i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, anche nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio perché a loro volta inabili (sentenza n. 233 del 2005), e successivamente, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, il coniuge convivente (sentenza n. 158 del 2007) e, nell'ipotesi di assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile, il figlio convivente (sentenza n. 19 del 2009). Con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), il legislatore ha recepito le indicazioni offerte dalle pronunce citate e ha innovato i tratti distintivi dell'istituto, originariamente «concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave» (sentenza n. 203 del 2013, punto 3.4. del Considerato in diritto). Anche in conseguenza dell'estensione del novero dei beneficiari, il congedo straordinario ha finito così con l'assumere una portata via via più ampia, in armonia con l'esigenza di salvaguardare «la cura del disabile nell'àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene» e così di «tutelarne nel modo più efficace la salute, di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione» (sentenza n. 158 del 2018, punto 7.2. del Considerato in diritto). Il congedo straordinario, riconducibile agli «interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie» (sentenze n. 158 del 2007, punto 2.3. del Considerato in diritto, e n. 233 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto), ne avvalora e ne incentiva il ruolo primario nell'assistenza al disabile e valorizza quelle «espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost.» (sentenza n. 203 del 2013, punto 3.4. del Considerato in diritto).
3 Il diritto del disabile di «ricevere assistenza nell'àmbito della sua comunità di vita» (sentenza n. 213 del 2016, punto 3.4. del Considerato in diritto), inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana. Nella disciplina di sostegno alle famiglie che si prendono cura del disabile convergono non soltanto i valori della solidarietà familiare, ma anche «un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» e impongono l'interrelazione e l'integrazione «tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987, punto 6. del Considerato in diritto). Il diritto al congedo risulta subordinato per tutti i soggetti legittimati, eccezion fatta per i genitori che assistono il figlio disabile, all'accertamento della convivenza intesa quale coabitazione, con il disabile da assistere. Questo requisito può essere provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali deve risultare la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia la coabitazione, come espressamente sancito all' art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989. Nonostante la definizione 'ordinaria' di convivenza faccia riferimento al concetto di condivisione della stessa abitazione, la giurisprudenza ne ha ampliato i confini sino a ricomprendere l'ipotesi in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile - appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico - ma non nello stesso interno. A ciò si aggiunga quanto disposto all'interno delle circolari n. 32 del 6 CP_1 marzo 2012 e Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, in cui si ribadisce che, al fine di tutelare i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, e in linea con gli ultimi orientamenti espressi nelle precedenti circolari, il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989. Saranno poi le amministrazioni deputate ai controlli del caso (D.P.R. 445/2000 art. 71) (si veda nello stesso senso Tribunale di Brescia, sentenza del 17 maggio 2018, rg.414/17) 7.
Orbene la Corte Costituzionale, con la pronuncia sopra richiamata - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave,
4 ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge - ha statuito che “Il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l'identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela idoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile.” Orbene, dalle informazioni richieste al Comando della Polizia municipale di Forio d'Ischia è emerso che dimora presso l'abitazione della Persona_2 madre in Forio, alla via De Pretis II trav n. 1 sin dal 7.12.2021, data anteriore all'inizio del periodo di fruizione dei congedi straordinari per cui è causa (cfr. nota del Comando di Polizia Municipale di Forio d'Ischia prot 11830 del 7.3.2025, di cui alla produzione di parte ricorrente) Risultano quindi soddisfatte le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento, ovvero la convivenza della richiedente con il soggetto disabile, deve dichiararsi il diritto di al congedo straordinario ex Parte_1 lege 151/'01 per il figlio con riferimento al periodo dal Persona_2
15.02.2022 al 14.02.2024. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di al congedo straordinario ex lege 151/'01 per Parte_1 il periodo dal 15.02.2022 al 14.02.2024;
- condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di CP_1 giudizio, che liquida in euro 1.500, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Napoli, il 23.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Manuela Fontana
5
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 6953/'25 del ruolo generale
T R A
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti D. Puca e Parte_1
M. DE Angelis, presso il cui studio in Ischia alla via Fasolara n. 4, elett.te domicilia
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandatario della CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Controparte_2 atto notaio di Roma del 21.7.2015, dall'avv. Massimo Persona_1
Cassarino, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.3.2025, l'istante in epigrafe deduceva: di essere dipendente di , assegnata presso l'utilizzatore Controparte_3 con sede di lavoro in Forio d'Ischia; di avere, in data Controparte_4
10.02.2022, presentato domanda di congedo straordinario, per il periodo dal 15.02.2022 al 14.02.2024, per assistenza al familiare disabile (figlio
[...]
); che, nelle more della definizione del procedimento amministrativo, Per_2 aveva fruito del congedo richiesto, con anticipazione del trattamento da parte del
1 datore di lavoro;
che, in data 17.05.2024, l' aveva respinto la domanda, CP_1 assumendo il difetto del requisito della coabitazione;
di aver proposto ricorso amministrativo, deducendo che il minore aveva subito un grave Persona_2 incidente stradale in data 12.11.2020 ed aveva la residenza in Forio alla Via Monticchio;
che dal 7.12.2021, data della dimissione ospedaliera, Persona_2 dimorava presso l'abitazione della ricorrente;
che, nell'anno 2021 era stata incardinata la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, esitata nella nomina, quale amministratore, di;
che, in data Persona_3
24.05.2024, l'amministrator di sostegno aveva trasferito la residenza di
[...]
da Via Monticchio a Via Rione de Pretis;
che, con lettera del Per_2
22.11.2024, , preso atto del rigetto della domanda di Controparte_3 congedo, aveva chiesto la ripetizione delle retribuzioni erogate. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la signora
nel periodo dal 15.02.2022 al 14.02.2024 ha legittimamente fruito Parte_1 del periodo di congedo straordinario ex lege n. 104 del 1992 e conseguentemente annullare il provvedimento n°A1483807 del 17.05.2024 CP_1 di rigetto di tale richiesta”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , che assumeva la mancanza del requisito della convivenza al CP_1 momento della presentazione della domanda (10/02/2022) e per l'intero periodo oggetto di richiesta, a partire dal 15/02/2022, rappresentando che la ricorrente risultava residente nel Comune di Forio (NA), Rione de Petris, Traversa II Interno I Piano T ed il sig. risultava nel Comune di Forio (NA), Persona_2
Via Monticchio II e che solo in data 24/05/2024 era avvenuto il trasferimento della residenza del Sig. presso l'indirizzo della Sig.ra Persona_2 Parte_1
(Rione de Petris, Traversa II Interno I Piano T, Forio NA). Il ricorso merita accoglimento. Il congedo straordinario per l'assistenza a familiare disabile è disciplinato dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). Esso prevede che: “5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche
2 adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”. Giova in questa sede richiamare i passi salienti della sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018 della Corte costituzionale, al fine di ricostruire l'evolversi della normativa in esame. La Corte costituzionale infatti “(…) nel sindacare la legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, ha gradualmente ampliato la platea dei beneficiari e vi ha incluso dapprima i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, anche nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio perché a loro volta inabili (sentenza n. 233 del 2005), e successivamente, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, il coniuge convivente (sentenza n. 158 del 2007) e, nell'ipotesi di assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile, il figlio convivente (sentenza n. 19 del 2009). Con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), il legislatore ha recepito le indicazioni offerte dalle pronunce citate e ha innovato i tratti distintivi dell'istituto, originariamente «concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave» (sentenza n. 203 del 2013, punto 3.4. del Considerato in diritto). Anche in conseguenza dell'estensione del novero dei beneficiari, il congedo straordinario ha finito così con l'assumere una portata via via più ampia, in armonia con l'esigenza di salvaguardare «la cura del disabile nell'àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene» e così di «tutelarne nel modo più efficace la salute, di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione» (sentenza n. 158 del 2018, punto 7.2. del Considerato in diritto). Il congedo straordinario, riconducibile agli «interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie» (sentenze n. 158 del 2007, punto 2.3. del Considerato in diritto, e n. 233 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto), ne avvalora e ne incentiva il ruolo primario nell'assistenza al disabile e valorizza quelle «espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost.» (sentenza n. 203 del 2013, punto 3.4. del Considerato in diritto).
3 Il diritto del disabile di «ricevere assistenza nell'àmbito della sua comunità di vita» (sentenza n. 213 del 2016, punto 3.4. del Considerato in diritto), inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana. Nella disciplina di sostegno alle famiglie che si prendono cura del disabile convergono non soltanto i valori della solidarietà familiare, ma anche «un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» e impongono l'interrelazione e l'integrazione «tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987, punto 6. del Considerato in diritto). Il diritto al congedo risulta subordinato per tutti i soggetti legittimati, eccezion fatta per i genitori che assistono il figlio disabile, all'accertamento della convivenza intesa quale coabitazione, con il disabile da assistere. Questo requisito può essere provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali deve risultare la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia la coabitazione, come espressamente sancito all' art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989. Nonostante la definizione 'ordinaria' di convivenza faccia riferimento al concetto di condivisione della stessa abitazione, la giurisprudenza ne ha ampliato i confini sino a ricomprendere l'ipotesi in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile - appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico - ma non nello stesso interno. A ciò si aggiunga quanto disposto all'interno delle circolari n. 32 del 6 CP_1 marzo 2012 e Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, in cui si ribadisce che, al fine di tutelare i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, e in linea con gli ultimi orientamenti espressi nelle precedenti circolari, il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989. Saranno poi le amministrazioni deputate ai controlli del caso (D.P.R. 445/2000 art. 71) (si veda nello stesso senso Tribunale di Brescia, sentenza del 17 maggio 2018, rg.414/17) 7.
Orbene la Corte Costituzionale, con la pronuncia sopra richiamata - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave,
4 ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge - ha statuito che “Il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l'identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela idoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile.” Orbene, dalle informazioni richieste al Comando della Polizia municipale di Forio d'Ischia è emerso che dimora presso l'abitazione della Persona_2 madre in Forio, alla via De Pretis II trav n. 1 sin dal 7.12.2021, data anteriore all'inizio del periodo di fruizione dei congedi straordinari per cui è causa (cfr. nota del Comando di Polizia Municipale di Forio d'Ischia prot 11830 del 7.3.2025, di cui alla produzione di parte ricorrente) Risultano quindi soddisfatte le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento, ovvero la convivenza della richiedente con il soggetto disabile, deve dichiararsi il diritto di al congedo straordinario ex Parte_1 lege 151/'01 per il figlio con riferimento al periodo dal Persona_2
15.02.2022 al 14.02.2024. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di al congedo straordinario ex lege 151/'01 per Parte_1 il periodo dal 15.02.2022 al 14.02.2024;
- condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di CP_1 giudizio, che liquida in euro 1.500, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Napoli, il 23.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Manuela Fontana
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