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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10658 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C.
pronunciando nella causa n. 11965/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Daniele Checchi) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della Legge 222/1984, riconosciuta con il decreto di omologa del 14.09.2024 (RG n. 32699/2023) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.11.2022), oltre accessori di legge fino al saldo. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 06.11.2024, ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio- economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono CP_1 inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a in data 6 novembre 2024, la CP_1 documentazione occorrente per la liquidazione della prestazione (cfr. docc., in atti). Ne consegue che risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 31 marzo 2025. Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' previdenziale al CP_2 pagamento del dovuto, se non nelle more del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia contendere. Parte ricorrente, infatti, in sede di deposito delle note scritte sostitutive d'udienza, ha riconosciuto l'integrale pagamento degli arretrati dovuti, associandosi quindi alla richiesta ex adverso formulata in ordine alla cessazione della materia del contendere, ed insistendo per la vittoria delle spese di lite. Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di pagamento dei ratei in esame, come da richiesta del procuratore di parte resistente. In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio l'assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo nel pagamento della prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha provveduto al CP_1 pagamento nelle more del giudizio, costituisce motivo per compensare per la metà le spese di lite, ponendo a carico dell' la residua parte liquidata in complessivi € 700,00 a titolo CP_1 di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della residua parte liquidata in complessivi € 700,00
pagina 2 di 3 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, 24.10.2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 3 di 3
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C.
pronunciando nella causa n. 11965/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Daniele Checchi) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della Legge 222/1984, riconosciuta con il decreto di omologa del 14.09.2024 (RG n. 32699/2023) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.11.2022), oltre accessori di legge fino al saldo. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 06.11.2024, ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio- economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono CP_1 inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a in data 6 novembre 2024, la CP_1 documentazione occorrente per la liquidazione della prestazione (cfr. docc., in atti). Ne consegue che risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 31 marzo 2025. Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' previdenziale al CP_2 pagamento del dovuto, se non nelle more del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia contendere. Parte ricorrente, infatti, in sede di deposito delle note scritte sostitutive d'udienza, ha riconosciuto l'integrale pagamento degli arretrati dovuti, associandosi quindi alla richiesta ex adverso formulata in ordine alla cessazione della materia del contendere, ed insistendo per la vittoria delle spese di lite. Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di pagamento dei ratei in esame, come da richiesta del procuratore di parte resistente. In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio l'assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo nel pagamento della prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha provveduto al CP_1 pagamento nelle more del giudizio, costituisce motivo per compensare per la metà le spese di lite, ponendo a carico dell' la residua parte liquidata in complessivi € 700,00 a titolo CP_1 di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della residua parte liquidata in complessivi € 700,00
pagina 2 di 3 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, 24.10.2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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