Improcedibile
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04503/2025REG.PROV.COLL.
N. 07541/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7541 del 2023, proposto dalla società EK s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Castaldi, Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
della WI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00353/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società WI s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Udito l’avvocato Bruno Tonoletti su delega dell’avvocato Simona Viola.
Dato atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dagli avvocati Vincenzo Castaldi e Donatello Genovese.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente ricorso ha ad oggetto la domanda di annullamento della determina n. 23BD.2022/D.00501, data 8 giugno 2022, adottata dalla della Regione Basilicata, recante “parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. relativamente all’impianto eolico “SA FA” della potenza complessiva di 29,40 MW da ubicarsi nei comuni di Montemilone (PZ) e relative opere di connessione nel comune di BA (PZ) - Proponente: WINDERG S.r.l.”.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La società EK a r.l. ha in cura la costruzione e la manutenzione di parchi eolici e fotovoltaici, la gestione di centrali ed impianti elettrici e la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica.
In data 25 settembre 2020, essa ha presentato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza per il rilascio di provvedimento di VIA nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale per la realizzazione dell’impianto eolico LO PR, costituito da n. 10 turbine e dalle relative opere di connessione, da realizzarsi nel territorio dei comuni di Montemilone (PZ) e di Venosa (PZ), per una potenza complessiva di 56 MW. (n. 9 aerogeneratori nel territorio comunale di Montemilone - in località Perillo PR, Sterpara, Sterpara Sottana, Masseria Sterpara Soprana, Masseria Lupara Sottana, Lupara, Masseria Lupara Soprana- 1 turbina nell’adiacente territorio comunale di Venosa (località Calvino).
Riferisce di essere venuta a conoscenza che la controinteressata società WI a r.l., con istanza protocollata il 6 luglio 2020, ha presentato alla Regione Basilicata istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) del progetto di impianto eolico “SA FA”, in agro di Montemilone (PZ), nella stessa area (località Perillo PR, Sterpara, Sterpara Sottana, Masseria Sterpara Soprana, Masseria Lupara Sottana, Lupara, Masseria Lupara Soprana) ove è previsto il suddetto progetto della EK, in fase di VIA.
In particolare, la WI S.r.l. ha sottoposto a screening il progetto di un parco eolico di potenza complessiva di 29,4 MW, composto da sette aerogeneratori da 4,2 MW cadauno, da installarsi in agro di Montemilone (PZ), e delle relative opere di connessione, ricadenti in agro di BA (PZ).
Contestualmente, sempre la WI s.r.l., ha presentato alla regione Basilicata (in data 15 giungo 2020) istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di altro progetto di impianto eolico, “SA CC”, ubicato in agro di Venosa, di potenza complessiva di 29,4 MW, composto da 7 aerogeneratori da 4,2 MW cadauno, e delle relative opere di connessione, nei territori dei comuni di Palazzo SA RV (PZ), SC (PZ), OR (PZ), EN di CA (PZ) e BA (PZ).
La Regione Basilicata ha dato parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per entrambi gli impianti eolici di SA FA e SA CC (provvedimenti n. 23BD.2022/D.00501 e n. 23BD.2022/D.00502, datati 8 giugno 2022, pubblicati sul B.u.r., parte I, n. 25 del 16 giugno 2022).
La società EK lamenta che i menzionati provvedimenti ledono il proprio interesse in quanto esprimono parere favorevole su due progetti “connessi sia soggettivamente che oggettivamente che avrebbero dovuto essere esaminati congiuntamente nell’ambito di una procedura di competenza statale, in quanto eccedenti, complessivamente, il limite di 30 MW”.
Gli impianti, sostiene la EK, interferirebbero con quello da lei progettato (presentato in data 25 settembre 2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rilascio di provvedimento di VIA), che, pertanto, “difficilmente potrà essere assentito proprio a causa della presenza dei parchi eolici della controinteressata, atteso che alcuni aerogeneratori dei due progetti LO PR e SA FA sono posti a breve distanza l’uno dall’altro o addirittura si sovrappongono”.
3. Con ricorso iscritto al nrg 429/2022, la società EK ha, quindi, impugnato la determinazione n. 501, datata 8 giugno 2022, con la quale il dirigente dell’ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata ha espresso parere favorevole sull’istanza della WI S.r.l. del 2/6 luglio 2020 di non assoggettabilità alla procedura di VIA, relativa al progetto, di realizzazione nel Comune di Montemilone di un parco eolico, avente la potenza complessiva di 29,40 MW, composto da 7 aerogeneratori di 4,2 MW, con l’obbligo di osservare 8 prescrizioni (impianto SA FA).
3.1. Il ricorso è stato affidato a un unico, articolato motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 7-bis, comma 2, e dell’allegato II, punto 2, del D.lgs. 152/2006, nonché dell’art. 4.1 del D.M. 30-3-2015 e dell’art. 2-bis della L.R. 54/2015. Incompetenza.
Queste le censure:
a) il progetto SA FA, in agro di Montemilone, ricade nel raggio di due chilometri da un sito non idoneo, sul quale insistono beni monumentali, come risulta dall’elaborato A.17.e del progetto dell’impianto SA FA, denominato: “Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: beni monumentali”;
b) il progetto SA CC, in Venosa, ricade invece nel raggio di due chilometri da un sito non idoneo, ossia dal centro storico di Palazzo SA RV;
c) entrambe le centrali eoliche prevedono alcune turbine poste a distanza inferiore a due chilometri l’una dall’altra;
d) i due progetti della WI - che prevedono sette aerogeneratori da 4,2 MW cadauno i quali sviluppano la potenza complessiva di 29,40 MW - pur ricadendo in territori comunali diversi (il primo in quello di Venosa e il secondo in quello di Montemilone) sarebbero di fatto contigui, insisterebbero su un’area unitaria sotto il profilo ambientale, sarebbero localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale, farebbero capo al medesimo soggetto istante, condividerebbero il medesimo punto di connessione alla rete Terna, sito nel comune di BA (PZ); infatti: i) i cavidotti di collegamento delle centrali eoliche alla stazione Terna di BA sarebbero sovrapponibili confrontando la “planimetria del tracciato dell’elettrodotto, quadro di unione” del progetto SA CC con la “planimetria del tracciato dell’elettrodotto, quadro di unione” del progetto SA FA; ii) concreterebbero un artificioso frazionamento di un unico parco eolico composto da (7 + 7) n. 14 turbine che non sarebbero potuti essere assoggettati a distinti procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA da parte della regione ma considerati come un unico progetto della potenza complessiva di MW (29,40 + 29,40) 58,80, di competenza statale;
e) il collegamento funzionale tra le istanze si desumerebbe anche da alcuni elementi indiziari o sintomatici della unicità della operazione imprenditoriale, quali la unicità dell’interlocutore che ha curato i rapporti con l’Amministrazione, la medesimezza della società alla quale vanno imputati gli effetti giuridici della domanda di autorizzazione (presenti nel caso in esame) e, per finire, la unicità del punto di connessione.
3.2. Si sono costituite, per resistere, la Regione Basilicata e la controinteressata società WI.
La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della successiva determinazione n. 1483 del 14 dicembre 2022, con la quale è stata statuita l’esenzione dalla VIA della variante al parco eolico di cui è causa.
La società WI ha eccepito l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva sotto vari profili nonché l’irricevibilità del ricorso.
3.3. Con atto di motivi aggiunti, la società EK ha impugnato la successiva determinazione n. 1483 del 14 dicembre 2022 reiterando le stesse censure, già articolate con il ricorso introduttivo.
3.4. Il T.a.r. per la Basilicata, con la sentenza n. 353 del 1 giugno 2023:
a) ha ritenuto di poter “prescindere dalle eccezioni, sollevate dalle controparti, tenuto conto dell’infondatezza nel merito delle censure, con le quali è stata dedotta la violazione del punto 4.1 delle Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni, previste dall’art. 6, comma 7, lett. c), d.lgs n. 152/2006 ed approvate con d.m. 30 marzo 2015, e dell’art. 2-bis delle l.r. n. 54 del 2015”;
b) ha respinto il ricorso sul rilievo che, le norme di cui al punto 4.1 del d.m. 30.3.2015 e dell’art. 2-bis della l.r. n. 54/2015 “si riferiscono alla valutazione cumulativa dei progetti, che singolarmente non sono soggetti alla verifica di assoggettabilità alla VIA, ma, se localizzati nel suddetto ambito territoriale, devono essere assoggettati alla predetta verifica, anche se singolarmente inferiori alle soglie stabilite nell’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs n. 152/2006 … il parco eolico di cui è causa è superiore alla soglia di 1 MW ed è stato assoggettato alla verifica di esenzione dalla VIA … dalla documentazione, versata in giudizio, risulta che il suddetto impianto di cui è causa” (id est, impianto SA FA, oggetto del ricorso di primo grado n. 429/2022 definito con la sentenza n. 353/2023 oggetto del presente appello) “e l’altro impianto SA CC” (oggetto di separata sentenza e appello):
“1) sono localizzati un due comparti paesaggistici differenti;
2) sono separati dalla Strada Provinciale n. 49;
3) distano tra di loro nel punto più vicino oltre 1,5 km., ma ad oltre 2 Km. gli aerogeneratori dei due impianti, siti nelle aree, contemplate dalla L.R. n. 54/2015;
4) e sono collegati a due stazioni della rete elettrica nazionale differenti (cfr. documenti n. 16, depositato dalla controinteressata il 9.2.2023, e n. 31, depositato dalla controinteressata il 13.4.2023)”;
5) le verifiche di assoggettabilità alla VIA dei due predetti impianti della controinteressata, nell’ambito delle quali è stata esclusa la presenza di impatti ambientali meritevoli di VIA, sono state effettuate contemporaneamente”;
c) ha condannato la società ricorrente alle spese (euro 1000,00 in favore di ciascuna parte costituita).
4. Ha appellato la società EK a r.l., che censura la sentenza per “violazione e falsa applicazione dell’art. 7-bis, comma 2, e dell’allegato II, punto 2, del D.lgs. 152/2006, dell’art. 4, comma 3, deld.lgs 28/2011, dell’art. 4.1 del D.M. 30-3-2015 e dell’art. 2-bis della L.R. 54/2015. Incompetenza”.
I) Contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., lo scopo della normativa di cui al punto 4.1 del D.M. 30.3.2015 e all’art. 2 bis L.R. n. 54/2015, nonché dell’art. 4, comma 3, del d.lgs n. 28/2011, non sarebbe solo quello, in presenza di alcuni presupposti, di obbligare ad una considerazione unitaria i progetti ai soli fini della verifica di assoggettabilità a VIA, bensì soprattutto quello di evitare la frammentazione artificiosa di un progetto sostanzialmente unitario (anche se formalmente diviso) e l’elusione di tutta la normativa di tutela dell’ambiente (e quindi sia ai fini dello screening , sia ai fini della VIA). Pertanto, nella ricorrenza dei criteri di collegamento previsti dal punto 4.1 del D.M. 30.3.2015 e dall’art. 2 bis l.r. n. 54/2015, i progetti dovrebbero essere considerati come un solo, tanto ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA, tanto ai fini della stessa VIA.
II) La normativa statale (d.m. 30 marzo 2015) e quella regionale (l.r. n. 54/2015), a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., non utilizzerebbero il concetto di “comparto paesaggistico”, bensì quello di “medesimo contesto territoriale ed ambientale” e di “ambito territoriale”.
III) Erroneamente il TAR avrebbe assunto che si tratterebbe di progetti non collegati, in quanto “separati dalla Strada Provinciale n. 49”, atteso che ciò che assume rilievo, secondo la normativa sopra citata, è il “medesimo contesto territoriale e ambientale” o “ambito territoriale”, non la circostanza, del tutto irrilevante, che l’ambito territoriale sia diviso da una strada provinciale.
IV) Il T.a.r. ha desunto l’assenza di collegamento tra i due impianti della WI dal fatto che i parchi eolici “distano tra di loro nel punto più vicino oltre 1,5 km., ma ad oltre 2 Km. gli aerogeneratori dei due impianti, siti nelle aree, contemplate dalla L.R. n. 54/2015”.
Sennonché, il giudice di primo grado non avrebbe considerato la circostanza che gli impianti ricadono in “aree non idonee”, come individuate dalla l.r. n. 54/2015, e questo comporterebbe l’elevazione del buffer e del perimetro dell’intero parco da 1 a 2 km, “misurato a partire dal perimetro esterno dell'area occupata per le opere areali”.
Dalla mappa cumulativa risulterebbe che le turbine A5, A6 e A7 dell’impianto “SA FA” sono poste a distanza inferiore a due chilometri rispetto agli aerogeneratori A4, A5 e A6 del parco eolico “SA CC”.
Ricadendo “parzialmente i parchi eolici per cui è causa in siti non idonei come definiti dall’allegato A della L.R. 54/2015 (ossia: beni monumentali; centro storico di Palazzo SA RV, ricadente nell’Ager Venosinus) ed intercorrendo tra i relativi perimetri una distanza inferiore a due chilometri, essi avrebbero dovuto essere valutati (non autonomamente, ma) come un unico progetto, cumulando le potenze, e quindi come un progetto di competenza statale, superando i 30 MW previsti dal n. 2) dell’allegato II alla parte seconda del D.lgs. 152/2006”.
V) Erroneamente il T.a.r. avrebbe affermato che i due parchi eolici “sono collegati a due stazioni della rete elettrica nazionale differenti” giacché la soluzione di connessione di entrambi gl’impianti è la stessa, ossia la stazione Terna in agro di BA.
4.1. Si è costituita, per resistere, la società WI s.r.l..
4.2. In data 5 marzo 2025, la società WI ha depositato i seguenti documenti:
a) determinazione del 27 novembre 2024, n. 1713 recante autorizzazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art.12, comma 3, del D. Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza nominale pari a 29,40 MW “SA CC” da ubicare nel Comune di Venosa (PZ), e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Palazzo SA RV (PZ), SC (PZ), OR (PZ), EN di CA (PZ), BA (PZ). Proponente: WINDERG SAN ROCCO S.r.l. (id est, impianto SA CC);
b) determinazione del 17 dicembre 2024, n.1865, recante autorizzazione, rilasciata alla WI SA FA S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione del progetto relativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico della potenza nominale pari a 29.40 MW, costituito da 7 aerogeneratori tipo Vestas V-150 della potenza unitaria pari a 4,20 MW caratterizzate da un diametro rotore di 150 mt e da un’altezza dell’ hub (mozzo) di 125 mt, da installare nel Comune di Montemilone (PZ) e relative opere di connessione nel Comune di Montemilone (id est, impianto SA FA);
c) decreto ministeriale n. 454 del 2 ottobre 2023 recante il giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico proposto dalla società EK RL, composto da 10 turbine, per una potenza complessiva di 56 MW, e relative opere accessorie, ricadente nei comuni di Montemilone (PZ) e Venosa (PZ), località “LO PR”,
d) decreto ministeriale 19 agosto 2024, n. 262, con cui - richiamata la conferenza di servizi, dato atto che non è stato rilasciato alcun titolo ambientale, visto il decreto negativo di compatibilità ambientale, n. 454 del 2 ottobre 2023 – si dà atto che il “Provvedimento Unico in materia Ambientale” relativo al progetto impianto eolico della società EK RL (PUA) “non può che concludersi negativamente”.
4.3. In data 28 marzo 2025, la società EK s.r.l. ha depositato copia dei ricorsi straordinari recanti ad oggetto l’impugnazione dei seguenti atti:
- decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot. 454 del 2.10.2023, adottato di concerto con il Ministero della cultura e comunicato alla ricorrente in data 12.10.2023, con il quale è stato reso giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione al progetto denominato “Perillo PR” avente ad oggetto la realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 56 MW e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Venosa e Montemilone;
- determinazione dirigenziale n. 23BE.2024/D.01713 del 27.11.2024 della Regione Basilicata, Direzione Generale dell’ambiente, del territorio e dell’energia, ufficio energia, pubblicata nel BURB n. 59 del 1-12-2024, ad oggetto: “D.Lgs. 387/2003, art. 12 - L.R. n. 1/2010, art. 3 – D.P.R. 327/2001 - Autorizzazione per la realizzazione del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza nominale pari a 29,40 MW “SA CC” da ubicare nel Comune di Venosa (PZ), e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Palazzo SA RV (PZ), SC 2 (PZ), OR (PZ), EN di CA (PZ), BA (PZ). Proponente: WINDERG SAN ROCCO S.r.l.”;
- determinazione dirigenziale n. 23BE.2024/D.01865 del 17.12.2024 della Regione Basilicata, Direzione generale dell’ambiente, del territorio e dell’energia, Ufficio energia, pubblicata nel BURB n. 1 del 1-1-2025, ad oggetto: “D.Lgs. n.387/2003, art. 12 e L.R. n.1/2010, art. 3. Istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da ubicare nel Comune di Montemilone (PZ). Potenza nominale: 29,4 MW. Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni 2 interessati dalla realizzazione delle opere di progetto. Ditta proponente: WINDERG SANTO STEFANO S.r.l.”.
4.4. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato documenti e memorie.
5. All’udienza del 15 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il punto centrale della controversia consiste nell’appurare se i due progetti presentati dalla società WI (in data 15 giugno-7 luglio 2022 per progetto di Venosa denominato “SA CC”, e in data 6-20 luglio 2022 per il progetto di Montemilone, denominato “SA FA”) debbano essere, in realtà, considerati un unico progetto di potenza superiore a 30 MW, in ragione delle rappresentate interferenze oggettive e soggettive, con conseguente assoggettamento automatico alla V.i.a. di competenza statale (e non regionale, come accaduto nella fattispecie).
Ove considerati unitariamente, si verificherebbe l’effetto che:
- la localizzazione di alcuni aerogeneratori del progetto di Montemilone “SA FA” (di WI) si sovrapporrebbe a quella di alcuni aerogeneratori del progetto “Perillo PR” (di EK), rendendo di difficile attuazione il progetto della odierna ricorrente-appellante;
- il procedimento di V.i.a., sottoposto al vaglio statale, potrebbe concludersi negativamente per WI, così da precluderle il rilascio dell’autorizzazione unica.
Con provvedimenti n. 501 e n. 502, datati 8 giugno 2022, la Regione Basilicata ha deciso di non assoggettare gli impianti a procedura di V.i.a.
Il provvedimento n. 501/2022 è oggetto del presente giudizio.
7. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Come sopra esposto, la società WI ha presentato in data 6 luglio 2020, per il progetto relativo all’impianto eolico “SA FA”, istanza per la valutazione preventiva di assoggettabilità a V.i.a. dell’impianto eolico in questione.
In data 20 luglio 2020, la stessa società ha presentato, per il medesimo impianto, istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 e l.r. n.1/2010, art. 3.
9. Ebbene, nelle more del giudizio, sul progetto della società WI relativo, appunto, all’impianto “SA FA”, è stata rilasciata, in data 17 dicembre 2024, con n. prot. 23BE.2024/D.01865, l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 (vedi deposito documentale della società WI del 5 marzo 2025).
Il provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R. n. 1/2025, il giorno 1 gennaio 2025.
10. Il provvedimento sopravvenuto incide negativamente sulla permanenza dell’interesse della società EK a coltivare l’odierno giudizio.
10.1. Interesse della cui sussistenza, per vero, potrebbe dubitarsi anche in relazione ad altre due circostanze:
a) con riguardo alla stessa instaurazione del giudizio, siccome proposto il ricorso avverso un atto sostanzialmente endoprocedimentale quale appare essere il parere favorevole di non assoggettabilità a V.i.a. dell’impianto eolico della WI RL;
b) con riguardo alla coltivazione dell’odierno gravame, tenuto conto dei decreti ministeriali 2 ottobre 2023, n. 454 e 19 agosto 2024, n. 262 (sopra, par. 4.2, lett. c-d).
10.3. In disparte quanto sopra, rileva che il procedimento avviato su istanza della società WI si è concluso definitivamente con il rilascio della autorizzazione unica all’esito della conferenza di servizi indetta per l’approvazione del progetto.
10.3. Segnatamente, rileva quanto segue:
a)con nota del 14 luglio 2020, acquisita al protocollo generale della direzione generale “Ambiente, territorio ed Energia” della Regione Basilicata in data 20 luglio 2020, la Società WI s.r.l., ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 29,40 MW e delle relative opere e infrastrutture elettriche di collegamento alla rete nazionale, da ubicarsi in agro dei Comuni di Montemilone (PZ);
b) con determina dirigenziale n. 23BD.2022/D.00501, datata 8 giugno 2022 (oggetto del presente gravame), l’ufficio regionale compatibilità ambientale ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura valutazione di impatto ambientale, relativamente all’ “Impianto eolico SA FA”;
c) con nota prot. n. 0002241/23AH del 24 gennaio 2023 l’ufficio regionale ha richiesto alla WI tutta la documentazione progettuale riguardante l’intervento in questione, aggiornata e integrata;
- con nota prot. n. 0004482/23AH del 10 febbraio 2023, la società WI s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta;
d) con nota prot. 0184449 del 5 settembre 2023, l’ufficio regionale ha convocato la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art 14, comma 2 della L. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata e asincrona ex art 14-bis della medesima legge, invitando gli enti interessati a richiedere integrazioni documentali o approfondimenti, nonché eventuali chiarimenti, e a trasmettere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza entro il termine perentorio di 45 giorni;
e) con nota prot. 15238 del 22 gennaio 2024, la WI (nel frattempo divenuta, per conferimento, WI SA FA S.r.l.) inoltrava le integrazioni richieste dagli enti e dall’ufficio energia, compreso il progetto del “Piano di Sviluppo Locale” e precisava l’abbandono della soluzione di connessione alternativa presso la stazione Terna di BA a seguito della conferma da parte del Gestore di Rete della disponibilità della RTN ad accogliere il nuovo allacciamento a Montemilone;
f) con successiva nota prot. 57330 del 12 marzo 2024, la WI ribadiva che tutte le opere del progetto avrebbero interessato solo il Comune di Montemilone data la rinuncia alla soluzione alternativa che prevedeva il tracciato di connessione presso la stazione elettrica di BA;
g) con nota del 29 aprile 2024, AB faceva richiesta di integrazioni al fine di fornire un ulteriore contributo specialistico sull’inquinamento acustico e elettromagnetico del progetto;
h) seguiva il verbale di conclusione della conferenza decisoria (30 luglio 2024) nel quale, dato atto che le diverse amministrazioni pubbliche e gli uffici regionali coinvolti nel procedimento unico avevano, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze di legge, resi i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, i permessi, i giudizi e gli assensi comunque denominati, occorrenti per il rilascio della autorizzazione regionale, prevista all’art. 12 del de.lgs n. 387/2003, veniva dichiarata la “conclusione del procedimento con esito positivo con le disposizioni prescritte nel medesimo procedimento”, ovvero: i ) che l’impianto eolico avrà una potenza pari a 29,40 MW attraverso l’installazione di 7 aerogeneratori modello Vestas V-150 della potenza unitaria pari a 4,90 MW caratterizzate da un diametro del rotore di 150 mt e da un’altezza dell’ hub (mozzo) di 125 mt., da installare nel Comune di Montemilone (…); ii ) la soluzione di connessione (STMG del 16/06/2020 n. prot. TE/P20200036093) elaborata da Terna S.p.A prevede la connessione in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione Terna (S.E.) della RTN 380/150 kV denominata “Montemilone” da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV “Melfi - EN”, anch’essa oggetto della presente procedura autorizzativa e da realizzare da parte della WI SA FA Srl (Stazione Elettrica Terna 380/150 e relativi raccordi aerei AT) con la necessità di condividere lo stallo a 150 kV nella S.E. e delle altre opere di rete con altri impianti di produzione (nota del 27/10/2023 con la quale Terna ha tramesso il parere di rispondenza del progetto alle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete); iii ) la Società WI SA FA S.r.l. cod. id. 202000495, al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete, condividerà lo stallo con gli impianti di RG GP21 … RG GP22 …BASILICATA 5 WIND S.R.L. … ENEL GREEN POWER SOLAR EN … EX S.P.A … VENOSA SOLAR S.R.L.S …
Il dirigente regionale, sulla scorta del verbale della conferenza di servizi, prendeva atto: i) del nuovo piano particellare grafico e descrittivo, corretto e aggiornato al verbale di conclusione della conferenza di servizi del 30 luglio 2024, depositato dalla Winberg; ii) dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle catastali interessate dalle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, nonché alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera; iii) delle osservazioni pervenute e delle relative pubblicazioni; iv) del progetto definitivo reso dalla società in conformità alle prescrizioni indicate nella conferenza dei servizi del 30 luglio 2024; dopo di che, si determinava nel senso:
“1. “di PRENDERE ATTO della CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO, giusto verbale della Conferenza dei Servizi del 30/07/2024 … relativo al progetto per la costruzione e esercizio di un impianto eolico della potenza nominale pari a 29.40 MW costituito da 7 aerogeneratori … da installare nel Comune di Montemilone (PZ);
2. di AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/25003, la WI SA FA S.r.l. … alla realizzazione del progetto per la costruzione ed esercizio dell’impianto eolico della potenza nominale pari a 29.40 MW, costituito da 7 aerogeneratori tipo Vestas V-150 della potenza unitaria pari a 4,20 MW … da installare nel Comune di Montemilone (PZ) e relative opere di connessione nel Comune di Montemilone (PZ); gli stessi devono essere localizzati come da tabella di seguito riportata …”;
3. di SANCIRE ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003, la DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’, INDIFFERIBILITA’ ED URGENZA, delle opere e lavori per la costruzione e l’esercizio del progetto eolico, di tutte le relative opere di connessione e di tutte le infrastrutture indispensabili;
4. di APPORRE ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e ss. mm. e ii., il VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO sulle particelle catastali interessate dal progetto di cui trattasi ed identificate nell’Avviso di avvio del procedimento …”.
11. I fatti sopra esposti disvelano uno scenario provvedimentale del tutto mutato rispetto all’originaria proposizione del ricorso, caratterizzato dallo sviluppo avuto dal procedimento ovvero dalla successiva attività amministrativa che, nel concludere l’iter procedurale, ha conferito agli interessi il loro assetto definitivo, sulla base delle integrazioni e variazioni che sono state apportate al progetto nel passaggio tra le varie fasi procedimentali che hanno interessato il contenuto sostanziale del progetto medesimo e in particolare lo stesso tracciato di connessione.
12. L’adozione del provvedimento conclusivo recante l’autorizzazione unica ha comportato, pertanto, insieme alla immutazione definitiva del rapporto sostanziale, la sopravvenuta carenza di interesse della società EK alla coltivazione dell’appello.
13. E invero, tra il “parere favorevole con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A.” e il successivo provvedimento finale di autorizzazione unica sussiste un rapporto di presupposizione-consequenzialità ad effetti c.d. invalidanti (e non caducanti come sostenuto in tesi dall’appellante).
13.1. La nozione di atto presupposto è, infatti, fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922; id. sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561).
13.2. In questo contesto sono state elaborate le figure della invalidità derivata e della invalidità caducante per risolvere problemi relativi alla sussistenza delle condizioni dell’azione (id est, interesse ad agire): nella prima figura, si rende necessaria l’impugnazione del provvedimento consequenziale affinché i vizi dell’atto presupposto ricadano, con effetti invalidanti, su di esso (doppia impugnazione: invalidità derivata); nella seconda, non occorre l’impugnazione dell’atto consequenziale poiché all’annullamento dell’atto presupposto consegue la caducazione in via automatica anche dell’atto consequenziale.
13.3. Corollario di tale distinzione è che:
a) la figura dell’invalidità ad effetto solo viziante si ravvisa in tutte le ipotesi nelle quali si è in presenza di provvedimenti presupponenti solo genericamente o indirettamente connessi a quello presupposto: per la rilevata assenza di uno specifico e stretto legame di dipendenza o di presupposizione, tali atti successivi non possono rimanere travolti automaticamente, occorrendo per la loro eliminazione una esplicita pronuncia giurisdizionale di annullamento (a seguito, ovviamente, o della loro contestuale impugnazione con lo stesso ricorso principale o della loro successiva impugnazione con i motivi aggiunti o con autonomo ricorso);
b) nell’ipotesi di invalidità caducante, invece, poiché il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, il suo venir meno travolge automaticamente (nel senso che non occorre una ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi, strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto ( simul stabunt, simul cadent ).
L’effetto caducante può, pertanto, essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti.
14. Nel caso di specie, il rapporto tra il parere favorevole e la successiva autorizzazione unica finale si pone in termini di invalidità (del primo rispetto al secondo) ad effetto solo viziante in quanto il procedimento ex art. 12 del d.lgs n. 387/2003 è solo indirettamente connesso a quello presupposto reggendosi su autonomi, ulteriori, diversi e più complessi elementi fattuali, istruttori e valutativi, oggetto di specifica e autonoma istruttoria, che conferiscono al provvedimento di autorizzazione unica una propria autonomia funzionale, il cui esito finale non era affatto scontato quale conseguenza diretta e immediata del decreto impugnato.
15. L’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 costituisce, peraltro, in quanto atto conclusivo del procedimento che regola definitivamente l’assetto degli interessi, l’unico titolo che legittima la costruzione e l’esercizio dell’impianto nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili (v. d.m. 10 settembre 2010).
16. Tutti i vizi endoprocedimentali, compresi quelli mossi avverso la determina n. 23BD.2022/D.00501, data 8 giugno 2022 (recante “parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A.), possono pertanto farsi valere, se del caso, mediante impugnazione del provvedimento finale sul quale quei vizi refluiscono in via derivata, secondo la logica degli atti endoprocedimentali.
17. Consegue a tanto che, l’adozione del provvedimento recante l’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs n. 387/2003, comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dell’appello atteso che, nessuna utilità pratica la società EK potrebbe ottenere all’esito dell’eventuale accoglimento dell’odierno gravame restando comunque valido ed efficace, nell’ordinamento giuridico, il provvedimento di autorizzazione unica quale atto che regola ex novo, in via definitiva e autonoma, l’assetto degli interessi fra le parti.
18. L’appello proposto dalla società EK s.r.l., per quanto sin qui esposto, va, dunque, dichiarato improcedibile.
19. Le spese relative al grado di giudizio possono essere compensate fra le parti in ragione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, nei sensi in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO