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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/01/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4651 del 2021 R.G. Lavoro e Previdenza
T R A
(CF: , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente, al Corso Italia, 226, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Maria Carrella (CF: e dall' avv. Liberato Mazzola (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 unitamente ai quali elettivamente domicilia, in Sorrento (NA), al Corso Italia, 261
RICORRENTE
C O N T R O
e , elettivamente domiciliati in Portici (NA), alla Via CP_1 Controparte_2 Gianturco n.21, presso lo studio dell'avv. Paola Odorino, che li rappresenta e difende, come da procura in atti
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.9.2021, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato, alle dipendenze dei resistenti, dal 2000 sino al 12.10.2019, come addetta all'espletamento di attività connesse alla puliZI e al riassetto degli ambienti della casa, alla cura e manutenzione delle aree esterne;
che, dall'anno 2000, aveva svolto attività di lavoro subordinato, in qualità di collaboratrice domestica, provvedendo alla puliZI degli ambienti presenti all'interno della abitazione di due piani, alla quotidiana sistemazione delle camere e alla gestione e puliZI delle stanze;
che, dall'agosto 2000 e fino al 2015, aveva prestato la propria attività lavorativa per 6
(sei) giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, per oltre quattro ore giornaliere mattutine, percependo euro 500 mensili;
che, dall'anno 2015, aveva lavorato con le stesse mansioni, per due giorni a settimana, sempre per quattro ore mattutine, percependo complessivi 250,00 euro al mese.
Tanto premesso, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ACCERTARE e DICHIARARE lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa a carattere subordinato con le mansioni indicate nel presente atto ovvero quale addetta all'espletamento di attività connesse alla puliZI e al riassetto degli ambienti della casa con le modalità indicate nel corpo del presente scritto difensivo per conto dei resistenti, presso la residenza di Via Montariello n. 1, Sorrento (NA) nel periodo dal 1.8.2000 al
1 12.10.2019 o, in subordine, con la diversa decorrenza, modalità e estensione temporale accertata e, previa declaratoria ed accertamento del corretto l'inquadramento (pur parametrico) della ricorrente nell'ambito del livello A/AS del CCNL Collaboratori Familiari non conviventi, ovvero del diverso ritenuto, in ragione di tutto quanto dedotto in premessa e di quanto emergente documentalmente: ACCERTARE e DICHIARARE che i resistenti sono tenuti in favore della ricorrente, al pagamento di ogni somma dovuta in dipendenza del predetto rapporto di lavoro subordinato per i periodi di lavoro effettivamente prestati, per le causali e i titoli di cui al presente atto così come anche specificate nel conteggio analitico che costituisce parte integrante del presente atto, per un totale di € 52.042,34 euro come da conteggi allegati, di cui: € 12.061,43 per TFR;
€ 34.086,13 a titolo di differenze retributive, ovvero della diversa somma maggiore e/o minore ritenuta dovuta o accertata in corso di giudizio e conseguentemente CONDANNARE i resistenti in solido o ciascuno per quanto di ragione al pagamento in favore della ricorrente predette somme ovvero, in subordine, alle diverse somme maggiori o minori che il Magistrato adito ritenga di giustiZI in applicazione dell' art. 36 Cost., ovvero dell' art. 2099 c.c.; oltre interessi legali e rivalutazione sulle somme dovute dal giorno del diritto al soddisfo come per legge;
CONDANNARE, altresì, i resistenti al versamento dei contributi previdenZIli per tutto il periodo lavorato ed alla ricostruzione della posizione previdenZIle, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla richiesta al soddisfo;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o l'illegittimità e/o
l'inefficacia della risoluzione intimata in forma orale in data 12.10.2019, e CONDANNARE pertanto, i resistenti al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nel numero massimo previsto ex lege, ovvero nella misura diversa ritenuta dovuta dal Giudicante adito anche in via equitativa;
CONDANNARE, CP_ altresì, i resistenti per quanto di ragione alla corresponsione nei confronti dell' a beneficio del ricorrente, di tutti gli oneri contributivi di parte datoriale parZIlmente o totalmente omessi, comunque incongrui al netto di quanto già eventualmente corrisposto al fine di procedere alla regolarizzazione completa degli aspetti previdenZIli in capo all'Istituto di Previdenza comunque incidenti sulla posizione contributiva e previdenZIle del ricorrente, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla richiesta al soddisfo;
CONDANNARE, infine i resistenti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA CPA e rimborso forfettario secondo il criterio della soccombenza da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari in rigida applicazione del criterio della soccombenza”. Ritualmente notificato il ricorso, si costituivano le parti resistenti, negando quanto dedotto in ricorso e deducendo il carattere occasionale della prestazione resa dalla ricorrente.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale della sola parte ricorrente, risultando decaduta la parte convenuta All' esito del deposito di note, la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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Preliminarmente, va rilevato che sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Riguardo alla prova della subordinazione, occorre ulteriormente premettere, in punto di diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione
2 personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, mentre elementi quali l'osservanza di un determinato orario, la continuità della collaborazione, l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiZIria e, pertanto, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr., tra le tante, Cass. nn. 4500/2007, 13035/2006, 21028/2006,
18660/2005, 20669/2004, 20002/2004, 15275/2004). Immediato corollario dell'enunciato principio di diritto è che, qualora all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. da ultimo Cass. 21028/2006).
Orbene, nella fattispecie di causa, parte attrice ha dedotto di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata, secondo le modalità di cui in epigrafe.
I resistenti hanno negato la sussistenza della subordinazione, ammettendo l'esistenza di una collaborazione occasionale tra le parti. Invero, la difesa della parte convenuta si è così espressa: “La signora Parte_1
non ha mai svolto alcuna mansione presso l'abitazione dei resistenti tranne in
[...] qualche occasione in cui veniva chiamata dalla per aiutarla nelle faccende CP_2 domestiche per qualche ora a settimana. Ed in particolare dal 2000 al 2015 veniva saltuariamente chiamata per qualche ora al giorno per svolgere qualche faccenda, poi dal
2015 veniva chiamata solo come dama di compagnia un paio di ore a settimana. Ciò nonostante, pur trattandosi di lavoro occasionale la ricorrente veniva ampiamente retribuita, godeva di permessi e ferie e ha sempre percepito la tredicesima. I resistenti le avevano più volte chiesto di firmare il contratto ma ella si era sempre rifiutata altrimenti avrebbe perso i benefici della pensione. In ogni caso mai si è stabilito un rapporto continuativo dal momento che ella lavorava presso altre abitazioni”. Ciò posto, al fine di dirimere le questioni insorte, tenuto conto che la parte convenuta, in ogni caso, ha contestato la intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, vanno esaminate le risultanze della prova orale. Il teste ha così deposto: “sono il nipote della ricorrente, la Testimone_1 quale è sorella di mia madre. So che mia ZI ha lavorato per i resistenti, in quanto io gestivo con mio fratello una pescheria in Massa Lubrense, dalla quale si riforniva la convenuta. La pescheria è stata chiusa nel 2008. Diverse volte è capitato che io andassi a portare la spesa alla resistente, per diversi anni e fino a circa 15 anni fa. Qualche volta, quando portavo il pesce, incontravo mia ZI presso la casa dei resistenti ed anche perché lei riferiva che lavorava dai resistenti, venendo a casa di mia madre. Io mi trattenevo presso la casa dei resistenti circa 10 minuti ed andavo un paio di volte al mese o anche 5 volte, se ben ricordo.
Non sono mai andato a casa dei resistenti per altre ragioni. Quando andavo dai resistenti vedevo che mia ZI cucinava e faceva le faccende di casa. Non so come venisse pagata. Non so come sia finito il rapporto di lavoro. Qualche volta ho visto che il resistente diceva a mia ZI cosa fare in casa, quando consegnavo il pesce. Penso che ZI ha lavorato per una ventina di anni, non so essere più preciso. Il teste ha così deposto: “Sono la figlia della ricorrente ho Testimone_2 abitato con lei fino a 7/8 anni fa. Conosco i resistenti, in quanto lontani parenti di mio padre. So che mia madre ha lavorato per i resistenti dall'estate 2000/2001 fino al 2015;
3 tanto so perché io l'ho accompagnata diverse volte in Sorrento, al Viale Montariello, accompagnavo mia madre fino al 5° piano, a casa dei resistenti. E' accaduto 2/3 volte alla settimana a volte anche una volta, non sempre era la stessa cosa. Di solito, accompagnavo mia madre verso le 7-30/8 del mattino;
a volte, andavo a riprenderla intorno alle 12.30/13.
Nel periodo estivo, da giugno inizio settembre, accompagnavano mia madre intorno alle 6 e restavo con lei almeno un paio di ore;
a volte anche fino alla fine della sua prestazione, ovvero alle 12.30/13. Ciò accadeva tutti i giorni nei mesi predetti, per tutti gli anni dal 2000 al 2015. All'epoca dei fatti ero rappresentante ed avevo un lavoro saltuario. Dopo il 2015 e fino al 2019, mia madre ha lavorato dalle 7.30/8 fino alle 12/12.30 circa, solo 2 gg a settimana. Tanto so perché io la accompagnavo a volte sì e a volte no. Nel periodo estivo da giugno a settembre mia madre lavorava tutti i giorni dalle ore 6/6.30 fino alle 12.30/13, anche dopo il 2015 e fino al 2019 ed io la accompagnavo sempre tutti i giorni nel periodo estivo. Io ho sempre fatto la rappresentante e non avevo orari di lavoro da osservare. Ho visto che mia madre puliva la casa e si occupava di innaffiare e curare le piante del terrazzo;
sporadicamente cucinava. Era la signora a dire a mia madre cosa fare, CP_1 tanto so per averlo visto direttamente in mia presenza. Ho visto che mia madre veniva pagata in contanti, ogni mese;
so che percepiva all'inizio 500 euro quando andava tutti i giorni;
negli ultimi 4 anni percepiva 200/250 euro. Il rapporto è finito perché mia madre è stata licenZIta, non ne conosco il motivo. Nella casa vivevano solo i resistenti ed era una casa grande su due piani, con un grande terrazzo, in Sorrento”. Ebbene, nella specie, la tesi attorea non ha trovato adeguato sostegno nell'istruttoria espletata, la quale, infatti, non ha fornito elementi sufficienti. ai fini di una qualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Invero, l'esame congiunto e critico delle risultanze istruttorie non consente, evidentemente, di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi secondo le modalità di cui al ricorso introduttivo.
Si è detto innanzi che secondo il più autorevole orientamento dei giudici di legittimità
(Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere;
ne consegue che nel giudizio promosso dal lavoratore per il pagamento di differenze retributive, incombe sul medesimo la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Le risultanze della prova orale non appaiono incontrovertibili e sufficientemente analitiche, da consentire di accreditare la prospettazione contenuta nel ricorso.
Infatti, le circostanze emerse dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente, valutate nella loro oggettività, benché evidenzino lo svolgimento di un'attività lavorativa in favore dei resistenti, risultano, ad ogni modo, assolutamente insufficienti a delineare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ribadita l' insistenza nel nostro ordinamento di una presunzione di subordinazione ed evidenZIto che il lavoro in esame, al pari di qualunque altra attività umana, può essere svolto tanto in forma subordinata, quanto in forma autonoma, nulla di concreto è emerso su quello che, a ragione ed alla luce dei principi sopra enunciati, può ritenersi elemento qualificante della subordinazione, ovvero l'assoggettamento al potere dell'asserito datore di lavoro, con l'obbligo per il prestatore di tenere stabilmente a disposizione di questi le proprie energie lavorative;
nulla è emerso sull'esercizio da parte datoriale di un potere direttivo o di controllo, nulla sull' obbligo della ricorrente di osservare un determinato orario di lavoro o di giustificarsi in caso di assenza. Peraltro, come si desume dalle allegazioni contenute in ricorso, la stessa ricorrente non ha indicato precisi orari di lavoro, deducendo di aver lavorato “per oltre quattro ore
4 giornaliere mattutine”, la qual cosa è sintomatica dell'inesistenza dell'obbligo di osservare un preciso orario di lavoro e, dunque, della effettiva eterodirezione della prestazione.
Ciò posto, tenuto conto di quanto innanzi e delle risultanze della prova orale, il giudice deve fare applicazione della regola di giudizio, fondata sull'onere della prova, e ritenere non pienamente assolto dalla ricorrente l'onere probatorio impostole.
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato, non essendo stati rinvenuti, a parere di quest'organo giudicante, elementi sufficienti al fine di poter individuare, con certezza, gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato alla stregua di un giudizio qualitativo e quantitativo di tutti i criteri identificativi del rapporto di lavoro subordinato, frutto di elaborazione giurisprudenZIle. D'altra parte e, fermo restando il carattere assolutamente assorbente dei rilievi sopra formulati, parte ricorrente, proponendo una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, fondata sull'assunto di aver ricevuto un compenso (nella misura indicata in ricorso) non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, avrebbe, in ogni caso, dovuto provare l'articolazione oraria della sua prestazione lavorativa o comunque l'entità della stessa, consentendo così di apprezzare l'inadeguatezza della retribuzione che la stessa lavoratrice ha riconosciuto di aver percepito.
Anche tale prova non è stata affatto raggiunta, attesa la episodicità delle circostanze riferite dai testi escussi e rilevato, in ogni caso, il vincolo di parentela esistente tra i testi e la ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto. Assorbito l'esame di ogni domanda, che rinviene il fondamento nella natura subordinata del rapporto di lavoro, non emersa incontrovertibilmente dagli atti. La natura della controversia, che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la prova, comunque, della sussistenza di un rapporto di collaborazione giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2,
c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Torre AnnunZIta, 4.1.2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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