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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nelle cause civili di appello riunite n. 2274/2023 r.g. e n. 2304/2023 r.g., promosse con atto di citazione, la prima da (c.f. Parte_1
), difeso dagli avv.ti Giovanni Tisato e Marco Faccin del foro C.F._1
di Vicenza e con domicilio eletto in Venezia presso lo studio dell'avv. Antonio
Sartori e la seconda da (c.f. , difeso Parte_2 C.F._2
dall'avv. Andrea Cornolò del foro di Vicenza e con domicilio eletto in Arsiero (Vi) presso lo studio del difensore (appellanti) nei confronti di
(c.f. e p. iva n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore dott. , difeso dall'avv. avv. Fabio Sebastiano e con Parte_3
domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Vicenza
1 (appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante Parte_1
1. In riforma della sentenza impugnata, siano respinte le domande tutte svolte dalla curatela del nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
2. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti avvocati.
per l'appellante : Parte_2
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 2193/2023 emessa il 06/11/2023 e pubblicata il 09/11/2023 dal Tribunale di Vicenza G.I. dott. Francesco Lamagna per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto nell'ambito del giudizio N.R.G.
2537/2021 nonché sospendere e/o revocare il sequestro cautelare di cui alla pronuncia del Tribunale di Vicenza, G.I. dott. Francesco Lamagna emessa il
05/01/2023 depositata il 09/01/2023 relativa al sub procedimento RG n. 2537/2021-
1;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2193/2023, emessa il
06/11/2023 e pubblicata il 09/11/2023 dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile,
Giudice Dott. Francesco Lamagna, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2537/2021, nonché notificata il 13/11/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, anche in via istruttoria ed in sede di precisazione delle conclusioni che qui si riportano: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, voglia l'On.le Tribunale di
2 Vicenza, In via principale: Per le motivazioni di cui in atti, rigettare la domanda formulata dalla curatela poiché infondata in fatto e in diritto.” Controparte_1
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico come già formulate con comparsa di costituzione e risposta
e precisate in sede di precisazione delle conclusioni: “Si chiede di essere ammessi alla prova per testi, anche a prova contraria, sui seguenti capitoli:
1. vero che, in quanto dipendente addetto alla contabilità della con sede CP_1
in Carrè, predisponeva le singole scritture di prestito tra il socio e la T_
società avente ad oggetto la restituzione delle somme che il socio PI versava nel conto corrente della acceso presso Veneto Banca;
CP_1
2. vero che, in quanto dipendente addetto alla contabilità della con sede CP_1
in Carrè, predisponeva le singole scritture aventi ad oggetto la restituzione delle somme che il aveva versato direttamente ai fornitori della per il T_ CP_1
pagamento dei debiti della società;
3. vero che detti accordi prevedevano la restituzione totale o parziale entro 30 giorni dall'operazione;
4. vero che a decorrere dal mese di ottobre 2018 al sig. è stato impedito, T_
anche con la forza, di entrare negli uffici della anche per asportare i CP_1
propri beni personali;
5. vero che tutte le scritture sottoscritte tra il socio – amministratore e la T_
relative ai pagamenti effettuati dal alla CP_1 T_ CP_1
(pagamenti dei fornitori e bonifici sul conto della società) sono rimaste negli uffici della CP_1
3
6. vero che tutta la contabilità presente negli uffici della è stata distrutta CP_1
prima che intervenisse il pagamento, come confermatole dal curatore nel corso del colloquio intervenuto con lo stesso;
7. vero che i seguenti soggetti erano tutti fornitori della Ricar S.r.l., 3R CP_1
S.r.l., Concessionaria Scarpino, CFZ S.r.l., Rossi Autocarri di Bergamo, IC
Immobilnord, 3 Farfalle S.r.l., TT Renato, Lazzaroni Trasporti, BRP Thiene,
Treci S.r.l., T.M. Trasporti, Top Car, Tellini Concessionaria, D.M. Dalle Molle.
Si indicano come teste il sig. , residente a [...]. Testimone_1
- Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello sui seguenti capitoli:
1. vero che tutta la contabilità presente negli uffici della è stata distrutta CP_1
prima che lei potesse prenderne possesso e cognizione;
2. vero che lei ha rinvenuto sacchi contenenti fogli di carta tritati, presumibilmente contenenti scritture contabili ascrivibili alla CP_1
- Si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio da parte della
Curatela delle istanze di ammissione al fallimento, Parte_4
corredate dai relativi documenti depositati, presentate da CFZ Car S.r.l.,
Immobilnord S.a.s. di IC IN e BRP Penumatici S.p.A.;
- Si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio da parte della di tutta la documentazione contabile, inclusi Controparte_2
mastrini clienti/fornitori, fatture ecc., inerenti alle annualità 2017 e 2018, relativi ai seguenti soggetti: Ricar S.r.l., 3R S.r.l., Concessionaria Scarpino, CFZ S.r.l., Rossi
Autocarri di Bergamo, IC Immobilnord, 3 Farfalle S.r.l., TT Renato,
Lazzaroni Trasporti, BRP Thiene, Treci S.r.l., T.M. Trasporti, Top Car, Tellini
Concessionaria, D.M. Dalle Molle.
per il Fallimento appellato:
La Curatela del Fallimento S.N.V.I. insiste per l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
4 nel merito
- rigettarsi l'appello proposto da e l'appello proposto da Parte_5 T_
, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Vicenza, n.
[...]
2193/2023 Reg. Sent., pronunciata all'esito del giudizio n. 2537/2021 R.G., pubblicata il 9 novembre 2023; per l'effetto accogliersi le conclusioni precisate dalla curatela nel corso del giudizio di prime cure e così, in via principale, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o inopponibilità nei confronti della curatela, ai sensi dell'art. 65 l.fall. dei pagamenti per complessivi Euro 344.506,00, dei quali
Euro 227.500,00 percepiti da ed Euro 117.006,00 percepiti da Parte_5
; pertanto, condannare l'appellante a versare in Parte_2 Parte_5
favore della curatela la somma di Euro 227.500,00 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e condannare l'appellante a versare in favore della curatela Parte_2
la somma di Euro 117.006,00 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere i pagamenti effettuati dalla Società in favore dei soci e Parte_5 T_
quali restituzioni di un debito esigibile, accertare e dichiarare l'inefficacia
[...]
nei confronti della curatela ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti di
Euro 21.500,00 intervenuti in data 7 settembre 2018 in favore del socio Parte_5
e, per l'effetto, condannare il convenuto a versare in favore
[...] Parte_5
della curatela la somma di Euro 21.500,00 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
in via istruttoria si chiede che il Giudice Voglia rivolgere alla competente Agenzia delle Entrate la richiesta di informazioni di cui all'art. 213 c.p.c. finalizzata all'esibizione dei dati
5 dell'Anagrafe Tributaria, e in particolare dell'archivio dei rapporti finanziari per conoscere presso quali istituti di credito i signori e intrattenessero i Pt_5 T_
rapporti di conto corrente sui quali ricevevano gli importi corrisposti dall'odierna fallita. Tale dato, infatti, non risulta dalle contabili dei bonifici depositate dalla curatela;
in queste è presente, per quanto riguarda e salvo quanto infra solo Pt_5
un numero identificativo del rapporto intestato al convenuto , cfr. CP_3
doc. 12) e, per quanto riguarda , solo alcuni IBAN (ben 6, cfr. doc. 11). T_
Conseguentemente a quanto risulterà da tale banca dati, la curatela chiede che la
Corte Voglia emettere l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della banca o delle banche presso le quali risulteranno essere stati accessi
i conti correnti dei convenuti;
l'ordine di esibizione dovrà avere ad oggetto gli estratti di conto corrente relativi al periodo in cui il e il ricevevano le Pt_5 T_
somme dalla Società (rispettivamente 21 aprile 2017 – 7 settembre 2018 e 4 maggio
2017 – 24 agosto 2018).
Si chiede altresì che la Corte Voglia emettere identico ordine di esibizione ex art.
210 c.p.c. avente ad oggetto gli estratti di conto corrente relativi al periodo in cui il
riceveva le somme erogate dalla Società per cui è causa nei confronti dei Pt_5
seguenti istituti di credito: - Banca del Centro Veneto Credito Cooperativo, filiale di
Arcugnano; - filiale di Vicenza n. 13 (o della Controparte_4
banca che sarà risultata intestataria del rapporto successivamente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa in capo a Controparte_4
; - filiale di Arcugnano. Dalla
[...] Controparte_5
documentazione dimessa in causa (cfr., in particolare, doc. 12), infatti, risulta che presso tali istituti di credito, il convenuto avesse acceso dei rapporti di conto Pt_5
corrente presso i quali riceveva le somme erogate dalla Società per cui è causa;
in ogni caso, con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna di al pagamento di una somma equitativamente Parte_5
determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14 aprile 2021, la curatela del Controparte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza, e , già Parte_1 Parte_2
soci di chiedendo che fossero dichiarati inefficaci ex art. 65 l.fall. i Controparte_1
pagamenti effettuati in loro favore dalla società nel biennio precedente il fallimento e che i convenuti fossero condannati alla restituzione di quanto percepito, oltre interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
La curatela deduceva che nel biennio precedente il fallimento della società – da farsi decorrere, in applicazione del principio della consecuzione delle procedure, dal deposito della domanda di concordato preventivo del 13 febbraio 2019, poi rinunciata, alla quale era seguita la sentenza di fallimento n. 85/2015, pronunciata dal Tribunale di Vicenza – questa avesse versato complessivi euro 227.500,00 a ed euro 117.006,00 a , a titolo di rimborso finanziamento soci Pt_5 T_
(ancorché indiretto nel caso di ): debiti restitutori soggetti a postergazione ex T_
art. 2467 c.c..
In via subordinata, per il caso in cui i crediti dei soci fossero stati ritenuti esigibili, il chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia ex art. 67, co. 2°, l.fall. dei CP_1
pagamenti eseguiti nei sei mesi antecedenti il fallimento (e quindi il pagamento di euro 21.500,00 in favore di con conseguente condanna alla restituzione del Pt_5
denaro.
In via istruttoria, l'attore chiedeva al giudice che assumesse dall'Agenzia delle
Entrate informazioni utili a conoscere presso quali banche i convenuti intrattenevano rapporti di conto corrente, sui quali erano confluiti gli importi corrisposti dalla società e che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinasse alle banche
( del Centro Veneto Credito Cooperativo, filiale di Arcugnano, la CP_4 [...]
filiale di Vicenza n. 13 e il Controparte_4 Controparte_6
) l'esibizione dei relativi estratti conto.
[...]
7 Si costituiva in giudizio negando di avere ricevuto somme di Parte_5
denaro dalla società fallita e chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio anche , chiedendo il rigetto delle domande Parte_2
della curatela in quanto infondate in fatto e diritto.
contestava la natura di finanziamento delle somme di denaro date alla T_
società, poiché con essa avrebbe solo temporaneamente anticipato il denaro necessario a soddisfare i creditori sociali, secondo i princìpi della delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) o dell'adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), e sosteneva che i versamenti in favore della società erano accompagnati da specifico accordo sul termine di restituzione e che i crediti restitutori erano liquidi ed esigibili. Negava, poi, che all'epoca delle restituzioni vi fosse l'insolvenza della società, posto che nessun creditore (ad eccezione di Immobilnord s.a.s di IC IN, la quale, con ricorso dell'11 dicembre 2018, aveva presentato l'istanza di fallimento) aveva agito in via monitoria o chiesto il fallimento della società, il cui volume d'affari ne lasciava intendere la persistente capacità solutoria.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., c.p.c., le parti depositavano le relative memorie.
Con separato ricorso il chiedeva che fosse autorizzato il sequestro CP_1
conservativo, fino a concorrenza della complessiva somma di euro 117.006, nei confronti di e, fino a concorrenza della complessiva somma di euro T_
236.500,00, nei confronti di Quanto al fumus boni juris la curatela Pt_5
richiamava quanto già dedotto nel giudizio di merito;
quanto al periculum in mora, deduceva il rischio d'insolvibilità dei resistenti, il cui patrimonio era costituito quasi esclusivamente da quote sociali.
Con provvedimento del 5 gennaio 2023, il giudice autorizzava il richiesto sequestro conservativo.
8 All'udienza del 1°giugno 2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche, veniva decisa con sentenza n. 2193/2023 del 9 novembre 2023, con la quale il Tribunale di Vicenza dichiarava “l'inefficacia nei confronti del e della massa dei creditori dello stesso, ai Controparte_1
sensi dell'art. 65 l. fall., dei pagamenti effettuati dalla predetta società in bonis in favore di per la somma complessiva di Euro 227.500,00 e di Parte_5
per quella di Euro 117.006,00” e condannava i convenuti e Parte_2 Pt_5
“alla restituzione in favore del rispettivamente, il T_ Controparte_1
primo, della somma di Euro 227.500,00 ed il secondo di quella di Euro 117.006,00, entrambi gli importi da maggiorarsi degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo”, rigettando ogni altra domanda e condannando i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite liquidate
“in complessivi Euro 11.971,00, di cui Euro 1.241,00 per esborsi in senso stretto ed
Euro 10.730,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Il giudice riteneva documentalmente provati i pagamenti compiuti dalla società in favore di e nel biennio antecedente la presentazione della domanda Pt_5 T_
prenotativa di concordato, rilevando che erano stati disposti con causale “Rimborso
Finanziamento soci” (quelli in favore di e “Restituzione finanziamento Pt_5
” (quelli in favore di ) e valutando che si applicasse il principio di T_ T_
consecuzione delle procedure ex art. 69 bis l. fall. (la dichiarazione di fallimento del
9 maggio 2019 era stata preceduta dal deposito del ricorso per concordato del 13 febbraio 2019, rinunciato dalla stessa ricorrente il 5 aprile 2019).
Mancando la pattuizione di un termine per la restituzione dei finanziamenti, i pagamenti disposti dalla società nel periodo sospetto erano da considerarsi anomali, siccome relativi a debiti non scaduti e quindi inefficaci, ai sensi dell'art. 65 l. fall., nei confronti della massa dei creditori e, in ogni caso, soggetti a postergazione.
9 Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2023, proponeva Parte_1
appello, instaurando la causa n. 2274/2023 r.g. e formulando un unico motivo d'impugnazione, con cui si doleva che il giudice avesse ritenuto provato che il denaro gli fosse stato restituito, nonostante la circostanza fosse stata contestata fin dalla costituzione in giudizio. chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero respinte Parte_1
le domande proposte nei suoi confronti.
Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2023, anche Parte_2
impugnava la sentenza n. 2193/2023 del Tribunale di Vicenza, instaurando la causa n. 2304/2023 r.g.
PI articolava otto motivi d'impugnazione: i) il Tribunale aveva errato nel valutare la documentazione depositata in causa dall'attore e nel concludere che la società versasse in situazione d'insolvenza; ii) non vi era stato esame, da parte del giudice, delle reali cause dello stato di temporanea illiquidità della società; iii) la qualificazione delle dazioni, quali restituzioni di finanziamenti, era errata: egli si era limitato a pagare direttamente i creditori della società, concordando con essa brevi termini di restituzione del denaro;
iv) il giudice non aveva fatto corretta applicazione dei principi della postergazione;
v) non era applicabile il principio della consecuzione delle procedure;
vi) l'applicazione dell'art. 65 l. fall., basata sul presupposto della mancanza di un termine restitutorio, era errata;
inoltre, vi era stata lesione del suo diritto di difesa a causa della mancata ammissione della richiesta prova testimoniale, che avrebbe dato dimostrazione della pattuizione del termine restitutorio di trenta giorni;
vii) era stata omessa la pronuncia sulle altre domande della curatela, formulate ai sensi dell'art 67, 2° comma, l. fall., in quanto ritenute assorbite;
viii) non vi era stata in capo a la scientia decoctionis richiesta per T_
l'applicazione dell'art. 67 l. fall.
L'appellante chiedeva, altresì, la sospensione della provvisoria esecutività T_
dell'impugnata sentenza e la revoca del sequestro cautelare.
10 Si costituiva in entrambi i giudizi il chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, che gli appelli fossero dichiarati inammissibili per carenza del requisito di specificità e perché manifestamente infondati e, in ogni caso, che fossero rigettati con conferma dell'impugnata sentenza.
Quanto alla causa n. 2274/2023 r.g., l'appellato riproponeva, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., la domanda subordinata di condanna di ai sensi degli artt. 67, comma Pt_5
2° e 69-bis l. fall., alla restituzione di euro 21.500, ritenuta assorbita dal giudice.
Quanto alla causa n. 2304/2023 r.g., l'appellato chiedeva che fosse rigettata la domanda di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e del sequestro cautelare.
Con ordinanza del 12 aprile 2024, la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
All'udienza del 16 maggio 2024, i processi venivano riuniti ai sensi dell'art. 335
c.p.c. ed erano assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
1. Nella causa n. 2274/2023 r.g., con unico motivo di appello, si Parte_1
duole che il Tribunale abbia ritenuto provato che egli avesse ricevuto dalla società la restituzione del denaro, nonostante l'espressa contestazione della circostanza, compiuta già nella comparsa di costituzione in giudizio.
L'appellante evidenzia che, solo con la prima memoria ex art. 183, co. 6°, Pt_5
c.p.c., l'attore aveva prodotto in causa gli estratti conto bancari, dai quali risultavano le uscite con causali a lui riconducibili, ma a fronte di tale produzione egli aveva ribadito di non avere mai ricevuto le somme (le causali indicate dovevano ritenersi false, a lui non riferibili i conti correnti in favore dei quali i versamenti risultavano disposti, mancando oltretutto la prova dell'effettivo accredito del denaro).
11 Secondo l'appellante, il giudice avrebbe dovuto rilevare che la curatela non aveva superato le suddette eccezioni e pertanto rigettarne le domande. censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui afferma l'inconsistenza delle Pt_5
difese volte a negare il ricevimento del denaro bonificato, ritenendo che la sottoscrizione delle contabili da parte sua consentisse di desumere la correttezza dei riferimenti bancari in esse contenuti. Al contrario, secondo l'appellante, la deduzione avversaria circa la riferibilità a lui delle sottoscrizioni sarebbe stata tardivamente esposta solo in comparsa conclusionale e, comunque, non sarebbe stata retta da alcuna prova, né il convenuto avrebbe avuto l'onere di disconoscere, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., tali sottoscrizioni, essendo le contabili bancarie scritture private intercorse tra la banca e la società, la quale soltanto avrebbe avuto eventualmente l'onere di disconoscere la sottoscrizione del proprio legale rappresentante.
Il motivo d'impugnazione, per quanto ammissibile (esso è sufficientemente specifico e soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.), è manifestamente infondato.
La produzione documentale dell'attore è stata compiuta tempestivamente (con la prima e con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.) e prova che Pt_5
ottenne dalla società la restituzione di complessivi Euro 227.500 dal 21 aprile 2017 al 7 settembre 2018. I bonifici furono disposti a suo favore e vi è dimostrazione dell'addebito, avendo il curatore esibito gli estratti del conto corrente della società.
Deve osservarsi che venti dei ventitré bonifici furono disposti in un periodo in cui era l'amministratore della società e le distinte riportano la sua firma. Fu Pt_5
quindi egli stesso a disporre i bonifici a proprio favore. Non vi è pertanto ragione di dubitare che il denaro sia stato ricevuto.
Con l'atto di citazione in appello afferma, per la prima volta, che “non vi è Pt_5
prova che la firma apposta in calce alle contabili appartenga al ! Né il Pt_5
convenuto aveva l'onere processuale di disconoscere dette sottoscrizioni ai sensi dell'art. 215 cpc. Può essere vero infatti, e noi non intendiamo incentrare la nostra
12 difesa su questo punto, che la contabile bancaria possa rientrare tra le scritture private di cui all'art. 2702 cc, ma certo è che, in tale ipotesi, la scrittura privata costituita dalle contabili bancarie prodotte avversariamente, è una scrittura privata intercorsa tra la Cassa Rurale e la la quale ha sottoscritto dette contabili CP_1
per il tramite di un amministratore o di un delegato riconosciuto. Se questa scrittura fosse stata prodotta contro la quest'ultima avrebbe avuto (forse) CP_1
l'onere di disconoscere la sottoscrizione del proprio legale rappresentante apposta sulla contabile. Ma tale onere processuale non è sicuramente in capo al Parte_1
il quale non è stato parte di quella scrittura ma solamente, in avversaria
[...]
ipotesi, quale legale rappresentante della Da ciò ne discende che la CP_1
circostanza che le sottoscrizioni apposte in quelle contabili fossero da riferirsi alla mano del era onere probatorio che gravava su parte avversaria e Parte_1
pertanto erra il giudice (pagina 25) qualora afferma in modo apodittico che tali contabili sarebbero state tutte sottoscritte dallo stesso , perché di Parte_1
tale circostanza non vi è prova processuale in questo processo” (pag. 6 dell'atto di citazione in appello).
Trattasi di argomento privo di consistenza.
Le contabili (scritture private) sono documenti prodotti in causa dal CP_1
(contro il convenuto) per dimostrare che aveva ricevuto i rimborsi Parte_1
dalla società. Poiché esse riportano la firma di era suo onere disconoscere le Pt_5
sottoscrizioni, il che non è avvenuto. Ne consegue che, in applicazione degli artt.
2702 c.c. e 215 c.p.c., l'attore ha provato che le disposizioni di bonifico furono impartite da che – si ripete – è sempre stato amministratore della società dal Pt_5
2006 alla data di fallimento (con esclusione del periodo giugno-novembre 2018).
Dimostrato che i bonifici furono disposti da , quale amministratore Parte_1
della società, a favore di , quale socio finanziatore della società, Parte_1
spettava a lui spiegare a chi, se non a sé, fosse giunto il denaro.
Ma anche volendo ipotizzare (ipotesi che neppure l'appellante esplicita) che il conto corrente del destinatario dei bonifici, per l'appunto indicato in Pozza Giampaolo,
13 non fosse a lui intestato, non per questo si potrebbe sostenere che il rimborso del finanziamento soci non sia avvenuto. Infatti, il creditore è sempre libero d'indicare un destinatario del pagamento diverso dalla sua persona. Dunque, se Pt_5
amministratore della società, avesse disposto bonifici su conto intestato a terzi
(bonifici che ebbero esecuzione, malgrado l'ipotetica non corrispondenza tra il nome del destinatario indicato, ossia sempre e il titolare del conto cui l'iban Pt_5
faceva riferimento), utilizzando la causale “rimborso soci”, tali uscite monetarie dal patrimonio della società pur sempre avvennero in adempimento dell'obbligazione restitutoria dei finanziamenti.
La conferma, se fosse necessaria, che ottenne il rimborso del finanziamento Pt_5
viene dal fatto che egli non s'insinuò nel passivo del fallimento (v. stato passivo: doc. 14, fasc. primo grado dell'attore).
2. Nella causa n. 2304/2023 r.g., l'appellante , con il primo motivo di T_
appello, si duole che il Tribunale abbia aderito, in maniera acritica, alla tesi della curatela, senza rilevare che la documentazione dimessa era carente e inidonea a sostenerla. In particolare, tale documentazione sarebbe insufficiente a dimostrare che, al momento dei pagamenti restitutori, egli fosse a conoscenza dello stato di dissesto della società. Il bilancio 2017 (depositato l'11 marzo 2019) non poteva far pensare che versasse in stato di crisi, tanto che la stessa curatela, a Controparte_1
pag. 3 della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, si riferiva ad essa indicandola
“società in bonis” diversamente dal giudice che l'ha definita “in stato di insolvenza
e prossima alla dichiarazione di fallimento” (pag. 26 della sentenza). Inoltre, egli aveva avanzato due istanze ex art. 210 c.p.c., rimaste disattese, affinché il curatore esibisse in giudizio le domande di ammissione al passivo del fallimento, complete dei documenti depositati, presentate da CFZ Car S.r.l., Immobilnord S.a.s. di IC
IN e BRP Penumatici S.p.A. e tutta la documentazione contabile delle annualità 2017 e 2018, relativa a Ricar S.r.l., 3R S.r.l., Concessionaria Scarpino,
CFZ S.r.l., Rossi Autocarri di Bergamo, IC Immobilnord, 3 Farfalle S.r.l.,
14 TT Renato, Lazzaroni Trasporti, BRP Thiene, Treci S.r.l., T.M. Trasporti, Top
Car, Tellini Concessionaria, D.M. Dalle Molle.
L'appellante sostiene che era negativo solamente il bilancio del 2017, depositato l'11 marzo 2019, cioè dopo dieci mesi dall'ultimo pagamento ricevuto, e che il curatore aveva dichiarato di non avere reperito quasi nulla negli uffici della società fallita, implicitamente confermando l'incompletezza delle proprie allegazioni.
Con il secondo motivo di appello, lamenta che il Tribunale non abbia dato T_
ingresso alla richiesta prova testimoniale, che - considerata l'impossibilità di reperire idonea documentazione negli uffici di prima perché estromesso dalla CP_1
società, poi per la distruzione degli archivi) - gli avrebbe consentito di dimostrare che la società aveva periodicamente momenti di scarsa liquidità, perché solita a provvedere ai pagamenti mediante assegni bancari (accadeva che la banca non rilasciasse ulteriori blocchetti in ragione del gran numero di assegni emessi e non ancora incassati). Solo per ovviare a queste situazioni, provvedeva, al T_
bisogno, a pagare con proprio denaro i fornitori della società, stringendo con essa specifici accordi per la restituzione, nel termine ordinatorio di trenta giorni, di quanto anticipato per suo conto.
I motivi d'impugnazione suddetti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, e non meritano condivisione.
2.1. Il Tribunale, rilevato che i rimborsi erano avvenuti “in relazione a obbligazioni non scadute e in situazione di dissesto finanziario della società debitrice”, ha ritenuto applicabile l'art. 2467 c.c. (v. pag. 27 della motivazione, in cui si afferma che le operazioni “devono essere ricomprese nel perimetro oggettivo della disciplina della postergazione”). Quindi, trattandosi di finanziamenti il cui rimborso doveva essere postergato alla soddisfazione degli altri creditori, non potevano considerarsi scaduti nel giorno della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che i pagamenti erano privi di effetto ai sensi dell'art. 65 l. fall.
È opportuno precisare che le fattispecie dell'art. 2467 c.c. e dell'art. 65 l.fall. sono distinte (sebbene simili nelle conseguenze giuridiche, poiché entrambe prevedono
15 “l'inefficacia automatica” dei pagamenti: cfr. Cass. civ., sent., 30 maggio 2024, n.
15196).
Entrambe conducono, nella specie, almeno per parte dei pagamenti, al medesimo risultato. Infatti, tutti i pagamenti compiuti dalla società a favore del socio T_
dal maggio 2017 a fine 2018 sono inefficaci ai sensi dell'art. 65 l. fall.
[...]
Gli stessi pagamenti (ma solo quelli compiuti dal febbraio 2018) sono inefficaci anche ai sensi dell'art. 2467 c.c., che trova applicazione nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
2.2. Né l'art. 2467 c.c. né l'art. 65 l. fall. richiedono che, per essere tenuto alla restituzione, l'accipiens fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
L'art. 65 l.fall. non esige la prova dell'insolvenza della società, la quale è presunta iuris et de iure. È sufficiente, per decretarne l'inefficacia, che i pagamenti di debiti non scaduti siano stati eseguiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Neppure l'art. 2467 c.c. richiede la prova dell'insolvenza della società.
Ne consegue l'irrilevanza dei mezzi di prova di cui il convenuto chiese l'ammissione.
Invero, per l'applicazione dell'art. 2467 c.c., è sufficiente che la società si trovasse in una situazione di squilibrio tra l'indebitamento e il patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento (2° co. dell'art. 2467 c.c.).
Non può dubitarsi che tale fosse la situazione di nel 2017, se solo si CP_1
considera che lo stesso appellante riconosce che la società non disponeva di sufficiente liquidità per pagare i creditori, tanto da dovere ricorrere al continuo intervento dei soci.
aveva piena conoscenza della situazione economica della società, in quanto T_
ne fu consigliere di amministrazione fino al 5 giugno 2018, allorché divenne amministratore unico fino al 20 novembre 2018.
16 Come si è detto, tale conoscenza non è comunque indispensabile, essendo invece decisiva, per l'applicazione dell'art. 2467 c.c., la situazione obiettiva di squilibrio economico. Ora, basti esaminare il bilancio relativo al 2017 per constatare che il capitale sociale era stato interamente perduto: il patrimonio netto era negativo per oltre un milione di euro. Nel corso del 2017 i ricavi scesero notevolmente, mentre i costi della produzione aumentarono sensibilmente rispetto all'esercizio precedente.
Dunque, non rileva che il bilancio sia stato depositato l'11 marzo 2019, ma solo che esso rappresenti la situazione obiettiva in cui versava la società nel 2017 (superfluo evidenziare che già negli anni 2015-2016 la società avrebbe avuto necessità di essere fortemente ricapitalizzata, conservando un apparente equilibrio finanziario solo per la mancata svalutazione di consistenti crediti che non era in grado di esigere).
Come già s'è detto, per l'applicazione dell'art. 65 l. fall., è invece sufficiente che i pagamenti di debiti non scaduti siano avvenuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, senza necessità d'indagare quale fosse la situazione patrimoniale della società in tale periodo.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il giudice, non ammettendo la prova testimoniale dell'ex contabile della società, abbia impedito l'esatta ricostruzione del meccanismo dei pagamenti e delle restituzioni, erroneamente ritenendo, sulla base della sola dicitura riportata nelle causali dei bonifici, che il socio avesse compiuto finanziamenti a favore della società.
Secondo l'appellante, la generica dicitura “restituzione finanziamento”, oltre a non provare la natura del trasferimento di denaro, sarebbe stata apposta per mera comodità nella compilazione dell'ordine di bonifico, mentre in realtà tra e T_
intercorrevano accordi scritti volti a regolare la restituzione di quanto da CP_1
lui anticipato ai fornitori per conto della società, con la previsione del termine di trenta giorni che, pur meramente ordinatorio, rendeva esigibile la prestazione.
I pagamenti da lui compiuti sarebbero stati al più riconducibili all'adempimento del terzo (art. 1269 c.c.) o alla delegazione di pagamento (art. 1180 c.c.), e solo
17 residualmente rappresentavano piccoli mutui per le necessità immediate, e ciò anche in considerazione del loro elevato numero degli importi corrisposti e dei beneficiari.
Con il quarto motivo di appello, censura la decisione del Tribunale nella T_
parte in cui ha ritenuto trattarsi di veri e propri finanziamenti, soggetti a postergazione ex art. 2467 c.c., trascurando il fatto che egli si limitava ad anticipare i pagamenti dei creditori della società (la quale avrebbe poi dovuto restituirgli le somme di denaro). Inoltre, la curatela non aveva fornito la prova degli elementi costitutivi della fattispecie del 2° co. dell'art. 2467 c.c.: non risultava che i versamenti fossero stati eseguiti in un momento in cui la società presentava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o nel quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. La situazione economica della società non era da lui facilmente rilevabile, considerato che egli ricoprì l'incarico di amministratore di olamente dal 5 giugno 2018 al 30 novembre 2018. CP_1
I due motivi d'impugnazione, in parte ripetitivi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
3.1. Già s'è detto che per l'applicazione dell'art. 65 l. fall. è irrilevante indagare quale fosse la situazione economica della società nei due anni che hanno preceduto il fallimento e quale fosse la consapevolezza di circa le difficoltà T_
economiche in cui versava.
Circa lo squilibrio in cui si trovò nel 2017, rilevante per l'applicazione CP_1
dell'art. 2467 c.c., si rimanda a quanto esposto al punto 2.2.
3.2. I pagamenti di , compiuti ai creditori della società, potrebbero essere T_
avvenuti su delega della società (delega che non è tuttavia documentata) e potrebbero qualificarsi come pagamenti di terzo, ma ciò certamente non esclude che, nei rapporti tra lo stesso e la società di cui era socio, tali pagamenti debbano T_
essere qualificati come finanziamenti.
Infatti, anche volendo prescindere dalle causali dei bonifici restitutori, di per sé comunque probanti, non è possibile altra qualificazione economico-giuridica.
18 Il socio che paga scientemente debiti della società o compie un conferimento di capitale (e in tal caso non ha diritto alla restituzione) oppure finanzia la società, diventandone creditore. Non si dà una terza ipotesi.
Salvo quanto si dirà con riferimento al sesto motivo d'impugnazione, è perciò irrilevante stabilire quale fosse l'accordo tra il socio e nonché la T_ CP_1
causa della scarsa liquidità della società, che richiedeva l'intervento del socio. Egli finanziava la società e ne diveniva così creditore: diversamente, non avrebbe avuto diritto ad ottenere la restituzione di alcunché.
4. Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante sostiene l'inapplicabilità del principio di consecuzione tra procedure concorsuali. L'apertura del concordato, richiesta con ricorso depositato il 13 febbraio 2019, era stata rinunciata il 5 aprile
2019, mentre il fallimento veniva dichiarato il 9 maggio 2019. La procedura minore era stata solo formalmente iniziata, ma mai coltivata e presto abbandonata, sicché la rinuncia ad essa, ancora al suo stato embrionale, escludeva in radice che potesse esservi consecuzione. Inoltre, la conoscibilità per di un'eventuale crisi T_
societaria sussisteva solo dopo la lettura del bilancio 2017, pubblicato l'11 marzo
2019, cioè successivamente alla richiesta di concordato del 14 febbraio 2019 e alla sua esclusione dalla compagine sociale.
Il motivo è manifestamente infondato.
La conoscenza di della crisi societaria è innegabile e comunque non ha T_
alcuna attinenza con il principio di consecuzione delle procedure.
Vi è consecuzione di procedure quando la situazione d'insolvenza permane la medesima, mentre non rilevano le ragioni per cui la prima non abbia avuto seguito e si sia arrivati alla dichiarazione di fallimento. Si è infatti detto che “la consecuzione
è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure concorsuali di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'articolo 69-bis della legge fallimentare una sua particolare disciplina, nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione tra una o più procedure minori e un fallimento finale” (così Cass. civ. n. 15724/2019).
19 Nella specie, il dissesto si è pienamente manifestato nel 2017 (v. quanto detto al punto 2.2.). Il tentativo di instaurare la procedura di concordato preventivo non ebbe successo e, a distanza di appena un mese dalla rinuncia al ricorso, venne dichiarato il fallimento. Non vi è modo d'ipotizzare (e peraltro difetta in proposito una precisa allegazione) che la situazione di crisi che aveva indotto a depositare il ricorso prenotativo di concordato preventivo si fosse risolta e sia intervenuta, tra il febbraio
2019 e l'aprile dello stesso anno, una nuova situazione d'insolvenza.
Peraltro, considerato che il fallimento è stato dichiarato il 9 maggio 2019, l'unico pagamento che, non facendo applicazione del principio di consecuzione, sarebbe precedente al biennio anteriore al fallimento, è il bonifico di Euro 2.000 disposto il 4 maggio 2017. Tutti i rimanenti pagamenti rientrano nel periodo indicato dall'art. 65
l. fall.
5. Con il sesto motivo di appello, si duole che il giudice abbia ritenuto T_
applicabile l'art. 65 l. fall. in mancanza di un termine restitutorio, che invece T_
avrebbe potuto dimostrare esistente, ove fosse stata ammessa la prova testimoniale richiesta nel corso del giudizio. La relativa documentazione non era, infatti, nella disponibilità del convenuto, in quanto era stato escluso dalla compagine sociale e gli era stato impedito l'accesso ai locali di La documentazione era poi stata CP_1
distrutta. Tali circostanze, configurando il caso previsto dall'art. 2724 c.c., ossia l'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta del contratto, avrebbero imposto al giudice di ammettere la prova testimoniale. La stessa sussunzione della fattispecie nella disciplina del mutuo avrebbe, sempre secondo l'appellante, comportato l'ammissibilità della prova per testimoni, dovendosi superare il limite di valore di euro 2,58 previsto dall'art. 2721 c.c.
ha perciò riproposto la richiesta di ammissione dei capitoli di prova T_
contenuti nella memoria ex art 183, comma 6°, n. 2 c.p.c. e volti a dimostrare: “1) se erano state predisposte le singole scritture di prestito tra il socio PI e la società avente ad oggetto la restituzione delle somme versate nei conti societari;
2) se erano state predisposte le singole scritture aventi ad oggetto la restituzione delle
20 somme che il aveva versato direttamente ai fornitori della 3) se T_ CP_1
era prevista la restituzione totale o parziale entro 30 giorni dall'operazione; 4) se al sig. veniva impedito dal mese di ottobre 2018, anche con la forza, di T_
entrare negli uffici della anche per asportare i propri beni personali;
5) CP_1
se risultava vera la circostanza che tutte le scritture sottoscritte tra il e T_
relative ai pagamenti effettuati dallo stesso alla CP_1 T_ CP_1
rimanevano negli uffici della 6) se tutta la contabilità presente negli CP_1
uffici della veniva distrutta”. CP_1
Il motivo non è fondato.
5.1. La prova, che fosse stato pattuito tra e la società un termine di trenta Parte_6
giorni di restituzione dei finanziamenti, non può essere data per testimoni. Invero, non sarebbe sufficiente neppure la scrittura privata, se priva di data certa (art. 45 l. fall.).
Nella specie, non dispone delle scritture (non è comprensibile perché, se T_
esistenti, non siano in suo possesso, atteso che sarebbero state predisposte nel suo interesse e non nell'interesse della società).
Se anche non fosse preclusa dall'art. 45 l. fall., la prova testimoniale sarebbe comunque impedita dall'art. 2721 c.c. e non potrebbe consentirsi né ai sensi del 2° co. del medesimo articolo, né ai sensi dell'art. 2724 c.c.
non era nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova, tanto T_
più se fosse vero che l'accordo scritto era stato concluso.
Non può derogarsi al divieto di cui al 1° co. dell'art. 2721 c.c., in ragione: - del fatto che era socio e amministratore della società; - dell'inverosimiglianza che T_
egli abbia pattuito un termine restitutorio (che mai invocò quando la società era in bonis, tanto che lo definisce ordinatorio, per giustificarne il mancato rispetto); - dell'impossibilità per la curatela, che rappresenta i creditori concorsuali, estranei all'asserita pattuizione, di offrire una prova contraria.
21 5.2. In conclusione, i pagamenti (restituzione dei finanziamenti) ricevuti da T_
sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali.
[...]
Tutti i pagamenti sono privi di efficacia ai sensi dell'art. 65 l. fall.
I pagamenti successivi al febbraio 2018 sono inefficaci anche ai sensi dell'art. 2467
c.c. (nel disposto anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n.
14).
È perciò da confermare la condanna di a restituire alla curatela fallimentare T_
l'importo di Euro 117.006, oltre interessi nella misura già indicata dal Tribunale di
Vicenza.
6. Con il settimo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il giudice abbia omesso di pronunciarsi sulle domande, formulate dalla curatela in via subordinata, ossia sull'applicabilità dell'art. 67, co. 2°, l. fall., ritenendole assorbite: se le avesse esaminate, avrebbe dovuto concludere che i pagamenti non erano revocabili, poiché
“effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Con l'ottavo motivo di appello, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto T_
assorbita, dalla dichiarata applicabilità dell'art. 65 l. fall., la questione della ricorrenza dei requisiti soggettivi per la revocatoria prevista dall'art. 67 l. fall. Non vi era prova della scientia decoctionis in capo all'accipiens, non essendo in proposito sufficienti i ritardi nei pagamenti, compatibili con situazioni di temporanea illiquidità. Egli non aveva avuto conoscenza dello stato di insolvenza, poiché, diversamente, si sarebbe astenuto dall'anticipare con denaro proprio i pagamenti dei canoni di affitto degli immobili occupati da CP_1
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Il Tribunale di Vicenza non si è pronunciato sulla domanda subordinata del e di ciò non può dolersi l'appellante , essendone privo CP_1 T_
d'interesse.
La dichiarazione di assorbimento del giudice è corretta, poiché, trovando applicazione l'art. 65 l. fall., che comporta l'automatica inefficacia di tutti i
22 pagamenti ricevuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, non vi è necessità di accertare se gli stessi pagamenti fossero revocabili ai sensi dell'art. 67 l. fall.
7. In conclusione, entrambi gli appelli devono essere respinti con integrale conferma della sentenza n. 2193/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore complessivo della controversia (scaglione da euro 260.001 a euro 520.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Non sussistono le condizioni per la pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta dalla difesa dell'appellato.
8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nelle cause civili di appello riunite n. 2274/2023 r.g. e n. 2304/2023 r.g., rispettivamente promosse da e da (appellanti) nei Parte_1 Parte_2
confronti di (appellato), così ha deciso: Controparte_1
1) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2193/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza;
2) condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, che liquida in euro 12.046,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
23 Venezia, 12 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
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