Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 6375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 6375/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino via Gramsci, n. 15 presso lo studio dell'avv. Maurizio SCAVONE che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE contro
(P.IVA ), corrente in Torino Controparte_1 P.IVA_1 via Fattori, n. 75
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Pagamento somme
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esponeva in ricorso il sig. : Pt_1
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 16.6.2023 con contratto a tempo determinato di poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 1°.
8.2023 con inquadramento nel livello C1 CCNL per i
1
dipendenti delle imprese operanti nel settore dei Servizi Ausiliari Integrati
ANPIT CISAL;
- di non aver ricevuto le buste paga e neppure i relativi pagamenti dal mese di febbraio 2024, avendo quindi reso le proprie dimissioni per giusta causa il 20.4.2024;
- di non aver neppure ottenuto il pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto;
2. Tutto ciò premesso ed esposto domandava, pertanto, la condanna di parte convenuta al pagamento in proprio favore della somma lorda di €
12.388,80 per differenze retributive, di cui € 1.370,89 per TFR.
3. Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
4. Nel corso dell'udienza odierna il ricorrente, interrogato liberamente dal giudice, ha confermato il mancato pagamento delle retribuzioni come indicate in ricorso.
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento, per i motivi che si diranno.
6. L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro sono circostanze provate dai contratti di lavoro, dalle buste paga e dal modulo di dimissioni (cfr. docc. 1,2,3,6).
7. Il ricorrente ha allegato di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni di febbraio, marzo ed aprile 2024 di non aver neppure ricevuto il TFR e le spettanze di fine rapporto.
8. Parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e neppure è comparso informalmente il legale rappresentante della stessa all'odierna udienza.
9. Ciò posto, deve evidenziarsi che la parte convenuta – che non si è costituita in giudizio, sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato - non ha fornito prova (di cui era onerata) di avere corrisposto integralmente alla lavoratrice quanto dovuto nel periodo in discussione e neppure il TFR ed i ratei di fine rapporto.
10. E' altresì noto che, per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
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ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/03/2010).
11. E' altresì dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo le dimissioni sorrette da giusta causa, stante il mancato pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione dovute.
12. In definitiva, dunque, deve ritenersi accertato lo svolgimento di attività lavorativa come dedotta dal ricorrente ed emergente dai documenti prodotti e la mancata erogazione delle somme rivendicate, con un credito in favore del ricorrente di € 12.388,80 lordi, come da conteggi depositati ed elaborati sulla base dell'inquadramento del ricorrente e degli istituti del CCNL applicato in azienda.
13. Alla luce di quanto precede, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €
12.388,80, di cui € 1.370,89 per TFR, oltre accessori come per legge.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/22, tenuto conto della ridotta complessità e del valore della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, nella contumacia di parte convenuta;
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma Parte_1 lorda di € 12.388,80, di cui € 1.370,89 per TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
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CONDANNA la parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge ed oltre al contributo unificato pagato.
Così deciso in Torino, lì 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Lorenzo AUDISIO
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