Rigetto
Sentenza 26 marzo 2025
Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Decreto collegiale 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02538/2025REG.PROV.COLL.
N. 04020/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4020 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sez. I, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udito per parte appellante l’avvocato Emanuele Brunetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento (decreto n. 1600 del 3 maggio 2022) con cui il Ministero della difesa ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità « cardiopatia ischemica cronica», «obesità di secondo grado» e «ipercolesterolemia pura» , sofferte dall’appellante, conformandosi al parere (n. 72514/2021) reso dal Comitato di verifica nell’adunanza n. 2813 del 31 marzo 2022.
2. I fatti rilevanti per la ricostruzione della vicenda, come emergono dagli atti e dai documenti di causa, possono essere così sintetizzati:
- l’appellante è un brigadiere in congedo dell’Arma dei carabinieri, ove ha prestato servizio per oltre 35 anni, dal 1985 al 2021.
- egli riferisce di essere stato sottoposto, durante l’intera carriera, a condizioni di forte stress psico-fisico, per aver svolto turni gravosi e frequenti straordinari (anche nelle ore notturne e nei giorni festivi), operando in condizioni climatiche avverse e garantendo una reperibilità quasi continuativa;
- a seguito di due ricoveri ospedalieri nel maggio 2020, l’appellante ha ricevuto la diagnosi delle infermità « angina instabile in coronaropatia trivasale; ipertensione essenziale; ipercolesterolemia pura e obesità », per le quali ha domandato, con istanza del 7 ottobre 2020, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione di equo indennizzo;
- con verbale del 22 giugno 2021, la Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) di Bari, pronunciandosi sulle predette infermità, ha giudicato l’appellante « permanentemente non idoneo al servizio militare, da collocare in congedo assoluto » ed « idoneo al transito, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa con controindicazioni all’impiego in mansioni che possano comportare esposizione a stress psico-fisico intenso »;
- con il parere 72514/2021, il Comitato di verifica ha ritenuto che le infermità dell’appellante non siano dipendenti da causa di servizio. Conseguentemente, con decreto n. 1600/2022, il Ministero ha respinto la sua domanda di accertamento della dipendenza e concessione dell’equo indennizzo.
2.1. I provvedimenti da ultimo menzionati sono stati impugnati dall’interessato davanti al T.a.r. che, con la sentenza in questa sede impugnata, ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite. Secondo la motivazione della pronuncia di primo grado, il ricorrente non avrebbe allegato « specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto alle ordinarie mansioni», che possano assumere rilevanza quantomeno concausale rispetto al manifestarsi delle infermità. Non sarebbe emerso, quindi, « alcun elemento in grado di mettere in discussione il parere della VC » o tale da giustificare l’ammissione della richiesta consulenza medico-legale.
3. Il ricorso in appello è affidato a tre motivi:
I. « Motivazione assente. Mancato e/o erroneo apprezzamento da parte del primo Giudice della censura inerente al difetto di motivazione, che inficerebbe il provvedimento gravato »;
II. «Motivazione assente in ordine alla censura sulla carenza di istruttoria» ;
III. « Errores in iudicando – Errata valutazione delle risultanze documentali – Mancata acquisizione del rapporto informativo della compagnia dei carabinieri di San Giovanni ND ».
4. Nella memoria del 23 maggio 2023, il resistente Ministero si è riportato al contenuto dell’allegata relazione del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.
5. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione.
6. L’appello è nel complesso infondato.
7. I motivi proposti possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione. Essi, infatti, sono tutti diretti a censurare il contenuto del parere del Comitato di verifica, di cui si lamenta l’insufficienza e l’incongruità della motivazione, la carente istruttoria, l’omessa considerazione di atti del procedimento (in particolare il verbale della C.M.O. e la relazione del Comando generale che comproverebbe la costante reperibilità garantita dall’appellante).
7.1. Il Comitato di verifica ha escluso la riconducibilità a causa di servizio delle infermità dell’appellante, rilevando:
- quanto alla « cardiopatia ischemica », che la patologia è « riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa. Poiché l'ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante» ;
- quanto alla « obesità di secondo grado », che si tratta, invece, «di affezione la cui etiopatogenesi, secondo gli attuali orientamenti scientifici, deve individuarsi in fattori di ordine costituzionale. Pertanto, il servizio prestato non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, sull'insorgenza e decorso dell'infermità in questione ».
L’organo non si è pronunciato, invece, sulla « ipercolesterolemia», stante il mancato riscontro di tale infermità da parte della Commissione medica ospedaliera (organo cui compete la diagnosi delle patologie).
7.2. Il parere del Comitato ha considerato sia la natura delle infermità sofferte dall’appellante, entrambe correlate principalmente a «fattori di ordine costituzionale » – ossia dipendenti da caratteristiche intrinseche della persona (genetiche, familiari ecc.), solo marginalmente influenzate da eventi esterni – sia le sue specifiche esperienze di servizio, che non sono ritenute tali da assumere una rilevanza causale o concausale decisiva rispetto all’insorgere delle predette infermità. Il parere risulta logico e congruamente motivato, immune da quei gravi vizi della discrezionalità tecnica (evidente illogicità, travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali) al cui riscontro è condizionato il sindacato del giudice (Cons. Stato, sez. II, 05 settembre 2023, n. 8169).
7.3. Per quanto attiene, specificamente, alle esperienze di servizio dell’appellante, questi riferisce di aver svolto (cfr. l’istanza presentata al Ministero, prodotta sub . all. 9 dall’amministrazione) « servizi istituzionali con turni gravosi prestati di giorno e di notte in molti casi in condizioni non ottimali […]» con esposizione « alle incidenze atmosferiche […] dovuti alle conformità del territorio» . Si tratta di attività certamente impegnative, ma non eccedenti la soglia di sforzo psico-fisico che può essere legittimamente richiesta ad un appartenente all’Arma dei Carabinieri nello svolgimento dei compiti istituzionali propri del ruolo. Si osserva, infatti, che un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa sono necessariamente immanenti alla condizione di un appartenente alle Forze dell’ordine e non possono essere valorizzati ai fini del giudizio di dipendenza ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9553). Le predette considerazioni non mutano neppure alla luce della relazione del Comando generale – asseritamente ignorata dal Comitato – nella quale si fa riferimento ad una «reperibilità quasi continuativa » dell’appellante, giacché – in disparte la genericità di tale affermazione – si tratta ancora una volta di una condizione tipica del servizio come Carabiniere, sovente caratterizzato dalla necessità di una pronta disponibilità operativa.
7.4. Occorre, dunque, richiamare la costante giurisprudenza di questo Consiglio ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 864), secondo cui « una normale attività di servizio non può essere considerata causa o concausa dell’insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull’insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio (Cons. Stato sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 618). A tali elementi possono essere ricondotti soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. Cons. St., sez. IV, 4 ottobre 2017 n. 4619)».
7.5 . Per quanto sopra, non incombeva sul Comitato l’onere di confutare specificamente la rilevanza eziologica dei fattori indicati nell’istanza, trattandosi di circostanze generiche e inidonee a fondare la dipendenza da causa di servizio, né quindi poteva richiedersi all’amministrazione di rinvenire una credibile genesi alternativa extra-professionale delle infermità, non avendo l’appellato fornito alcuna prova o principio di prova di una loro possibile riconducibilità al servizio. Neppure l’amministrazione era tenuta a prendere in considerazione, nel corso dell’istruttoria, l’intera carriera del carabiniere, verificando « per tutti i 35 anni di servizio, gli orari (effettivi) di lavoro […] gli straordinari, i turni di notte, le condizioni ambientali e climatiche in cui il medesimo si trovava a prestare servizio; il tipo di attività svolta », giacché incombe sul diretto interessato l’onere di allegare episodi di servizio specifici e documentati, dotati di un’effettiva e comprovata valenza eziopatogenetica rispetto alle infermità occorse (Cons. Stato, sez. I, parere 15 gennaio 2025, n. 99).
8. Quanto, invece, al parere della Commissione medica ospedaliera, esso non è in grado di condizionare le valutazioni del Comitato, unico organo competente ad esprimersi circa la “ riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione” (art. 11, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461), laddove alla C.M.O. spetta pronunciarsi sulla “ diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio ” (art. 6 del citato d.P.R.).
8.1. Alla luce del riparto di competenze sancito dal predetto regolamento, ai fini del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio il Comitato non era tenuto a confrontarsi con le considerazioni contenute nel parere della C.M.O. e poteva legittimamente disattenderle, senza particolari oneri motivazionali (Cons. Stato, sez. II, 15 luglio 2020, n. 3854; sez. IV, 25 ottobre 2019; sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 5822). La valutazione del Comitato, infatti, « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali». Essa «si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere » (tra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
8.2. In ogni caso, l’accertamento dell’inidoneità dell’appellante al servizio militare, nonché la controindicazione rispetto allo svolgimento di mansioni connotate da particolare stress (di cui al parere della C.M.O.), attengono al piano delle conseguenze delle infermità sofferte, ma non consentono di trarre alcuna conclusione circa la loro origine.
9. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
9.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle amministrazioni appellate (in solido tra loro) le spese del giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.