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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 535/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 535/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]d'Alba
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._2
Alba entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRESIA GIANLUCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Alba (CN), il 02/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) (atto n. 26 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli , ad Alba, il 29/05/2004, , ad Persona_1 Persona_2
Alba, il 22/07/2007 e ad Alba, il 15/03/2011. Solo il figlio è Persona_3 Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 03.05.2018 (R.G. 4981/2018).
Con ricorso depositato il 19/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Alba (CN), il 02/06/2002, iscritto nel Parte_1 CP_1 registro del detto Comune all'anno 2018, parte II, serie A, n. 26 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori con fissazione della residenza presso l'abitazione materna già stabilita in Piobesi d'Alba, (Cn) Via Luigi Einaudi n.14 con diritto di visita così regolato:
• il padre terrà con sé i figli 1 sera a settimana con preferenza per il mercoledì dalle ore 19.00 c.a. compatibilmente alle esigenze lavorative sino alle ore 21.30 e a weekend alterni dalle ore 19,00 c.a. del venerdì sera sino alle ore 21,30 della domenica sera.
I genitori alterneranno l'affidamento dei figli nelle festività con Natale/Capodanno e Pasqua /
Pasquetta un anno ciascuno secondo le seguenti modalità:
• Per il periodo Natale - Capodanno un genitore terrà con sé i figli dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 25 dicembre mattina, dopodiché i figli staranno con l'altro genitore sino al 30 dicembre sera per poi trascorrere il capodanno dal 30 sera sino all'inizio delle scuole nuovamente con il primo genitore e così via di anno in anno con il meccanismo dell'alternanza. Inizierà la turnazione la madre con il Natale;
2 • Per il periodo Pasqua - Pasquetta i genitori terranno con sé i figli per metà giorni di vacanza ciascuno alternando ogni anno il giorno di Pasqua e Pasquetta;
Durante le vacanze estive i genitori terranno con sé i bambini per quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, ma di cui almeno 10 consecutivi, il tutto da concordarsi tra i genitori entro il 30/06, di ogni anno, fatti salvi imprevisti di natura lavorativa;
ad esclusione dei predetti giorni in cui i figli potranno stare con l'uno o l'altro genitore per il resto dei giorni di vacanza estiva si applicherà il calendario ordinario.
Sotto il profilo economico, il padre sig. verserà come somma a titolo di mantenimento CP_1 in favore dei figli minori un contributo mensile pari ad € 320,00 ciascuno per il complessivo importo di €. 640,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
per i criteri di determinazione delle spese ordinarie e straordinarie le parti richiamano e fanno espresso rinvio al protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti sottoscritto in data 07 luglio 2017 che pertanto costituisce parte integrante del presente accordo.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi dichiarano di avere già regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale e quindi di non aver nulla a pretendere reciprocamente.
I coniugi, visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, si concedono vicendevole assenso per il rilascio dei passaporti validi per l'espatrio dei figli minori.
Le Parti dichiarano di aver regolamentato espressamente tutti gli aspetti patrimoniali del loro rapporto, di aver già regolato separatamente ogni ulteriore pendenza economica e di essere entrambi economicamente autosufficienti. Le Parti dichiarano altresì di rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa, azione o eccezione, comunque ideabili.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 535/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]d'Alba
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._2
Alba entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRESIA GIANLUCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Alba (CN), il 02/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) (atto n. 26 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli , ad Alba, il 29/05/2004, , ad Persona_1 Persona_2
Alba, il 22/07/2007 e ad Alba, il 15/03/2011. Solo il figlio è Persona_3 Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 03.05.2018 (R.G. 4981/2018).
Con ricorso depositato il 19/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Alba (CN), il 02/06/2002, iscritto nel Parte_1 CP_1 registro del detto Comune all'anno 2018, parte II, serie A, n. 26 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori con fissazione della residenza presso l'abitazione materna già stabilita in Piobesi d'Alba, (Cn) Via Luigi Einaudi n.14 con diritto di visita così regolato:
• il padre terrà con sé i figli 1 sera a settimana con preferenza per il mercoledì dalle ore 19.00 c.a. compatibilmente alle esigenze lavorative sino alle ore 21.30 e a weekend alterni dalle ore 19,00 c.a. del venerdì sera sino alle ore 21,30 della domenica sera.
I genitori alterneranno l'affidamento dei figli nelle festività con Natale/Capodanno e Pasqua /
Pasquetta un anno ciascuno secondo le seguenti modalità:
• Per il periodo Natale - Capodanno un genitore terrà con sé i figli dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 25 dicembre mattina, dopodiché i figli staranno con l'altro genitore sino al 30 dicembre sera per poi trascorrere il capodanno dal 30 sera sino all'inizio delle scuole nuovamente con il primo genitore e così via di anno in anno con il meccanismo dell'alternanza. Inizierà la turnazione la madre con il Natale;
2 • Per il periodo Pasqua - Pasquetta i genitori terranno con sé i figli per metà giorni di vacanza ciascuno alternando ogni anno il giorno di Pasqua e Pasquetta;
Durante le vacanze estive i genitori terranno con sé i bambini per quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, ma di cui almeno 10 consecutivi, il tutto da concordarsi tra i genitori entro il 30/06, di ogni anno, fatti salvi imprevisti di natura lavorativa;
ad esclusione dei predetti giorni in cui i figli potranno stare con l'uno o l'altro genitore per il resto dei giorni di vacanza estiva si applicherà il calendario ordinario.
Sotto il profilo economico, il padre sig. verserà come somma a titolo di mantenimento CP_1 in favore dei figli minori un contributo mensile pari ad € 320,00 ciascuno per il complessivo importo di €. 640,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
per i criteri di determinazione delle spese ordinarie e straordinarie le parti richiamano e fanno espresso rinvio al protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti sottoscritto in data 07 luglio 2017 che pertanto costituisce parte integrante del presente accordo.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi dichiarano di avere già regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale e quindi di non aver nulla a pretendere reciprocamente.
I coniugi, visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, si concedono vicendevole assenso per il rilascio dei passaporti validi per l'espatrio dei figli minori.
Le Parti dichiarano di aver regolamentato espressamente tutti gli aspetti patrimoniali del loro rapporto, di aver già regolato separatamente ogni ulteriore pendenza economica e di essere entrambi economicamente autosufficienti. Le Parti dichiarano altresì di rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa, azione o eccezione, comunque ideabili.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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