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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa FA IA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 17.1.2023 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Valentina Barzaghi attore nei confronti di
P. IVA CP_1 P.IVA_1 con l'avv. Giorgio Matteo Fornasari convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sopra richiamato, il signor ha citato in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale la chiedendo che, previo accertamento del grave CP_1 inadempimento della stessa al contratto di locazione stipulato in data 15.2.2022 avente ad oggetto l'autovettura Jeep, targata GJ953CK, fosse dichiarata la risoluzione del contratto medesimo ai sensi degli artt. 1453 e 1578 c.c., con conseguente restituzione all'attore della cauzione di euro 3.600,00, oltre interessi, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento, quantificati nella somma di euro 1.480,48 o in quella diversa che fosse risultata dovuta in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituiva la con comparsa 7.4.2023 chiedendo in via principale che le CP_1 domande formulate dall'attore fossero rigettate, in via riconvenzionale che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'attore nel pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di novembre 2022 e che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento con condanna del signor al pagamento della somma di euro 16.248,76 a titolo Parte_1 di canoni di locazione scaduti e non corrisposti nonché della penale prevista dal contratto stesso.
Veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Escussi i testi e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate dall'attore possono essere accolte nei limiti che seguono.
È documentalmente provato che il signor in data 15.2.2022 ha stipulato con la Parte_1 un contratto di locazione avente ad oggetto l'autovettura Jeep, targata CP_1 GJ953CK, della durata di mesi 48 al canone mensile di euro 484,19, IVA inclusa (doc.
2-3 fascicolo attore), e che in data 16.2.2022 ha versato la cauzione di euro 3.600,00, ricevendo in consegna l'auto, immatricolata in data 25.2.2022, nel mese di marzo 2022 (doc. 4 fascicolo attore).
È altresì pacifico e confermato dai testi escussi che in data 20.8.2022 il veicolo aveva manifestato un problema di funzionamento (difetto di accensione), che ne aveva reso necessario il trasporto con un carro attrezzi presso l'autofficina convenzionata CP_2
[...]
I testi escussi hanno riferito che, nonostante le richieste, la convenuta non aveva fornito indicazioni in merito alle tempistiche di riparazione e restituzione del veicolo. In particolare il teste ha dichiarato di essersi recato in officina nel mese di ottobre 2022 per Testimone_1 recuperare dei propri beni rimasti nel veicolo e di averlo trovato smontato e situato all'esterno dell'autofficina sotto una tettoia, senza che il personale sapesse fornire informazioni sulla tipologia del vizio e su tempi di riparazione.
Anche la stessa convenuta, con pec del 17.10.2022, ha dichiarato di non essere in grado di fornire informazioni circa le tempistiche per la restituzione del veicolo (doc. 11 fascicolo attore).
Né ha trovato riscontro probatorio l'assunto sostenuto dalla convenuta di aver riparato il veicolo in data 23.12.2022, trattandosi di mera asserzione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
Inoltre anche l'autovettura di cortesia, una Fiat 500, di categoria inferiore rispetto all'autovettura Jeep oggetto di locazione, consegnata all'attore dopo l'inserimento in data 1.9.2022 nel contratto della voce aggiuntiva “veicolo sostitutivo” con aumento del canone di locazione ad euro 497,61 (v. doc.
5-6 fascicolo attore), aveva fin da subito presentato malfunzionamenti, segnalati tramite l'accensione di spie sul quadro comandi.
Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi, i quali hanno riferito che l'auto di cortesia Fiat 500 aveva presentato dei problemi di funzionamento manifestati con l'accessione di spie sul quadro comandi, che avevano costretto l'attore a contattare il centro di assistenza e a portare l'autovettura presso l'autofficina per le verifiche del caso, CP_1 CP_2 nonché a richiedere la sostituzione della Fiat 500 con altro veicolo più affidabile, ma senza successo.
Ciò posto, alla luce delle risultanze sopra esposte, è emerso che la si sia resa CP_1 inadempiente alle obbligazioni contrattuali, avuto riguardo alla natura del contratto e all'interesse dell'attore di godere del bene oggetto dello stesso.
Il contratto in oggetto è giuridicamente riconducibile al contratto di locazione di cose mobili, disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1571 e seguenti c.c., che sanciscono a carico del locatore l'obbligo di consegnare e di mantenere il bene locato in stato da servire all'uso convenuto e quindi di assicurare al conduttore il godimento del bene in conformità del contratto.
In virtù dei predetti obblighi gravanti sul locatore ex art. 1575 n. 2 c.c., nonché dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., al manifestarsi del guasto la riparazione avrebbe dovuto essere effettuata senza spese a carico del cliente, senza inconvenienti ed entro un lasso di tempo ragionevole, come del resto si evince dall'art. 1584 c.c. che segna il limite di venti giorni entro il quale deve essere contenuta l'attesa del conduttore.
Nel caso di specie, invece, i tempi occorrenti per la riparazione dell'autovettura non sono stati mai comunicati né è stato dimostrato che il veicolo sia stato riparato.
Inoltre anche l'auto sostitutiva, per la quale l'attore ha dovuto corrispondere una maggiorazione del canone di locazione, si è rivelata inadatta e non efficiente a causa di diversi problemi di accessione, non risolti, che hanno reso il veicolo non affidabile al punto da richiederne la sua sostituzione.
Ne consegue, pertanto, tenuto conto del comportamento complessivo di CP_1 nonché dell'oggetto e della natura del contratto, che il contratto intercorso tra le parti deve essere dichiarato risolto ex artt. 1453 e 1578 c.c. per inadempimento della convenuta, che non ha rispettato i propri obblighi, danno luogo ad uno squilibrio rilevante del sinallagma contrattuale.
Posto il grave inadempimento della convenuta, l'attore ha diritto ai sensi dell'art. 1458 c.c. alla restituzione della caparra di euro 3.600,00, stante la pacifica restituzione della Jeep oggetto di locazione, nonché al risarcimento dei danni subiti, che possono essere quantificati in via equitativa in euro 1.000,00, in considerazione dell'indisponibilità dell'autovettura, essendo stato consegnato un nuovo veicolo per il tramite di altro operatore in data 5.12.2022. Nulla deve essere liquidato per spese per attività di assistenza stragiudiziale, non essendo stato dimostrato il relativo esborso.
La deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore del signor CP_1 Pt_1 ella somma di euro 4.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Da rigettare è la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
Considerato che la responsabilità dello scioglimento del vincolo contrattuale è da addebitarsi in via esclusiva alla convenuta, nulla può essere fondatamente preteso dalla stessa sia a titolo di canoni non pagati sia a titolo di penale
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico della convenuta devono essere anche poste le spese sostenute dall'attore per l'attivazione della procedura di mediazione, alla quale la non ha aderito. CP_1
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti in data 15.2.2022 per inadempimento della CP_1
2) Condanna la al pagamento in favore del signor della CP_1 Parte_1 somma di euro 4.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
4) Condanna la al pagamento in favore del signor della CP_1 Parte_1 somma di euro 277,60 per anticipazioni, della somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, e della somma di euro 490,10 per spese di attivazione della procedura di mediazione, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il G.O.T.
FA IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa FA IA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 17.1.2023 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Valentina Barzaghi attore nei confronti di
P. IVA CP_1 P.IVA_1 con l'avv. Giorgio Matteo Fornasari convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sopra richiamato, il signor ha citato in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale la chiedendo che, previo accertamento del grave CP_1 inadempimento della stessa al contratto di locazione stipulato in data 15.2.2022 avente ad oggetto l'autovettura Jeep, targata GJ953CK, fosse dichiarata la risoluzione del contratto medesimo ai sensi degli artt. 1453 e 1578 c.c., con conseguente restituzione all'attore della cauzione di euro 3.600,00, oltre interessi, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento, quantificati nella somma di euro 1.480,48 o in quella diversa che fosse risultata dovuta in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituiva la con comparsa 7.4.2023 chiedendo in via principale che le CP_1 domande formulate dall'attore fossero rigettate, in via riconvenzionale che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'attore nel pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di novembre 2022 e che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento con condanna del signor al pagamento della somma di euro 16.248,76 a titolo Parte_1 di canoni di locazione scaduti e non corrisposti nonché della penale prevista dal contratto stesso.
Veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Escussi i testi e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate dall'attore possono essere accolte nei limiti che seguono.
È documentalmente provato che il signor in data 15.2.2022 ha stipulato con la Parte_1 un contratto di locazione avente ad oggetto l'autovettura Jeep, targata CP_1 GJ953CK, della durata di mesi 48 al canone mensile di euro 484,19, IVA inclusa (doc.
2-3 fascicolo attore), e che in data 16.2.2022 ha versato la cauzione di euro 3.600,00, ricevendo in consegna l'auto, immatricolata in data 25.2.2022, nel mese di marzo 2022 (doc. 4 fascicolo attore).
È altresì pacifico e confermato dai testi escussi che in data 20.8.2022 il veicolo aveva manifestato un problema di funzionamento (difetto di accensione), che ne aveva reso necessario il trasporto con un carro attrezzi presso l'autofficina convenzionata CP_2
[...]
I testi escussi hanno riferito che, nonostante le richieste, la convenuta non aveva fornito indicazioni in merito alle tempistiche di riparazione e restituzione del veicolo. In particolare il teste ha dichiarato di essersi recato in officina nel mese di ottobre 2022 per Testimone_1 recuperare dei propri beni rimasti nel veicolo e di averlo trovato smontato e situato all'esterno dell'autofficina sotto una tettoia, senza che il personale sapesse fornire informazioni sulla tipologia del vizio e su tempi di riparazione.
Anche la stessa convenuta, con pec del 17.10.2022, ha dichiarato di non essere in grado di fornire informazioni circa le tempistiche per la restituzione del veicolo (doc. 11 fascicolo attore).
Né ha trovato riscontro probatorio l'assunto sostenuto dalla convenuta di aver riparato il veicolo in data 23.12.2022, trattandosi di mera asserzione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
Inoltre anche l'autovettura di cortesia, una Fiat 500, di categoria inferiore rispetto all'autovettura Jeep oggetto di locazione, consegnata all'attore dopo l'inserimento in data 1.9.2022 nel contratto della voce aggiuntiva “veicolo sostitutivo” con aumento del canone di locazione ad euro 497,61 (v. doc.
5-6 fascicolo attore), aveva fin da subito presentato malfunzionamenti, segnalati tramite l'accensione di spie sul quadro comandi.
Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi, i quali hanno riferito che l'auto di cortesia Fiat 500 aveva presentato dei problemi di funzionamento manifestati con l'accessione di spie sul quadro comandi, che avevano costretto l'attore a contattare il centro di assistenza e a portare l'autovettura presso l'autofficina per le verifiche del caso, CP_1 CP_2 nonché a richiedere la sostituzione della Fiat 500 con altro veicolo più affidabile, ma senza successo.
Ciò posto, alla luce delle risultanze sopra esposte, è emerso che la si sia resa CP_1 inadempiente alle obbligazioni contrattuali, avuto riguardo alla natura del contratto e all'interesse dell'attore di godere del bene oggetto dello stesso.
Il contratto in oggetto è giuridicamente riconducibile al contratto di locazione di cose mobili, disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1571 e seguenti c.c., che sanciscono a carico del locatore l'obbligo di consegnare e di mantenere il bene locato in stato da servire all'uso convenuto e quindi di assicurare al conduttore il godimento del bene in conformità del contratto.
In virtù dei predetti obblighi gravanti sul locatore ex art. 1575 n. 2 c.c., nonché dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., al manifestarsi del guasto la riparazione avrebbe dovuto essere effettuata senza spese a carico del cliente, senza inconvenienti ed entro un lasso di tempo ragionevole, come del resto si evince dall'art. 1584 c.c. che segna il limite di venti giorni entro il quale deve essere contenuta l'attesa del conduttore.
Nel caso di specie, invece, i tempi occorrenti per la riparazione dell'autovettura non sono stati mai comunicati né è stato dimostrato che il veicolo sia stato riparato.
Inoltre anche l'auto sostitutiva, per la quale l'attore ha dovuto corrispondere una maggiorazione del canone di locazione, si è rivelata inadatta e non efficiente a causa di diversi problemi di accessione, non risolti, che hanno reso il veicolo non affidabile al punto da richiederne la sua sostituzione.
Ne consegue, pertanto, tenuto conto del comportamento complessivo di CP_1 nonché dell'oggetto e della natura del contratto, che il contratto intercorso tra le parti deve essere dichiarato risolto ex artt. 1453 e 1578 c.c. per inadempimento della convenuta, che non ha rispettato i propri obblighi, danno luogo ad uno squilibrio rilevante del sinallagma contrattuale.
Posto il grave inadempimento della convenuta, l'attore ha diritto ai sensi dell'art. 1458 c.c. alla restituzione della caparra di euro 3.600,00, stante la pacifica restituzione della Jeep oggetto di locazione, nonché al risarcimento dei danni subiti, che possono essere quantificati in via equitativa in euro 1.000,00, in considerazione dell'indisponibilità dell'autovettura, essendo stato consegnato un nuovo veicolo per il tramite di altro operatore in data 5.12.2022. Nulla deve essere liquidato per spese per attività di assistenza stragiudiziale, non essendo stato dimostrato il relativo esborso.
La deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore del signor CP_1 Pt_1 ella somma di euro 4.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Da rigettare è la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
Considerato che la responsabilità dello scioglimento del vincolo contrattuale è da addebitarsi in via esclusiva alla convenuta, nulla può essere fondatamente preteso dalla stessa sia a titolo di canoni non pagati sia a titolo di penale
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico della convenuta devono essere anche poste le spese sostenute dall'attore per l'attivazione della procedura di mediazione, alla quale la non ha aderito. CP_1
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti in data 15.2.2022 per inadempimento della CP_1
2) Condanna la al pagamento in favore del signor della CP_1 Parte_1 somma di euro 4.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
4) Condanna la al pagamento in favore del signor della CP_1 Parte_1 somma di euro 277,60 per anticipazioni, della somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, e della somma di euro 490,10 per spese di attivazione della procedura di mediazione, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il G.O.T.
FA IA