Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Rocco Pavese Consigliere dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 26 maggio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 136/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
e nella qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 parte rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Raffaele Amendola con domicilio eletto in Pagani (SA) al Corso E. Padovano, nr. 132
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., parte Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Carmela Sabatino con domicilio eletto in
Pagani (SA) al C.so E. Padovano, nr. 80
PARTE APPELLATA con eccezione riconvenzionale
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato-differenze retributive.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1
1. Con sentenza nr. 257/2024 pubblicata in data 22 febbraio 2024, il Tribunale di
Nocera Inferiore, in composizione monocratica e in funzione di g.l. respingeva, con compensazione tra le parti delle spese di lite, la domanda proposta da Per_1
con ricorso depositato in data 18 aprile 2021 nei confronti della
[...] Controparte_1
. A seguito del decesso del ricorrente, si costituivano in giudizio nella
[...]
qualità di eredi e , con comparsa del 14 Parte_1 Parte_2
giugno 2022.
La domanda proposta dal ricorrente aveva ad oggetto il riconoscimento del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la resistente, di cui affermava CP_2
essere anche socio fondatore, con conseguente pagamento in suo favore delle differenze a titolo di retribuzione, straordinario, ferie e festività non godute, mensilità aggiuntive e tfr.
2. A sostegno del proprio convincimento il Tribunale osservava, dopo una puntuale ricostruzione dei requisiti necessari per la configurazione del rapporto di lavoro di natura subordinata -ai sensi dell'art. 2094 c.c. e della giurisprudenza di legittimità sul punto- che “ per le concrete modalità con le quali si è estrinsecato, il rapporto dedotto nel ricorso introduttivo non possa sussumersi nel tipo legale di contratto di lavoro subordinato, atteso che le attività espletate da vanno ricondotte a Persona_1 quelle di mero socio ”. Invero “ la documentazione depositata ma, in special modo, le testimonianze escusse, hanno rappresentato una realtà aziendale nella quale tutti i soci, pur avendo a latere dei contratti di lavoro subordinato, non hanno, in realtà subìto alcun assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare nell'espletamento delle mansioni;
non ha ricevuto un corrispettivo predeterminato e periodico ( Per_1
deduce di non aver ricevuto alcunché dalla società, mentre quest'ultima ha
[...]
versato in atti alcune disposizioni di bonifico, per poche mensilità, e con importi sempre diversi); non ha avuto disposizioni precise dalla società in merito all'orario di lavoro da osservare, in via dirimente, non vi era alcuna assenza di rischio e alienità del risultato lavorativo, atteso che il ricorrente era perfettamente integrato nell'attività strategica dell'impresa, di cui aveva il potere di individuare gli scopi e i risultati ”.
3. Avverso tale sentenza e nella qualità di Parte_1 Parte_2
eredi di proponevano appello con ricorso depositato telematicamente Persona_1
in data 25 marzo 2024, dolendosi del rigetto della domanda ed insistendo per la riforma della gravata sentenza, con vittoria delle spese di lite. Deducevano, in particolare:
-“ 1. … violazione del disposto dell'art. 115 C.P.C. … dell'art. 416, comma 3°
2 (…) posto che la non ne ha mai contestato l'esistenza, la Controparte_1
sussistenza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato con il Sig. Persona_1
doveva considerarsi un fatto oramai pacifico, e quindi sottratto alla valutazione del
Giudice di primo grado e ad ulteriori accertamenti. ”;
-“
2. Errata interpretazione e valutazione delle risultanze processuali.
In realtà e diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, sono proprie le risultanze processuali che confermano la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini indicati dall'art. 2094 C.C., ed il relativo potere direttivo, organizzativo e disciplinare in capo all'organo gestorio”.
4. Con memoria difensiva depositata in data 31 ottobre 2024 si costituiva la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., tramite la quale Controparte_1 insisteva per il rigetto del gravame, stante l'inammissibilità e l'infondatezza dello stesso.
Proponeva altresì appello incidentale condizionato chiedendo all'adita Corte di riconoscere in suo favore il risarcimento del danno per somme di cui l'appellante si era asseritamente appropriato in occasione dell'attività lavorativa, in frode alla società stessa.
5. All'udienza di discussione fissata in data odierna, lette le note depositate telematicamente dalle parti, il Collegio decideva la causa come da dispositivo in atti.
6. L'appello è infondato in fatto ed in diritto e deve pertanto essere respinto, per le ragioni di seguito esposte.
7. Con il primo motivo di gravame l'odierna parte appellante deduce la violazione degli articoli 115 e 416 comma III c.p.c. per non avere il primo giudice ritenuto fatto pacifico l'elemento della subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso tra Per_1
e la s.r.l. appellata, non avendone quest'ultima mai contestato l'esistenza.
[...]
8. Tale motivo è infondato. Dalla lettura degli atti di causa è evidente che l'allora resistente ha contestato, sin dalla memoria difensiva, la sussistenza di un rapporto di
CP_ lavoro di natura subordinata tra la ed il ricorrente nei termini prospettati da quest'ultimo. La s.r.l. ha invero evidenziato che , oltre a rivestire la Persona_1
qualità di socio-fondatore della compagine aziendale, aveva effettivamente lavorato come impiegato di primo livello alternandosi in turni di tre ore al giorno con altro direttore tecnico, percependo la retribuzione di cui alle buste paga corrisposte mediante bonifico bancario sino a febbraio 2017; tuttavia, da tale momento, egli si era rifiutato di espletare le proprie mansioni lavorative, esercitando solo la qualità di socio.
Successivamente, dal 2019 al 2020, era tornato a lavoratore come direttore tecnico e
3 per soli due giorni alla settimana, per tre ore al giorno. La società resistente ha infine eccepito che, nel biennio 2019/2020, aveva curato 79 cerimonie Persona_1
riscuotendo direttamente per proprio conto il corrispettivo dai clienti, senza versarlo nelle casse sociali, nonché che in data 15.05.2020, in pendenza del rapporto, aveva costituito altra società funebre in violazione del dovere di fedeltà.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità afferma “ L'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., nel chiedere al convenuto - nel rito del lavoro - di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, senza limitarsi ad una generica contestazione, intende scoraggiare la scelta del silenzio da parte del convenuto che, costituendosi, abbia accettato di partecipare al giudizio, e non già imporgli l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova;
deve invece ritenersi non derogato il principio secondo cui determinati fatti possono essere considerati "pacifici" solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C., aveva ritenuto confermate le deduzioni dell'attore sulla prestazione di lavoro straordinario benché il convenuto avesse contestato, oltre che i presupposti giuridici della relativa domanda, anche quelli fattuali, sia pure in termini globali). ” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9424 del 18/07/2000).
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'errata interpretazione e valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, ritenendo confermata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini indicati dall'art. 2094 c.c., con particolare riferimento all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte dell'organo gestorio.
10. Anche tale motivo di appello risulta infondato.
11. Ritiene la Corte che il Tribunale abbia idoneamente valutato il materiale probatorio raccolto nel corso del precedente grado di giudizio, dal quale non si evince con sufficiente certezza la fondatezza della prospettazione attorea circa lo svolgimento delle dedotte mansioni in regime di subordinazione e la conseguente spettanza di differenze retributive relativamente al periodo indicato. Afferma il S.C.:
4 “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
” e che “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale.” (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 21028 del 28/09/2006 e Sentenza n. 29646 del 16/11/2018).
12. Del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha osservato che “ la documentazione depositata ma, in special modo, le testimonianze escusse, hanno rappresentato una realtà aziendale nella quale tutti i soci, pur avendo a latere dei contratti di lavoro subordinato, non hanno, in realtà, subìto alcun assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'organo gestorio ”. Invero, dalle deposizioni raccolte in primo grado, si evince che all'interno della resistente CP_1
sussisteva una commistione infungibile tra i ruoli di socio e di lavoratore, non nettamente distinguibili, e che in ragione di ciò il lavoro veniva ad essere diviso ed eseguito indifferentemente da tutti i soci lavoratori. Come confermato, tra l'altro:
- dal teste , che ha puntualmente descritto le dinamiche di Tes_1 gestione dell'attività all'interno della società, affermando in particolare: “ Io ho fatto tirocinio dalla fine delle superiori, dal 2000 sino alla scioglimento della società nel
2020. Dopo abbiamo costituito un'altra società. CO , che era Persona_1
uno dei soci;
aveva anche compiti di direttore tecnico e lavorava. Dirigeva il funerale dall'inizio alla fine. Io andavo ogni giorno a lavorare, sempre, anche il sabato e la domenica. Ero sempre reperibile, h24 e lavoravo anche la notte. Anche il Per_1
era sempre reperibile, senza di lui non si poteva lavorare. (…) Eravamo tutti
[...] sempre reperibili, nessuno faceva i turni”;
5 - dal teste : “ Ero socio e dipendente della Testimone_2 CP_2
resistente; sono ancora socio anche se la ditta non è operativa. La società era divisa in sette quote identiche. Sono socio da quando è nata la ditta ovvero nel 2015, anche se ha avuto le autorizzazioni nel maggio 201 6. Ero operatore funebre e lo sono stato dall'inizio al 2020 quando è cessata l'attività. Io ora lavoro come amministratore della ditta “Sabatino e Avino s.r.l.” sempre nel ramo delle imprese funebri. Sono anche dipendente comunque di questa ditta. Questa società è nata a [...] 2020. (…) CO , che era socio della società resistente. Persona_1
Lavorava anche come direttore tecnico. In pratica doveva supervisionare il funerale, Part cura la cerimonia in chiesa e contatta il medico necroscopo dell' in altri termini si occupa delle pratiche civile e religiose, del trasporto e del seppellimento ”;
- dal teste : “ Sono socio della resistente con il 13/14% - Testimone_3
eravamo 7 soci con pari quote - e sono stato anche suo dipendente dal 20/23 dicembre 2015 sino a ottobre 2020. Ero operatore funebre. Andavo tutti i giorni al lavoro, quando era necessario per i funerali o quando ero contattato. Avevo un contratto di lavoro part-time se non erro di 16 ore e percepivo la busta paga, anche se a volte con ritardo. Guadagnavo 8/900 euro in media, anche in relazione ai funerali che si facevano. CO , che è stato socio e lavoratore Persona_1
come me della parte resistente. Non era però operatore funebre, ma direttore ovvero aveva rapporti organizzativi con i familiari del defunto e si occupava della parte burocratica. La società aveva due direttori, oltre lui c'era , Persona_2
che è mio fratello. Io non avevo un orario da rispettare, anche perché ero anche socio, non andavo tutti i giorni. Anche il ricorrente andava al lavoro solo nelle occasioni del funerale. Nei funerali eravamo impegnati un paio di ore al massimo ”.
Il quadro probatorio definito dalle deposizioni testimoniali trova conforto nelle prove documentali versate in atti, dalle quali si evince che ad un contratto di lavoro part- time articolato su due giorni settimanali –retribuito come da bonifici bancari agli atti, in modo discontinuo e con importi diversi per ogni mensilità – dal dicembre 2015 al febbraio 2017, si affiancava una attività di natura libero-professionale proseguita in via esclusiva negli anni successivi, come ricostruito nella deposizione del teste
S. sopra riportata. In particolare, come emerso dalle diffide e dai relativi CP_1
allegati -v., tra le altre, la diffida in data 29 settembre 2021 e la allegata dichiarazione del cliente sig. di versamento dell'importo dovuto nelle Parte_4
6 mani di l'odierno appellante si occupava del procacciamento dei Persona_1
clienti e del rapportarsi in completa autonomia con gli stessi, anche concordando e riscuotendo il prezzo delle attività svolte, proprio in considerazione della partecipazione societaria ed al pari degli altri soci dell'azienda.
13. Non può che concludersi che la prova raccolta non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che, in concreto, il rapporto si sia stabilmente svolto con carattere di subordinazione alle dipendenze di parte convenuta (prova della quale la parte attrice era onerata ex art. 2697, co. I, c.c.), come non può ritenersi che gli scarni brandelli estrapolati dalla parte appellante da solo alcune delle dichiarazioni testimoniali e posti a sostegno delle proprie doglianze siano sufficienti a fondare una decisione di segno opposto a quella assunta dal primo giudice.
Afferma invero il S.C. che, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria -e, nella specie, il quadro probatorio è semmai molto più definito in senso favorevole alla parte resistente-, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 21028 del 28/09/2006 già cit.).
14. Per tutto quanto sopra esposto e precisato, l'appello è infondato e deve pertanto essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
L'esame dell'eccezione riconvenzionale condizionata spiegata dall'appellata può ritenersi assorbita, in considerazione del mancato accoglimento dell'appello principale.
15. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza.
16. Si dichiara astrattamente applicabile a e Parte_1 Pt_2
n.q. di eredi di la sanzione erariale ex art.13 co I quater
[...] Persona_1
T.U. nr.115/2002.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da n.q. di erede Parte_1
di e n.q. di erede di nei Persona_1 Parte_2 Persona_1
confronti della il 25 marzo 2024, avverso la sentenza del Controparte_1
7 Tribunale g.l. di Nocera Inferiore nr. 257/2024 pubblicata in data 22 febbraio 2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge l'appello;
Condanna parte appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado che liquida in complessivi €4.995,50 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
Dichiara astrattamente applicabile a e n.q. di Parte_1 Parte_2
eredi di la sanzione erariale ex art.13 co I quater T.U. nr.115/2002. Persona_1
Salerno, 26 maggio 2025 il presidente
M. Stassano
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