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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5728/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5728/2023 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Occhione
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Indennità di accompagnamento Art. 1 L. 18/1980.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 13.11.2023, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei del CP_1 beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 maturati con decorrenza di legge, stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (a decorrere dalla visita di revisione del 29.11.2021) all'esito del procedimento di ATPO instaurato dinanzi al Tribunale di Velletri -ex art. 445 bis c.p.c.- e definito con Decreto di Omologa n. 2588/2022 dell'8.03.2023. Riferisce di avere notificato il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' il 19.06.2023 e CP_1 di avere, altresì, trasmesso all' , in data 27.06.2023, la documentazione CP_1 necessaria per la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alla prestazione in parola (in particolare il Modello AP70 contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento), purtuttavia l'istituto non ha provveduto al pagamento per cui si è visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che, con i provvedimenti TE08 e TP/150 del CP_1
10.07.2024, ha liquidato gli arretrati e la rata spettante mensile spettante all'odierno ricorrente e che l'accredito delle somme sarebbe seguito nel mese di settembre 2024. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'odierna udienza il procuratore del ricorrente dichiarava a verbale che l'Istituto nel mese di settembre 2024 ha effettivamente provveduto al pagamento degli arretrati e della rata corrente della prestazione in parola, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell' alle spese di lite in quanto soccombente virtuale. Dopo la discussione, la CP_1 causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
pagina 2 di 4 E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, preso atto della documentazione allegata dal procuratore dell' alla memoria di costituzione in giudizio, e considerato che il procuratore CP_1 del ricorrente ha confermato a verbale dell'odierna udienza che l'istituto convenuto ha provveduto al pagamento delle somme spettanti al suo assistito, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass.
pagina 3 di 4 22 marzo 2001, n. 4155), anche ai sensi deIl'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori.
Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei requisiti CP_1 socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall'interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa è provato per tabulas che il ricorrente ha notificato il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' ed ha altresì trasmesso all' tutta la CP_1 CP_1 documentazione necessaria ai fini della liquidazione e pagamento della prestazione nel mese di giugno 2023, purtuttavia l' ha provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione e al pagamento con circa un anno di ritardo rispetto al termine dei 120 giorni in scadenza nel mese di ottobre 2023.
L' chiede la compensazione delle spese di lite senza addurre -ed invero neppure CP_1 lumeggiare- l'esistenza di validi motivi a giustificazione del ritardo di circa 1 anni con cui ha provveduto all'esatto adempimento.
Non sussistono, quindi, ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite, che seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate e distratte come un dispositivo ex artt. 91 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio.
Velletri, 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5728/2023 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Occhione
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Indennità di accompagnamento Art. 1 L. 18/1980.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 13.11.2023, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei del CP_1 beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 maturati con decorrenza di legge, stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (a decorrere dalla visita di revisione del 29.11.2021) all'esito del procedimento di ATPO instaurato dinanzi al Tribunale di Velletri -ex art. 445 bis c.p.c.- e definito con Decreto di Omologa n. 2588/2022 dell'8.03.2023. Riferisce di avere notificato il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' il 19.06.2023 e CP_1 di avere, altresì, trasmesso all' , in data 27.06.2023, la documentazione CP_1 necessaria per la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alla prestazione in parola (in particolare il Modello AP70 contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento), purtuttavia l'istituto non ha provveduto al pagamento per cui si è visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che, con i provvedimenti TE08 e TP/150 del CP_1
10.07.2024, ha liquidato gli arretrati e la rata spettante mensile spettante all'odierno ricorrente e che l'accredito delle somme sarebbe seguito nel mese di settembre 2024. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'odierna udienza il procuratore del ricorrente dichiarava a verbale che l'Istituto nel mese di settembre 2024 ha effettivamente provveduto al pagamento degli arretrati e della rata corrente della prestazione in parola, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell' alle spese di lite in quanto soccombente virtuale. Dopo la discussione, la CP_1 causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
pagina 2 di 4 E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, preso atto della documentazione allegata dal procuratore dell' alla memoria di costituzione in giudizio, e considerato che il procuratore CP_1 del ricorrente ha confermato a verbale dell'odierna udienza che l'istituto convenuto ha provveduto al pagamento delle somme spettanti al suo assistito, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass.
pagina 3 di 4 22 marzo 2001, n. 4155), anche ai sensi deIl'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori.
Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei requisiti CP_1 socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall'interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa è provato per tabulas che il ricorrente ha notificato il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' ed ha altresì trasmesso all' tutta la CP_1 CP_1 documentazione necessaria ai fini della liquidazione e pagamento della prestazione nel mese di giugno 2023, purtuttavia l' ha provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione e al pagamento con circa un anno di ritardo rispetto al termine dei 120 giorni in scadenza nel mese di ottobre 2023.
L' chiede la compensazione delle spese di lite senza addurre -ed invero neppure CP_1 lumeggiare- l'esistenza di validi motivi a giustificazione del ritardo di circa 1 anni con cui ha provveduto all'esatto adempimento.
Non sussistono, quindi, ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite, che seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate e distratte come un dispositivo ex artt. 91 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio.
Velletri, 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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