Articolo 34 del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
Articolo 24Articolo 24 bis
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29 settembre 2018
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20 novembre 2018
Art. 34. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 16 NOVEMBRE 2018, N. 130)) .
Entrata in vigore il 20 novembre 2018
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