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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Dora Alessia Limongelli, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9573/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto
“lesione personale” e vertente:
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Santa Maria Capua Vetere in data 11.6.1997 rappresentato e difeso giusta procura a margine della citazione, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ciro Laviano e Maria De Luca, con i quali elettivamente domicilia in
Napoli, via Fuorigrotta n. 7
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t. Dott. Controparte_1
(C.F. – P.I. ), con sede CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
alla Via don Minzoni, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio
[...]
Laudando (C.F. - P.I. ) ed elett.te C.F._2 P.IVA_3 dom.to presso lo Studio di quest'ultimo in Acerra (NA), alla Via P. Colletta,
20, in virtù di procura in atti e delibera di giunta comunale n. 215 del
25.10.2022
- CONVENUTO
- CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del
29.11.2024 di precisazione delle conclusioni
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio il per accertarne l'esclusiva Controparte_1 responsabilità ai sensi dell'art 2051 cc e/o 2043 c.c. e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni riportati in occasione del sinistro avvenuto in data
12.06.2021 ore 19.00 circa in alla Via Libertini. CP_1
Esponeva l'attore che nelle predette circostanze di tempo e luogo, mente si trovava alla guida del motoveicolo YAMAHA 350 tg. ER 72906 di proprietà del padre, si sentiva mancare l'asfalto sotto le ruote e cadeva rovinosamente al suolo sbattendo contro un muretto a causa di una buca, presente sul manto stradale, non visibile in quanto colma di acqua piovana né transennata o altrimenti segnalata e riportando lesioni per le quali veniva accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio
(“frattura chiusa della clavicola sinistra. Contusioni multiple”); che sul posto intervenivano i Carabinieri che provvedevano a redigere verbale di intervento e a trarre materiale fotografico;
infine che i danni subiti dall'istante andavano quantificati in € 31199,27 per postumi permanenti, danno morale e spese mediche, per ragioni di economia processuale contenuti nei limiti di € 26.000,00.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda in quanto infondata nell' an - non essendo ravvisabile alcuna insidia stradale fondante la responsabilità dell'ente convenuto - e nel quantum.
In via preliminare, va rilevata la procedibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, stante il previo espletamento della procedura di negoziazione assistita (cfr. invito a negoziazione del 15.6.2021).
Giova, ancora in via preliminare, osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del per i danni CP_1
sofferti, discendeva dalla presenza di una buca posta sul manto stradale non visibile in quanto colma d'acqua e non segnalata che costituiva un pericolo
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imprevedibile e quindi dall'inosservanza degli obblighi di manutenzione, vigilanza e custodia della res gravanti sull'ente convenuto.
La responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009
n. 24529).
Secondo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, va superato il precedente indirizzo interpretativo, che riteneva applicabile l'art. 2051 cc nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779;
Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
L'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (Cass. 24529/09 cit.). La prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.).
La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass.Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass.Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass.Civ.,
94/1332).
Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa
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è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ.,
Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra. Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass.,
22.3.2011, n. 6550).
Tanto premesso, non sono ravvisabili in rapporto alla disciplina di cui sopra
CP_ (art. 2051 c.c.), le condizioni per affermare la responsabilità dell' convenuto per l'evento dannoso descritto in citazione.
Invero, non può sottacersi come le deposizioni rese dai testi escussi su iniziativa di parte attrice, entrambi amici dell'attore, siano divergenti nella descrizione delle condizioni dei luoghi, come invece risultanti dai rilievi svolti dai Carabinieri intervenuti sul posto che hanno redatto rapporto di intervento per sinistro stradale.
Ed invero, il teste riferiva “dopo ripercorrendo la strada ho Testimone_1 visto che c'era una buca ricolma d'acqua sul manto stradale e la ruota anteriore si era bloccata all'interno e lui ha perso il controllo del mezzo.
ADR preciso che io neppure mi ero accorto della buca ma non camminavo proprio allineato dietro a lui quindi io non ci sono passato sopra alla buca.
La buca non era in alcun modo segnalata né il passaggio interdetto in quel punto. ADR ricordo che quella giornata aveva piovuto molto ma non pioveva quando siamo usciti. Il manto stradale era asciutto” e l'altro teste
: “ADR dopo aver verificato le condizioni di Testimone_2
ci siamo avvicinati al luogo dove è accaduto il fatto e abbiamo Pt_1 visto che c'era una buca ricolma d'acqua di forma stretta e lunga e ci
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siamo accorti che era profonda. Dentro la buca c'era acqua e qualche ora prima aveva piovuto ma quando è successo l'incidente aveva smesso”.
Diversamente da quanto dedotto dall'attore e confermato dai testi escussi, i
Carabinieri della tenenza di nel rapporto di intervento del CP_1
12.6.2021, attestavano che le condizioni atmosferiche erano serene e il manto stradale era asciutto mentre le condizioni della strada erano dissestate con presenza di una buca, non essendovi poi alcuna menzione che la stessa fosse ricoperta d'acqua.
Ad ulteriore riprova della scarsa verosimiglianza della descrizione della buca come ricolma d'acqua, contenuta in citazione e ribadita dai testi escussi, il ha prodotto in atti gli estratti dell'archivio Controparte_1
meteo che registrava assenza di piogge e assenza di fenomeni sia CP_1
nel giorno del sinistro che nel giorno precedente.
Come è noto, l'utilizzatore di una strada è tenuto a preservare la propria incolumità: lo impone il generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
In particolare, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
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sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919;
Cass. 16 maggio 2013 n. 11946).
Nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c. (Cass. 20 gennaio 2014 n. 999).
Applicando questi principi al caso concreto, il tribunale ritiene non raggiunta la prova del nesso causale in base ai seguenti rilievi:
a) l'evento è avvenuto in un giorno di estate in condizioni di visibilità (ore
18.30 - 19.00 del 12.6.2021);
b) nonostante la mancata produzione di fotografie dello stato dei luoghi, dalle dichiarazioni rese dal teste emerge che l'assenza di traffico e le dimensioni della buca avrebbero dovuto renderla percepibile all'utente della strada accorto “ADR la buca era grande circa un metro e mezzo. Adr non
c'era traffico. La strada è a doppio senso di marcia e oltre alla buca ove è caduto l'attore c'erano anche altri dissesti ed è tuttora così”;
c) la buca avrebbe potuto essere agevolmente evitata dall'attore il quale come documentato dall'ente convenuto abita in zona e avrebbe dovuto conoscere perfettamente lo stato dei luoghi. Del resto, come confermato dal teste escusso e dal rapporto dei Carabinieri, non si trattava dell'unico dissesto presente sulla strada, circostanza che avrebbe dovuto indurre l'attore a prestare una maggiore attenzione.
D'altro canto, pur volendo ammettere che la buca fosse stata coperta d'acqua come sostenuto in citazione, tanto da non essere visibile, vista l'estensione e profondità della buca dichiarata dai testi, la quantità d'acqua sarebbe stata tale che l'attore avrebbe dovuto e potuto prevedere agevolmente che sotto quell'acqua vi fosse una pericolosa insidia.
In definitiva, la possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo e di evitare la buca (del resto, l'altro
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teste che ha riferito di trovarsi insieme all'attore a percorrere la medesima strada non vi è passato sopra) incide sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del medesimo che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo e scegliere un percorso alternativo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va esclusa la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cc. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, discostandosi dai valori medi tenuto conto della non complessità della questione e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 4584 R.G.A.C. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro Controparte_1
2540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Aversa, 21.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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