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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10410/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 25/11/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 6.11.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 10410/2016
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10410 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016,
vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide PIASOTTI CP_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Farina n. 44, presso C.F._2
lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Amalia COTTI (C.F.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 ), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Alghero n. 35, presso lo C.F._3
studio del difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 6.11.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis, in via principale:
1. dichiarare nulla, inefficace e/o annullare le clausole riconosciute vessatorie, sopra specificate, e previo accertamento dell'avvenuto furto dell'autoveicolo Land Rover Evoque
2.2 TD4 5P Diesel, telaio n. SALVA2BCXCH640592 targato EK037HA, in danno CP_3 di , nonché dei comportamenti contrari a correttezza e buona fede ed CP_1 all'applicazione del contratto, così come al principio del neminem laedere,
2. per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento dell'indennizzo dovuto all'attore a termini di contratto in conseguenza del furto subito e/o comunque al pagamento in favore del della Controparte_5 somma di €.42.690,04 o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, nonché
3. sotto il profilo extracontrattuale, accertare le condotte illecite sopra descritte poste in essere dalla convenuta al fine di evitare di corrispondere la somma dovuta all'attore, condannare al risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta congrua in causa, eventualmente anche con valutazione equitativa
4. in ogni caso con la rivalutazione e gli interessi come per legge
5. con vittoria di spese competenze professionali ed accessori di legge”.
Nell'interesse della convenuta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.10.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, contrariis rejectis: 1) preliminarmente: dichiarare tardive tutte le difese e le produzioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata Cont in data 02.02.2021, nell'interesse di 2) sempre preliminarmente: dichiarare prescritti, ex art. 2952 c.c. tutti i diritti di nascenti dal contratto di assicurazione intercorso tra CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 Cont ed 3) Nel merito: respingere le domande dell'attore perché infondate;
4) In CP_2 ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto quanto segue: CP_1
a. il 24.10.2012, intorno alle ore 23:00, l'autovettura Range Rover – tg. EK037HA,
di sua proprietà, era stata asportata da ignoti dal parcheggio prospiciente il ristorante “Al Marigian” di Cagliari, viale Monastir, all'interno del quale esso attore stava cenando insieme alla compagna;
Persona_1
b. una volta constatato il furto subito, esso attore aveva contattato i Carabinieri e il giorno successivo aveva presentato denuncia contro ignoti nella Stazione di
Decimomannu;
c. poiché il veicolo era assicurato per l'ipotesi di furto con la
[...]
polizza n. 50913090922030, stipulata il 30.3.2012) per Controparte_2
il valore di 45.073,00 euro, il 31.10.2012 esso attore aveva inviato la richiesta d'indennizzo a quest'ultima, la quale non aveva invece provveduto al pagamento,
nonostante le fosse stata fornita tutta la documentazione necessaria ed esso attore avesse proposto reclamo all'ISVAP (oggi IVASS);
d. a suo dire:
i. esso attore aveva diritto all'indennizzo per la verificazione del sinistro oggetto di causa, ricompreso nella suddetta copertura assicurativa;
ii. era nulla, siccome vessatoria – o annullabile, “ove il consenso fosse stato
carpito, o comunque acquisito per effetto di una difforme rappresentazione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 della realtà in capo all'esponente” – la clausola contenuta nell'art. 23 delle condizioni generali di assicurazione, in applicazione della quale esso assicurato aveva consegnato alla compagnia convenuta tutta la documentazione afferente al titolo dominicale sul veicolo (originali della carta di circolazione e del certificato di proprietà, nonché le copie delle chiavi in suo possesso, la procura a vendere o demolire il mezzo e le pezze giustificative delle componenti aggiuntive eventualmente acquistate),
clausola tale da generare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi in capo a essi contraenti,
iii. in violazione del dovere di collaborazione previsto dall'art. 25.3 delle condizioni generali di polizza, la compagnia assicuratrice aveva peraltro commissionato una perizia tecnica senza preavvisare esso assicurato, oltre a presentare denuncia-querela nei suoi confronti, non risultante tuttavia presso la Procura della Repubblica di Cagliari;
iv. la convenuta aveva quindi tenuto un contegno illecito, anche di carattere aquiliano, al solo fine di procrastinare il pagamento dell'indennizzo spettante a esso attore;
e. tali pretese erano state avanzate dinanzi a questo Tribunale nel procedimento regolato dai previgenti artt. 702 bis c.p.c. (n. R.G. 2278/2013), dichiarato estinto per mancata riassunzione nei termini di legge in seguito all'interruzione ex art. 301
c.p.c.;
f. nel presente giudizio esso attore intendeva formulare le medesime domande
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 proposte nella causa menzionata nel punto che precede.
L'attore ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della nullità delle clausole vessatorie presenti nelle condizioni generali di assicurazione, la condanna della compagnia convenuta a pagargli l'indennizzo di 42.690,04 euro (o la diversa somma accertata in corso di causa) ed a risarcirgli i danni subiti in conseguenza delle condotte illecite tenute nel corso della gestione del sinistro.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 13.1.2017, la Controparte_2
si è così difesa:
[...]
a. in via preliminare:
i. ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione ex art. 2952
c.c., essendo trascorso oltre un biennio tra l'ultimo atto interruttivo (la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 24.5.2013, attesa l'estinzione di detto procedimento) e la radicazione della presente causa;
ii. ha chiesto la sospensione del presente giudizio, in attesa che il Tribunale di
Roma definisse il procedimento penale a carico di , originato CP_1
dalla denuncia-querela presentata nei suoi confronti da essa convenuta in relazione ai fatti di causa;
b. ha chiesto il rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo formulata da
, sostenendo che – pur non essendovi contestazione sulla proprietà in CP_1
capo all'attore del veicolo Range Rover tg. EK037HA, né tantomeno sulla sottoscrizione della polizza n. 050913090922030 – non vi era prova della dinamica del sinistro descritta dall'attore, in particolare:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 i. all'esito dell'istruzione tecnica della pratica, demandata a , Tes_1
della ISRH Goth GmbH, quest'ultimo aveva appurato che:
o le due chiavi consegnate dall'assicurato non mostravano segni di copiatura e recavano nel guscio il comando – scheda elettronica a circuito stampato e trasponder – per l'attivazione dell'antifurto,
azionabile unicamente con tale tasto;
o la rimozione della scheda elettronica da dette chiavi era operazione agevolmente effettuabile con un cacciavite o un coltello e provocava lievi smussamenti negli spigoli;
o una delle due chiavi consegnate dall'attore, la cui scheda a circuito stampato era stata rimossa, presentava lievi smussamenti negli spigoli;
ii. l'attore non aveva effettuato alcun ordine di chiavi supplementari;
iii. all'esito delle ulteriori indagini effettuate, era emerso come il veicolo non fosse mai stato interessato da problematiche di accensione o avviamento,
né di malfunzionamento delle chiavi, le cui batterie non erano mai state sostituite;
iv. tali verifiche avevano quindi indotto essa convenuta a presentare la denuncia-querela nei confronti dell'assicurato per il delitto previsto dall'art. 642, comma 2, c.p.;
c. in relazione alla domanda di nullità formulata dall'attore, ha sostenuto che, oltre ad essere maturata la prescrizione, trattavasi di pretesa sia generica, sia priva di senso,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7
considerato che
il furto totale comportava comunque la perdita del bene, nonché
come, in ipotesi di ritrovamento del mezzo, le condizioni generali di polizza consentivano all'assicurato di conservarlo e, comunque, la documentazione indicata da consegnare in seguito al lamentato furto era necessaria per istruire la relativa pratica;
d. ha contestato la fondatezza delle condotte ascrittele dall'attore, nonché come non vi fosse prova che, al momento del sinistro, il valore del veicolo (dal quale avrebbe dovuto essere comunque detratta la franchigia del 10%) fosse pari a 44.800,00
euro.
3. Nell'udienza del 7.2.2017 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c.
4. In seguito ad alcuni rinvii, con ordinanza pronunciata il 5.1.2022 il giudice ha osservato che l'eccezione di prescrizione avrebbe potuto essere decisa unitamente al merito, nonché
come “non sono rinvenibili in atti le produzioni 3) e 4) prodotte dalla difesa della
all'udienza 7.2.2017 (di cui è stata autorizzata la produzione in forma CP_2
cartacea; per contro è stata disposta la custodia delle chiavi presso la cassaforte del
Tribunale)”.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.2.2022 (nella quale il giudice aveva disposto nuovamente la custodia in cassaforte delle due chiavi del veicolo oggetto di causa, doc. 828), con ordinanza pronunciata il 24.11.2022 il giudice ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta (capitoli 12-14)
e la prova per testimoni (capitoli ) chiesti dall'attore nella sua seconda Tes_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
6. Nelle udienze tenute in data 16.1.2023, 3.4.2023 (all'esito della quale la parte attrice ha rinunciato all'audizione degli altri testimoni, rinuncia accettata dalla parte convenuta) il giudice onorario delegato all'assunzione delle prove orali ha esaminato i testimoni Tes_3
.
[...] Persona_1
7. Con ordinanza pronunciata il 29.3.2024 il giudice ha nominato CTU l'ing. Per_2
, al quale nella successiva udienza del 16.5.2024 è stato conferito l'incarico
[...]
peritale consistente nel rispondere ai quesiti formulati nei punti 1, 7 e 11 della terza memoria 24.7.2017 ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta.
8. In seguito all'autorizzazione di una proroga, il 3.12.2024 il CTU ha depositato la relazione peritale, in riferimento alla quale, con decreto del 7.2.2025, il giudice ha liquidato al CTU
complessivi 1.302,38 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge),
ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro, nei rapporti con il consulente.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 14.3.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 6.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
10. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 6.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
12. La domanda di pagamento dell'indennizzo formulata da deve essere accolta. CP_1
12.1 L'eccezione di prescrizione, sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta, non è
fondata, poiché:
a. nell'art. 2952 (rubricato “Prescrizione in materia di assicurazione”), commi 1-2,
c.c. si legge che “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno
dalle singole scadenze”. (comma 1) Gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del
contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”
(comma 2);
b. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “stante la
tassatività e la non suscettibilità di applicazione analogica dei casi di interruzione e
sospensione della prescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941 e 2942
c.c.)”, “la prescrizione annuale di cui all'art. 2935 cit. non è interrotta, ne' sospesa
dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui
decisione possa influire sull'esistenza (o meno) del diritto azionato, il corso della
cui prescrizione, in pendenza di procedimento penale, può essere interrotto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 dall'interessato con reiterate intimazioni di pagamento. Con la conseguenza, che la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionata la fattispecie
dalla quale nasca il diritto (e cioè dal giorno in cui si è verificato il danno coperto
da assicurazione)” (Cass. n. 5630/2020, n. 15921/2014, n. 5716//1985, n.
5878/1981);
non è tuttavia preclusa alle parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, la facoltà di pattuire, quale “condizione sospensiva
dell'esercizio del diritto all'indennità la circostanza futura ed incerta dell'inizio di
un giudizio penale a carico dell'assicurato per simulazione riguardante i fatti
generatori del danno coperto da assicurazione (furto, incendio, ecc.). E, la
pendenza di tale condizione costituisce ostacolo giuridico all'esercizio del diritto
suddetto (ex plurimis, Cass. 4 aprile 2003, n. 5322); lo stesso diritto non può essere
esercitato, perché sottoposto a condizione sospensiva, per cui, a norma dell'art.
2935 c.c., neppure la prescrizione può decorrere”, fattispecie che deve ritenersi integrata anche qualora la clausola contrattuale sottoponga “a condizione il diritto al
pagamento e non il diritto all'indennità, condizionando solo la liquidazione dei
danno" alla verifica dell'assenza delle cause ostative, tra le quali la pendenza di un
procedimento penale nei confronti dell'assicurato relativo al fatto generativo del
danno” (Cass. n. 15921/2014, n. 6458/1998);
tale assunto riposa sulla considerazione secondo cui “ritenere che sussista un
diritto dell'assicurato all'indennità autonomo dal diritto al pagamento
dell'indennità, per cui il primo dovrebbe essere esercitato entro l'anno ed il secondo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 sarebbe condizionato all'accertamento negativo in sede penale, è errato in diritto.
Tale dicotomia contrasta con la disciplina legale del contratto di assicurazione.
Secondo la previsione dell'art. 1882 cod. civ., il contratto di assicurazione fa
nascere a carico dell'assicuratore un solo obbligo, che è quello di rivalere
l'assicurato del danno ad esso prodotto dal sinistro, e cioè di pagargli il
risarcimento del danno (artt. 1904 e 1905 cod. civ.). Risarcimento che consiste, di
norma, nel pagamento di una somma di denaro equivalente alla perdita subita
dall'assicurato. Se fosse vero l'assunto della sentenza impugnata si avrebbe che il
diritto all'indennità, sorto per effetto dell'evento costituente il rischio coperto, esiste
immediatamente e come tale è esigibile, ma il pagamento potrebbe non essere
dovuto perché la condizione sospensiva, contrattualmente prevista, non si è
verificata. Ma, in tal modo, il diritto all'indennizzo sarebbe privo di contenuto
patrimoniale, con evidente contraddizione in termini, nonché con violazione del
disposto dell'art. 1174 cod. civ. In effetti, diritto all'indennizzo e diritto al
pagamento dello stesso coincidono, poiché il pagamento, in tema di assicurazione
contro i danni, altro non è che il diritto dell'assicurato a vedersi risarcito, nei modi
e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto in conseguenza del sinistro (art.
1905 cod. civ.)” e, pertanto, “in tema di assicurazione contro i danni, quando le
parti elevino a condizione sospensiva del pagamento dell'indennizzo a carico
dell'assicuratore, la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un procedimento
penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno,
l'avveramento di tale condizione è di ostacolo all'esercizio del diritto all'indennizzo,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 con la conseguenza che a norma dell'art. 2935 c.c. è impedito il decorso della
prescrizione” (sempre Cass. n. 15921/2014);
c. nel caso in esame:
i. nell'art. 25, comma 3, delle condizioni generali della polizza n.
50913090922030, stipulata il 30.3.2012 (doc. 9 atto di citazione) si legge che
“Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per fatti
dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia
accertato il fatto stesso”;
ii. non è sul punto condivisibile la tesi sostenuta dalla
[...]
secondo cui, ““il fatto” di cui all'art. 25) da Controparte_2
accertarsi penalmente è il furto e non certo l'eventuale comportamento doloso
dell'assicurato e la querela cui si deve fare riferimento è quella sporta
dall'assicurato per il furto del veicolo e non quella (meramente eventuale)
sporta da per il tentativo di frode”, laddove, come detto, ciò che CP_2
rileva non è lo specifico reato – o il fatto che sia ascritto a ignoti, all'assicurato o a terzi – bensì il fatto che quest'ultimo incida sull'obbligo di pagamento in capo alla compagnia assicuratrice e, correlativamente, sul diritto all'indennizzo in favore del beneficiario dell'assicurazione;
iii. in disparte la denuncia querela contro ignoti proposta da il CP_1
25.10.2012 alla Stazione dei Carabinieri di Decimomannu (doc. 1 atto di citazione) – dalla quale è originato il procedimento penale n. R.G.N.R.
8981/2012, definito con decreto di archiviazione emesso il 28.1.2013 dal G.I.P.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 presso questo Tribunale – il 17.4.2013 la Controparte_2
ha a sua volta presentato denuncia-querela nei confronti dell'odierno
[...]
attore dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
ascrivendo a quest'ultimo il reato delitto previsto dall'art. 642, comma 2, c.p.
(avente ad oggetto la condotta commessa da chi, “al fine di conseguire per sé o
per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante
da un contratto di assicurazione (…) distrugge, falsifica, altera o precostituisce
elementi di prova o documentazione relativi al sinistro”);
iv. nonostante l'attore abbia tardivamente prodotto in giudizio (a corredo della comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata il 2.2.2021, ossia quando erano ampiamente maturate le preclusioni istruttorie) il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Roma (proc. n. R.G.N.R. n. 19246/13, n. R.G.
G.I.P. 23126/13) aveva fissato al 20.1.2017 l'udienza camerale ex artt. 409 e
410 c.p.p. in seguito all'opposizione proposta il 24.9.2013 dalla compagnia assicuratrice alla suddetta richiesta di archiviazione – tardività tempestivamente eccepita dalla medesima convenuta – come condivisibilmente osservato dal giudice istruttore nell'ordinanza del 5.1.2022, “con la memoria 8.3.2017 la
difesa dell'attore ebbe a riferire che “il procedimento – conseguente alla
querela della convenuta - era stato archiviato e ha proposto CP_2
opposizione: dopo l'udienza in camera di consiglio tenutasi il 20 gennaio del
corrente anno si attende lo scioglimento della riserva da parte del GIP del
Tribunale di Roma”” e “mai la predetta affermazione è stata contestata dalla
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 difesa della convenuta”, con conseguente operatività del principio ex art. 115
c.p.c.;
v. si appalesa quindi ininfluente il precedente giudizio introdotto col previgente rito sommario di cognizione (n. R.G. 2278/2013 di questo Tribunale),
sull'assorbente rilievo che il suddetto procedimento penale era ancora pendente dopo la radicazione della presente causa, circostanza peraltro chiaramente desumibile dalle conclusioni rassegnate dalla convenuta nella sua comparsa di risposta (nelle quali ha insistito anche nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.10.2025), ove quest'ultima ha chiesto, preliminarmente, di “sospendere il
presente giudizio in attesa della pronuncia del Giudice Penale di Roma, sulla
denuncia-querela presentata da contro ”. CP_2 CP_1
12.2 Riguardo all'an della pretesa, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi
vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
12.3 In materia di inadempimento di una obbligazione, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante
sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione
di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”
(tra le tante, Cass. n. 8903/2025, n. 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012,
n. 15659/2011, n. 1743/2007, n. 20073/2004, SS.UU. n. 13533/2001).
Con specifico riferimento al contratto disciplinato dagli artt. 1904 ss. c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il
fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro
verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in
cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di
dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso
ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (tra le tante, Cass. n. 30656/2017, n.
7349/2015, n. 6548/2013), nonché come “A tal fine la denuncia in sede penale di un
reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia
verificato” (Cass. n. 3446/2023, n. 32637/2022, n. 1935/2003).
12.4 Alla luce delle emergenze processuali (allegazioni delle parti, documentazione prodotta,
prove orali assunte e consulenza tecnica d'ufficio), deve concludersi che CP_1
non ha fornito prova idonea del furto de quo nelle circostanze di tempo, luogo e modo esposte nell'atto di citazione – e, quindi, della verificazione del rischio assicurato – per le ragioni che seguono.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 a. Sono anzitutto pacifiche tra le parti, oltre che documentate, sia la titolarità in capo all'attore del diritto dominicale sul veicolo Range Rover – tg. EK037HA, sia la stipulazione della polizza n. 050913090922030, avente tra l'altro ad oggetto la copertura per l'ipotesi di furto totale del mezzo.
b. Riguardo all'accadimento oggetto di causa, rispettivamente:
i. nell'atto introduttivo si sostiene che il veicolo sopra menzionato è stato prelevato da ignoti il 24.10.20212 dal parcheggio prospiciente il ristorante “Al
Marigian”, sito a Cagliari, viale Monastir, locale all'interno del quale l'attore stava cenando insieme alla compagna;
Persona_1
Cont ii. secondo la convenuta aprì una delle due chiavi, tolse il trasponder e lo
consegnò a qualcun altro che, inserito il trasponder in altro guscio, rubò il
veicolo. Nessun'altra spiegazione logica può essere data per l'assenza del
Cont trasponder dal telecomando\chiave (autentico) consegnata dal legale di a
(pag. 5 delle note conclusive depositate il 23.9.2025); CP_2
iii. nelle note conclusive depositate il 3.10.2025, ha sostenuto che “se CP_1
l'attore poteva tranquillamente duplicare la chiave, non si comprende per
quale motivo avrebbe dovuto aprire una delle chiavi in suo possesso per
consegnarne al ladro la parte elettronica. oltretutto consegnando poi la chiave
vuota alla compagnia assicuratrice perché la usasse per querelarlo. È evidente
che l'attore, non avendo mai usato il doppione (circostanza che capita
pressoché a chiunque) non si era mai potuto accorgere che la chiave non
funzionava” (pag. 7).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 c. L'unico elemento di prova univocamente confermativo (se atomisticamente
Contr considerato) della tesi dell è costituito dalle dichiarazioni rese all'udienza del
3.4.2023 da , la quale ha confermato la circostanza oggetto del Persona_1
capitolo 1 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dell'attore – ossia il fatto che il 24.10.2012 il veicolo oggetto di causa fosse posteggiato “nel piazzale
antistante il ristorante “Al Marigian” in Cagliari, viale Monastir” – occasione in cui “eravamo a cena al ristorante, ma non ricordo a che ora sia finita la cena”,
nonché come “avevo custodito la seconda chiave nel portagioie nel periodo di
convivenza”.
È del tutto irrilevante, infatti, la testimonianza resa all'udienza del 16.1.2023
da Appuntato Scelto della Stazione dei Carabinieri di Tes_3
Decimomannu, il quale non ha avuto alcuna percezione diretta dei fatti di causa,
essendosi limitato a redigere la denuncia-querela presentata dall'attore il
25.10.2012.
d. Pur non potendosi dubitare a priori dell'attendibilità di – Persona_1
richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “non sussiste alcun principio
di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o
coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto
dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
secondo cui non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori
elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (tra le tante Cass. n. 6001/2023), considerato peraltro che la testimone ha riferito come la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 relazione sentimentale con l'attore fosse cessata da otto anni – in base al criterio della preponderanza dell'evidenza, dette affermazioni si appalesano tuttavia insufficienti a sorreggere la ricostruzione dei fatti prospettata da , in CP_1
particolare:
i. all'esito delle operazioni peritali, è infatti emerso che:
o le due chiavi fornite in dotazione all'attore al momento dell'acquisto del veicolo – “ognuna composta da un telecomando (per apertura, chiusura
portiere ed avviamento) e da una chiave meccanica al suo interno
(utilizzabile esclusivamente per l'apertura della portiera lato guida, con
conseguente possibile attivazione dell'antifurto)” (relazione tecnica, pag.
8) – e consegnate da quest'ultimo alla compagnia assicuratrice in seguito alla denuncia del sinistro, corrispondevano a quelle depositate in causa ed analizzate dal CTU, il quale ha accertato come una delle due (denominata n. 1) “NON risultava completa, in quanto essa era completamente priva
della parte elettronica” (elaborato tecnico, pag. 7), verificandone comunque l'appartenenza all'autovettura “Range Rover
SALVA2BCXCH640592, immatricolata in Italia il 27.03.2012, targata
EK037HA”, essendo “esattamente identica alla parte meccanica della
chiave 2, e non reca alcun segno di copiatura, allora anche la chiave 1
può essere ritenuta appartenente al veicolo oggetto del contenzioso”
(elaborato tecnico, pag. 8);
o il veicolo oggetto di causa “disponeva di un antifurto immobilizzatore il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 cui comando avveniva tramite componenti elettronici che si trovavano
all'interno dell'impugnatura delle chiavi”;
o il mezzo “poteva essere acceso ed azionato solo mediante il telecomando”;
ii. la tesi sostenuta da nelle sue note conclusive – e riportata nel CP_1
punto 12.a-b-iii che precede – si appalesa scarsamente credibile, tenuto conto che:
o l'attore non ha mai contestato malfunzionamenti delle due chiavi, né al momento dell'acquisto, né durante i sette mesi successivi (ossia fino al lamentato furto);
o l'allegazione secondo cui la chiave (n. 1) priva della scheda elettronica fosse inutilizzata, siccome conservata da (“nel Persona_1
portagioie”) – circostanza affermata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – non giova minimamente alla suddetta tesi difensiva, non essendo in alcun modo compatibile con l'asportazione della componente elettronica (evenienza che,
paradossalmente, sarebbe stata più verosimile in ipotesi di utilizzo assiduo della chiave, laddove vi sarebbero state molte più occasioni per terzi malintenzionati di rimuovere la scheda), apparendo peraltro singolare che,
al momento dell'acquisto, l'attore non abbia verificato il corretto funzionamento di entrambe le chiavi;
o né tantomeno possono trarsi elementi significativi dall'avvenuta consegna all'assicurazione anche della chiave 1, sull'assorbente rilievo che la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 mancata consegna, in seguito al furto, delle chiavi a propria disposizione avrebbe comportato la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo per l'assicurato (art. 23 delle condizioni generali di assicurazione);
iii. è ininfluente, infine, l'osservazione effettuata dal CTU, in sede di controdeduzioni, in ordine all'esistenza di “mezzi ordinariamente nella
disponibilità di professionisti del settore della duplicazione delle chiavi dei
veicoli che possono comunque duplicare la chiave del modello di auto in
argomento, sia nella sua parte meccanica, che nella sua parte elettronica,
garantendone l'efficace funzionamento per l'apertura dell'abitacolo e l'avvio
del motore”, trattandosi di mere ipotesi, della cui verificazione in caso in esame non v'è alcun riscontro.
13. Debbono essere respinte anche le altre domande formulate da , in particolare: CP_1
a. la pretesa relativa alla dichiarazione di nullità parziale o all'annullamento delle
“clausole riconosciute vessatorie” – ossia all'art. 23 delle condizioni generali di polizza – considerato che:
i. quanto alla nullità, gli adempimenti posti a carico del consumatore/assicurato in ipotesi di furto totale non ingenerano alcun significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti, laddove:
o trattasi di documentazione (denuncia del sinistro all'Autorità
competente, originale della carta di circolazione, del certificato di proprietà del veicolo e dell'estratto cronologico generale del PRA,
copia delle chiavi, prova dell'esistenza e operatività di impianti
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 antifurto e disponibilità del posto auto protetto, nonché la fattura d'acquisto degli accessori aggiuntivi danneggiati) indispensabile alla compagnia assicuratrice per la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il pagamento totale o parziale dell'indennizzo;
o quanto al rilascio della procura a vendere o demolire il veicolo,
l'alienazione o la demolizione presuppongono chiaramente il mancato ritrovamento del mezzo o che l'assicurato non manifesti la volontà di conservare la porzione del mezzo eventualmente recuperata;
ii. riguardo all'annullabilità, è sufficiente osservare come nell'atto di citazione l'asserito contegno doloso della compagnia assicuratrice sia stato allegato in forma meramente dubitativa (“ove il consenso fosse stato carpito, o
comunque acquisito per effetto di una difforme rappresentazione della
realtà in capo all'esponente”), oltre a non essere stata articolata prova orale sul punto;
b. la pretesa risarcitoria, sia per l'infondatezza della domanda di pagamento dell'indennizzo, sia perché, quand'anche fosse stato riconosciuto quest'ultimo, non sarebbe spettata alcuna ulteriore somma all'attore, il quale non ha allegato, né
tantomeno provato, alcun danno derivante dalle condotte ascritte alla compagnia assicuratrice.
14. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non ravvisandosi CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 ragioni che giustifichino la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'infondatezza di tutte le domande formulate dall'attore.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 (ossia il minimo ordinariamente applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto D.M., sul punto, tra le tante, Cass. n. 11684/2023)
– laddove, oltre alla domanda d'indennizzo di 42.690,04 euro, l'attore ha anche chiesto la declaratoria di nullità parziale dell'art. 23 delle condizioni generali di contratto nonché il risarcimento del danno in via equitativa, pretese la cui sommatoria non avrebbe comunque ragionevolmente condotto al superamento del limite di 52.000,00 euro dello scaglione de
quo – senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, caratterizzata dalla produzione di documenti, dall'esame di due testimoni e dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio;
c. per la fase decisionale, considerato che la parte convenuta ha regolarmente depositato le sue note conclusive.
15. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto del 7.2.2025 in complessivi 1.302,38 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge)
– debbono essere poste interamente a carico di , tenuto conto che anche CP_1
all'esito dell'accertamento peritale è emersa la fondatezza delle domande di pagamento formulate dall'attore.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23
PER QUESTI MOTIVI
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta tutte le domande formulate da;
CP_1
b. condanna a rimborsare alla e CP_1 Controparte_2
spese processuali, così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.616,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
a. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto del 7.2.2025 in complessivi 1.302,38 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – siano poste interamente a carico di . CP_1
Cagliari, 25.11.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 25/11/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 6.11.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 10410/2016
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10410 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016,
vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide PIASOTTI CP_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Farina n. 44, presso C.F._2
lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Amalia COTTI (C.F.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 ), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Alghero n. 35, presso lo C.F._3
studio del difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 6.11.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis, in via principale:
1. dichiarare nulla, inefficace e/o annullare le clausole riconosciute vessatorie, sopra specificate, e previo accertamento dell'avvenuto furto dell'autoveicolo Land Rover Evoque
2.2 TD4 5P Diesel, telaio n. SALVA2BCXCH640592 targato EK037HA, in danno CP_3 di , nonché dei comportamenti contrari a correttezza e buona fede ed CP_1 all'applicazione del contratto, così come al principio del neminem laedere,
2. per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento dell'indennizzo dovuto all'attore a termini di contratto in conseguenza del furto subito e/o comunque al pagamento in favore del della Controparte_5 somma di €.42.690,04 o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, nonché
3. sotto il profilo extracontrattuale, accertare le condotte illecite sopra descritte poste in essere dalla convenuta al fine di evitare di corrispondere la somma dovuta all'attore, condannare al risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta congrua in causa, eventualmente anche con valutazione equitativa
4. in ogni caso con la rivalutazione e gli interessi come per legge
5. con vittoria di spese competenze professionali ed accessori di legge”.
Nell'interesse della convenuta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.10.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, contrariis rejectis: 1) preliminarmente: dichiarare tardive tutte le difese e le produzioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata Cont in data 02.02.2021, nell'interesse di 2) sempre preliminarmente: dichiarare prescritti, ex art. 2952 c.c. tutti i diritti di nascenti dal contratto di assicurazione intercorso tra CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 Cont ed 3) Nel merito: respingere le domande dell'attore perché infondate;
4) In CP_2 ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto quanto segue: CP_1
a. il 24.10.2012, intorno alle ore 23:00, l'autovettura Range Rover – tg. EK037HA,
di sua proprietà, era stata asportata da ignoti dal parcheggio prospiciente il ristorante “Al Marigian” di Cagliari, viale Monastir, all'interno del quale esso attore stava cenando insieme alla compagna;
Persona_1
b. una volta constatato il furto subito, esso attore aveva contattato i Carabinieri e il giorno successivo aveva presentato denuncia contro ignoti nella Stazione di
Decimomannu;
c. poiché il veicolo era assicurato per l'ipotesi di furto con la
[...]
polizza n. 50913090922030, stipulata il 30.3.2012) per Controparte_2
il valore di 45.073,00 euro, il 31.10.2012 esso attore aveva inviato la richiesta d'indennizzo a quest'ultima, la quale non aveva invece provveduto al pagamento,
nonostante le fosse stata fornita tutta la documentazione necessaria ed esso attore avesse proposto reclamo all'ISVAP (oggi IVASS);
d. a suo dire:
i. esso attore aveva diritto all'indennizzo per la verificazione del sinistro oggetto di causa, ricompreso nella suddetta copertura assicurativa;
ii. era nulla, siccome vessatoria – o annullabile, “ove il consenso fosse stato
carpito, o comunque acquisito per effetto di una difforme rappresentazione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 della realtà in capo all'esponente” – la clausola contenuta nell'art. 23 delle condizioni generali di assicurazione, in applicazione della quale esso assicurato aveva consegnato alla compagnia convenuta tutta la documentazione afferente al titolo dominicale sul veicolo (originali della carta di circolazione e del certificato di proprietà, nonché le copie delle chiavi in suo possesso, la procura a vendere o demolire il mezzo e le pezze giustificative delle componenti aggiuntive eventualmente acquistate),
clausola tale da generare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi in capo a essi contraenti,
iii. in violazione del dovere di collaborazione previsto dall'art. 25.3 delle condizioni generali di polizza, la compagnia assicuratrice aveva peraltro commissionato una perizia tecnica senza preavvisare esso assicurato, oltre a presentare denuncia-querela nei suoi confronti, non risultante tuttavia presso la Procura della Repubblica di Cagliari;
iv. la convenuta aveva quindi tenuto un contegno illecito, anche di carattere aquiliano, al solo fine di procrastinare il pagamento dell'indennizzo spettante a esso attore;
e. tali pretese erano state avanzate dinanzi a questo Tribunale nel procedimento regolato dai previgenti artt. 702 bis c.p.c. (n. R.G. 2278/2013), dichiarato estinto per mancata riassunzione nei termini di legge in seguito all'interruzione ex art. 301
c.p.c.;
f. nel presente giudizio esso attore intendeva formulare le medesime domande
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 proposte nella causa menzionata nel punto che precede.
L'attore ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della nullità delle clausole vessatorie presenti nelle condizioni generali di assicurazione, la condanna della compagnia convenuta a pagargli l'indennizzo di 42.690,04 euro (o la diversa somma accertata in corso di causa) ed a risarcirgli i danni subiti in conseguenza delle condotte illecite tenute nel corso della gestione del sinistro.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 13.1.2017, la Controparte_2
si è così difesa:
[...]
a. in via preliminare:
i. ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione ex art. 2952
c.c., essendo trascorso oltre un biennio tra l'ultimo atto interruttivo (la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 24.5.2013, attesa l'estinzione di detto procedimento) e la radicazione della presente causa;
ii. ha chiesto la sospensione del presente giudizio, in attesa che il Tribunale di
Roma definisse il procedimento penale a carico di , originato CP_1
dalla denuncia-querela presentata nei suoi confronti da essa convenuta in relazione ai fatti di causa;
b. ha chiesto il rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo formulata da
, sostenendo che – pur non essendovi contestazione sulla proprietà in CP_1
capo all'attore del veicolo Range Rover tg. EK037HA, né tantomeno sulla sottoscrizione della polizza n. 050913090922030 – non vi era prova della dinamica del sinistro descritta dall'attore, in particolare:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 i. all'esito dell'istruzione tecnica della pratica, demandata a , Tes_1
della ISRH Goth GmbH, quest'ultimo aveva appurato che:
o le due chiavi consegnate dall'assicurato non mostravano segni di copiatura e recavano nel guscio il comando – scheda elettronica a circuito stampato e trasponder – per l'attivazione dell'antifurto,
azionabile unicamente con tale tasto;
o la rimozione della scheda elettronica da dette chiavi era operazione agevolmente effettuabile con un cacciavite o un coltello e provocava lievi smussamenti negli spigoli;
o una delle due chiavi consegnate dall'attore, la cui scheda a circuito stampato era stata rimossa, presentava lievi smussamenti negli spigoli;
ii. l'attore non aveva effettuato alcun ordine di chiavi supplementari;
iii. all'esito delle ulteriori indagini effettuate, era emerso come il veicolo non fosse mai stato interessato da problematiche di accensione o avviamento,
né di malfunzionamento delle chiavi, le cui batterie non erano mai state sostituite;
iv. tali verifiche avevano quindi indotto essa convenuta a presentare la denuncia-querela nei confronti dell'assicurato per il delitto previsto dall'art. 642, comma 2, c.p.;
c. in relazione alla domanda di nullità formulata dall'attore, ha sostenuto che, oltre ad essere maturata la prescrizione, trattavasi di pretesa sia generica, sia priva di senso,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7
considerato che
il furto totale comportava comunque la perdita del bene, nonché
come, in ipotesi di ritrovamento del mezzo, le condizioni generali di polizza consentivano all'assicurato di conservarlo e, comunque, la documentazione indicata da consegnare in seguito al lamentato furto era necessaria per istruire la relativa pratica;
d. ha contestato la fondatezza delle condotte ascrittele dall'attore, nonché come non vi fosse prova che, al momento del sinistro, il valore del veicolo (dal quale avrebbe dovuto essere comunque detratta la franchigia del 10%) fosse pari a 44.800,00
euro.
3. Nell'udienza del 7.2.2017 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c.
4. In seguito ad alcuni rinvii, con ordinanza pronunciata il 5.1.2022 il giudice ha osservato che l'eccezione di prescrizione avrebbe potuto essere decisa unitamente al merito, nonché
come “non sono rinvenibili in atti le produzioni 3) e 4) prodotte dalla difesa della
all'udienza 7.2.2017 (di cui è stata autorizzata la produzione in forma CP_2
cartacea; per contro è stata disposta la custodia delle chiavi presso la cassaforte del
Tribunale)”.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.2.2022 (nella quale il giudice aveva disposto nuovamente la custodia in cassaforte delle due chiavi del veicolo oggetto di causa, doc. 828), con ordinanza pronunciata il 24.11.2022 il giudice ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta (capitoli 12-14)
e la prova per testimoni (capitoli ) chiesti dall'attore nella sua seconda Tes_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
6. Nelle udienze tenute in data 16.1.2023, 3.4.2023 (all'esito della quale la parte attrice ha rinunciato all'audizione degli altri testimoni, rinuncia accettata dalla parte convenuta) il giudice onorario delegato all'assunzione delle prove orali ha esaminato i testimoni Tes_3
.
[...] Persona_1
7. Con ordinanza pronunciata il 29.3.2024 il giudice ha nominato CTU l'ing. Per_2
, al quale nella successiva udienza del 16.5.2024 è stato conferito l'incarico
[...]
peritale consistente nel rispondere ai quesiti formulati nei punti 1, 7 e 11 della terza memoria 24.7.2017 ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta.
8. In seguito all'autorizzazione di una proroga, il 3.12.2024 il CTU ha depositato la relazione peritale, in riferimento alla quale, con decreto del 7.2.2025, il giudice ha liquidato al CTU
complessivi 1.302,38 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge),
ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro, nei rapporti con il consulente.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 14.3.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 6.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
10. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 6.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
12. La domanda di pagamento dell'indennizzo formulata da deve essere accolta. CP_1
12.1 L'eccezione di prescrizione, sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta, non è
fondata, poiché:
a. nell'art. 2952 (rubricato “Prescrizione in materia di assicurazione”), commi 1-2,
c.c. si legge che “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno
dalle singole scadenze”. (comma 1) Gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del
contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”
(comma 2);
b. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “stante la
tassatività e la non suscettibilità di applicazione analogica dei casi di interruzione e
sospensione della prescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941 e 2942
c.c.)”, “la prescrizione annuale di cui all'art. 2935 cit. non è interrotta, ne' sospesa
dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui
decisione possa influire sull'esistenza (o meno) del diritto azionato, il corso della
cui prescrizione, in pendenza di procedimento penale, può essere interrotto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 dall'interessato con reiterate intimazioni di pagamento. Con la conseguenza, che la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionata la fattispecie
dalla quale nasca il diritto (e cioè dal giorno in cui si è verificato il danno coperto
da assicurazione)” (Cass. n. 5630/2020, n. 15921/2014, n. 5716//1985, n.
5878/1981);
non è tuttavia preclusa alle parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, la facoltà di pattuire, quale “condizione sospensiva
dell'esercizio del diritto all'indennità la circostanza futura ed incerta dell'inizio di
un giudizio penale a carico dell'assicurato per simulazione riguardante i fatti
generatori del danno coperto da assicurazione (furto, incendio, ecc.). E, la
pendenza di tale condizione costituisce ostacolo giuridico all'esercizio del diritto
suddetto (ex plurimis, Cass. 4 aprile 2003, n. 5322); lo stesso diritto non può essere
esercitato, perché sottoposto a condizione sospensiva, per cui, a norma dell'art.
2935 c.c., neppure la prescrizione può decorrere”, fattispecie che deve ritenersi integrata anche qualora la clausola contrattuale sottoponga “a condizione il diritto al
pagamento e non il diritto all'indennità, condizionando solo la liquidazione dei
danno" alla verifica dell'assenza delle cause ostative, tra le quali la pendenza di un
procedimento penale nei confronti dell'assicurato relativo al fatto generativo del
danno” (Cass. n. 15921/2014, n. 6458/1998);
tale assunto riposa sulla considerazione secondo cui “ritenere che sussista un
diritto dell'assicurato all'indennità autonomo dal diritto al pagamento
dell'indennità, per cui il primo dovrebbe essere esercitato entro l'anno ed il secondo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 sarebbe condizionato all'accertamento negativo in sede penale, è errato in diritto.
Tale dicotomia contrasta con la disciplina legale del contratto di assicurazione.
Secondo la previsione dell'art. 1882 cod. civ., il contratto di assicurazione fa
nascere a carico dell'assicuratore un solo obbligo, che è quello di rivalere
l'assicurato del danno ad esso prodotto dal sinistro, e cioè di pagargli il
risarcimento del danno (artt. 1904 e 1905 cod. civ.). Risarcimento che consiste, di
norma, nel pagamento di una somma di denaro equivalente alla perdita subita
dall'assicurato. Se fosse vero l'assunto della sentenza impugnata si avrebbe che il
diritto all'indennità, sorto per effetto dell'evento costituente il rischio coperto, esiste
immediatamente e come tale è esigibile, ma il pagamento potrebbe non essere
dovuto perché la condizione sospensiva, contrattualmente prevista, non si è
verificata. Ma, in tal modo, il diritto all'indennizzo sarebbe privo di contenuto
patrimoniale, con evidente contraddizione in termini, nonché con violazione del
disposto dell'art. 1174 cod. civ. In effetti, diritto all'indennizzo e diritto al
pagamento dello stesso coincidono, poiché il pagamento, in tema di assicurazione
contro i danni, altro non è che il diritto dell'assicurato a vedersi risarcito, nei modi
e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto in conseguenza del sinistro (art.
1905 cod. civ.)” e, pertanto, “in tema di assicurazione contro i danni, quando le
parti elevino a condizione sospensiva del pagamento dell'indennizzo a carico
dell'assicuratore, la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un procedimento
penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno,
l'avveramento di tale condizione è di ostacolo all'esercizio del diritto all'indennizzo,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 con la conseguenza che a norma dell'art. 2935 c.c. è impedito il decorso della
prescrizione” (sempre Cass. n. 15921/2014);
c. nel caso in esame:
i. nell'art. 25, comma 3, delle condizioni generali della polizza n.
50913090922030, stipulata il 30.3.2012 (doc. 9 atto di citazione) si legge che
“Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per fatti
dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia
accertato il fatto stesso”;
ii. non è sul punto condivisibile la tesi sostenuta dalla
[...]
secondo cui, ““il fatto” di cui all'art. 25) da Controparte_2
accertarsi penalmente è il furto e non certo l'eventuale comportamento doloso
dell'assicurato e la querela cui si deve fare riferimento è quella sporta
dall'assicurato per il furto del veicolo e non quella (meramente eventuale)
sporta da per il tentativo di frode”, laddove, come detto, ciò che CP_2
rileva non è lo specifico reato – o il fatto che sia ascritto a ignoti, all'assicurato o a terzi – bensì il fatto che quest'ultimo incida sull'obbligo di pagamento in capo alla compagnia assicuratrice e, correlativamente, sul diritto all'indennizzo in favore del beneficiario dell'assicurazione;
iii. in disparte la denuncia querela contro ignoti proposta da il CP_1
25.10.2012 alla Stazione dei Carabinieri di Decimomannu (doc. 1 atto di citazione) – dalla quale è originato il procedimento penale n. R.G.N.R.
8981/2012, definito con decreto di archiviazione emesso il 28.1.2013 dal G.I.P.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 presso questo Tribunale – il 17.4.2013 la Controparte_2
ha a sua volta presentato denuncia-querela nei confronti dell'odierno
[...]
attore dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
ascrivendo a quest'ultimo il reato delitto previsto dall'art. 642, comma 2, c.p.
(avente ad oggetto la condotta commessa da chi, “al fine di conseguire per sé o
per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante
da un contratto di assicurazione (…) distrugge, falsifica, altera o precostituisce
elementi di prova o documentazione relativi al sinistro”);
iv. nonostante l'attore abbia tardivamente prodotto in giudizio (a corredo della comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata il 2.2.2021, ossia quando erano ampiamente maturate le preclusioni istruttorie) il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Roma (proc. n. R.G.N.R. n. 19246/13, n. R.G.
G.I.P. 23126/13) aveva fissato al 20.1.2017 l'udienza camerale ex artt. 409 e
410 c.p.p. in seguito all'opposizione proposta il 24.9.2013 dalla compagnia assicuratrice alla suddetta richiesta di archiviazione – tardività tempestivamente eccepita dalla medesima convenuta – come condivisibilmente osservato dal giudice istruttore nell'ordinanza del 5.1.2022, “con la memoria 8.3.2017 la
difesa dell'attore ebbe a riferire che “il procedimento – conseguente alla
querela della convenuta - era stato archiviato e ha proposto CP_2
opposizione: dopo l'udienza in camera di consiglio tenutasi il 20 gennaio del
corrente anno si attende lo scioglimento della riserva da parte del GIP del
Tribunale di Roma”” e “mai la predetta affermazione è stata contestata dalla
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 difesa della convenuta”, con conseguente operatività del principio ex art. 115
c.p.c.;
v. si appalesa quindi ininfluente il precedente giudizio introdotto col previgente rito sommario di cognizione (n. R.G. 2278/2013 di questo Tribunale),
sull'assorbente rilievo che il suddetto procedimento penale era ancora pendente dopo la radicazione della presente causa, circostanza peraltro chiaramente desumibile dalle conclusioni rassegnate dalla convenuta nella sua comparsa di risposta (nelle quali ha insistito anche nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.10.2025), ove quest'ultima ha chiesto, preliminarmente, di “sospendere il
presente giudizio in attesa della pronuncia del Giudice Penale di Roma, sulla
denuncia-querela presentata da contro ”. CP_2 CP_1
12.2 Riguardo all'an della pretesa, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi
vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
12.3 In materia di inadempimento di una obbligazione, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante
sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione
di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”
(tra le tante, Cass. n. 8903/2025, n. 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012,
n. 15659/2011, n. 1743/2007, n. 20073/2004, SS.UU. n. 13533/2001).
Con specifico riferimento al contratto disciplinato dagli artt. 1904 ss. c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il
fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro
verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in
cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di
dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso
ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (tra le tante, Cass. n. 30656/2017, n.
7349/2015, n. 6548/2013), nonché come “A tal fine la denuncia in sede penale di un
reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia
verificato” (Cass. n. 3446/2023, n. 32637/2022, n. 1935/2003).
12.4 Alla luce delle emergenze processuali (allegazioni delle parti, documentazione prodotta,
prove orali assunte e consulenza tecnica d'ufficio), deve concludersi che CP_1
non ha fornito prova idonea del furto de quo nelle circostanze di tempo, luogo e modo esposte nell'atto di citazione – e, quindi, della verificazione del rischio assicurato – per le ragioni che seguono.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 a. Sono anzitutto pacifiche tra le parti, oltre che documentate, sia la titolarità in capo all'attore del diritto dominicale sul veicolo Range Rover – tg. EK037HA, sia la stipulazione della polizza n. 050913090922030, avente tra l'altro ad oggetto la copertura per l'ipotesi di furto totale del mezzo.
b. Riguardo all'accadimento oggetto di causa, rispettivamente:
i. nell'atto introduttivo si sostiene che il veicolo sopra menzionato è stato prelevato da ignoti il 24.10.20212 dal parcheggio prospiciente il ristorante “Al
Marigian”, sito a Cagliari, viale Monastir, locale all'interno del quale l'attore stava cenando insieme alla compagna;
Persona_1
Cont ii. secondo la convenuta aprì una delle due chiavi, tolse il trasponder e lo
consegnò a qualcun altro che, inserito il trasponder in altro guscio, rubò il
veicolo. Nessun'altra spiegazione logica può essere data per l'assenza del
Cont trasponder dal telecomando\chiave (autentico) consegnata dal legale di a
(pag. 5 delle note conclusive depositate il 23.9.2025); CP_2
iii. nelle note conclusive depositate il 3.10.2025, ha sostenuto che “se CP_1
l'attore poteva tranquillamente duplicare la chiave, non si comprende per
quale motivo avrebbe dovuto aprire una delle chiavi in suo possesso per
consegnarne al ladro la parte elettronica. oltretutto consegnando poi la chiave
vuota alla compagnia assicuratrice perché la usasse per querelarlo. È evidente
che l'attore, non avendo mai usato il doppione (circostanza che capita
pressoché a chiunque) non si era mai potuto accorgere che la chiave non
funzionava” (pag. 7).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 c. L'unico elemento di prova univocamente confermativo (se atomisticamente
Contr considerato) della tesi dell è costituito dalle dichiarazioni rese all'udienza del
3.4.2023 da , la quale ha confermato la circostanza oggetto del Persona_1
capitolo 1 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dell'attore – ossia il fatto che il 24.10.2012 il veicolo oggetto di causa fosse posteggiato “nel piazzale
antistante il ristorante “Al Marigian” in Cagliari, viale Monastir” – occasione in cui “eravamo a cena al ristorante, ma non ricordo a che ora sia finita la cena”,
nonché come “avevo custodito la seconda chiave nel portagioie nel periodo di
convivenza”.
È del tutto irrilevante, infatti, la testimonianza resa all'udienza del 16.1.2023
da Appuntato Scelto della Stazione dei Carabinieri di Tes_3
Decimomannu, il quale non ha avuto alcuna percezione diretta dei fatti di causa,
essendosi limitato a redigere la denuncia-querela presentata dall'attore il
25.10.2012.
d. Pur non potendosi dubitare a priori dell'attendibilità di – Persona_1
richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “non sussiste alcun principio
di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o
coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto
dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
secondo cui non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori
elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (tra le tante Cass. n. 6001/2023), considerato peraltro che la testimone ha riferito come la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 relazione sentimentale con l'attore fosse cessata da otto anni – in base al criterio della preponderanza dell'evidenza, dette affermazioni si appalesano tuttavia insufficienti a sorreggere la ricostruzione dei fatti prospettata da , in CP_1
particolare:
i. all'esito delle operazioni peritali, è infatti emerso che:
o le due chiavi fornite in dotazione all'attore al momento dell'acquisto del veicolo – “ognuna composta da un telecomando (per apertura, chiusura
portiere ed avviamento) e da una chiave meccanica al suo interno
(utilizzabile esclusivamente per l'apertura della portiera lato guida, con
conseguente possibile attivazione dell'antifurto)” (relazione tecnica, pag.
8) – e consegnate da quest'ultimo alla compagnia assicuratrice in seguito alla denuncia del sinistro, corrispondevano a quelle depositate in causa ed analizzate dal CTU, il quale ha accertato come una delle due (denominata n. 1) “NON risultava completa, in quanto essa era completamente priva
della parte elettronica” (elaborato tecnico, pag. 7), verificandone comunque l'appartenenza all'autovettura “Range Rover
SALVA2BCXCH640592, immatricolata in Italia il 27.03.2012, targata
EK037HA”, essendo “esattamente identica alla parte meccanica della
chiave 2, e non reca alcun segno di copiatura, allora anche la chiave 1
può essere ritenuta appartenente al veicolo oggetto del contenzioso”
(elaborato tecnico, pag. 8);
o il veicolo oggetto di causa “disponeva di un antifurto immobilizzatore il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 cui comando avveniva tramite componenti elettronici che si trovavano
all'interno dell'impugnatura delle chiavi”;
o il mezzo “poteva essere acceso ed azionato solo mediante il telecomando”;
ii. la tesi sostenuta da nelle sue note conclusive – e riportata nel CP_1
punto 12.a-b-iii che precede – si appalesa scarsamente credibile, tenuto conto che:
o l'attore non ha mai contestato malfunzionamenti delle due chiavi, né al momento dell'acquisto, né durante i sette mesi successivi (ossia fino al lamentato furto);
o l'allegazione secondo cui la chiave (n. 1) priva della scheda elettronica fosse inutilizzata, siccome conservata da (“nel Persona_1
portagioie”) – circostanza affermata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – non giova minimamente alla suddetta tesi difensiva, non essendo in alcun modo compatibile con l'asportazione della componente elettronica (evenienza che,
paradossalmente, sarebbe stata più verosimile in ipotesi di utilizzo assiduo della chiave, laddove vi sarebbero state molte più occasioni per terzi malintenzionati di rimuovere la scheda), apparendo peraltro singolare che,
al momento dell'acquisto, l'attore non abbia verificato il corretto funzionamento di entrambe le chiavi;
o né tantomeno possono trarsi elementi significativi dall'avvenuta consegna all'assicurazione anche della chiave 1, sull'assorbente rilievo che la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 mancata consegna, in seguito al furto, delle chiavi a propria disposizione avrebbe comportato la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo per l'assicurato (art. 23 delle condizioni generali di assicurazione);
iii. è ininfluente, infine, l'osservazione effettuata dal CTU, in sede di controdeduzioni, in ordine all'esistenza di “mezzi ordinariamente nella
disponibilità di professionisti del settore della duplicazione delle chiavi dei
veicoli che possono comunque duplicare la chiave del modello di auto in
argomento, sia nella sua parte meccanica, che nella sua parte elettronica,
garantendone l'efficace funzionamento per l'apertura dell'abitacolo e l'avvio
del motore”, trattandosi di mere ipotesi, della cui verificazione in caso in esame non v'è alcun riscontro.
13. Debbono essere respinte anche le altre domande formulate da , in particolare: CP_1
a. la pretesa relativa alla dichiarazione di nullità parziale o all'annullamento delle
“clausole riconosciute vessatorie” – ossia all'art. 23 delle condizioni generali di polizza – considerato che:
i. quanto alla nullità, gli adempimenti posti a carico del consumatore/assicurato in ipotesi di furto totale non ingenerano alcun significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti, laddove:
o trattasi di documentazione (denuncia del sinistro all'Autorità
competente, originale della carta di circolazione, del certificato di proprietà del veicolo e dell'estratto cronologico generale del PRA,
copia delle chiavi, prova dell'esistenza e operatività di impianti
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 antifurto e disponibilità del posto auto protetto, nonché la fattura d'acquisto degli accessori aggiuntivi danneggiati) indispensabile alla compagnia assicuratrice per la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il pagamento totale o parziale dell'indennizzo;
o quanto al rilascio della procura a vendere o demolire il veicolo,
l'alienazione o la demolizione presuppongono chiaramente il mancato ritrovamento del mezzo o che l'assicurato non manifesti la volontà di conservare la porzione del mezzo eventualmente recuperata;
ii. riguardo all'annullabilità, è sufficiente osservare come nell'atto di citazione l'asserito contegno doloso della compagnia assicuratrice sia stato allegato in forma meramente dubitativa (“ove il consenso fosse stato carpito, o
comunque acquisito per effetto di una difforme rappresentazione della
realtà in capo all'esponente”), oltre a non essere stata articolata prova orale sul punto;
b. la pretesa risarcitoria, sia per l'infondatezza della domanda di pagamento dell'indennizzo, sia perché, quand'anche fosse stato riconosciuto quest'ultimo, non sarebbe spettata alcuna ulteriore somma all'attore, il quale non ha allegato, né
tantomeno provato, alcun danno derivante dalle condotte ascritte alla compagnia assicuratrice.
14. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non ravvisandosi CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 ragioni che giustifichino la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'infondatezza di tutte le domande formulate dall'attore.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 (ossia il minimo ordinariamente applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto D.M., sul punto, tra le tante, Cass. n. 11684/2023)
– laddove, oltre alla domanda d'indennizzo di 42.690,04 euro, l'attore ha anche chiesto la declaratoria di nullità parziale dell'art. 23 delle condizioni generali di contratto nonché il risarcimento del danno in via equitativa, pretese la cui sommatoria non avrebbe comunque ragionevolmente condotto al superamento del limite di 52.000,00 euro dello scaglione de
quo – senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, caratterizzata dalla produzione di documenti, dall'esame di due testimoni e dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio;
c. per la fase decisionale, considerato che la parte convenuta ha regolarmente depositato le sue note conclusive.
15. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto del 7.2.2025 in complessivi 1.302,38 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge)
– debbono essere poste interamente a carico di , tenuto conto che anche CP_1
all'esito dell'accertamento peritale è emersa la fondatezza delle domande di pagamento formulate dall'attore.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23
PER QUESTI MOTIVI
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta tutte le domande formulate da;
CP_1
b. condanna a rimborsare alla e CP_1 Controparte_2
spese processuali, così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.616,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
a. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto del 7.2.2025 in complessivi 1.302,38 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – siano poste interamente a carico di . CP_1
Cagliari, 25.11.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10410/2016 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24