Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 3101 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. Cordova Silvia e Raoul Scotto di Tella )
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. DOA Controparte_1
ALESSANDRO)
Resistente
All'udienza del 17.06.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese di lite. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
CP_ giudizio l chiedendo la declaratoria di irripetibilità dell'indebito, contestato dall , sulla pensione cat. AS n. 04046471, con nota del 17.01.2023, nel CP_1
periodo febbraio 2020-gennaio2023, per un importo complessivo di euro 604,98.”. Il
ricorrente eccepiva la tutela dell'affidamento e la carenza di dolo, invocando, la disciplina di favore applicabile all'indebito assistenziale.
CP_ L' ritualmente citato, si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto
Il ricorso merita di essere rigettato.
Si osserva che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è
affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti -
della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Deve, quindi, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile
( in tal senso Cass. 2020 n. 13223).
CP_ Ciò posto, nel caso in esame l ha chiesto con nota del 17.01.2023 la restituzione di quanto indebitamente erogato nel periodo periodo da febbraio 2020-gennaio2023
a titolo di assegno sociale, una volta verificato il superamento da parte della beneficiaria dei limiti reddituali, circostanza non contestata dal ricrrente.
Va, innanzitutto, precisata la qualificazione della domanda come azione di accertamento negativo del credito (pacifica in giurisprudenza) e la natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, trattandosi di un beneficio
(assegno sociale) privo di copertura contributiva e assicurativa.
Si osserva che l'assegno sociale, viene erogato in forma provvisoria salvo conguaglio da effettuarsi nel momento in cui vengono dichiarati i redditi incidenti sulla prestazione stessa.
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 del 30 giugno 2022
metteva in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo. In altre parole, è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico (cioè, non riconducibile né al dolo del beneficiario, né ad un
CP_ errore da parte dell , la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de plano.
Si osserva, inoltre, che l'art. 21 del d.l. 144 del 2022 ha previsto che il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta
2020, venga avviato entro il 31 dicembre 2023
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che il recupero posto in essere
CP_ dall nel gennaio del 2023 con riferimento al periodo febbraio 2020-
gennaio2023, debba considerarsi tempestivo in quanto l , avendo avuto CP_1
conoscenza della situazione reddituale del ricorrente solo con la dichairazione dei redditi del 2020, si è attivato nei termini di legge. Non sfugge inoltre che nella domanda di assegno sociale, presentata in data 31.1.2020, il ricorrente aveva dichiarato di non percepire redditi diversi da pensione (doc. 1) nonsussiste pertanto l'esigenza di tutela del legittimo affidamento..
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va dunque rigettato con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, all'udienza del 17/06/2025.
- 5 -
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AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro