CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa RI LF - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa PP D'NV - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, n. 3133/2022, pubblicata il 29 marzo 2022 e notificata in data 15 aprile 2022, nell'ambito del giudizio di appello iscritto al n.
2313/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
T R A la (c.f.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Bonea (BN) alla via Campolongo, rappresentata e difesa dall'avv. LO Iannace (c.f.: ) CodiceFiscale_1
- APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE -
ED
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Prof. Luca CP_1 C.F._2
Parrella, (c.f. ) - APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE - C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con una citazione notificata il 15 dicembre 2020 conveniva in CP_1
giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia d'impresa la (d'ora in poi anche solo società) chiedendo di “
1. Parte_1
dichiarare nulla o, comunque, annullare, per i motivi esposti sopra, la delibera del
01.12.2020 assunta dalla società con cui è stata Parte_1
illegittimamente decisa la esclusione il socio;
2. dichiarare nullo o, CP_1
comunque, annullare l'art. 23.1, primo capoverso, dello statuto della società REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
Stradeitalia nella parte in cui prevede che costituiscono “giusta causa di Pt_1
esclusione” le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale”;
3. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione al procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e di non avere percepito i secondi”.
Deduceva al riguardo:
a) di essere socio, unitamente al fratello LO, che ne era anche amministratore, della con sede in Bonea (BN), alla via Parte_1
Matine numeri 7/9, e ciascuno possedeva il 50% delle quote sociali;
b) di avere presentato ricorso ex art. 2409 cod. civ. al Tribunale delle imprese con cui aveva contestato le gravi irregolarità commesse dal fratello, quale amministratore e socio di tra cui, lo svuotamento della Parte_1
società mediante trasferimento dei propri beni in favore di società direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso , l'omessa consegna al fratello Per_1
socio della documentazione sociale, in violazione dei diritti del socio e dell'ordine impartito dal Tribunale a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da , CP_1
l'omessa redazione dei bilanci degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e l'omessa convocazione dei soci ai fini della relativa approvazione;
c) che nelle more dell'espletamento del citato procedimento ex art. 2409
c.p.c., in cui era astato nominato un curatore speciale, la Parte_1
in data 1.12.2020, nella persona dell'altro socio nonché amministratore della
[...]
società, nell'assemblea convocata per l'approvazione dei (soli) bilanci degli esercizi
2017, 2018 e 2019, deliberava anche l'esclusione di dalla società, sulla CP_1
base di presupposti assolutamente inesistenti, motivando tale delibera col fatto che egli aveva assunto una condotta “incompatibile con la carica e qualifica di socio” e sussisteva “una giusta causa di esclusione del socio” poiché egli aveva celato “ un documento, in particolare un decreto ingiuntivo destinato alla , Parte_1
procedendone alla ricezione senza darne notizia all'amministratore”;
d) che tale delibera era però stata assunta sia in violazione dell'art. 23, co. 2 dello Statuto sociale, secondo cui “se la società è composta di due soci,
l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale del luogo ove è la sede sociale, su domanda dell'altro”, sia sulla base di una clausola dello statuto che era
Pag. 2 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
nulla per la sua indeterminatezza, perché prevedeva l'esclusione per le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale”, e ciò nelle società a base capitalistica, a differenza delle società di persone, caratterizzate da intuitus personae, non era possibile, non potendosi applicare alle prime la disciplina dell'art. 2286 c.c. dettata per le seconde, e comunque, perché l'inadempimento contestato - per il quale pendeva, tra le stesse parti, innanzi al Tribunale di
Benevento, un apposito giudizio risarcitorio, con relativa istanza cautelare, temerariamente avviato da , n.q. di amministratore di – Per_1 Parte_1
non corrispondeva a fatti realmente verificatisi, che, in ogni caso, non integravano, il grave inadempimento che poteva determinare l'esclusione del socio.
2. Nel corso del procedimento, da un lato nessuno si costituiva per la società, sebbene essa fosse rappresentata dall'amministratore giudiziario, che nel frattempo era stato nominato dal Tribunale, a seguito della revoca dell'amministratore ordinario, all'esito del procedimento ex art. 2409 c.p.c.; dall'altro lato, veniva avanzata dall'attore istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata ex artt. 2479 ter e 2378 c.c., che, rigettata dal Tribunale, veniva reclamata e poi accolta dal Tribunale in composizione collegiale.
All'udienza del 17 marzo 2022, la causa veniva rimessa in decisione senza i termini dell'art. 190 c.p.c. e decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale così provvedeva: “Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto CP_2
dispone annullarsi la delibera del 1.12.2020 assunta dalla società Parte_1
, con la quale è stata illegittimamente decisa la esclusione del socio
[...]
; Dichiara nulla la clausola dello statuto della società CP_1 Parte_1
di cui all'art 23.1., primo capoverso, nella parte in cui prevede che costituiscono giusta causa di esclusione “le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale”; - Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di , che si liquidano in euro 3000,00 per compensi CP_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
In particolare, il Giudice di prime cure, premesso che nelle società di capitali, quale era la società convenuta, le cause di esclusione del socio dalla società erano tassative e quelle stabilite per statuto dovevano essere necessariamente specifiche, ivi compresa l'esclusione per “giusta causa”, anche l'esclusione per grave
Pag. 3 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
inadempimento degli obblighi sociali, ricorrente nella specie, doveva individuare specificamente nello statuto le obbligazioni violate, e la generica clausola lacunosa non poteva essere riempita mediante l'applicazione analogica di principi dettati per le società di persone o per l'inadempimento dei contratti, sicché l'esclusione di doveva considerarsi illegittima, non solo perché disposta sulla base di CP_1
una clausola illegittima, peraltro in relazione ad un inadempimento contestato, ma anche perché era stata disposta sostanzialmente dall'assemblea composta dall'altro socio, in violazione di quanto prescritto dall'art. 23, co. 1 dello statuto secondo cui “se la società è composta di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale del luogo ove è la sede sociale, su domanda dell'altro”.
3. Con atto di citazione notificato ad il 16 maggio 2022 la CP_1
ha proposto appello avverso la detta sentenza, con cui Parte_1
ha concluso chiedendo all''Ecc.ma Corte di Appello adita “Previa verifica della corretta costituzione effettuata dal ricorrente nel giudizio di primo grado, (di) revocare il provvedimento con il quale ne è stata dichiarata la contumacia ed in accoglimento dei motivi proposti con il presente giudizio (e di quelli già proposti nella memoria difensiva e di costituzione) così provvedere: a. in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza per materia dell'Adito Tribunale per essere competente a mente della previsione statutaria contenuta all'Art. 27: “un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, su istanza della parte diligente” (“Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e la società ovvero tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o instaurate contro di loro, sono devolute ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, su istanza” della parte diligente”) . b. sempre in via pregiudiziale, previa verifica della corretta costituzione effettuata dal ricorrente nel giudizio di primo grado, revocare il provvedimento con il quale ne è stata dichiarata la contumacia e rimettere nei termini il sig. , in proprio e nella qualità, ed in accoglimento dei motivi Per_1
proposti con il presente giudizio (e di quelli già proposti nella memoria difensiva e di costituzione) così provvedere:
2. in via principale e nel merito: rigettare integralmente le domande così come proposte dalla società ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutto quanto argomentato innanzi;
3.
Condannare il Sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio CP_1
Pag. 4 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
Con tale gravame, la società ha contestato la sentenza impugnata perché:
A) il Tribunale aveva erroneamente dichiarato la sua contumacia, nonostante essa si era costituita nel procedimento cautelare iniziato in corso di causa per la sospensione dell'esecuzione della delibera;
B) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la sua competenza, nonostante la citata clausola dell'art. 23, co. 1 dello Statuto - che stabiliva la competenza del
Tribunale in caso di esclusione di un socio da una società composta da due soci - fosse derogata da quella generale dell'art. 27, che stabiliva la competenza dell' arbitro unico su tutte le questioni insorte nei rapporti tra socio e società, peraltro riconosciuta dal medesimo attore, che, sul medesimo oggetto, aveva fatto ricorso al giudizio arbitrale, con la richiesta al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento della nomina di un Arbitro unico, poi costituito in data 17 marzo 2021, per la risoluzione della lite, così manifestando l'intenzione di rinunziare al giudizio pendente dinnanzi alla sezione imprese del Tribunale di Napoli;
C) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la nullità della clausola che stabiliva l'esclusione del socio per il grave inadempimento alle obbligazioni sociali, escludendo che la condotta di - che aveva omesso, a dire dell'appellante, CP_1
di consegnare all'amministratore il decreto ingiuntivo emesso a danno della
, costringendo la società a formulare un'opposizione tardiva allo stesso, Parte_1
e così provocandole gravi danni – configurasse un grave inadempimento o una giusta causa di esclusione dalla società .
4. Con comparsa del 20 settembre 2022 si è costituito in appello , CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello, non avendo l'appellante specificamente impugnato il capo della sentenza che aveva dichiarato la nullità per indeterminatezza della clausola statutaria, che stabiliva l'esclusione del socio per grave inadempimento alle obbligazioni derivanti da contratto sociale, sicché doveva ritenersi precluso, perché coperto dal giudicato, l'esame di tale clausola, avente natura pregiudiziale rispetto alle altre questioni, e la conseguente esclusione deliberata sulla base della stessa;
nel merito, ha comunque ritenuto l'appello infondato, sia con riguardo al primo motivo, non essendosi l'appellante costituita nel giudizio di merito, ma solo in quello cautelare, non comparendo peraltro in tutte le udienze di merito tenutesi, sia con riguardo al secondo motivo, non risultando
Pag. 5 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
corretta l'interpretazione dell'art. 27 dello statuto data dall'appellante, secondo cui la competenza arbitrale doveva considerarsi speciale rispetto a quella stabilita dall'art. 23, co. 2 dello Statuto, cioè a quella del Tribunale su tutte le ipotesi di esclusione del socio dalla società (riguardanti non soltanto la delibera di esclusione, ma anche l'opposizione avverso l'esclusione illegittimamente deliberata dalla società composta da due soli soci), sia infine con riguardo all'esistenza stessa del grave inadempimento a lui contestato.
Con il medesimo atto di costituzione ha poi proposto appello incidentale, con cui ha chiesto disporsi la modifica della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non aveva provveduto sulle spese del doppio grado cautelare, svoltosi in corso di causa e definito con ordinanza collegiale del Tribunale delle
Imprese, che con provvedimento ben motivato aveva accolto il reclamo proposto da
, deliberando la sospensione dell'esecuzione della delibera di esclusione CP_1
impugnata.
Ha pertanto concluso chiedendo alla Corte di “A. rigettare l'appello siccome inammissibile ed infondato e confermare la sentenza di primo grado;
B. accogliere
l'appello incidentale e, per l'effetto, condannare la al pagamento Parte_1
delle spese di lite della doppia fase cautelare;
C. in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese del presente giudizio;
D. in ragione della Parte_1
temerarietà della lite, condannare l'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.”.
5. All'udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Nella sua comparsa conclusionale depositata il 9 settembre 2025 la
, in considerazione della sua ammissione alla procedura di concordato Parte_1
preventivo ancora pendente, ha così concluso:“Proprio in ragione di quanto sopra ed al fine di poter contenere le spese di giudizio, la scrivente difesa rappresenta la volontà di rinunciare alle domande avanzate con l'atto di gravame attesa l'inutilità sopravvenuta di una decisione nelle more della definizione della procedura di concordato preventivo”.
Con la sua memoria di replica del 29 settembre 2022 , ribadendo CP_1
che l'inutilità della lite e della presente impugnazione non era sopravvenuta, ma originaria, in quanto già esisteva al momento dell'inizio della causa, per essere il
Pag. 6 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
concordato preventivo già pendente da tempo, ha concluso sostenendo che “La rinuncia, inoltre, siccome non accettata, pur determinando l'estinzione del giudizio
d'impugnazione, non esclude la necessità di statuire sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza”, ribadendo la sua richiesta di accertarsi, altresì, la responsabilità aggravata della società per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., con condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con riguardo all'appello principale, va dichiarata cessata la materia del contendere in virtù della rinunzia alle domande ed all'impugnazione manifestata dall'appellante principale in sede di comparsa conclusionale, che non richiede, a differenza della rinunzia agli atti, l'accettazione della controparte (cfr., in materia,
Cass. 5556/1995; Cass. 8387/1999; Cass. 23749/2011; Cass.25311/2022 non massimata).
Ne consegue che, in tale parte, la sentenza di primo grado deve ritenersi passata in giudicato.
II. Va, invece, ritenuto ammissibile e va accolto l'appello incidentale proposto da , non avendo il Tribunale provveduto a liquidargli le spese del doppio CP_1
grado cautelare, che, pertanto, vanno determinate nella presente sede (cfr. Cass.
8116/2022, secondo cui la rinunzia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia di quella incidentale).
Esse vanno liquidate, tenuto conto dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, come modificato dal decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, ed in particolare, di quelli stabiliti per i procedimenti cautelari, per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000,01 € a 52.000,00 €), nel complessivo importo di 8.625,00 €, di cui 7.500,00 € per compensi (3.500,00 € per la prima fase e 4.000,00 € per il reclamo), e 1.125,00 € per rimborso spese generali al 15% (non vi è prova delle spese vive sostenute), oltre eventuali ulteriori accessori.
Anche le spese del grado d'appello vanno poste, sulla base del principio della soccombenza (per l'accoglimento dell'appello incidentale) a carico della Parte_1
Pag. 7 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di
[...]
che, pertanto, va condannata a rifondere ad le spese del Parte_2 CP_1
processo d'appello, che si liquidano, sempre sulla base dei predetti parametri, con riguardo al valore indeterminabile del giudizio, nel complessivo importo di 9.516,00
€, di cui 6.900,00 € per compenso (1.900,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase di trattazione e 2.100,00 € per la fase della decisione), 1.035,00 € per il rimborso delle spese generali al 15% e 1.581,00 € per il rimborso delle spese vive (c.u. e marca da bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
V. Va accolta anche la domanda dell'appellato incidentale di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., risultando evidente la lite temeraria della società, che, nel momento in cui ha proposto appello, era ben consapevole della pendenza del concordato preventivo della società, e dunque, della sostanziale inutilità nel portare avanti la lite sull'esclusione del socio dalla società. CP_1
Esse si liquidano in via equitativa in un importo pari a circa la metà delle spese del processo d'appello, come sopra liquidate, e dunque, in un importo pari a
3.500,00 €, con condanna dell'appellante principale al pagamento di tale importo a favore dell'appellato.
P .Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello principale avverso la sentenza Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 3133/2022, pubblicata il 29 marzo 2022 e notificata in data 15 aprile 2022, proposto dalla Parte_1
contro , nonché su quello incidentale proposto da quest'ultimo:
[...] CP_1
A) dichiara cessata la materia del contendere sull'appello principale;
B) accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto, condanna l'appellante principale a rifondere all'appellato le spese del doppio grado del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa, liquidandole nel complessivo importo di
8.625,00 €, di cui 7.500,00 € per compensi e 1.125,00 € per rimborso spese generali al 15% oltre eventuali ulteriori accessori;
C) condanna l'appellante principale a rifondere all'appellato le spese del processo d'appello, che si liquidano nel complessivo importo di 9.516,00 €, di cui
6.900,00 € per compenso, 1.035,00 € per il rimborso delle spese generali al 15% e
1.581,00 € per il rimborso delle spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
Pag. 8 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
D) accoglie la domanda ex art. 96, co. 3, c.p.c. e, per l'effetto, condanna l'appellante principale al pagamento, a favore dell'appellato, dell'ulteriore importo di 3.500,00 €.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(PP D'NV) (RI LF)
Pag. 9 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa RI LF - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa PP D'NV - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, n. 3133/2022, pubblicata il 29 marzo 2022 e notificata in data 15 aprile 2022, nell'ambito del giudizio di appello iscritto al n.
2313/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
T R A la (c.f.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Bonea (BN) alla via Campolongo, rappresentata e difesa dall'avv. LO Iannace (c.f.: ) CodiceFiscale_1
- APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE -
ED
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Prof. Luca CP_1 C.F._2
Parrella, (c.f. ) - APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE - C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con una citazione notificata il 15 dicembre 2020 conveniva in CP_1
giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia d'impresa la (d'ora in poi anche solo società) chiedendo di “
1. Parte_1
dichiarare nulla o, comunque, annullare, per i motivi esposti sopra, la delibera del
01.12.2020 assunta dalla società con cui è stata Parte_1
illegittimamente decisa la esclusione il socio;
2. dichiarare nullo o, CP_1
comunque, annullare l'art. 23.1, primo capoverso, dello statuto della società REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
Stradeitalia nella parte in cui prevede che costituiscono “giusta causa di Pt_1
esclusione” le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale”;
3. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione al procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e di non avere percepito i secondi”.
Deduceva al riguardo:
a) di essere socio, unitamente al fratello LO, che ne era anche amministratore, della con sede in Bonea (BN), alla via Parte_1
Matine numeri 7/9, e ciascuno possedeva il 50% delle quote sociali;
b) di avere presentato ricorso ex art. 2409 cod. civ. al Tribunale delle imprese con cui aveva contestato le gravi irregolarità commesse dal fratello, quale amministratore e socio di tra cui, lo svuotamento della Parte_1
società mediante trasferimento dei propri beni in favore di società direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso , l'omessa consegna al fratello Per_1
socio della documentazione sociale, in violazione dei diritti del socio e dell'ordine impartito dal Tribunale a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da , CP_1
l'omessa redazione dei bilanci degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e l'omessa convocazione dei soci ai fini della relativa approvazione;
c) che nelle more dell'espletamento del citato procedimento ex art. 2409
c.p.c., in cui era astato nominato un curatore speciale, la Parte_1
in data 1.12.2020, nella persona dell'altro socio nonché amministratore della
[...]
società, nell'assemblea convocata per l'approvazione dei (soli) bilanci degli esercizi
2017, 2018 e 2019, deliberava anche l'esclusione di dalla società, sulla CP_1
base di presupposti assolutamente inesistenti, motivando tale delibera col fatto che egli aveva assunto una condotta “incompatibile con la carica e qualifica di socio” e sussisteva “una giusta causa di esclusione del socio” poiché egli aveva celato “ un documento, in particolare un decreto ingiuntivo destinato alla , Parte_1
procedendone alla ricezione senza darne notizia all'amministratore”;
d) che tale delibera era però stata assunta sia in violazione dell'art. 23, co. 2 dello Statuto sociale, secondo cui “se la società è composta di due soci,
l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale del luogo ove è la sede sociale, su domanda dell'altro”, sia sulla base di una clausola dello statuto che era
Pag. 2 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
nulla per la sua indeterminatezza, perché prevedeva l'esclusione per le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale”, e ciò nelle società a base capitalistica, a differenza delle società di persone, caratterizzate da intuitus personae, non era possibile, non potendosi applicare alle prime la disciplina dell'art. 2286 c.c. dettata per le seconde, e comunque, perché l'inadempimento contestato - per il quale pendeva, tra le stesse parti, innanzi al Tribunale di
Benevento, un apposito giudizio risarcitorio, con relativa istanza cautelare, temerariamente avviato da , n.q. di amministratore di – Per_1 Parte_1
non corrispondeva a fatti realmente verificatisi, che, in ogni caso, non integravano, il grave inadempimento che poteva determinare l'esclusione del socio.
2. Nel corso del procedimento, da un lato nessuno si costituiva per la società, sebbene essa fosse rappresentata dall'amministratore giudiziario, che nel frattempo era stato nominato dal Tribunale, a seguito della revoca dell'amministratore ordinario, all'esito del procedimento ex art. 2409 c.p.c.; dall'altro lato, veniva avanzata dall'attore istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata ex artt. 2479 ter e 2378 c.c., che, rigettata dal Tribunale, veniva reclamata e poi accolta dal Tribunale in composizione collegiale.
All'udienza del 17 marzo 2022, la causa veniva rimessa in decisione senza i termini dell'art. 190 c.p.c. e decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale così provvedeva: “Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto CP_2
dispone annullarsi la delibera del 1.12.2020 assunta dalla società Parte_1
, con la quale è stata illegittimamente decisa la esclusione del socio
[...]
; Dichiara nulla la clausola dello statuto della società CP_1 Parte_1
di cui all'art 23.1., primo capoverso, nella parte in cui prevede che costituiscono giusta causa di esclusione “le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale”; - Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di , che si liquidano in euro 3000,00 per compensi CP_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
In particolare, il Giudice di prime cure, premesso che nelle società di capitali, quale era la società convenuta, le cause di esclusione del socio dalla società erano tassative e quelle stabilite per statuto dovevano essere necessariamente specifiche, ivi compresa l'esclusione per “giusta causa”, anche l'esclusione per grave
Pag. 3 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
inadempimento degli obblighi sociali, ricorrente nella specie, doveva individuare specificamente nello statuto le obbligazioni violate, e la generica clausola lacunosa non poteva essere riempita mediante l'applicazione analogica di principi dettati per le società di persone o per l'inadempimento dei contratti, sicché l'esclusione di doveva considerarsi illegittima, non solo perché disposta sulla base di CP_1
una clausola illegittima, peraltro in relazione ad un inadempimento contestato, ma anche perché era stata disposta sostanzialmente dall'assemblea composta dall'altro socio, in violazione di quanto prescritto dall'art. 23, co. 1 dello statuto secondo cui “se la società è composta di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale del luogo ove è la sede sociale, su domanda dell'altro”.
3. Con atto di citazione notificato ad il 16 maggio 2022 la CP_1
ha proposto appello avverso la detta sentenza, con cui Parte_1
ha concluso chiedendo all''Ecc.ma Corte di Appello adita “Previa verifica della corretta costituzione effettuata dal ricorrente nel giudizio di primo grado, (di) revocare il provvedimento con il quale ne è stata dichiarata la contumacia ed in accoglimento dei motivi proposti con il presente giudizio (e di quelli già proposti nella memoria difensiva e di costituzione) così provvedere: a. in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza per materia dell'Adito Tribunale per essere competente a mente della previsione statutaria contenuta all'Art. 27: “un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, su istanza della parte diligente” (“Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e la società ovvero tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o instaurate contro di loro, sono devolute ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, su istanza” della parte diligente”) . b. sempre in via pregiudiziale, previa verifica della corretta costituzione effettuata dal ricorrente nel giudizio di primo grado, revocare il provvedimento con il quale ne è stata dichiarata la contumacia e rimettere nei termini il sig. , in proprio e nella qualità, ed in accoglimento dei motivi Per_1
proposti con il presente giudizio (e di quelli già proposti nella memoria difensiva e di costituzione) così provvedere:
2. in via principale e nel merito: rigettare integralmente le domande così come proposte dalla società ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutto quanto argomentato innanzi;
3.
Condannare il Sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio CP_1
Pag. 4 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
Con tale gravame, la società ha contestato la sentenza impugnata perché:
A) il Tribunale aveva erroneamente dichiarato la sua contumacia, nonostante essa si era costituita nel procedimento cautelare iniziato in corso di causa per la sospensione dell'esecuzione della delibera;
B) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la sua competenza, nonostante la citata clausola dell'art. 23, co. 1 dello Statuto - che stabiliva la competenza del
Tribunale in caso di esclusione di un socio da una società composta da due soci - fosse derogata da quella generale dell'art. 27, che stabiliva la competenza dell' arbitro unico su tutte le questioni insorte nei rapporti tra socio e società, peraltro riconosciuta dal medesimo attore, che, sul medesimo oggetto, aveva fatto ricorso al giudizio arbitrale, con la richiesta al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento della nomina di un Arbitro unico, poi costituito in data 17 marzo 2021, per la risoluzione della lite, così manifestando l'intenzione di rinunziare al giudizio pendente dinnanzi alla sezione imprese del Tribunale di Napoli;
C) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la nullità della clausola che stabiliva l'esclusione del socio per il grave inadempimento alle obbligazioni sociali, escludendo che la condotta di - che aveva omesso, a dire dell'appellante, CP_1
di consegnare all'amministratore il decreto ingiuntivo emesso a danno della
, costringendo la società a formulare un'opposizione tardiva allo stesso, Parte_1
e così provocandole gravi danni – configurasse un grave inadempimento o una giusta causa di esclusione dalla società .
4. Con comparsa del 20 settembre 2022 si è costituito in appello , CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello, non avendo l'appellante specificamente impugnato il capo della sentenza che aveva dichiarato la nullità per indeterminatezza della clausola statutaria, che stabiliva l'esclusione del socio per grave inadempimento alle obbligazioni derivanti da contratto sociale, sicché doveva ritenersi precluso, perché coperto dal giudicato, l'esame di tale clausola, avente natura pregiudiziale rispetto alle altre questioni, e la conseguente esclusione deliberata sulla base della stessa;
nel merito, ha comunque ritenuto l'appello infondato, sia con riguardo al primo motivo, non essendosi l'appellante costituita nel giudizio di merito, ma solo in quello cautelare, non comparendo peraltro in tutte le udienze di merito tenutesi, sia con riguardo al secondo motivo, non risultando
Pag. 5 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
corretta l'interpretazione dell'art. 27 dello statuto data dall'appellante, secondo cui la competenza arbitrale doveva considerarsi speciale rispetto a quella stabilita dall'art. 23, co. 2 dello Statuto, cioè a quella del Tribunale su tutte le ipotesi di esclusione del socio dalla società (riguardanti non soltanto la delibera di esclusione, ma anche l'opposizione avverso l'esclusione illegittimamente deliberata dalla società composta da due soli soci), sia infine con riguardo all'esistenza stessa del grave inadempimento a lui contestato.
Con il medesimo atto di costituzione ha poi proposto appello incidentale, con cui ha chiesto disporsi la modifica della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non aveva provveduto sulle spese del doppio grado cautelare, svoltosi in corso di causa e definito con ordinanza collegiale del Tribunale delle
Imprese, che con provvedimento ben motivato aveva accolto il reclamo proposto da
, deliberando la sospensione dell'esecuzione della delibera di esclusione CP_1
impugnata.
Ha pertanto concluso chiedendo alla Corte di “A. rigettare l'appello siccome inammissibile ed infondato e confermare la sentenza di primo grado;
B. accogliere
l'appello incidentale e, per l'effetto, condannare la al pagamento Parte_1
delle spese di lite della doppia fase cautelare;
C. in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese del presente giudizio;
D. in ragione della Parte_1
temerarietà della lite, condannare l'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.”.
5. All'udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Nella sua comparsa conclusionale depositata il 9 settembre 2025 la
, in considerazione della sua ammissione alla procedura di concordato Parte_1
preventivo ancora pendente, ha così concluso:“Proprio in ragione di quanto sopra ed al fine di poter contenere le spese di giudizio, la scrivente difesa rappresenta la volontà di rinunciare alle domande avanzate con l'atto di gravame attesa l'inutilità sopravvenuta di una decisione nelle more della definizione della procedura di concordato preventivo”.
Con la sua memoria di replica del 29 settembre 2022 , ribadendo CP_1
che l'inutilità della lite e della presente impugnazione non era sopravvenuta, ma originaria, in quanto già esisteva al momento dell'inizio della causa, per essere il
Pag. 6 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
concordato preventivo già pendente da tempo, ha concluso sostenendo che “La rinuncia, inoltre, siccome non accettata, pur determinando l'estinzione del giudizio
d'impugnazione, non esclude la necessità di statuire sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza”, ribadendo la sua richiesta di accertarsi, altresì, la responsabilità aggravata della società per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., con condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con riguardo all'appello principale, va dichiarata cessata la materia del contendere in virtù della rinunzia alle domande ed all'impugnazione manifestata dall'appellante principale in sede di comparsa conclusionale, che non richiede, a differenza della rinunzia agli atti, l'accettazione della controparte (cfr., in materia,
Cass. 5556/1995; Cass. 8387/1999; Cass. 23749/2011; Cass.25311/2022 non massimata).
Ne consegue che, in tale parte, la sentenza di primo grado deve ritenersi passata in giudicato.
II. Va, invece, ritenuto ammissibile e va accolto l'appello incidentale proposto da , non avendo il Tribunale provveduto a liquidargli le spese del doppio CP_1
grado cautelare, che, pertanto, vanno determinate nella presente sede (cfr. Cass.
8116/2022, secondo cui la rinunzia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia di quella incidentale).
Esse vanno liquidate, tenuto conto dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, come modificato dal decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, ed in particolare, di quelli stabiliti per i procedimenti cautelari, per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000,01 € a 52.000,00 €), nel complessivo importo di 8.625,00 €, di cui 7.500,00 € per compensi (3.500,00 € per la prima fase e 4.000,00 € per il reclamo), e 1.125,00 € per rimborso spese generali al 15% (non vi è prova delle spese vive sostenute), oltre eventuali ulteriori accessori.
Anche le spese del grado d'appello vanno poste, sulla base del principio della soccombenza (per l'accoglimento dell'appello incidentale) a carico della Parte_1
Pag. 7 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di
[...]
che, pertanto, va condannata a rifondere ad le spese del Parte_2 CP_1
processo d'appello, che si liquidano, sempre sulla base dei predetti parametri, con riguardo al valore indeterminabile del giudizio, nel complessivo importo di 9.516,00
€, di cui 6.900,00 € per compenso (1.900,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase di trattazione e 2.100,00 € per la fase della decisione), 1.035,00 € per il rimborso delle spese generali al 15% e 1.581,00 € per il rimborso delle spese vive (c.u. e marca da bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
V. Va accolta anche la domanda dell'appellato incidentale di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., risultando evidente la lite temeraria della società, che, nel momento in cui ha proposto appello, era ben consapevole della pendenza del concordato preventivo della società, e dunque, della sostanziale inutilità nel portare avanti la lite sull'esclusione del socio dalla società. CP_1
Esse si liquidano in via equitativa in un importo pari a circa la metà delle spese del processo d'appello, come sopra liquidate, e dunque, in un importo pari a
3.500,00 €, con condanna dell'appellante principale al pagamento di tale importo a favore dell'appellato.
P .Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello principale avverso la sentenza Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 3133/2022, pubblicata il 29 marzo 2022 e notificata in data 15 aprile 2022, proposto dalla Parte_1
contro , nonché su quello incidentale proposto da quest'ultimo:
[...] CP_1
A) dichiara cessata la materia del contendere sull'appello principale;
B) accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto, condanna l'appellante principale a rifondere all'appellato le spese del doppio grado del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa, liquidandole nel complessivo importo di
8.625,00 €, di cui 7.500,00 € per compensi e 1.125,00 € per rimborso spese generali al 15% oltre eventuali ulteriori accessori;
C) condanna l'appellante principale a rifondere all'appellato le spese del processo d'appello, che si liquidano nel complessivo importo di 9.516,00 €, di cui
6.900,00 € per compenso, 1.035,00 € per il rimborso delle spese generali al 15% e
1.581,00 € per il rimborso delle spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
Pag. 8 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
D) accoglie la domanda ex art. 96, co. 3, c.p.c. e, per l'effetto, condanna l'appellante principale al pagamento, a favore dell'appellato, dell'ulteriore importo di 3.500,00 €.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(PP D'NV) (RI LF)
Pag. 9 di 9
N. 2313/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1