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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1086/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to LUIGI LICARI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente-
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 17.04.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 31.7.2023, , ha convenuto in giudizio Parte_1
l' (d'ora in avanti, per Controparte_1 brevità, anche solo “ ”), deducendo di aver presentato, in data 30.9.2022, domanda CP_2
amministrativa per fruire della pensione di vecchiaia anticipata, la quale veniva rigettata con la seguente motivazione: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”.
Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo che veniva respinto.
La , deducendo il possesso dei requisiti per accedere alla prestazione Parte_1 richiesta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la Sig.ra
[...]
possiede tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della Parte_1 pensione di vecchiaia, anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 L. 503/1992, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 30.9.2022, e/o da quando sarà acclarato in corso di giudizio, con tutte le conseguenze di legge;
b) per l'effetto, condannare l' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'istante, della predetta pensione di vecchiaia a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 30.9.2022,
e/o da quando sarà acclarato in corso di giudizio, nella misura prevista dalla legge. c) condannare l'Ente convenuto alle spese e competenze della presente fase del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda per difetto del CP_2
requisito sanitario, contributivo e assicurativo e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
L'art. 1 del D. Lgs. n. 503/1992, nel prevedere il progressivo innalzamento del limite di età per accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età per gli uomini e
Pag. 2 di 6 al 60° anno per le donne (v. Tabella A allegata al D.lgs. 503/1992), ha aggiunto al comma
8 che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 percento”. Per tale categoria di assicurati, continuano ancora a valere i requisiti di età pensionabile antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 503/1992, ovvero 60 anni se uomini e 55 anni se donne, cui vanno aggiunti gli aumenti in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 (cfr. Cass. 31001/2019).
Oltre al possesso del requisito anagrafico e del suddetto grado di invalidità, è richiesto il versamento di almeno 20 anni di contribuzione in favore dell'assicurato (art. 2 d.lgs.
503/1992).
Nel caso di specie, ha provato il possesso dei predetti requisiti. Parte_1
In particolare, incontroversa la sussistenza del requisito anagrafico al momento della proposizione della domanda (essendo nata il [...]), la ricorrente ha provato mediante produzione dell'estratto conto previdenziale (cfr. estratto conto previdenziale, doc. 6 ricorso) di avere un'anzianità assicurativa di almeno 20 anni., requisito genericamente contestato in memoria, contraddittoriamente rispetto a quanto emergente dalla documentazione allegata, là dove nella relazione istruttoria testualmente si legge
“sussistono i requisiti contributivi per il riconoscimento della prestazione alla data di presentazione della domanda amministrativa” (cfr. doc. istruttoria – Parte_1
allegato memoria ). CP_2
Per l'accertamento del requisito sanitario, nel corso del procedimento è stata disposta una
C.T.U. medico-legale alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni, cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, risultanze che non risultano essere state oggetto di osservazioni critiche da parte dei consulenti di parte.
Della predetta relazione appare utile richiamare i passaggi fondamentali, ancorché da intendersi in questa sede integralmente richiamata (cfr. relazione peritale depositata all'interno del fascicolo telematico in data 3.1.2025).
Pag. 3 di 6 Il C.T.U. nominato ha, anzitutto, riscontrato che: “la ricorrente sig.ra , è Parte_1
affetta da Cardiopatia ischemico-ipertensiva con ATS coronarica sottoposta a PTCA + stent medicato su CDx. Pregresso stroke ischemico ed ATS carotidea. Pregressa parodontite sottoposta a ripristino protesico mobile. Pregressa istero-annessiectomia.
Obesità trattata con intervento di chirurgia bariatrica. Gastropatia erosiva antrale.
Emorroidi” […]. “Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, determina una percentuale di invalidità pari al 68% fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa”.
Acquista ulteriore documentazione medica, valorizzabile ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c., il CTU ha concluso “per la diagnosi di: Cardiopatia ischemico-ipertensiva con ATS coronarica sottoposta a PTCA + stent medicato su CDx. Pregresso stroke ischemico ed
ATS carotidea. Pregressa parodontite sottoposta a ripristino protesico mobile. Pregressa isteroannessiectomia. Obesità trattata con intervento di chirurgia bariatrica. Gastropatia erosiva antrale. Emorroidi. Disturbo depressivo con ansia pervasiva […]. Applicando la formula di Balthazard si ottiene la percentuale dell'80% (78% + ulteriore 2% come previsto dall'art. 3 del D.L. 509/88). Tale percentuale di invalidità deve decorrere dal
Novembre 2024 in riferimento all'ultima certificazione specialistica allegata agli atti”, quest'ultima datata 22.11.2024.
In ordine alla decorrenza del diritto alla prestazione richiesta, si rileva che l'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004 e l'articolo 1, comma 5, lettere b) e c) della legge n. 247 del 2007 (che si applica ai lavoratori dipendenti) e successive modifiche, che hanno introdotto le finestre di accesso per il conseguimento della pensione, si applicano anche ai pensionamenti di vecchiaia anticipata, in ragione dell'invalidità in misura superiore all'80%, (che, sino al 1° gennaio 2008 avevano decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti richiesti, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), come statuito dalla S.C. (cfr. sent n.
32591/2018; 29191/2018, Cass. 2382/2020) che ha affermato quanto segue: In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in
l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla
Pag. 4 di 6 pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
A tanto si aggiunga che il sistema delle finestre mobili è stato superato dall'art. 24 comma
5 D.L. 201/2011, solo per quegli assicurati che maturano il diritto alla pensione secondo i requisiti previsti dal medesimo art. 24. Ne consegue la perdurante applicazione del regime delle finestre mobili ai pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità, la cui età pensionabile non è stata interessata dalle disposizioni dell'art. 24 D.L.201/2011 (cfr. Cass.
32591/2018).
Pertanto, in ragione dell'applicazione del regime delle c.d. “finestre” mobili ex art. 12 D.L.
78/2010 convertito in L. 122/2010, la decorrenza dovrà essere spostata di 12 mesi rispetto alla data di maturazione del requisito sanitario, nel caso di specie sussistente dal 22 novembre 2024.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato che la ricorrente, a partire dal 22 novembre 2024, possiede i requisiti per accedere al trattamento pensionistico richiesto.
Tenuto conto del regime delle cosiddette finestre mobili e d atteso che il diritto a percepire la pensione decorre dal primo mese successivo al periodo così calcolato, si deve concludere che la ricorrente conseguirà il diritto alla percezione del trattamento pensionistico a partire dal primo mese a partire dal 1° dicembre 2025.
In ragione del riconoscimento del requisito sanitario utile per accedere al suddetto trattamento pensionistico in data successiva al deposito del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni con la ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso,
accerta che possiede a partire dal 22.11.2024 i requisiti per ottenere Parte_1
la pensione di vecchiaia anticipata, e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente a conseguire il trattamento pensionistico a decorrere dal 1° dicembre 2025;
compensa per intero le spese di lite;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. liquidato con Persona_1
separato decreto, in capo ad nei rapporti interni, in solido nei rapporti con CP_2
l'ausiliario.
Così deciso in Sciacca, 30.4.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to LUIGI LICARI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente-
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 17.04.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 31.7.2023, , ha convenuto in giudizio Parte_1
l' (d'ora in avanti, per Controparte_1 brevità, anche solo “ ”), deducendo di aver presentato, in data 30.9.2022, domanda CP_2
amministrativa per fruire della pensione di vecchiaia anticipata, la quale veniva rigettata con la seguente motivazione: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”.
Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo che veniva respinto.
La , deducendo il possesso dei requisiti per accedere alla prestazione Parte_1 richiesta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la Sig.ra
[...]
possiede tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della Parte_1 pensione di vecchiaia, anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 L. 503/1992, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 30.9.2022, e/o da quando sarà acclarato in corso di giudizio, con tutte le conseguenze di legge;
b) per l'effetto, condannare l' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'istante, della predetta pensione di vecchiaia a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 30.9.2022,
e/o da quando sarà acclarato in corso di giudizio, nella misura prevista dalla legge. c) condannare l'Ente convenuto alle spese e competenze della presente fase del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda per difetto del CP_2
requisito sanitario, contributivo e assicurativo e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
L'art. 1 del D. Lgs. n. 503/1992, nel prevedere il progressivo innalzamento del limite di età per accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età per gli uomini e
Pag. 2 di 6 al 60° anno per le donne (v. Tabella A allegata al D.lgs. 503/1992), ha aggiunto al comma
8 che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 percento”. Per tale categoria di assicurati, continuano ancora a valere i requisiti di età pensionabile antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 503/1992, ovvero 60 anni se uomini e 55 anni se donne, cui vanno aggiunti gli aumenti in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 (cfr. Cass. 31001/2019).
Oltre al possesso del requisito anagrafico e del suddetto grado di invalidità, è richiesto il versamento di almeno 20 anni di contribuzione in favore dell'assicurato (art. 2 d.lgs.
503/1992).
Nel caso di specie, ha provato il possesso dei predetti requisiti. Parte_1
In particolare, incontroversa la sussistenza del requisito anagrafico al momento della proposizione della domanda (essendo nata il [...]), la ricorrente ha provato mediante produzione dell'estratto conto previdenziale (cfr. estratto conto previdenziale, doc. 6 ricorso) di avere un'anzianità assicurativa di almeno 20 anni., requisito genericamente contestato in memoria, contraddittoriamente rispetto a quanto emergente dalla documentazione allegata, là dove nella relazione istruttoria testualmente si legge
“sussistono i requisiti contributivi per il riconoscimento della prestazione alla data di presentazione della domanda amministrativa” (cfr. doc. istruttoria – Parte_1
allegato memoria ). CP_2
Per l'accertamento del requisito sanitario, nel corso del procedimento è stata disposta una
C.T.U. medico-legale alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni, cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, risultanze che non risultano essere state oggetto di osservazioni critiche da parte dei consulenti di parte.
Della predetta relazione appare utile richiamare i passaggi fondamentali, ancorché da intendersi in questa sede integralmente richiamata (cfr. relazione peritale depositata all'interno del fascicolo telematico in data 3.1.2025).
Pag. 3 di 6 Il C.T.U. nominato ha, anzitutto, riscontrato che: “la ricorrente sig.ra , è Parte_1
affetta da Cardiopatia ischemico-ipertensiva con ATS coronarica sottoposta a PTCA + stent medicato su CDx. Pregresso stroke ischemico ed ATS carotidea. Pregressa parodontite sottoposta a ripristino protesico mobile. Pregressa istero-annessiectomia.
Obesità trattata con intervento di chirurgia bariatrica. Gastropatia erosiva antrale.
Emorroidi” […]. “Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, determina una percentuale di invalidità pari al 68% fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa”.
Acquista ulteriore documentazione medica, valorizzabile ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c., il CTU ha concluso “per la diagnosi di: Cardiopatia ischemico-ipertensiva con ATS coronarica sottoposta a PTCA + stent medicato su CDx. Pregresso stroke ischemico ed
ATS carotidea. Pregressa parodontite sottoposta a ripristino protesico mobile. Pregressa isteroannessiectomia. Obesità trattata con intervento di chirurgia bariatrica. Gastropatia erosiva antrale. Emorroidi. Disturbo depressivo con ansia pervasiva […]. Applicando la formula di Balthazard si ottiene la percentuale dell'80% (78% + ulteriore 2% come previsto dall'art. 3 del D.L. 509/88). Tale percentuale di invalidità deve decorrere dal
Novembre 2024 in riferimento all'ultima certificazione specialistica allegata agli atti”, quest'ultima datata 22.11.2024.
In ordine alla decorrenza del diritto alla prestazione richiesta, si rileva che l'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004 e l'articolo 1, comma 5, lettere b) e c) della legge n. 247 del 2007 (che si applica ai lavoratori dipendenti) e successive modifiche, che hanno introdotto le finestre di accesso per il conseguimento della pensione, si applicano anche ai pensionamenti di vecchiaia anticipata, in ragione dell'invalidità in misura superiore all'80%, (che, sino al 1° gennaio 2008 avevano decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti richiesti, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), come statuito dalla S.C. (cfr. sent n.
32591/2018; 29191/2018, Cass. 2382/2020) che ha affermato quanto segue: In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in
l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla
Pag. 4 di 6 pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
A tanto si aggiunga che il sistema delle finestre mobili è stato superato dall'art. 24 comma
5 D.L. 201/2011, solo per quegli assicurati che maturano il diritto alla pensione secondo i requisiti previsti dal medesimo art. 24. Ne consegue la perdurante applicazione del regime delle finestre mobili ai pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità, la cui età pensionabile non è stata interessata dalle disposizioni dell'art. 24 D.L.201/2011 (cfr. Cass.
32591/2018).
Pertanto, in ragione dell'applicazione del regime delle c.d. “finestre” mobili ex art. 12 D.L.
78/2010 convertito in L. 122/2010, la decorrenza dovrà essere spostata di 12 mesi rispetto alla data di maturazione del requisito sanitario, nel caso di specie sussistente dal 22 novembre 2024.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato che la ricorrente, a partire dal 22 novembre 2024, possiede i requisiti per accedere al trattamento pensionistico richiesto.
Tenuto conto del regime delle cosiddette finestre mobili e d atteso che il diritto a percepire la pensione decorre dal primo mese successivo al periodo così calcolato, si deve concludere che la ricorrente conseguirà il diritto alla percezione del trattamento pensionistico a partire dal primo mese a partire dal 1° dicembre 2025.
In ragione del riconoscimento del requisito sanitario utile per accedere al suddetto trattamento pensionistico in data successiva al deposito del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni con la ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso,
accerta che possiede a partire dal 22.11.2024 i requisiti per ottenere Parte_1
la pensione di vecchiaia anticipata, e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente a conseguire il trattamento pensionistico a decorrere dal 1° dicembre 2025;
compensa per intero le spese di lite;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. liquidato con Persona_1
separato decreto, in capo ad nei rapporti interni, in solido nei rapporti con CP_2
l'ausiliario.
Così deciso in Sciacca, 30.4.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6