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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2835/2014 RGC del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 28.06.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...], cf. Parte_1
C.F._1
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Francesco, 1, cf. C.F._2
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
C.F._3
, nato il [...] a [...] e residente in [...], cf. Parte_4
C.F._4
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Olindo Lanzara, cf. , unitamente al quale C.F._5
elettivamente domiciliano in Potenza alla Via Vaccaro 27, presso lo studio dell'avv. Marika Moles
-OPPONENTI-
CONTRO
con sede legale in Roma alla Via Carucci n. 131, cf. e p.iva , Controparte_1 P.IVA_1
incorporante per fusione con sede legale in Milano alla via Polesine 13, Controparte_2
giusto atto di fusione per Notar di Roma, nella sua qualità di procuratrice di Per_1
, cpn se3de legale in Milano alla Via Cernaia n 8/10 cf. p.iva Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Massimiliano Tricchinelli cf.
, con studio in Pisticci alla frazione Marconia alla Via Umbria snc ed C.F._6
elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Vespucci 1, presso lo studio dell'avv. M. Borraccia
-OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.06.2024
FATTO
Con decreto ingiuntivo n.676/2014 del 4.7.2014, reso immediatamente esecutivo, il Tribunale di
Potenza ordinava ai signori , , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
di pagare, in via solidale fra di loro quali fideiussori, la complessiva somma di
[...]
€.192.037,60 di cui € .120.012,53 per rate insolute ed €.72.025,07 per interessi maturati, otre interessi maturandi e spese del procedimento monitorio
L'obbligazione nasceva dal contratto di finanziamento a medio termine del 9.10.1990 con il quale era stato concesso da alla soc. Parte_5 Controparte_4
il finanziamento dell'importo di L. 901.000.000 ed a garanzia di tale finanziamento i
[...]
signori , , E avevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rilasciato la persona fideiussione.
Avverso tale decreto proponevano opposizione gli intimati i quali eccepivano la invalidità ed inefficacia dell'art13 delle condizioni generali del contratto relativa alla clausola fideiussoria nonché la vessatorietà della stessa;
in via subordinata eccepivano la prescrizione del credito ed infine, in via del tutto residuale, contestavano l'ammontare della pretesa avanzata rilevando che i tassi di interessi praticati dall'Istituto bancario fossero usurari in quanto ben al di sopra della soglia del tasso usuraio.
Insistevano pertanto nella revoca del decreto ingiuntivo previa sospensione della esecuzione provvisoria concessa.
Si costituiva in giudizio la opposta , subentrata al , la quale Controparte_5 Parte_5
contestava integralmente le eccezioni e richieste avanzate dagli opponenti ed insisteva per il rigetto della opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
Il giudice, su richiesta degli opponenti, disponeva la sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo impugnato. Indi, veniva disposta CTU contabile al fine di accertare i tassi di interessi effettivamente applicati e verificare se gli stessi avessero o meno superato la soglia del tasso usuraio con conseguente ricalcolo delle somme eventualmente dovute.
Il CTU depositava sia la relazione definitiva che quella integrativa.
Le parti, quindi, precisavano le proprie conclusioni alla udienza del e la causa veniva introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In applicazione del principio processuale desumibile dagli art.li 24 e 111 cost della cosiddetta “ ragione più liquida”, in forza del quale «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» ( Cass.Civ. ordinanza 9.1.2019 n.363, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309) ritiene questo Giudice che la opposizione sia fondata e vada accolta per le seguenti argomentazioni. ex multis,
2.Assorbente rispetto ad ogni altra questione su cui le parti hanno diffusamente discusso ed argomentato, ritiene questo Giudice che sia la eccezione di prescrizione del preteso credito come tempestivamente formulata dagli opponenti con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Si tratta di eccezione in senso stretto che non può essere rilevata dal Giudice e che pertanto può assumere importanza ai fini ella valutazione dei fatti di causa solo se la stessa risulta tempestivamente eccepita ad impulso di parte.
Avendolo fatto correttamente con il primo difensivo focalizzabile dell'atto di opposizione proposto, la eccezione deve essere necessariamente valutata da questo Giudice.
Orbene, tenuto conto che l'oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di pagamento delle somme che gli opponenti non avrebbero versato, nella loro qualità di fideussori, quali rate del contratto di finanziamento a medio termine, va necessariamente verificata la scadenza contrattuale della obbligazione dedotta in giudizio. Invero, come emerge dal contenuto dell'art.6 del contratto di finanziamento a medio termine del
9.10.1990, le rate di pagamento del finanziamento erano stabilite con scadenza semestrale e con definitivo termine di pagamento al 30.6.2020, come riportato anche nel piano di ammortamento allegato al suddetto contratto.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che “” il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110;
Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915).
Inoltre, sempre secondo il consolidato orientamente giuisprudenziale della Suprema Corte “” nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass.,sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
Tale principio è stato da ultimo ricordato dalla medesima Suprema Corte con la recente ord.10.2.2023
n.4232“..con la quale è stato ribadito che “”. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata””.
Quindi in caso di mutuo e/o contratto di finanziamento che prevede un pagamento rateale, la prescrizione del credito incomincia a decorrere solo dal termine fissato per l'ultima rata, come risulta nei relativi piani di ammortamento o dai relativi contratti intercoris.
Pertanto, nel nostro caso la prescrizione incomincia a decorrere indiscutibilmente soltanto dalla data del 30.6.2000 che risultava fissata quale termine finale della rateizzazione.
La prescrizione in materia, trattandosi credito contenente non solo interessi ma anche una parte della sorta capitale, è senz'altro quella ordinanria decennale di cui all'art.2946 CC . Tale eccezione risulta tempestivamente sollevata dagli opponenti che hanno altresì espressamente segnalato di non risultava che l avesse mai interrotto correttamente la Controparte_6
prescrizione. Essi evidenziavano che l'unico atto interruttivo, che risultava acquisito in giudizio, altro non era che la raccomandata AR del 2.7.2013, allegata al foglio 7 della produzione di parte opposta.
Appare quindi evidente che alla data di ricezione di tale comunicazione il preteso credito della era da ritenersi già prescritto in quanto erano trascorsi ben 13 anni dal termine finale CP_1
della rateizzazione contrattualmente prevista.
In definitiva, quindi a parere di questo Giudice l'opposizione proposta dai fideiussori appare fondata in relazione alla eccezione di prescrizione ordinaria ex art. 2946 CC che diventa assorbente rispetto ad ogni altra argomentazione residuale.
In conseguenza di tanto l'opposto decreto ingiuntivo va integralmente revocato.
3.Le spese del giudizio seguono al soccombenza e vanno poste a carico della opposta, come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei minimi tariffari.
Le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico della opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT Bernardina Massari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede
Accoglie la opposizione proposta e dichiara la prescrizione del credito vantato dalla opposta
. Parte_6
Revoca conseguentemente l'opposto decreto ingiuntivo n. 676/2014 del Tribuanle di Potenza.
Condanna la opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore degli Controparte_1
opponenti che liquida nell'importo di e. 7.052,00 oltre accessori come per legge ( spese genarali, cap ed iva).
Pone a carico della opposta il pagamento delle spese della CTU Controparte_1
Cosi deciso in Potenza oggi 13.12.2025
Il G.O.T Dott.ssa Bernardina Massari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2835/2014 RGC del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 28.06.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...], cf. Parte_1
C.F._1
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Francesco, 1, cf. C.F._2
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
C.F._3
, nato il [...] a [...] e residente in [...], cf. Parte_4
C.F._4
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Olindo Lanzara, cf. , unitamente al quale C.F._5
elettivamente domiciliano in Potenza alla Via Vaccaro 27, presso lo studio dell'avv. Marika Moles
-OPPONENTI-
CONTRO
con sede legale in Roma alla Via Carucci n. 131, cf. e p.iva , Controparte_1 P.IVA_1
incorporante per fusione con sede legale in Milano alla via Polesine 13, Controparte_2
giusto atto di fusione per Notar di Roma, nella sua qualità di procuratrice di Per_1
, cpn se3de legale in Milano alla Via Cernaia n 8/10 cf. p.iva Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Massimiliano Tricchinelli cf.
, con studio in Pisticci alla frazione Marconia alla Via Umbria snc ed C.F._6
elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Vespucci 1, presso lo studio dell'avv. M. Borraccia
-OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.06.2024
FATTO
Con decreto ingiuntivo n.676/2014 del 4.7.2014, reso immediatamente esecutivo, il Tribunale di
Potenza ordinava ai signori , , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
di pagare, in via solidale fra di loro quali fideiussori, la complessiva somma di
[...]
€.192.037,60 di cui € .120.012,53 per rate insolute ed €.72.025,07 per interessi maturati, otre interessi maturandi e spese del procedimento monitorio
L'obbligazione nasceva dal contratto di finanziamento a medio termine del 9.10.1990 con il quale era stato concesso da alla soc. Parte_5 Controparte_4
il finanziamento dell'importo di L. 901.000.000 ed a garanzia di tale finanziamento i
[...]
signori , , E avevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rilasciato la persona fideiussione.
Avverso tale decreto proponevano opposizione gli intimati i quali eccepivano la invalidità ed inefficacia dell'art13 delle condizioni generali del contratto relativa alla clausola fideiussoria nonché la vessatorietà della stessa;
in via subordinata eccepivano la prescrizione del credito ed infine, in via del tutto residuale, contestavano l'ammontare della pretesa avanzata rilevando che i tassi di interessi praticati dall'Istituto bancario fossero usurari in quanto ben al di sopra della soglia del tasso usuraio.
Insistevano pertanto nella revoca del decreto ingiuntivo previa sospensione della esecuzione provvisoria concessa.
Si costituiva in giudizio la opposta , subentrata al , la quale Controparte_5 Parte_5
contestava integralmente le eccezioni e richieste avanzate dagli opponenti ed insisteva per il rigetto della opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
Il giudice, su richiesta degli opponenti, disponeva la sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo impugnato. Indi, veniva disposta CTU contabile al fine di accertare i tassi di interessi effettivamente applicati e verificare se gli stessi avessero o meno superato la soglia del tasso usuraio con conseguente ricalcolo delle somme eventualmente dovute.
Il CTU depositava sia la relazione definitiva che quella integrativa.
Le parti, quindi, precisavano le proprie conclusioni alla udienza del e la causa veniva introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In applicazione del principio processuale desumibile dagli art.li 24 e 111 cost della cosiddetta “ ragione più liquida”, in forza del quale «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» ( Cass.Civ. ordinanza 9.1.2019 n.363, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309) ritiene questo Giudice che la opposizione sia fondata e vada accolta per le seguenti argomentazioni. ex multis,
2.Assorbente rispetto ad ogni altra questione su cui le parti hanno diffusamente discusso ed argomentato, ritiene questo Giudice che sia la eccezione di prescrizione del preteso credito come tempestivamente formulata dagli opponenti con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Si tratta di eccezione in senso stretto che non può essere rilevata dal Giudice e che pertanto può assumere importanza ai fini ella valutazione dei fatti di causa solo se la stessa risulta tempestivamente eccepita ad impulso di parte.
Avendolo fatto correttamente con il primo difensivo focalizzabile dell'atto di opposizione proposto, la eccezione deve essere necessariamente valutata da questo Giudice.
Orbene, tenuto conto che l'oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di pagamento delle somme che gli opponenti non avrebbero versato, nella loro qualità di fideussori, quali rate del contratto di finanziamento a medio termine, va necessariamente verificata la scadenza contrattuale della obbligazione dedotta in giudizio. Invero, come emerge dal contenuto dell'art.6 del contratto di finanziamento a medio termine del
9.10.1990, le rate di pagamento del finanziamento erano stabilite con scadenza semestrale e con definitivo termine di pagamento al 30.6.2020, come riportato anche nel piano di ammortamento allegato al suddetto contratto.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che “” il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110;
Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915).
Inoltre, sempre secondo il consolidato orientamente giuisprudenziale della Suprema Corte “” nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass.,sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
Tale principio è stato da ultimo ricordato dalla medesima Suprema Corte con la recente ord.10.2.2023
n.4232“..con la quale è stato ribadito che “”. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata””.
Quindi in caso di mutuo e/o contratto di finanziamento che prevede un pagamento rateale, la prescrizione del credito incomincia a decorrere solo dal termine fissato per l'ultima rata, come risulta nei relativi piani di ammortamento o dai relativi contratti intercoris.
Pertanto, nel nostro caso la prescrizione incomincia a decorrere indiscutibilmente soltanto dalla data del 30.6.2000 che risultava fissata quale termine finale della rateizzazione.
La prescrizione in materia, trattandosi credito contenente non solo interessi ma anche una parte della sorta capitale, è senz'altro quella ordinanria decennale di cui all'art.2946 CC . Tale eccezione risulta tempestivamente sollevata dagli opponenti che hanno altresì espressamente segnalato di non risultava che l avesse mai interrotto correttamente la Controparte_6
prescrizione. Essi evidenziavano che l'unico atto interruttivo, che risultava acquisito in giudizio, altro non era che la raccomandata AR del 2.7.2013, allegata al foglio 7 della produzione di parte opposta.
Appare quindi evidente che alla data di ricezione di tale comunicazione il preteso credito della era da ritenersi già prescritto in quanto erano trascorsi ben 13 anni dal termine finale CP_1
della rateizzazione contrattualmente prevista.
In definitiva, quindi a parere di questo Giudice l'opposizione proposta dai fideiussori appare fondata in relazione alla eccezione di prescrizione ordinaria ex art. 2946 CC che diventa assorbente rispetto ad ogni altra argomentazione residuale.
In conseguenza di tanto l'opposto decreto ingiuntivo va integralmente revocato.
3.Le spese del giudizio seguono al soccombenza e vanno poste a carico della opposta, come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei minimi tariffari.
Le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico della opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT Bernardina Massari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede
Accoglie la opposizione proposta e dichiara la prescrizione del credito vantato dalla opposta
. Parte_6
Revoca conseguentemente l'opposto decreto ingiuntivo n. 676/2014 del Tribuanle di Potenza.
Condanna la opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore degli Controparte_1
opponenti che liquida nell'importo di e. 7.052,00 oltre accessori come per legge ( spese genarali, cap ed iva).
Pone a carico della opposta il pagamento delle spese della CTU Controparte_1
Cosi deciso in Potenza oggi 13.12.2025
Il G.O.T Dott.ssa Bernardina Massari