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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1595/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio gli avvocati LIMATOLA Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, CASSARA' ROSSANA e GAETA MATTEO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCINI CP_1 C.F._1
NICCOLO',
APPELLATO avverso la sentenza n. 2028/2023 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
27/06/2023
CONCLUSIONI
In data 17.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 14 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui al presente atto di appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2028/2023 pubblicata il 27/06/2023 ad esito del procedimento iscritto a ruolo con n. 11518/2020, Repert. n. 3933/2023 del 30/06/2023, notificata dal legale della controparte in data 30 giugno 2023:
- nel merito: in riforma della sentenza impugnata:
(i) dichiarare l'incompetenza, per materia del Tribunale Ordinario di Firenze in favore del Tribunale in materia d'Impresa di Firenze alla quale dovrà essere trasmesso il procedimento;
- in subordine:
(i) accertare e dichiarare che la condotta di non costituisce violazione dei diritti Pt_1 del sig. , condannando il sig. la restituzione di Euro € 75.672,33 CP_1 CP_1 dalla stessa versati in data 17.7.23 al sig. ; CP_1
(ii) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a spese del sig. CP_1 ed a cura di per due volte a caratteri doppi del normale Parte_1 delle parti in grassetto, sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”, ovvero, con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.ma Corte;
-in ulteriore subordine:
-nella denegata ipotesi di accertamento delle asserite pretese del sig. , CP_1 condannare la società alla rimozione del video oggetto di Parte_1 solo dal proprio sito web e dai propri canali social;
-nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.ma Corte Adita dovesse ritenere ascrivibile a una condotta illecita che giustificasse un eventuale risarcimento Pt_1 del danno, c re ai sensi dell'art. 158 l.d.a., ossia a restituire gli utili Pt_1 realizzati in violazione d .
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze tutti di causa, oltre al rimborso forfettario per le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e successive occorrende.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze:
- in via preliminare assegnare il presente procedimento alla sezione ordinaria della Corte d'Appello;
- in via istruttoria, ove occorra, ammettere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del 19 novembre 2021;
pagina 2 di 14 - nel merito, rigettare l'appello - e tutte le domande ivi formulate nel merito e in subordine - promosso da avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Parte_1
Firenze, III Sez. Civ., n. 2 rché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
citava in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, la società CP_1 Pt_1
per chiedere di accertare il suo inadempimento al contratto del 6 aprile
[...]
2017, con il quale era stato concesso l'uso della sua immagine, e per l'effetto Contro condannarla alla immediata rimozione dal e da ogni piattaforma del filmato che lo ritraeva.
Inoltre, l'attore chiedeva di accertare la responsabilità contrattuale della società convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c. e la conseguente responsabilità per l'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96 l. n. 633 del
1941, e di condannarla, ai sensi degli artt. 10 e 1218 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale prodotto, pari ad Euro 30.347,85.
Si costituiva in giudizio opponendosi alle richieste attoree sulla base di Parte_1 due presupposti: che il video non sarebbe stato “ripostato da con una Pt_1 condotta proattiva, ma è semplicemente rimasto nell'archivio sui suoi social”,e, in secondo luogo, perché la mancata rimozione del filmato ed il preteso abusivo sfruttamento dell'immagine del sig. sarebbe invece giustificato CP_1 dall'esimente prevista dall'art. 97 comma 1 sulla Legge d'Autore secondo cui:
“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Il giudice rimetteva gli atti al Presidente per l'assegnazione alla Sezione pagina 3 di 14 Specializzata in materia di Imprese, ma la richiesta veniva respinta.
Dopo lo svolgimento del procedimento di mediazione e lo scambio delle memorie di rito, respinte le richieste istruttorie, il giudice fissava l'udienza di discussione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2028/2023 pubblicata il 27/06/2023 il Tribunale di Firenze così statuiva:
«Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 alla immediata rimozione dal web e da ogni piattaforma web del filmato ritraente C
denominato “ è già qui”, pubblicato CP_1 Parte_2 in data 8 maggio 2017 sul socialnetwork Facebook riconducibile a Parte_1 condanna altresì la convenuta società in pers. del suo legale rappr. p.t. al risarcimento del danno patrimoniale prodotto in capo all'attore pari, fino alla data del 31.3.2023, ad euro 56.381,40. Oltre interessi legali sulle somme via via maturate in virtù del criterio meglio indicato in motivazione, dal 31.12.2017 fino alla introduzione del presente giudizio, nonché oltre interessi moratori ex art.
1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale (28.10.2020) fino al saldo;
condanna infine la società convenuta in personale del suo legale rappresentante
p.t. alle rifusione delle spese di lite dell'attore che liquida in euro 3.972,00 per compensi, oltre spese vive documentate, spese generali 15%, iva e cpa come per legge».
Più nello specifico, il giudice riteneva provato l'inadempimento del contratto con il quale si era impegnata ad utilizzare il video realizzato con l'immagine di Pt_1
per un tempo limitato, essendo stato provato che lo stesso era CP_1 ancora disponibile sul canale Youtube della convenuta e sulla pagina Facebook della Controparte_4
Il decidente, poi, escludeva l'applicabilità dell'art. 97 della Legge sul diritto d'autore, “posto che, in primo luogo non è stata fornita alcun prova che la ripresa del filmato sia avvenuta durante un evento pubblico, o che la sua diffusione pagina 4 di 14 risponda ad esigenze di pubblico interesse” e inoltre perché “non sussistono elementi in atti da cui possa desumersi uno scopo scientifico, didattico, culturale del video, o il suo collegamento con fatti, cerimonie, avvenimenti, di interesse pubblico”.
Veniva altresì esclusa l'applicabilità dell'art. 17 della stessa legge “posto che in questo non si discute della diffusione commerciale di un'opera intellettuale tutelata dal diritto d'autore, bensì della concessione temporanea a titolo oneroso dei diritti d'immagine di un personaggio televisivo noto”.
Quanto al danno, riteneva il giudice di applicare il criterio giurisprudenziale del c.d. “prezzo del consenso”, parametrandolo al corrispettivo pattuito per l'utilizzo del video, “ovvero quella per cui viene diviso il compenso complessivo pattuito nel contratto (€ 6.000,00) per il numero dei giorni di durata previsti dal contratto
6.4.2017 (ovvero gg. 203) ricavandosi in tal modo un corrispettivo giornaliero pari ad euro 29,55, che, moltiplicato per il numero di giorni in cui il video è rimasto pubblicato oltre la durata massima prevista nel contratto (31.12.2017) e cioè quantomeno fino al 31.3.2023 (ovvero per totali 1.908 giorni), produce un valore pari a complessivi euro 56.381,40”.
Veniva altresì previsto il pagamento di 29,55 giornalieri fino alla effettiva rimozione del filmato.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la sopra
[...] richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) sulla violazione dell'art. 3 comma 1 lettera b del D.lgs. 168/2003 e 38 c.p.c.
e l'art. 96 L. 633/1941; pagina 5 di 14 2) sulla violazione dell'art. 97 L. 633/1941;
3) falsa interpretazione del contratto del 6 aprile 2017, dell'art. 5.2;
4) sulla falsa applicazione dell'art. 17 Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore);
5) sulla falsa applicazione dell'art.158 Legge n. 633/1941.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'appellato contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione della vicenda occorre svolgere una breve premessa sul contenuto del contratto sottoscritto dalle parti.
Con scrittura privata datata 6.4.2017 e , definito Parte_1 CP_1
“testimonial”, hanno convenuto che quest'ultimo si rendesse disponibile per la realizzazione di un filmato per promuovere un progetto a tema “metano per autotrasporti” dietro il compenso di € 6.000 oltre IVA.
Il testimonial autorizzava l'utilizzo del filmato solo ed esclusivamente sul social network Facebook riconducibile direttamente a ed a Parte_1 CP_4
pagina 6 di 14 limitatamente al periodo di durata del contratto, fissata dal 12.4.2017 al
31.10.2017.
Il contratto precisava “ogni altro utilizzo del filmato con qualsiasi mezzo di diffusione o modalità è assolutamente vietato, fatta eccezione di diffusione su testate giornalistiche esclusivamente ONLINE, previa approvazione del testimonial”.
L'oggetto del contratto è quindi chiaramente la messa a disposizione da parte di della propria immagine per promuovere il progetto della CP_1 Pt_1 attraverso un filmato che sarebbe stato realizzato da altri, come dimostra il punto
“E” della premessa, ove si legge: “il Testimonial ha la piena ed esclusiva disponibilità dei diritti di utilizzazione economica della propria immagine e si è dichiarato disponibile a concederli alla Società, solo ed esclusivamente per la durata e per le finalità previste dal presente accordo”.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 3 comma 1 lettera b del D.lgs. 168/2003, 38 c.p.c. e 96L. 633/1941.
In particolare, viene eccepita l'incompetenza del Tribunale ordinario di Firenze adito dall'attore, invocando la competenza della Sezione Specializzata per le
Imprese, in quanto controversia in materia di diritto di autore.
A tale riguardo non può che sottolinearsi che, come emerge anche dalla precedente premessa, in contratto sottoscritto dalle parti non verte in materia di diritto di autore, ma di concessione a titolo oneroso dei diritti di sfruttamento della propria immagine.
Non si discute nel caso in esame, infatti, dell'utilizzo dell'altrui ritratto, secondo la previsione dell'art. 96 L. 633/1941, ma di un contratto con il quale un soggetto ha accettato, dietro compenso, di accostare la propria immagine ad un prodotto commerciale con finalità di propaganda, secondo lo schema del cosiddetto pagina 7 di 14 contratto atipico di sponsorizzazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12801 del
29/05/2006).
La vicenda è pertanto sottratta alla competenza della Sezione Specializzata.
Peraltro, il presente giudizio si svolge davanti alla Sezione Specializzata, per cui l'eventuale violazione avrebbe riguardato esclusivamente il primo grado.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'appellante critica la decisione nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 97 della Legge sul diritto d'autore, affermando: “Non convince neppure la pretesa applicabilità dell'art. 97 della Legge sul diritto d'autore, posto che, in primo luogo non è stata fornita alcun prova che la ripresa del filmato sia avvenuta durante un evento pubblico, o che la sua diffusione risponda ad esigenze di pubblico interesse,…”.
Si afferma in proposito che sarebbe applicabile tale esimente, in considerazione del fatto che è un noto personaggio televisivo. CP_1
Come si è già detto, però, nel caso in esame non si verte in tema di immagini di un soggetto pubblico che venga riprodotta, ma dell'utilizzo dell'immagine di tale soggetto per finalità di promozione di un prodotto commerciale.
Non può pertanto trovare applicazione la norma invocata.
4. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo lamenta l'errata interpretazione del contratto, Pt_1 sostenendo che l'obbligazione di rimuovere il filmato da internet sarebbe inesigibile, in quanto il video, una volta pubblicato, ben poteva essere duplicato da terzi, per cui “L'unico caso in cui si può essere sicuri dell'effettiva rimozione di un contenuto web è nel caso di un'azione volta a far ordinare da un giudice a tutti gli internet service providers la rimozione definitiva di contenuti invocando il c.d. diritto all'oblio”.
Si afferma poi che « non ha “utilizzato” il video pubblicandolo più volte, Pt_1 ripostandolo per dargli visibilità, ma si è limitata a lasciarlo nell'archivio del proprio sito web». pagina 8 di 14 La critica coglie solo parzialmente nel segno.
E' certamente corretto affermare che un contenuto che venga pubblicato sui canali social finisce di regola nella disponibilità di ogni utente, che potrà, se non vengono adottate particolari cautele, copiarlo e diffonderlo autonomamente nella rete.
E' condivisibile quindi l'affermazione per cui non può rispondere delle Pt_1 condotte altrui, visto che il canale prescelto dalle parti, Facebook, non consentiva di impedire a terzi di salvare una propria copia personale del video.
Certamente, quindi, non si può richiedere all'odierna appellante di impedire la permanenza sulla rete del video.
La condotta che il giudice ha in concreto accertato e censurato, però, è quella di avere continuato a mantenere il video sui propri profili social, indicando espressamente il proprio canale Youtube (peraltro non indicato nel contratto) e la pagina Facebook della (ove la contraente era legittimata a Controparte_4 pubblicarlo a determinate condizioni).
Il contratto, infatti, aveva sul punto un contenuto non equivocabile, consentendo l'utilizzo del contenuto esclusivamente per la pubblicazione su Facebook e per un determinato periodo di tempo.
Successivamente alla scadenza del periodo di validità del contratto l'obbligazione richiesta a era quella di cancellare il video dal Facebook proprio e di Pt_1 CP_4
Tale condotta non era inesigibile, avendo essa la disponibilità dei contenuti della pagina del proprio profilo.
Parimenti è richiedibile all'odierna appellante l'obbligazione di rimuovere il video dagli altri canali mediatici a lei riferibili, ove peraltro non avrebbe mai dovuto essere pubblicato.
Il fatto di avere mantenuto il video all'interno dell'archivio, quindi, lungi dal costituire una condotta neutra, costituisce una palese violazione di tale disposizione contrattuale, rimanendo comunque nella disponibilità degli utenti, e quindi nella sostanza pubblicato. pagina 9 di 14 Né può avere una qualche rilevanza il fatto che dopo l'iniziale successo del video le visualizzazioni abbiano subito una drastica riduzione, posto che si era Pt_1 impegnata a rimuoverlo a prescindere dal fatto che fosse o meno visualizzato.
5. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Per le medesime ragioni sopra esposte non può essere accolta neppure la critica alla decisione di ritenere non applicabile alla fattispecie l'art. 17 Legge N.
633/1941.
Sul punto sono infatti del tutto condivisibili le argomentazioni spese dal giudice di primo grado.
Nel caso in esame non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 17
L.d.A., dal momento che non si discute della concessione in esclusiva del diritto di distribuzione dell'opera intellettuale, bensì della concessione temporanea a titolo oneroso dei diritti d'immagine di un personaggio televisivo noto.
Non si è quindi in presenza di vendita materiale di opera d'arte, per la quale potrebbe eventualmente discutersi dell'esaurimento del diritto, e non vi è stata da parte del sig. una cessione in via definitiva del suo diritto all'immagine, CP_1 accompagnata da espressa rinuncia ad ogni sua residuale situazione soggettiva sul punto.
6. La quinta censura alla sentenza impugnata è parzialmente fondata.
Con il quinto motivo contesta l'utilizzo del criterio del c.d. prezzo del Pt_1 consenso per la quantificazione del danno, invocando l'applicazione dell'art. 158
L.d.a., il quale fa espressamente riferimento agli “utili realizzati in violazione del diritto”.
Il criterio degli utili realizzati, infatti, può essere utilizzato quale canone per guidare la liquidazione equitativa del danno per la pubblicazione di immagini di persone non note, per le quali non si può presumere che lo sfruttamento dell'immagine sarebbe alternativamente avvenuto in termini onerosi (v. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 11768 del 12/04/2022).
pagina 10 di 14 Nei casi come quello che ci occupa, invece, la giurisprudenza è costante nel ragguagliare il risarcimento al presumibile prezzo che il personaggio noto avrebbe richiesto per il consenso all'utilizzo della propria immagine.
«In tema di contratti c.d. di sponsorizzazione - nei quali beni particolarmente noti ed ammirati, inseriti in circuiti di manifestazioni, corse o regate seguite da un vasto pubblico ed utilizzati come veicolo di diffusione di messaggi pubblicitari, essendo corredati dal marchio o dalla denominazione dell'impresa che si vuole pubblicizzare - la tutela dei diritti all'immagine e alla denominazione del bene risulterebbe pregiudicata qualora si consentisse a chiunque di appropriarsene a scopi pubblicitari, senza ottenere il consenso dei titolari e senza pagare le dovute
"royalties". Il danno, patrimoniale e non, causato da tale comportamento illecito è risarcibile, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., sotto il profilo sia del c.d. annacquamento della denominazione e dello svilimento dell'immagine del bene, sia del pregiudizio economico per il mancato esborso del prezzo, che comunemente è dovuto per simili campagne pubblicitarie, mentre non è applicabile la tutela di cui all'art. 2598 ss. cod. civ., in tema di concorrenza sleale, per la mancanza di un rapporto di concorrenzialità tra le imprese» (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18218 del 11/08/2009).
Non assume pertanto rilevanza decisiva ai fini della quantificazione del danno il fatto che possa non aver ottenuto particolari vantaggi economici dal Pt_1 mantenimento del video nel proprio profilo (circostanza che peraltro contrasta con il dato di fatto che si presume che il video sia stato lasciato proprio perché potesse essere visionato, continuando quindi a garantire l'effetto pubblicitario originariamente previsto).
L'appellante critica comunque il fatto che il danno sia stato parametrato ricavando dal prezzo pattuito un costo per mese del consenso e moltiplicandolo per il tempo di permanenza del video.
pagina 11 di 14 Nonostante tale argomentazione, però, non indica un criterio diverso per la Pt_1 quantificazione del danno, se non quello rapportato agli utili percepiti, che però, come detto, non è pertinente.
Deve però ritenersi che, in presenza di una impugnazione sul quantum, sia comunque consentito al giudice dell'appello la riforma sotto un profilo non esplicitato nella domanda, ma comunque oggetto di allegazione.
Ciò che concretizza una violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e giudica, infatti, è che il giudice, investito del solo an, si pronunci anche sul quantum (Cass., sez. 3, sentenza 23 ottobre 2012, n. 18160 e Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 25933 del 16/10/2018), ma in presenza di una domanda che investa sia l'an che il quantum è sempre possibile pronunciarsi con riferimento a tale secondo aspetto con riferimento a profili non esplicitati nella domanda ma oggetto di tempestiva allegazione.
A tale riguardo, se il criterio utilizzato dal Tribunale è astrattamente condivisibile, ciò che è censurabile è la suddivisione del compenso per un'unità di tempo, al fine di determinare il risarcimento per il periodo successivo.
Il compenso di € 6.000, infatti, non era stato determinato in funzione del tempo di utilizzo del diritto di immagine, ma era stato individuato in termini omnicomprensivi per i servizi resi, tra i quali rientrava anche il contributo alla realizzazione del video.
Non è pertanto corretto ipotizzare che il prezzo del consenso sarebbe progressivamente cresciuto in funzione del periodo di sfruttamento dell'immagine.
Tale diritto, in quanto solo parte della prestazione riferibile al sig. avrà CP_1 avuto un valore certamente inferiore al totale pattuito, individuabile in via presuntiva nella metà del compenso.
La somma individuata dal Tribunale a titolo di risarcimento, pari ad € 56.381,40 fino alla data del 31.3.2023, può pertanto essere ridotta in € 28.190,70, sempre oltre interessi legali sulle somme via via maturate dal 31.12.2017 fino alla pagina 12 di 14 introduzione del presente giudizio, nonché oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale (28.10.2020) fino al saldo.
7. In via subordina, parte appellante chiede anche che, nella denegata ipotesi di accertamento delle pretese del sig. , la società CP_1 Parte_1 venga condannata alla rimozione del video oggetto di contestazione solo dal proprio sito web e dai propri canali social.
Il Tribunale ha condannato l'appellante «alla immediata rimozione dal web e da ogni piattaforma web del filmato ritraente denominato “Il futuro del CP_1 trasporto sostenibile è già qui”, pubblicato in data 8 maggio 2017 sul socialnetwork Facebook riconducibile a . Parte_1
Sotto tale profilo la pronuncia contiene in effetti una prestazione non esigibile da che non ha la possibilità, giuridica e materiale, di rimuovere il video “dal Pt_1 web e da ogni piattaforma web”.
Al riguardo, come si è accennato, è corretta l'affermazione per cui un contenuto, una volta pubblicato su internet, entra nella disponibilità di tutti gli utenti, senza che colui che lo ha pubblicato possa fare alcunché al riguardo, se non attivandosi per ottenere una pronuncia giudiziale, peraltro di difficile esecuzione.
L'obbligazione assunta con il contratto dall'odierna appellante non poteva che essere quella di rimuovere il video dalla piattaforma sulla quale era stata autorizzata a pubblicarlo, ovvero Facebook, per cui la condanna dovrà essere limitata a tale condotta, non potendo rispondere anche del fatto altrui. Pt_1
8. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede sostanzialmente vittorioso , salva la CP_1 parziale soccombenza in appello) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate in misura di 1/4 poste a carico di nella Pt_1 misura liquidata per l'intero in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 2028/2023 Parte_1 CP_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/06/2023, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata rideterminando l'importo dovuto da a titolo di Parte_1 risarcimento del danno in € 28.190,70, fermo il resto;
2. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate in misura di ¼, ponendo la quota residua delle stesse a carico di e Parte_1 liquidandole per l'intero per il primo grado nella medesima misura indicata nella sentenza impugnata e per il presente giudizio in misura di € 9.991 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1595/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio gli avvocati LIMATOLA Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, CASSARA' ROSSANA e GAETA MATTEO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCINI CP_1 C.F._1
NICCOLO',
APPELLATO avverso la sentenza n. 2028/2023 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
27/06/2023
CONCLUSIONI
In data 17.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 14 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui al presente atto di appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2028/2023 pubblicata il 27/06/2023 ad esito del procedimento iscritto a ruolo con n. 11518/2020, Repert. n. 3933/2023 del 30/06/2023, notificata dal legale della controparte in data 30 giugno 2023:
- nel merito: in riforma della sentenza impugnata:
(i) dichiarare l'incompetenza, per materia del Tribunale Ordinario di Firenze in favore del Tribunale in materia d'Impresa di Firenze alla quale dovrà essere trasmesso il procedimento;
- in subordine:
(i) accertare e dichiarare che la condotta di non costituisce violazione dei diritti Pt_1 del sig. , condannando il sig. la restituzione di Euro € 75.672,33 CP_1 CP_1 dalla stessa versati in data 17.7.23 al sig. ; CP_1
(ii) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a spese del sig. CP_1 ed a cura di per due volte a caratteri doppi del normale Parte_1 delle parti in grassetto, sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”, ovvero, con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.ma Corte;
-in ulteriore subordine:
-nella denegata ipotesi di accertamento delle asserite pretese del sig. , CP_1 condannare la società alla rimozione del video oggetto di Parte_1 solo dal proprio sito web e dai propri canali social;
-nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.ma Corte Adita dovesse ritenere ascrivibile a una condotta illecita che giustificasse un eventuale risarcimento Pt_1 del danno, c re ai sensi dell'art. 158 l.d.a., ossia a restituire gli utili Pt_1 realizzati in violazione d .
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze tutti di causa, oltre al rimborso forfettario per le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e successive occorrende.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze:
- in via preliminare assegnare il presente procedimento alla sezione ordinaria della Corte d'Appello;
- in via istruttoria, ove occorra, ammettere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del 19 novembre 2021;
pagina 2 di 14 - nel merito, rigettare l'appello - e tutte le domande ivi formulate nel merito e in subordine - promosso da avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Parte_1
Firenze, III Sez. Civ., n. 2 rché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
citava in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, la società CP_1 Pt_1
per chiedere di accertare il suo inadempimento al contratto del 6 aprile
[...]
2017, con il quale era stato concesso l'uso della sua immagine, e per l'effetto Contro condannarla alla immediata rimozione dal e da ogni piattaforma del filmato che lo ritraeva.
Inoltre, l'attore chiedeva di accertare la responsabilità contrattuale della società convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c. e la conseguente responsabilità per l'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96 l. n. 633 del
1941, e di condannarla, ai sensi degli artt. 10 e 1218 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale prodotto, pari ad Euro 30.347,85.
Si costituiva in giudizio opponendosi alle richieste attoree sulla base di Parte_1 due presupposti: che il video non sarebbe stato “ripostato da con una Pt_1 condotta proattiva, ma è semplicemente rimasto nell'archivio sui suoi social”,e, in secondo luogo, perché la mancata rimozione del filmato ed il preteso abusivo sfruttamento dell'immagine del sig. sarebbe invece giustificato CP_1 dall'esimente prevista dall'art. 97 comma 1 sulla Legge d'Autore secondo cui:
“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Il giudice rimetteva gli atti al Presidente per l'assegnazione alla Sezione pagina 3 di 14 Specializzata in materia di Imprese, ma la richiesta veniva respinta.
Dopo lo svolgimento del procedimento di mediazione e lo scambio delle memorie di rito, respinte le richieste istruttorie, il giudice fissava l'udienza di discussione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2028/2023 pubblicata il 27/06/2023 il Tribunale di Firenze così statuiva:
«Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 alla immediata rimozione dal web e da ogni piattaforma web del filmato ritraente C
denominato “ è già qui”, pubblicato CP_1 Parte_2 in data 8 maggio 2017 sul socialnetwork Facebook riconducibile a Parte_1 condanna altresì la convenuta società in pers. del suo legale rappr. p.t. al risarcimento del danno patrimoniale prodotto in capo all'attore pari, fino alla data del 31.3.2023, ad euro 56.381,40. Oltre interessi legali sulle somme via via maturate in virtù del criterio meglio indicato in motivazione, dal 31.12.2017 fino alla introduzione del presente giudizio, nonché oltre interessi moratori ex art.
1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale (28.10.2020) fino al saldo;
condanna infine la società convenuta in personale del suo legale rappresentante
p.t. alle rifusione delle spese di lite dell'attore che liquida in euro 3.972,00 per compensi, oltre spese vive documentate, spese generali 15%, iva e cpa come per legge».
Più nello specifico, il giudice riteneva provato l'inadempimento del contratto con il quale si era impegnata ad utilizzare il video realizzato con l'immagine di Pt_1
per un tempo limitato, essendo stato provato che lo stesso era CP_1 ancora disponibile sul canale Youtube della convenuta e sulla pagina Facebook della Controparte_4
Il decidente, poi, escludeva l'applicabilità dell'art. 97 della Legge sul diritto d'autore, “posto che, in primo luogo non è stata fornita alcun prova che la ripresa del filmato sia avvenuta durante un evento pubblico, o che la sua diffusione pagina 4 di 14 risponda ad esigenze di pubblico interesse” e inoltre perché “non sussistono elementi in atti da cui possa desumersi uno scopo scientifico, didattico, culturale del video, o il suo collegamento con fatti, cerimonie, avvenimenti, di interesse pubblico”.
Veniva altresì esclusa l'applicabilità dell'art. 17 della stessa legge “posto che in questo non si discute della diffusione commerciale di un'opera intellettuale tutelata dal diritto d'autore, bensì della concessione temporanea a titolo oneroso dei diritti d'immagine di un personaggio televisivo noto”.
Quanto al danno, riteneva il giudice di applicare il criterio giurisprudenziale del c.d. “prezzo del consenso”, parametrandolo al corrispettivo pattuito per l'utilizzo del video, “ovvero quella per cui viene diviso il compenso complessivo pattuito nel contratto (€ 6.000,00) per il numero dei giorni di durata previsti dal contratto
6.4.2017 (ovvero gg. 203) ricavandosi in tal modo un corrispettivo giornaliero pari ad euro 29,55, che, moltiplicato per il numero di giorni in cui il video è rimasto pubblicato oltre la durata massima prevista nel contratto (31.12.2017) e cioè quantomeno fino al 31.3.2023 (ovvero per totali 1.908 giorni), produce un valore pari a complessivi euro 56.381,40”.
Veniva altresì previsto il pagamento di 29,55 giornalieri fino alla effettiva rimozione del filmato.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la sopra
[...] richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) sulla violazione dell'art. 3 comma 1 lettera b del D.lgs. 168/2003 e 38 c.p.c.
e l'art. 96 L. 633/1941; pagina 5 di 14 2) sulla violazione dell'art. 97 L. 633/1941;
3) falsa interpretazione del contratto del 6 aprile 2017, dell'art. 5.2;
4) sulla falsa applicazione dell'art. 17 Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore);
5) sulla falsa applicazione dell'art.158 Legge n. 633/1941.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'appellato contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione della vicenda occorre svolgere una breve premessa sul contenuto del contratto sottoscritto dalle parti.
Con scrittura privata datata 6.4.2017 e , definito Parte_1 CP_1
“testimonial”, hanno convenuto che quest'ultimo si rendesse disponibile per la realizzazione di un filmato per promuovere un progetto a tema “metano per autotrasporti” dietro il compenso di € 6.000 oltre IVA.
Il testimonial autorizzava l'utilizzo del filmato solo ed esclusivamente sul social network Facebook riconducibile direttamente a ed a Parte_1 CP_4
pagina 6 di 14 limitatamente al periodo di durata del contratto, fissata dal 12.4.2017 al
31.10.2017.
Il contratto precisava “ogni altro utilizzo del filmato con qualsiasi mezzo di diffusione o modalità è assolutamente vietato, fatta eccezione di diffusione su testate giornalistiche esclusivamente ONLINE, previa approvazione del testimonial”.
L'oggetto del contratto è quindi chiaramente la messa a disposizione da parte di della propria immagine per promuovere il progetto della CP_1 Pt_1 attraverso un filmato che sarebbe stato realizzato da altri, come dimostra il punto
“E” della premessa, ove si legge: “il Testimonial ha la piena ed esclusiva disponibilità dei diritti di utilizzazione economica della propria immagine e si è dichiarato disponibile a concederli alla Società, solo ed esclusivamente per la durata e per le finalità previste dal presente accordo”.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 3 comma 1 lettera b del D.lgs. 168/2003, 38 c.p.c. e 96L. 633/1941.
In particolare, viene eccepita l'incompetenza del Tribunale ordinario di Firenze adito dall'attore, invocando la competenza della Sezione Specializzata per le
Imprese, in quanto controversia in materia di diritto di autore.
A tale riguardo non può che sottolinearsi che, come emerge anche dalla precedente premessa, in contratto sottoscritto dalle parti non verte in materia di diritto di autore, ma di concessione a titolo oneroso dei diritti di sfruttamento della propria immagine.
Non si discute nel caso in esame, infatti, dell'utilizzo dell'altrui ritratto, secondo la previsione dell'art. 96 L. 633/1941, ma di un contratto con il quale un soggetto ha accettato, dietro compenso, di accostare la propria immagine ad un prodotto commerciale con finalità di propaganda, secondo lo schema del cosiddetto pagina 7 di 14 contratto atipico di sponsorizzazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12801 del
29/05/2006).
La vicenda è pertanto sottratta alla competenza della Sezione Specializzata.
Peraltro, il presente giudizio si svolge davanti alla Sezione Specializzata, per cui l'eventuale violazione avrebbe riguardato esclusivamente il primo grado.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'appellante critica la decisione nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 97 della Legge sul diritto d'autore, affermando: “Non convince neppure la pretesa applicabilità dell'art. 97 della Legge sul diritto d'autore, posto che, in primo luogo non è stata fornita alcun prova che la ripresa del filmato sia avvenuta durante un evento pubblico, o che la sua diffusione risponda ad esigenze di pubblico interesse,…”.
Si afferma in proposito che sarebbe applicabile tale esimente, in considerazione del fatto che è un noto personaggio televisivo. CP_1
Come si è già detto, però, nel caso in esame non si verte in tema di immagini di un soggetto pubblico che venga riprodotta, ma dell'utilizzo dell'immagine di tale soggetto per finalità di promozione di un prodotto commerciale.
Non può pertanto trovare applicazione la norma invocata.
4. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo lamenta l'errata interpretazione del contratto, Pt_1 sostenendo che l'obbligazione di rimuovere il filmato da internet sarebbe inesigibile, in quanto il video, una volta pubblicato, ben poteva essere duplicato da terzi, per cui “L'unico caso in cui si può essere sicuri dell'effettiva rimozione di un contenuto web è nel caso di un'azione volta a far ordinare da un giudice a tutti gli internet service providers la rimozione definitiva di contenuti invocando il c.d. diritto all'oblio”.
Si afferma poi che « non ha “utilizzato” il video pubblicandolo più volte, Pt_1 ripostandolo per dargli visibilità, ma si è limitata a lasciarlo nell'archivio del proprio sito web». pagina 8 di 14 La critica coglie solo parzialmente nel segno.
E' certamente corretto affermare che un contenuto che venga pubblicato sui canali social finisce di regola nella disponibilità di ogni utente, che potrà, se non vengono adottate particolari cautele, copiarlo e diffonderlo autonomamente nella rete.
E' condivisibile quindi l'affermazione per cui non può rispondere delle Pt_1 condotte altrui, visto che il canale prescelto dalle parti, Facebook, non consentiva di impedire a terzi di salvare una propria copia personale del video.
Certamente, quindi, non si può richiedere all'odierna appellante di impedire la permanenza sulla rete del video.
La condotta che il giudice ha in concreto accertato e censurato, però, è quella di avere continuato a mantenere il video sui propri profili social, indicando espressamente il proprio canale Youtube (peraltro non indicato nel contratto) e la pagina Facebook della (ove la contraente era legittimata a Controparte_4 pubblicarlo a determinate condizioni).
Il contratto, infatti, aveva sul punto un contenuto non equivocabile, consentendo l'utilizzo del contenuto esclusivamente per la pubblicazione su Facebook e per un determinato periodo di tempo.
Successivamente alla scadenza del periodo di validità del contratto l'obbligazione richiesta a era quella di cancellare il video dal Facebook proprio e di Pt_1 CP_4
Tale condotta non era inesigibile, avendo essa la disponibilità dei contenuti della pagina del proprio profilo.
Parimenti è richiedibile all'odierna appellante l'obbligazione di rimuovere il video dagli altri canali mediatici a lei riferibili, ove peraltro non avrebbe mai dovuto essere pubblicato.
Il fatto di avere mantenuto il video all'interno dell'archivio, quindi, lungi dal costituire una condotta neutra, costituisce una palese violazione di tale disposizione contrattuale, rimanendo comunque nella disponibilità degli utenti, e quindi nella sostanza pubblicato. pagina 9 di 14 Né può avere una qualche rilevanza il fatto che dopo l'iniziale successo del video le visualizzazioni abbiano subito una drastica riduzione, posto che si era Pt_1 impegnata a rimuoverlo a prescindere dal fatto che fosse o meno visualizzato.
5. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Per le medesime ragioni sopra esposte non può essere accolta neppure la critica alla decisione di ritenere non applicabile alla fattispecie l'art. 17 Legge N.
633/1941.
Sul punto sono infatti del tutto condivisibili le argomentazioni spese dal giudice di primo grado.
Nel caso in esame non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 17
L.d.A., dal momento che non si discute della concessione in esclusiva del diritto di distribuzione dell'opera intellettuale, bensì della concessione temporanea a titolo oneroso dei diritti d'immagine di un personaggio televisivo noto.
Non si è quindi in presenza di vendita materiale di opera d'arte, per la quale potrebbe eventualmente discutersi dell'esaurimento del diritto, e non vi è stata da parte del sig. una cessione in via definitiva del suo diritto all'immagine, CP_1 accompagnata da espressa rinuncia ad ogni sua residuale situazione soggettiva sul punto.
6. La quinta censura alla sentenza impugnata è parzialmente fondata.
Con il quinto motivo contesta l'utilizzo del criterio del c.d. prezzo del Pt_1 consenso per la quantificazione del danno, invocando l'applicazione dell'art. 158
L.d.a., il quale fa espressamente riferimento agli “utili realizzati in violazione del diritto”.
Il criterio degli utili realizzati, infatti, può essere utilizzato quale canone per guidare la liquidazione equitativa del danno per la pubblicazione di immagini di persone non note, per le quali non si può presumere che lo sfruttamento dell'immagine sarebbe alternativamente avvenuto in termini onerosi (v. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 11768 del 12/04/2022).
pagina 10 di 14 Nei casi come quello che ci occupa, invece, la giurisprudenza è costante nel ragguagliare il risarcimento al presumibile prezzo che il personaggio noto avrebbe richiesto per il consenso all'utilizzo della propria immagine.
«In tema di contratti c.d. di sponsorizzazione - nei quali beni particolarmente noti ed ammirati, inseriti in circuiti di manifestazioni, corse o regate seguite da un vasto pubblico ed utilizzati come veicolo di diffusione di messaggi pubblicitari, essendo corredati dal marchio o dalla denominazione dell'impresa che si vuole pubblicizzare - la tutela dei diritti all'immagine e alla denominazione del bene risulterebbe pregiudicata qualora si consentisse a chiunque di appropriarsene a scopi pubblicitari, senza ottenere il consenso dei titolari e senza pagare le dovute
"royalties". Il danno, patrimoniale e non, causato da tale comportamento illecito è risarcibile, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., sotto il profilo sia del c.d. annacquamento della denominazione e dello svilimento dell'immagine del bene, sia del pregiudizio economico per il mancato esborso del prezzo, che comunemente è dovuto per simili campagne pubblicitarie, mentre non è applicabile la tutela di cui all'art. 2598 ss. cod. civ., in tema di concorrenza sleale, per la mancanza di un rapporto di concorrenzialità tra le imprese» (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18218 del 11/08/2009).
Non assume pertanto rilevanza decisiva ai fini della quantificazione del danno il fatto che possa non aver ottenuto particolari vantaggi economici dal Pt_1 mantenimento del video nel proprio profilo (circostanza che peraltro contrasta con il dato di fatto che si presume che il video sia stato lasciato proprio perché potesse essere visionato, continuando quindi a garantire l'effetto pubblicitario originariamente previsto).
L'appellante critica comunque il fatto che il danno sia stato parametrato ricavando dal prezzo pattuito un costo per mese del consenso e moltiplicandolo per il tempo di permanenza del video.
pagina 11 di 14 Nonostante tale argomentazione, però, non indica un criterio diverso per la Pt_1 quantificazione del danno, se non quello rapportato agli utili percepiti, che però, come detto, non è pertinente.
Deve però ritenersi che, in presenza di una impugnazione sul quantum, sia comunque consentito al giudice dell'appello la riforma sotto un profilo non esplicitato nella domanda, ma comunque oggetto di allegazione.
Ciò che concretizza una violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e giudica, infatti, è che il giudice, investito del solo an, si pronunci anche sul quantum (Cass., sez. 3, sentenza 23 ottobre 2012, n. 18160 e Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 25933 del 16/10/2018), ma in presenza di una domanda che investa sia l'an che il quantum è sempre possibile pronunciarsi con riferimento a tale secondo aspetto con riferimento a profili non esplicitati nella domanda ma oggetto di tempestiva allegazione.
A tale riguardo, se il criterio utilizzato dal Tribunale è astrattamente condivisibile, ciò che è censurabile è la suddivisione del compenso per un'unità di tempo, al fine di determinare il risarcimento per il periodo successivo.
Il compenso di € 6.000, infatti, non era stato determinato in funzione del tempo di utilizzo del diritto di immagine, ma era stato individuato in termini omnicomprensivi per i servizi resi, tra i quali rientrava anche il contributo alla realizzazione del video.
Non è pertanto corretto ipotizzare che il prezzo del consenso sarebbe progressivamente cresciuto in funzione del periodo di sfruttamento dell'immagine.
Tale diritto, in quanto solo parte della prestazione riferibile al sig. avrà CP_1 avuto un valore certamente inferiore al totale pattuito, individuabile in via presuntiva nella metà del compenso.
La somma individuata dal Tribunale a titolo di risarcimento, pari ad € 56.381,40 fino alla data del 31.3.2023, può pertanto essere ridotta in € 28.190,70, sempre oltre interessi legali sulle somme via via maturate dal 31.12.2017 fino alla pagina 12 di 14 introduzione del presente giudizio, nonché oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale (28.10.2020) fino al saldo.
7. In via subordina, parte appellante chiede anche che, nella denegata ipotesi di accertamento delle pretese del sig. , la società CP_1 Parte_1 venga condannata alla rimozione del video oggetto di contestazione solo dal proprio sito web e dai propri canali social.
Il Tribunale ha condannato l'appellante «alla immediata rimozione dal web e da ogni piattaforma web del filmato ritraente denominato “Il futuro del CP_1 trasporto sostenibile è già qui”, pubblicato in data 8 maggio 2017 sul socialnetwork Facebook riconducibile a . Parte_1
Sotto tale profilo la pronuncia contiene in effetti una prestazione non esigibile da che non ha la possibilità, giuridica e materiale, di rimuovere il video “dal Pt_1 web e da ogni piattaforma web”.
Al riguardo, come si è accennato, è corretta l'affermazione per cui un contenuto, una volta pubblicato su internet, entra nella disponibilità di tutti gli utenti, senza che colui che lo ha pubblicato possa fare alcunché al riguardo, se non attivandosi per ottenere una pronuncia giudiziale, peraltro di difficile esecuzione.
L'obbligazione assunta con il contratto dall'odierna appellante non poteva che essere quella di rimuovere il video dalla piattaforma sulla quale era stata autorizzata a pubblicarlo, ovvero Facebook, per cui la condanna dovrà essere limitata a tale condotta, non potendo rispondere anche del fatto altrui. Pt_1
8. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede sostanzialmente vittorioso , salva la CP_1 parziale soccombenza in appello) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate in misura di 1/4 poste a carico di nella Pt_1 misura liquidata per l'intero in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 2028/2023 Parte_1 CP_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/06/2023, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata rideterminando l'importo dovuto da a titolo di Parte_1 risarcimento del danno in € 28.190,70, fermo il resto;
2. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate in misura di ¼, ponendo la quota residua delle stesse a carico di e Parte_1 liquidandole per l'intero per il primo grado nella medesima misura indicata nella sentenza impugnata e per il presente giudizio in misura di € 9.991 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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