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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile
Settore Lavoro-Previdenza
Il GOP, dr.ssa LA AB, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29.10.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 6290/2024, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza di ingiunzione;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. G. Pelle;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore
Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione ordinanze di ingiunzione;
omessa notifica/accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione avverso all'ordinanza d'ingiunzione n. OI-002765409, avente ad oggetto pagamento della somma di
€ 4.286,13, notificata in data 12.02.2024 ed emessa a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali” per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1- bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, così come asseritamente accertato con atto di accertamento prot. n. .6700.12/02/2024.0075937. CP_1
In particolare, ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per omessa o quantomeno tardiva notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha rappresentato di avere emesso il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza d'ingiunzione impugnata, chiedendo, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 2.04.2025, il ricorrente ha manifestato di volere aderire alla cessazione della materia del contendere.
Orbene, essendo stata l'ordinanza di ingiunzione annullata dall' , in via Controparte_2 assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata la materia del contendere.
Stante la condotta processuale dell' e le risultanze processuali dalle quali è emerso CP_1
l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, appare equo compensare le spese di giudizio tra l'ente resistente e la parte ricorrente nella misura di 1/2.
Quanto alla restante metà, le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm 55/2014 modificato dal Dm 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come CP_ in dispositivo, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in € 656,00 per spese e onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nella restante metà. Così deciso in Reggio Calabria, lì 29.10.2025
Il Giudice
LA AB
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile
Settore Lavoro-Previdenza
Il GOP, dr.ssa LA AB, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29.10.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 6290/2024, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza di ingiunzione;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. G. Pelle;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore
Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione ordinanze di ingiunzione;
omessa notifica/accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione avverso all'ordinanza d'ingiunzione n. OI-002765409, avente ad oggetto pagamento della somma di
€ 4.286,13, notificata in data 12.02.2024 ed emessa a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali” per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1- bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, così come asseritamente accertato con atto di accertamento prot. n. .6700.12/02/2024.0075937. CP_1
In particolare, ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per omessa o quantomeno tardiva notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha rappresentato di avere emesso il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza d'ingiunzione impugnata, chiedendo, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 2.04.2025, il ricorrente ha manifestato di volere aderire alla cessazione della materia del contendere.
Orbene, essendo stata l'ordinanza di ingiunzione annullata dall' , in via Controparte_2 assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata la materia del contendere.
Stante la condotta processuale dell' e le risultanze processuali dalle quali è emerso CP_1
l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, appare equo compensare le spese di giudizio tra l'ente resistente e la parte ricorrente nella misura di 1/2.
Quanto alla restante metà, le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm 55/2014 modificato dal Dm 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come CP_ in dispositivo, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in € 656,00 per spese e onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nella restante metà. Così deciso in Reggio Calabria, lì 29.10.2025
Il Giudice
LA AB