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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8870 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 16.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°46933\2024 del ruolo generale lav.
TRA
e quale esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sul minore nato l'[...] rapp.ti e difesi Persona_1 dall'avv.to A. Verallo in virtù di procura in atti
Ricorrenti
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. Zannini Quirini in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione assistenziale/previdenziale dedotta (indennità di frequenza), vinte le spese.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con CP_1 vittoria di spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni già esposte negli atti introduttivi
La domanda attorea è parzialmente fondata. All'esito della rinnovazione della c.t.u. medico – legale,
l'ausiliario ha accertato la sussistenza delle patologie analiticamente richiamate concludendo che esse rendono “sin dalla data della visita di revisione del 15.04.2024,il minore invalido con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età” con rivedibilità al 30.6.2026.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali relativamente alle quali nessuna specifica censura è stata mossa.
In accoglimento dell'opposizione e della relativa domanda, dunque, deve dichiararsi che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del minore dell'indennità di frequenza con decorrenza dal 15.4.2024, epoca della visita di revisione, e rivedibilità al 30.6.2026.
Le spese seguono la soccombenza.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del minore in epigrafe indicato dell'indennità di frequenza con decorrenza dal
15.4.2024 e rivedibilità al 30.6.2026.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_1 somma di E.2400,00, oltre spese generali forfettariamente determinate ella misura del 15%, con attribuzione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Roma 16.9.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 16.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°46933\2024 del ruolo generale lav.
TRA
e quale esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sul minore nato l'[...] rapp.ti e difesi Persona_1 dall'avv.to A. Verallo in virtù di procura in atti
Ricorrenti
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. Zannini Quirini in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione assistenziale/previdenziale dedotta (indennità di frequenza), vinte le spese.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con CP_1 vittoria di spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni già esposte negli atti introduttivi
La domanda attorea è parzialmente fondata. All'esito della rinnovazione della c.t.u. medico – legale,
l'ausiliario ha accertato la sussistenza delle patologie analiticamente richiamate concludendo che esse rendono “sin dalla data della visita di revisione del 15.04.2024,il minore invalido con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età” con rivedibilità al 30.6.2026.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali relativamente alle quali nessuna specifica censura è stata mossa.
In accoglimento dell'opposizione e della relativa domanda, dunque, deve dichiararsi che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del minore dell'indennità di frequenza con decorrenza dal 15.4.2024, epoca della visita di revisione, e rivedibilità al 30.6.2026.
Le spese seguono la soccombenza.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del minore in epigrafe indicato dell'indennità di frequenza con decorrenza dal
15.4.2024 e rivedibilità al 30.6.2026.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_1 somma di E.2400,00, oltre spese generali forfettariamente determinate ella misura del 15%, con attribuzione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Roma 16.9.2025 Il Giudice