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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Marco Bottino, ha emesso a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell' udienza del 9.10.25 in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4561/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Schioppo Pietro Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Controparte_1
AR, AU GI e IG ES
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 9.4.24 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava il licenziamento disciplinare notificato in data 4.1.24 in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 7 L. 300/70 e privo di motivazione chiedendo l'immediata riammissione in servizio e la condanna di parte resistente al pagamento della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla reintegra;
vittoria di spese.
Esponeva di aver lavorato per la società resistente - avente n.22 dipendenti come da visura camerale depositata - dal 13.7.22, assunto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio III livello CCNL
Metalmeccanici PMI, mansioni di autista, con orario di 24 ore su sei giorni la settimana.
In realtà contrariamente all'orario di cui al contratto di lavoro aveva lavorato in 4 turni settimanali dalle
7,00 alle 17,00; dalle 15,00 alle 1.00; dalle 19,00 alle 5,00 e dalle 21.00 alle 7,00. Allegava di aver ottemperato alle direttive aziendali provenienti dal sig. , marito della CP_2 legale rapp.te della convenuta.
Allegava che in data 4.1.24 aveva ricevuto una lettera di licenziamento a fare data dal 12.1.24, la cui lacunosa motivazione era: giustificato motivo soggettivo, senza nessuna altra specificazione della condotta tenuta dal lavoratore.
Precisava che in data 17.1.24, quando il rapporto di lavoro era terminato vi era stato un incontro con il sig. , dirigente della convenuta, marito di figlia della legale Persona_1 Controparte_3 rapp.te della società, , presso un prefabbricato posto all'interno dello Controparte_4 CP_5
sito in Napoli alla via del Cassano 207.
[...]
L'incontro era stato preceduto da uno scambio di whatsApp, depositati in allegato al ricorso.
Nel corso del suddetto incontro, il ricorrente ha allegato di aver firmato una serie di documenti necessari a dire della parte datoriale a chiudere il rapporto di lavoro e per consentire al lavoratore di fare richiesta di Naspi, senza tuttavia ottenere copia dei documenti firmati e senza ricevuta adi sottoscrizione. Il ricorrente ha allegato di non sapere esattamente quali atti aveva firmato il tale occasione.
Tornando ai fatti di cui al licenziamento, il ricorrente allegava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cui all'art 7 l. 300/70 precedente al licenziamento del 4.1.24, di aver impugnato licenziamento con lettera del 4.3.24 e in data 20.3.24 di aver chiesto alla resistente di consegnargli copia della documentazione firmata in data 17.1.24, richiesta rimasta senza riscontro, impugnando estragiudizialmente ex art 2113 c.c. ogni documento sottoscritto.
Sulla base di tali premesse in fatto impugnava il licenziamento in quanto carente di motivazione, carente della comunicazione di cui all'art. 7 l. 300/70 e per mancata affissione del codice aziendale.
Costituitasi in giudizio la resistente eccepiva l'esistenza di un verbale di conciliazione sindacale la cui sottoscrizione era avvenuta in data 17.1.24, con l'assistenza del sindacalista , delegato Controparte_6
FEMCA CISL Campania Nord, nel quale il ricorrente aveva accettato il licenziamento transigendo, dietro la corresponsione della somma di 400 euro, con la resistente ogni rapporto di dare ed avere relativo al rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Le sottoscrizioni apposte dal ricorrente in data
17.1.24 non erano state disconosciute dal ricorrente.
Precisava parte resistente alla prima udienza che il verbale di conciliazione non era stato impugnato entro il termine decadenziale di 6 mesi decorrenti dal 17.1.24 ed era stato redatto alla presenza di e del dott. ed alla presenza del delegato sindacale Per_1 Per_2 Controparte_6
Chiedeva pertanto, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, con vittoria di spese. Veniva disposta trattazione scritta del procedimento e all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va rilevato in fatto che il licenziamento del 4.1.24 si presenta del tutto privo di motivazione e che lo stesso non risulta preceduto dalla comunicazione di cui all'art 7 dello statuto dei lavoratori. Ciò non è contestato tra le parti.
I dipendenti occupati dalla resistente secondo la visura camerale in atti risultano essere 22 con applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 300/70.
Il temha decidendum riguarda essenzialmente la validità del verbale di conciliazione sindacale del
17.1.24 contenente un negozio transattivo con cui le parti dietro il pagamento di euro 400,00 regolavano tutte le possibili questioni inerenti il rapporto di lavoro tra loro intercorso.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi rilevano ai fini della decisione le dichiarazioni rese da Tes_1
consulente del lavoro della resistente che ha dichiarato di essere stato presente unitamente al
[...]
Caramiello alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Inoltre il ha dichiarato di aver sottoscritto il verbale di conciliazione in quanto rappresentante Per_2 della convenuta alla stipula, cosa che non faceva usualmente, ma che le parti avevano già raggiunto un accordo, e di aver soltanto sottoscritto il verbale, senza parlare dell'accordo già raggiunto.
, segretario FEMCA CISL Campania ha dichiarato di aver svoltò per taluni lavoratori Controparte_6 della attività di partecipazione a varie conciliazioni, di non ricordare il nome del Controparte_1 ricorrente. Ha dichiarato che talvolta le conciliazioni riguardanti 24H Assistence venivano sottoscritte presso la sede aziendale;
di essere stato contattato dal per ricevere i dati del lavoratore da Per_2 inserire e quanto utile per la scrittura dei verbali.
Sempre con riferimento generico alle conciliazioni effettuate presso la 24H il teste ha riferito che di solito procede alla firma quanto il lavoratore ha compreso la portata dell'accordo. Quando le parti hanno in precedenza già raggiunto un accordo, in tali casi si limita solo a farle sottoscrivere il verbale.
Al teste veniva fatto visionare il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti dell'odierno giudizio ed il teste riferiva che tale verbale era simile a tutti gli altri verbali redatti con altri lavoratori 24H assstence srl aggiungendo che di solito i verbali con la 24hassistence venivano siglati presso la sede della società.
In atti, però, non vi è traccia di altri verbali di conciliazione stipulati tra la ed altri Controparte_1 lavoratori, così da poterli comparare al verbale di conciliazione del 17.1.24, né la resistente ha indicato quali testimoni altri lavoratori che nelle medesime condizioni dell'odierno ricorrente avevano stipulato i vari accordi cui ha fatto riferimento il teste dalle cui dichiarazioni ottenere un riscontro a CP_6 quanto indicato dal essere prassi delle transazioni tra la 24h assstience e i propri lavoratori. CP_6
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Nel costituirsi in giudizio la società ha eccepito l'esistenza di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 17.1.24 con il lavoratore e la società con cui a fronte della corresponsione della somma di euro 400,00, lo stesso lavoratore rinunciava ad ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto di lavoro ed accettava il licenziamento del 4.1.24.
Come noto il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi con esso le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni.
Ai sensi dell'art 2113 c.c. è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei requisiti minimi, ossia: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL.
Inoltre, il verbale è sempre impugnabile a norma dell'art. 1346 c.c. per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto, essendo la transazione in questi casi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Nello specifico, l'art. 2113, comma 1, c.c. sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi.
Il comma 2 della stessa norma subordina l'impugnativa delle predette rinunzie e transazioni – che può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo – al rispetto del termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione entro il termine stabilito a pena di decadenza ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che, in ragione dell'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale, viene in luce un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi (del resto ritenuto legittimo da Corte Cost. n.
77 del 1974).
La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418 e ss. c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza) e natura costitutiva della sentenza. A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.: invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorché contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili, quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente "assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., n. 11107 del 2002 e n. 2244 del 1995).
La ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che la presenza del rappresentante sindacale faccia venir meno la posizione di soggezione del lavoratore nei confronti del datore ed assicuri che la soluzione negoziale adottata corrisponda all'interesse del lavoratore stesso in relazione alla concreta controversia in atto, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti. Vale a dire che il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale
(art. 1425 comma I c.c.), ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt.
1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.
Parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss.
c.c.
Tanto premesso in termini generali ed in coerente applicazione alla controversia in esame dei principi sopra enunciati, si rileva quanto segue.
La conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale risulta impugnabile ex art. 2113 c.c.. sulla base delle seguenti considerazioni.
Risulta innanzitutto tempestiva la impugnazione stragiudiziale del verbale con il documento n. 9 allegato al ricorso del 20 marzo 2024.
Dall'istruttoria espletata è emerso che il verbale di conciliazione, contrariamente a quanto ivi indicato circa il luogo di sottoscrizione dell'accordo, era stato sottoscritto presso la sede aziendale alla presenza di , delegato il quale ha confermato tale circostanza dichiarando di non Controparte_6 CP_7 ricordare il nome del ricorrente, con ciò dimostrando peraltro di non aver per nulla svolto il ruolo di assistenza cui era tenuto, come del resto è emerso dal contenuto e dal tenore complessivo delle sue generiche e lacunose dichiarazioni da cui si evince addirittura che riceveva dal giorni prima Per_2 del giorno della stipula dei verbali di conciliazione che effettuava presso la sede della , i CP_1 nominativi dei lavoratori che inseriva nei verbali predisposti dunque in anticipo e senza nessuna interlocuzione tra il sindacalista ed il lavoratore.
Anche il delegato alla firma per l'azienda il teste ha ribadito l'assenza di qualsivoglia Per_2 trattativa all'atto della stipula del verbale, parlando di un accordo già raggiunto in precedenza tra le parti.
Ciò rivela ai fini della valutazione in ordine alla inoppugnabilità ex art 2113 dell'accordo per cui è causa.
La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti.
Ed invero osserva la Giurisprudenza che In tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere
a quale diritto rinunci e in quale misura. ( Cass. civ. n. 25796/2023)
Nella specie la S.C. ha escluso, la riconducibilità al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all'art. 2113, ult. comma, c.c., di un accordo stipulato nella sede della , nonostante la CP_8 partecipazione di un rappresentante sindacale del lavoratore, avendo il giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, escluso l'effettiva assistenza, anche alla luce della sede non prettamente sindacale di sottoscrizione dell'accordo e della mancanza di previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare la valutazione, senza tuttavia in astratto escludere la possibilità di sottoscrizione di detto atto anche in tale luogo.
Nel caso in esame ritiene questo giudice di riscontrare il mancato rispetto del requisito minimo della partecipazione effettiva del sindacato alla conciliazione con conseguente invalidità delle transazioni e rinuncie di cui al verbale sindacale del 17.1.24.
Inoltre, nella prima difesa utile successiva al deposito in giudizio del verbale di conciliazione sindacale del 17.1.24 parte ricorrente ha impugnato il contenuto del verbale medesimo allegando di non essersi mai recato presso la sede sindacale della Femca cisl Campania e di non conoscere il sig CP_6
Il verbale è sempre impugnabile a norma dell'art. 1346 c.c. per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto, essendo la transazione in questi casi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. La corte di cassazione con sentenza Cass. civ. n. 10065/2024 ha ribadito il principio già espresso dalla sentenza n. 1975/24 secondo cui: “La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3,
c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore. (sentenza Cass. civ. n. 10065/2024)
In conclusione sia sulla base dell'art 2113 c.c che sulla base della disciplina codicistica in tema di invalidità di atti, va disposto il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso non essendo valide le rinunce e transazioni di cui al verbale sindacale del 17.1.24 per le ragioni fin qui illustrate.
Risolta la questione in ordine al mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità del ricorso per l'intervenuta conciliazione in sede sindacale, il licenziamento del 4.1.24 risulta privo di motivazione e non preceduto dalle comunicazione di cui all'art 7 L. 300/70.
Ne consegue l'accesso del ricorrente alla tutela indennitaria di cui all'art. 18 comma 6, L. n. 300/70 riguardante le ipotesi di inefficacia del licenziamento per violazione del requisito della motivazione ex art. 2,comma 3, L. 604/66 e per carenza della comunicazione di cui all'art 7 L. 300/70.
Equa e proporzionata alla durata del rapporto di lavoro e alle circostanze del caso concreto appare la corresponsione di 6 mensilità, attesa l'anzianità di servizio del ricorrente.
Attese le condizioni delle parti emerse in corso di giudizio e la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di lite che vengono poste per la metà a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato il 4.1.24 per violazione dell'art 18, comma 6 L.
300/70 (inefficacia ex art 2, comma 3, L.604/66) e per violazione dell'art. 18, comma 6 e art. 7 L.
300/70; dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna la società resistente al pagamento di un indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
condanna parte resistente, previa compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.3.687,81, oltre I.V.A. e cpa con atribuzione.
Aversa, lì 20.10.2025 Il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Marco Bottino, ha emesso a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell' udienza del 9.10.25 in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4561/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Schioppo Pietro Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Controparte_1
AR, AU GI e IG ES
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 9.4.24 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava il licenziamento disciplinare notificato in data 4.1.24 in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 7 L. 300/70 e privo di motivazione chiedendo l'immediata riammissione in servizio e la condanna di parte resistente al pagamento della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla reintegra;
vittoria di spese.
Esponeva di aver lavorato per la società resistente - avente n.22 dipendenti come da visura camerale depositata - dal 13.7.22, assunto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio III livello CCNL
Metalmeccanici PMI, mansioni di autista, con orario di 24 ore su sei giorni la settimana.
In realtà contrariamente all'orario di cui al contratto di lavoro aveva lavorato in 4 turni settimanali dalle
7,00 alle 17,00; dalle 15,00 alle 1.00; dalle 19,00 alle 5,00 e dalle 21.00 alle 7,00. Allegava di aver ottemperato alle direttive aziendali provenienti dal sig. , marito della CP_2 legale rapp.te della convenuta.
Allegava che in data 4.1.24 aveva ricevuto una lettera di licenziamento a fare data dal 12.1.24, la cui lacunosa motivazione era: giustificato motivo soggettivo, senza nessuna altra specificazione della condotta tenuta dal lavoratore.
Precisava che in data 17.1.24, quando il rapporto di lavoro era terminato vi era stato un incontro con il sig. , dirigente della convenuta, marito di figlia della legale Persona_1 Controparte_3 rapp.te della società, , presso un prefabbricato posto all'interno dello Controparte_4 CP_5
sito in Napoli alla via del Cassano 207.
[...]
L'incontro era stato preceduto da uno scambio di whatsApp, depositati in allegato al ricorso.
Nel corso del suddetto incontro, il ricorrente ha allegato di aver firmato una serie di documenti necessari a dire della parte datoriale a chiudere il rapporto di lavoro e per consentire al lavoratore di fare richiesta di Naspi, senza tuttavia ottenere copia dei documenti firmati e senza ricevuta adi sottoscrizione. Il ricorrente ha allegato di non sapere esattamente quali atti aveva firmato il tale occasione.
Tornando ai fatti di cui al licenziamento, il ricorrente allegava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cui all'art 7 l. 300/70 precedente al licenziamento del 4.1.24, di aver impugnato licenziamento con lettera del 4.3.24 e in data 20.3.24 di aver chiesto alla resistente di consegnargli copia della documentazione firmata in data 17.1.24, richiesta rimasta senza riscontro, impugnando estragiudizialmente ex art 2113 c.c. ogni documento sottoscritto.
Sulla base di tali premesse in fatto impugnava il licenziamento in quanto carente di motivazione, carente della comunicazione di cui all'art. 7 l. 300/70 e per mancata affissione del codice aziendale.
Costituitasi in giudizio la resistente eccepiva l'esistenza di un verbale di conciliazione sindacale la cui sottoscrizione era avvenuta in data 17.1.24, con l'assistenza del sindacalista , delegato Controparte_6
FEMCA CISL Campania Nord, nel quale il ricorrente aveva accettato il licenziamento transigendo, dietro la corresponsione della somma di 400 euro, con la resistente ogni rapporto di dare ed avere relativo al rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Le sottoscrizioni apposte dal ricorrente in data
17.1.24 non erano state disconosciute dal ricorrente.
Precisava parte resistente alla prima udienza che il verbale di conciliazione non era stato impugnato entro il termine decadenziale di 6 mesi decorrenti dal 17.1.24 ed era stato redatto alla presenza di e del dott. ed alla presenza del delegato sindacale Per_1 Per_2 Controparte_6
Chiedeva pertanto, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, con vittoria di spese. Veniva disposta trattazione scritta del procedimento e all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va rilevato in fatto che il licenziamento del 4.1.24 si presenta del tutto privo di motivazione e che lo stesso non risulta preceduto dalla comunicazione di cui all'art 7 dello statuto dei lavoratori. Ciò non è contestato tra le parti.
I dipendenti occupati dalla resistente secondo la visura camerale in atti risultano essere 22 con applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 300/70.
Il temha decidendum riguarda essenzialmente la validità del verbale di conciliazione sindacale del
17.1.24 contenente un negozio transattivo con cui le parti dietro il pagamento di euro 400,00 regolavano tutte le possibili questioni inerenti il rapporto di lavoro tra loro intercorso.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi rilevano ai fini della decisione le dichiarazioni rese da Tes_1
consulente del lavoro della resistente che ha dichiarato di essere stato presente unitamente al
[...]
Caramiello alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Inoltre il ha dichiarato di aver sottoscritto il verbale di conciliazione in quanto rappresentante Per_2 della convenuta alla stipula, cosa che non faceva usualmente, ma che le parti avevano già raggiunto un accordo, e di aver soltanto sottoscritto il verbale, senza parlare dell'accordo già raggiunto.
, segretario FEMCA CISL Campania ha dichiarato di aver svoltò per taluni lavoratori Controparte_6 della attività di partecipazione a varie conciliazioni, di non ricordare il nome del Controparte_1 ricorrente. Ha dichiarato che talvolta le conciliazioni riguardanti 24H Assistence venivano sottoscritte presso la sede aziendale;
di essere stato contattato dal per ricevere i dati del lavoratore da Per_2 inserire e quanto utile per la scrittura dei verbali.
Sempre con riferimento generico alle conciliazioni effettuate presso la 24H il teste ha riferito che di solito procede alla firma quanto il lavoratore ha compreso la portata dell'accordo. Quando le parti hanno in precedenza già raggiunto un accordo, in tali casi si limita solo a farle sottoscrivere il verbale.
Al teste veniva fatto visionare il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti dell'odierno giudizio ed il teste riferiva che tale verbale era simile a tutti gli altri verbali redatti con altri lavoratori 24H assstence srl aggiungendo che di solito i verbali con la 24hassistence venivano siglati presso la sede della società.
In atti, però, non vi è traccia di altri verbali di conciliazione stipulati tra la ed altri Controparte_1 lavoratori, così da poterli comparare al verbale di conciliazione del 17.1.24, né la resistente ha indicato quali testimoni altri lavoratori che nelle medesime condizioni dell'odierno ricorrente avevano stipulato i vari accordi cui ha fatto riferimento il teste dalle cui dichiarazioni ottenere un riscontro a CP_6 quanto indicato dal essere prassi delle transazioni tra la 24h assstience e i propri lavoratori. CP_6
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Nel costituirsi in giudizio la società ha eccepito l'esistenza di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 17.1.24 con il lavoratore e la società con cui a fronte della corresponsione della somma di euro 400,00, lo stesso lavoratore rinunciava ad ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto di lavoro ed accettava il licenziamento del 4.1.24.
Come noto il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi con esso le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni.
Ai sensi dell'art 2113 c.c. è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei requisiti minimi, ossia: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL.
Inoltre, il verbale è sempre impugnabile a norma dell'art. 1346 c.c. per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto, essendo la transazione in questi casi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Nello specifico, l'art. 2113, comma 1, c.c. sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi.
Il comma 2 della stessa norma subordina l'impugnativa delle predette rinunzie e transazioni – che può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo – al rispetto del termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione entro il termine stabilito a pena di decadenza ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che, in ragione dell'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale, viene in luce un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi (del resto ritenuto legittimo da Corte Cost. n.
77 del 1974).
La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418 e ss. c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza) e natura costitutiva della sentenza. A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.: invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorché contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili, quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente "assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., n. 11107 del 2002 e n. 2244 del 1995).
La ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che la presenza del rappresentante sindacale faccia venir meno la posizione di soggezione del lavoratore nei confronti del datore ed assicuri che la soluzione negoziale adottata corrisponda all'interesse del lavoratore stesso in relazione alla concreta controversia in atto, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti. Vale a dire che il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale
(art. 1425 comma I c.c.), ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt.
1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.
Parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss.
c.c.
Tanto premesso in termini generali ed in coerente applicazione alla controversia in esame dei principi sopra enunciati, si rileva quanto segue.
La conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale risulta impugnabile ex art. 2113 c.c.. sulla base delle seguenti considerazioni.
Risulta innanzitutto tempestiva la impugnazione stragiudiziale del verbale con il documento n. 9 allegato al ricorso del 20 marzo 2024.
Dall'istruttoria espletata è emerso che il verbale di conciliazione, contrariamente a quanto ivi indicato circa il luogo di sottoscrizione dell'accordo, era stato sottoscritto presso la sede aziendale alla presenza di , delegato il quale ha confermato tale circostanza dichiarando di non Controparte_6 CP_7 ricordare il nome del ricorrente, con ciò dimostrando peraltro di non aver per nulla svolto il ruolo di assistenza cui era tenuto, come del resto è emerso dal contenuto e dal tenore complessivo delle sue generiche e lacunose dichiarazioni da cui si evince addirittura che riceveva dal giorni prima Per_2 del giorno della stipula dei verbali di conciliazione che effettuava presso la sede della , i CP_1 nominativi dei lavoratori che inseriva nei verbali predisposti dunque in anticipo e senza nessuna interlocuzione tra il sindacalista ed il lavoratore.
Anche il delegato alla firma per l'azienda il teste ha ribadito l'assenza di qualsivoglia Per_2 trattativa all'atto della stipula del verbale, parlando di un accordo già raggiunto in precedenza tra le parti.
Ciò rivela ai fini della valutazione in ordine alla inoppugnabilità ex art 2113 dell'accordo per cui è causa.
La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti.
Ed invero osserva la Giurisprudenza che In tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere
a quale diritto rinunci e in quale misura. ( Cass. civ. n. 25796/2023)
Nella specie la S.C. ha escluso, la riconducibilità al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all'art. 2113, ult. comma, c.c., di un accordo stipulato nella sede della , nonostante la CP_8 partecipazione di un rappresentante sindacale del lavoratore, avendo il giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, escluso l'effettiva assistenza, anche alla luce della sede non prettamente sindacale di sottoscrizione dell'accordo e della mancanza di previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare la valutazione, senza tuttavia in astratto escludere la possibilità di sottoscrizione di detto atto anche in tale luogo.
Nel caso in esame ritiene questo giudice di riscontrare il mancato rispetto del requisito minimo della partecipazione effettiva del sindacato alla conciliazione con conseguente invalidità delle transazioni e rinuncie di cui al verbale sindacale del 17.1.24.
Inoltre, nella prima difesa utile successiva al deposito in giudizio del verbale di conciliazione sindacale del 17.1.24 parte ricorrente ha impugnato il contenuto del verbale medesimo allegando di non essersi mai recato presso la sede sindacale della Femca cisl Campania e di non conoscere il sig CP_6
Il verbale è sempre impugnabile a norma dell'art. 1346 c.c. per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto, essendo la transazione in questi casi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. La corte di cassazione con sentenza Cass. civ. n. 10065/2024 ha ribadito il principio già espresso dalla sentenza n. 1975/24 secondo cui: “La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3,
c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore. (sentenza Cass. civ. n. 10065/2024)
In conclusione sia sulla base dell'art 2113 c.c che sulla base della disciplina codicistica in tema di invalidità di atti, va disposto il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso non essendo valide le rinunce e transazioni di cui al verbale sindacale del 17.1.24 per le ragioni fin qui illustrate.
Risolta la questione in ordine al mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità del ricorso per l'intervenuta conciliazione in sede sindacale, il licenziamento del 4.1.24 risulta privo di motivazione e non preceduto dalle comunicazione di cui all'art 7 L. 300/70.
Ne consegue l'accesso del ricorrente alla tutela indennitaria di cui all'art. 18 comma 6, L. n. 300/70 riguardante le ipotesi di inefficacia del licenziamento per violazione del requisito della motivazione ex art. 2,comma 3, L. 604/66 e per carenza della comunicazione di cui all'art 7 L. 300/70.
Equa e proporzionata alla durata del rapporto di lavoro e alle circostanze del caso concreto appare la corresponsione di 6 mensilità, attesa l'anzianità di servizio del ricorrente.
Attese le condizioni delle parti emerse in corso di giudizio e la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di lite che vengono poste per la metà a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato il 4.1.24 per violazione dell'art 18, comma 6 L.
300/70 (inefficacia ex art 2, comma 3, L.604/66) e per violazione dell'art. 18, comma 6 e art. 7 L.
300/70; dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna la società resistente al pagamento di un indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
condanna parte resistente, previa compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.3.687,81, oltre I.V.A. e cpa con atribuzione.
Aversa, lì 20.10.2025 Il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino