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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 9903/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. BARRILE MASSIMO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione del 25/09/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, all'emissione Controparte_1 della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima della Parte_1 somma di € 1.500,00 per gli a.a. s.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati – quale supplente fino al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come lei;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della
Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale riconoscesse il proprio diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 per gli anni 2021/22, 2022/23 e
2023/24, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento, con Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne CP_1 dichiara la contumacia.
***
Il ricorso è fondato, dovendosi richiamare la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni
Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma CP_1
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Applicati i superiori principi alla fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101 a €
5.200), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiartosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 25.09.2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 9903/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. BARRILE MASSIMO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione del 25/09/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, all'emissione Controparte_1 della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima della Parte_1 somma di € 1.500,00 per gli a.a. s.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati – quale supplente fino al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come lei;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della
Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale riconoscesse il proprio diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 per gli anni 2021/22, 2022/23 e
2023/24, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento, con Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne CP_1 dichiara la contumacia.
***
Il ricorso è fondato, dovendosi richiamare la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni
Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma CP_1
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Applicati i superiori principi alla fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101 a €
5.200), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiartosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 25.09.2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno