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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6369 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo Presidente
- dott. Francesco Notaro Consigliere
- dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 21 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2025, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4422/2024, pubblicata in data 27.11.2024, nel giudizio RG 1884/2013, e vertente:
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti Mariano Maggi, (c.f. n. ), e Antonio Facchini, (c.f. n. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore sito in C.F._3
Roma alla via Marianna Dionigi n. 43, indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., (P. IVA n. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 P.IVA_1 in atti depositata telematicamente, dall'avv. Antonio D'Avino, (c.f. , ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castel di Sasso (CE) alla via Maranisi n. 13, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni del presente procedimento all'jindirizzo pec:
Email_2
1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
APPELLATA
NONCHE'
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante in carica, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Achille Cipullo,
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Maria Capua C.F._5
Vetere (CE) al corso Aldo Moro n. 228, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento all'indirizzo pec: Email_3
APPELLATA
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 08/04/2013, la società conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'Ing. , all'epoca Responsabile del Servizio Parte_1
Lavori Pubblici del deducendo che — in esecuzione degli ordini di servizio n. 1 Parte_2 del 16/1/2008 e 3 del 5/3/2008 — il predetto funzionario aveva ordinato la urgente fornitura in noleggio di cassoni scarrabili a tenuta stagna, senza stipulare un formale contratto scritto. Dopo aver eseguito regolarmente la fornitura e verificata la congruità delle somme, con determina dirigenziale n. 23 del 20/03/2009 era stata disposta la liquidazione in favore della società di un importo complessivo pari a € 18.504,00 (IVA compresa), di cui l'Ente aveva corrisposto solo €
4.000,00, residuando € 14.040,00. Visto il parziale adempimento, ma la mancanza di un contratto scritto sulla cui base esigere il saldo del prezzo, la società fornitrice chiedeva direttamente al funzionario il saldo.
Si costituiva , il quale contro deduceva: l'inammissibilità della domanda per Parte_1 carenza dei presupposti di legge, il difetto di legittimazione passiva, essendovi stato un principio parziale di adempimento dell'Ente, ed avendo egli cessato il rapporto di servizio a tempo determinato, la correttezza del proprio operato, conforme agli organi di servizio e suffragata dalla urgenza ed indifferibilità della prestazione. In subordine chiedeva di essere manlevato dalla
[...] con cui aveva stipulato una polizza per i rischi da responsabilità civile per sinistri Parte_3 accaduti nel corso dell'attività professionale, chiedendone la chiamata in causa.
A seguito di rituale chiamata, si costituiva la eccependo la inoperatività della Parte_3 polizza ed aderendo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'assicurato.
Con sentenza n. 4422, pubblicata il 27/11/2024, il Tribunale accoglieva la domanda avanzata da e, per l'effetto, condannava al pagamento, in suo favore, del CP_1 Parte_1 complessivo importo di € 14.040,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, rigettando la domanda di manleva in quanto la polizza aveva ad oggetto la responsabilità civile conseguente
2 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile all'attività libero – professionale e non anche quella svolta in qualità di dipendente del Parte_2
[...]
Avverso tale pronuncia, proponeva appello l'Ing. , con citazione notificata il Parte_1
27/12/2024, chiedendo di accertare la valida instaurazione del rapporto contrattuale tra CP_1 ed il nonché la correttezza dell'assunzione degli impegni di spesa da parte
[...] Parte_2 della Municipalità, in uno alla relativa copertura finanziaria, e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ing. affermando che nulla era tenuto a pagare direttamente alla Parte_1 società fornitrice. In subordine, insisteva per la copertura assicurativa, evidenziando il difetto di motivazione della decisione del primo giudice.
Si costituivano la e la chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'appello.
Celebrata la prima udienza in data 9.5.2025, la Ottava Sezione di questa Corte a cui era originariamente assegnata, con ordinanza, riteneva insussistenti i presupposti ex art. 283 c.p.c. e disponeva la trasmissione alla presente sezione per la riunione obbligatoria al procedimento RG
5702/2024 contenente appello avverso la stessa sentenza.
Fissata l'udienza del 4.11.2025, al fine di procedere a preliminare riunione, e disposta la trattazione in modalità cartolare, nessuna delle parti faceva pervenire note scritte, e il procedimento era rinviato ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c. alla successiva del 25.11.2025, in forma scritta, udienza alla quale, parimenti, nessuna parte depositava note scritte.
Pertanto l'indicata inattività per due udienze, come si ricava anche dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c. applicabile indifferentemente a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa era stata introdotta nel 2013, applicandosi a declaratoria di estinzione già in base alla formulazione novellata dell'art. 309 c.p.c., a far data dal 25.6.2008) dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo previa cancellazione della causa dal ruolo.
Detta pronuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza appellata, a mente dell'art. 338 c.p.c., va assunta con sentenza dal Collegio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c., considerato altresì che le disposizioni contenute nei comma 5 e 6 dell'art. 350 c.p.c., per effetto del D.lgs.
164/2024, si applicano ai procedimento (non alle impugnazioni, vedi comma 1 art. 7 l. cit. riguardante le disposizioni transitorie) instaurati dopo il 28.2.2023.
A norma dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., a seguito della pronunciata estinzione, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, e dunque nulla va deciso in merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto dall'Ing. avverso la sentenza n. 4422/2024, resa dal Tribunale di Santa Parte_1
3 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
Maria Capua Vetere in data 27/11/2024, nei confronti della e della CP_1 [...]
così provvede: Controparte_2
- Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il procedimento ai sensi dell'art. 127 comma 4 c.p.c..
- Nulla sulle spese.
Napoli, nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Nicoletta Celentano Eugenio Forgillo
4
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo Presidente
- dott. Francesco Notaro Consigliere
- dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 21 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2025, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4422/2024, pubblicata in data 27.11.2024, nel giudizio RG 1884/2013, e vertente:
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti Mariano Maggi, (c.f. n. ), e Antonio Facchini, (c.f. n. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore sito in C.F._3
Roma alla via Marianna Dionigi n. 43, indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., (P. IVA n. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 P.IVA_1 in atti depositata telematicamente, dall'avv. Antonio D'Avino, (c.f. , ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castel di Sasso (CE) alla via Maranisi n. 13, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni del presente procedimento all'jindirizzo pec:
Email_2
1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
APPELLATA
NONCHE'
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante in carica, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Achille Cipullo,
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Maria Capua C.F._5
Vetere (CE) al corso Aldo Moro n. 228, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento all'indirizzo pec: Email_3
APPELLATA
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 08/04/2013, la società conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'Ing. , all'epoca Responsabile del Servizio Parte_1
Lavori Pubblici del deducendo che — in esecuzione degli ordini di servizio n. 1 Parte_2 del 16/1/2008 e 3 del 5/3/2008 — il predetto funzionario aveva ordinato la urgente fornitura in noleggio di cassoni scarrabili a tenuta stagna, senza stipulare un formale contratto scritto. Dopo aver eseguito regolarmente la fornitura e verificata la congruità delle somme, con determina dirigenziale n. 23 del 20/03/2009 era stata disposta la liquidazione in favore della società di un importo complessivo pari a € 18.504,00 (IVA compresa), di cui l'Ente aveva corrisposto solo €
4.000,00, residuando € 14.040,00. Visto il parziale adempimento, ma la mancanza di un contratto scritto sulla cui base esigere il saldo del prezzo, la società fornitrice chiedeva direttamente al funzionario il saldo.
Si costituiva , il quale contro deduceva: l'inammissibilità della domanda per Parte_1 carenza dei presupposti di legge, il difetto di legittimazione passiva, essendovi stato un principio parziale di adempimento dell'Ente, ed avendo egli cessato il rapporto di servizio a tempo determinato, la correttezza del proprio operato, conforme agli organi di servizio e suffragata dalla urgenza ed indifferibilità della prestazione. In subordine chiedeva di essere manlevato dalla
[...] con cui aveva stipulato una polizza per i rischi da responsabilità civile per sinistri Parte_3 accaduti nel corso dell'attività professionale, chiedendone la chiamata in causa.
A seguito di rituale chiamata, si costituiva la eccependo la inoperatività della Parte_3 polizza ed aderendo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'assicurato.
Con sentenza n. 4422, pubblicata il 27/11/2024, il Tribunale accoglieva la domanda avanzata da e, per l'effetto, condannava al pagamento, in suo favore, del CP_1 Parte_1 complessivo importo di € 14.040,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, rigettando la domanda di manleva in quanto la polizza aveva ad oggetto la responsabilità civile conseguente
2 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile all'attività libero – professionale e non anche quella svolta in qualità di dipendente del Parte_2
[...]
Avverso tale pronuncia, proponeva appello l'Ing. , con citazione notificata il Parte_1
27/12/2024, chiedendo di accertare la valida instaurazione del rapporto contrattuale tra CP_1 ed il nonché la correttezza dell'assunzione degli impegni di spesa da parte
[...] Parte_2 della Municipalità, in uno alla relativa copertura finanziaria, e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ing. affermando che nulla era tenuto a pagare direttamente alla Parte_1 società fornitrice. In subordine, insisteva per la copertura assicurativa, evidenziando il difetto di motivazione della decisione del primo giudice.
Si costituivano la e la chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'appello.
Celebrata la prima udienza in data 9.5.2025, la Ottava Sezione di questa Corte a cui era originariamente assegnata, con ordinanza, riteneva insussistenti i presupposti ex art. 283 c.p.c. e disponeva la trasmissione alla presente sezione per la riunione obbligatoria al procedimento RG
5702/2024 contenente appello avverso la stessa sentenza.
Fissata l'udienza del 4.11.2025, al fine di procedere a preliminare riunione, e disposta la trattazione in modalità cartolare, nessuna delle parti faceva pervenire note scritte, e il procedimento era rinviato ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c. alla successiva del 25.11.2025, in forma scritta, udienza alla quale, parimenti, nessuna parte depositava note scritte.
Pertanto l'indicata inattività per due udienze, come si ricava anche dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c. applicabile indifferentemente a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa era stata introdotta nel 2013, applicandosi a declaratoria di estinzione già in base alla formulazione novellata dell'art. 309 c.p.c., a far data dal 25.6.2008) dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo previa cancellazione della causa dal ruolo.
Detta pronuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza appellata, a mente dell'art. 338 c.p.c., va assunta con sentenza dal Collegio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c., considerato altresì che le disposizioni contenute nei comma 5 e 6 dell'art. 350 c.p.c., per effetto del D.lgs.
164/2024, si applicano ai procedimento (non alle impugnazioni, vedi comma 1 art. 7 l. cit. riguardante le disposizioni transitorie) instaurati dopo il 28.2.2023.
A norma dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., a seguito della pronunciata estinzione, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, e dunque nulla va deciso in merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto dall'Ing. avverso la sentenza n. 4422/2024, resa dal Tribunale di Santa Parte_1
3 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
Maria Capua Vetere in data 27/11/2024, nei confronti della e della CP_1 [...]
così provvede: Controparte_2
- Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il procedimento ai sensi dell'art. 127 comma 4 c.p.c..
- Nulla sulle spese.
Napoli, nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Nicoletta Celentano Eugenio Forgillo
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