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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1452/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CORTINOVIS EMANUELA e dall'Avv. BONAITI VANESSA RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SACCO ISACCO RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 10/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10/03/2025, la ricorrente, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio civil in GRASSOBBIO in data 01/06/2006 con CP_1
e che dalla loro unione è nato il figlio nato ad [...] il
[...] Persona_1
pagina 1 di 3 21.01.2011, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni ivi indicate.
Il resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo tuttavia di limitare nella somma di euro 260 il contributo al mantenimento ordinario del figlio minore posto a suo carico.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 10/06/2025, le parti e i procuratori davano atto di aver raggiunto un accordo – come da verbale – e il Giudice relatore d. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente alle condizioni, congiuntamente concordate, di cui alla sentenza n. 2903/2017 del Tribunale di Bergamo.
Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione
è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla
Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in GRASSOBBIO in data 01/06/2006 (iscritto nei Registri dello Stato Controparte_1
civile del Comune di GRASSOBBIO, anno 2006, atto n. 3 parte I), alle seguenti condizioni:
“
1.disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre;
2.disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra immobile comunque di proprietà Pt_1
della madre della ricorrente già prima del matrimonio contratto tra le parti;
pagina 2 di 3
3.disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità che seguono:
▪il mercoledì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.00;
▪per un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 9 del sabato (o dall'uscita della scuola) alle ore 21 della domenica;
▪sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi;
altre festività annuali alternate di anno in anno presso ciascun genitore;
▪15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
4.disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, mediante il versamento a favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario, da eseguirsi entro i primi 10 giorni Pt_1
di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di luglio 2025, della somma di euro 275,00, somma soggetta
a rivalutazione annuale ISTAT;
5.disporre, inoltre, a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle
Spese straordinarie che si rendessero necessarie il figlio come da protocollo del Tribunale di Bergamo in vigore dal 31/10/2024;
6.disporre che l'auu sia interamente percepito dalla madre quale collocataria prevalente del minore;
7.prendere atto dell'accordo per cui le parti prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio del minore;
8.prendere atto dell'accordo per cui il sig. si impegna a corrispondere entro un anno alla sig.ra CP_1
gli arretrati relativi alla rivalutazione ISTAT dal dicembre 2018 al giugno 2025, quantificati in Pt_1 circa € 1.300;
9.compensazione integrale delle spese di lite”
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRASSOBBIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
C. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1452/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CORTINOVIS EMANUELA e dall'Avv. BONAITI VANESSA RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SACCO ISACCO RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 10/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10/03/2025, la ricorrente, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio civil in GRASSOBBIO in data 01/06/2006 con CP_1
e che dalla loro unione è nato il figlio nato ad [...] il
[...] Persona_1
pagina 1 di 3 21.01.2011, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni ivi indicate.
Il resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo tuttavia di limitare nella somma di euro 260 il contributo al mantenimento ordinario del figlio minore posto a suo carico.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 10/06/2025, le parti e i procuratori davano atto di aver raggiunto un accordo – come da verbale – e il Giudice relatore d. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente alle condizioni, congiuntamente concordate, di cui alla sentenza n. 2903/2017 del Tribunale di Bergamo.
Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione
è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla
Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in GRASSOBBIO in data 01/06/2006 (iscritto nei Registri dello Stato Controparte_1
civile del Comune di GRASSOBBIO, anno 2006, atto n. 3 parte I), alle seguenti condizioni:
“
1.disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre;
2.disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra immobile comunque di proprietà Pt_1
della madre della ricorrente già prima del matrimonio contratto tra le parti;
pagina 2 di 3
3.disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità che seguono:
▪il mercoledì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.00;
▪per un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 9 del sabato (o dall'uscita della scuola) alle ore 21 della domenica;
▪sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi;
altre festività annuali alternate di anno in anno presso ciascun genitore;
▪15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
4.disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, mediante il versamento a favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario, da eseguirsi entro i primi 10 giorni Pt_1
di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di luglio 2025, della somma di euro 275,00, somma soggetta
a rivalutazione annuale ISTAT;
5.disporre, inoltre, a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle
Spese straordinarie che si rendessero necessarie il figlio come da protocollo del Tribunale di Bergamo in vigore dal 31/10/2024;
6.disporre che l'auu sia interamente percepito dalla madre quale collocataria prevalente del minore;
7.prendere atto dell'accordo per cui le parti prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio del minore;
8.prendere atto dell'accordo per cui il sig. si impegna a corrispondere entro un anno alla sig.ra CP_1
gli arretrati relativi alla rivalutazione ISTAT dal dicembre 2018 al giugno 2025, quantificati in Pt_1 circa € 1.300;
9.compensazione integrale delle spese di lite”
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRASSOBBIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
C. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 3 di 3