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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore LICASTRO MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1455/2023 depositato il 15/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 0056073785000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato il 15 marzo 2023, impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'autoveicolo tg Targa_1, con riguardo all'anno 2017. All'uopo, eccepiva l'omessa notifica dell' avviso di accertamento presupposto e l'infondatezza della pretesa, essendo stato, il veicolo, rottamato nell'anno 2008. Non si costituiva in giudizio nessuna delle parti resistenti. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. Da una parte, invero, il formato del ricorso non risulta rispondente a quello previsto dall'art. 10, comma 1 del D.M. n.163/2013, il quale stabilisce che gli atti del processo tributario devono essere redatti in formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale. Nella specie, infatti, risulta che l'atto introduttivo del giudizio sia stato depositato in formato “word”. D'altra parte, non risulta essere stato instaurato alcun valido contraddittorio tra le parti, in difetto di prova dell'avvenuta notifica del ricorso a queste ultime. Il proposto ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, in difetto di costituzione delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Palermo, 14 gennaio 2026.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore LICASTRO MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1455/2023 depositato il 15/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 0056073785000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato il 15 marzo 2023, impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'autoveicolo tg Targa_1, con riguardo all'anno 2017. All'uopo, eccepiva l'omessa notifica dell' avviso di accertamento presupposto e l'infondatezza della pretesa, essendo stato, il veicolo, rottamato nell'anno 2008. Non si costituiva in giudizio nessuna delle parti resistenti. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. Da una parte, invero, il formato del ricorso non risulta rispondente a quello previsto dall'art. 10, comma 1 del D.M. n.163/2013, il quale stabilisce che gli atti del processo tributario devono essere redatti in formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale. Nella specie, infatti, risulta che l'atto introduttivo del giudizio sia stato depositato in formato “word”. D'altra parte, non risulta essere stato instaurato alcun valido contraddittorio tra le parti, in difetto di prova dell'avvenuta notifica del ricorso a queste ultime. Il proposto ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, in difetto di costituzione delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Palermo, 14 gennaio 2026.