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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15107 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11879/2024 promossa da:
c.f. , residente in [...], elett.te Parte_1 CodiceFiscale_1 dom.to in Roma, Via Fabio Massimo 60, presso lo studio dell'Avv. Mario Pistolese, C.F.
[...]
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2 OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA con sede in Roma alla Via Casilina n. Controparte_1 P.IVA_1 1842/A (00132) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, dall' Avv. Fabiano Diotallevi, nato a [...] il [...] (C.F.: ), PEC: C.F._3
presso il cui studio sito in Roma, Lungotevere della Vittoria Email_1 n. 9 (00195), elegge domicilio, giusta procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 991/2024 con cui gli veniva Parte_1 ingiunto di pagare a il pagamento della somma pari ad € 54.700,00 oltre interessi Controparte_1 come da domanda e spese di procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 1.630,00 per compensi in Euro 406,50 per esborsi, iva e c.p.a e successive occorrende.
L'opponente sostanzialmente assumeva: a) Che i pretesi diritti di mediazione fossero prescritti ex art. 2950 c.c.; b) che la scrittura invocata a sostegno della pretesa creditoria fosse superata da dichiarazione del 02.11.2021 avente effetto novativo di ogni altro preteso impegno;
c) che le clausole di cui al mandato sottoscritto fossero vessatorie;
d) che la non potesse vantare alcun Controparte_1 diritto al pagamento di alcun compenso per negligenza nell'esecuzione dell'incarico;
Chiedeva: “-in via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo impugnato fondandosi l'opposizione sulla eccezione di prescrizione, su prova documentale scritta e sulla normativa prevista per il conferimento degli incarichi all'agenzia e per evidente difformità tra la somma richiesta quale compenso per la mediazione e quella concordata il 02.11.2021; -nel merito, revocare il decreto ingiuntivo impugnato per manifesta infondatezza sia perché il preteso impegno è pagina 1 di 2 stato novato con la scrittura del 02.11.2021, sia perché in ogni caso non avendo l'agenzia svolto i propri compiti istituzionali mediante gli accertamenti tecnici necessari acquisendo il titolo abilitativo e la certificazione di conformità tra la situazione di fatto e quella catastale, essendo evidente che il piano destinato a mansarda non poteva essere ritenuto un piano abitativo con destinazione a camere da letto;
-vittoria dei compensi e delle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo: “In via preliminare concedere Controparte_1 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo il credito di cui è stato richiesto il pagamento certo, liquido ed esigibile, al contrario dell'opposizione che oltre a non essere fondata su alcuna prova documentale non appare di pronta soluzione;
In via subordinata concedere termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito rigettare l'opposizione proposta dal Sig.
, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento della somma di Euro Pt_1 11.200,00 a titolo di provvigione pattuita ed Euro 43.500,00 a titolo di penale maturata dal 4.11.2021 al 7.02.2023 e così complessivamente Euro 54.700,00; In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo per le somme riconosciute come dovute ovvero condannare l'opponente al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia a titolo di corrispettivo per le prestazioni effettivamente effettuate ovvero a titolo di penale, da liquidarsi anche in via equitativa.”
Non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e veniva effettuata una proposta alle parti ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata dalle parti con conseguente cessazione della materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 991/2024 del 23.1.2024;
- spese di lite compensate.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11879/2024 promossa da:
c.f. , residente in [...], elett.te Parte_1 CodiceFiscale_1 dom.to in Roma, Via Fabio Massimo 60, presso lo studio dell'Avv. Mario Pistolese, C.F.
[...]
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2 OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA con sede in Roma alla Via Casilina n. Controparte_1 P.IVA_1 1842/A (00132) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, dall' Avv. Fabiano Diotallevi, nato a [...] il [...] (C.F.: ), PEC: C.F._3
presso il cui studio sito in Roma, Lungotevere della Vittoria Email_1 n. 9 (00195), elegge domicilio, giusta procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 991/2024 con cui gli veniva Parte_1 ingiunto di pagare a il pagamento della somma pari ad € 54.700,00 oltre interessi Controparte_1 come da domanda e spese di procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 1.630,00 per compensi in Euro 406,50 per esborsi, iva e c.p.a e successive occorrende.
L'opponente sostanzialmente assumeva: a) Che i pretesi diritti di mediazione fossero prescritti ex art. 2950 c.c.; b) che la scrittura invocata a sostegno della pretesa creditoria fosse superata da dichiarazione del 02.11.2021 avente effetto novativo di ogni altro preteso impegno;
c) che le clausole di cui al mandato sottoscritto fossero vessatorie;
d) che la non potesse vantare alcun Controparte_1 diritto al pagamento di alcun compenso per negligenza nell'esecuzione dell'incarico;
Chiedeva: “-in via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo impugnato fondandosi l'opposizione sulla eccezione di prescrizione, su prova documentale scritta e sulla normativa prevista per il conferimento degli incarichi all'agenzia e per evidente difformità tra la somma richiesta quale compenso per la mediazione e quella concordata il 02.11.2021; -nel merito, revocare il decreto ingiuntivo impugnato per manifesta infondatezza sia perché il preteso impegno è pagina 1 di 2 stato novato con la scrittura del 02.11.2021, sia perché in ogni caso non avendo l'agenzia svolto i propri compiti istituzionali mediante gli accertamenti tecnici necessari acquisendo il titolo abilitativo e la certificazione di conformità tra la situazione di fatto e quella catastale, essendo evidente che il piano destinato a mansarda non poteva essere ritenuto un piano abitativo con destinazione a camere da letto;
-vittoria dei compensi e delle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo: “In via preliminare concedere Controparte_1 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo il credito di cui è stato richiesto il pagamento certo, liquido ed esigibile, al contrario dell'opposizione che oltre a non essere fondata su alcuna prova documentale non appare di pronta soluzione;
In via subordinata concedere termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito rigettare l'opposizione proposta dal Sig.
, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento della somma di Euro Pt_1 11.200,00 a titolo di provvigione pattuita ed Euro 43.500,00 a titolo di penale maturata dal 4.11.2021 al 7.02.2023 e così complessivamente Euro 54.700,00; In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo per le somme riconosciute come dovute ovvero condannare l'opponente al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia a titolo di corrispettivo per le prestazioni effettivamente effettuate ovvero a titolo di penale, da liquidarsi anche in via equitativa.”
Non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e veniva effettuata una proposta alle parti ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata dalle parti con conseguente cessazione della materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 991/2024 del 23.1.2024;
- spese di lite compensate.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
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