Art. 19.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 399, 562 e 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione dei provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 399, 562 e 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione dei provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.