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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 2410/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. – dott. Federico Bressan - consigliere – dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 23/12/2020 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
entrambe con il patrocinio dell'avv. PALMIGIANO ALESSANDRO;
parte appellante contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. VARVARO CARLO;
- parte appellata -
e, a seguito della dichiarazione di fallimento di nelle more del giudizio, Parte_2
riassunta da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PALMIGIANO ALESSANDRO;
- parte appellante / riassumente - nei confronti di in persona del curatore (C.F. ), non Controparte_2 P.IVA_3
costituitosi in causa;
- fallimento -
e nei confronti di
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. VARVARO CARLO;
-1- - parte appellata -
Avente a oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa - Appello avverso la sentenza del tribunale di Padova n. 1656/2020 pubblicata in data
16/11/2020.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 18 aprile 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte_1
VOGLIA LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata,
Nel merito:
- Accogliere il presente appello e, conseguentemente, in riforma della sentenza n.
1656/2020 resa dal Tribunale di Padova – del 16/11/2020 notificata in pari data:
1. accertare l'inadempimento di agli obblighi di Controparte_1
esecuzione del contratto di mandato (advisoring) con la diligenza del buon Banchiere e di esecuzione secondo buona fede ex art. 1375 c.c. nei confronti dell'appellante e, nel quadro di tale inadempimento, di aver proposto alle stesse, nella propria qualità di advisor, contratti con sé stessa in conflitto d'interessi e, precisamente:
b. nei confronti di contratti derivati presentanti caratteristiche di Parte_1
stipulazione illegittime, che hanno comportato addebiti illegittimi alla per Euro Pt_1
2.466.278,95 al novembre 2016, con l'aggiunta degli addebiti di differenziali negativi successivi e del mark to market residuo;
2. accertare che gli inadempimenti di agli obblighi di Controparte_1
esecuzione del contratto di mandato (advisoring) con la diligenza del buon Banchiere e di esecuzione secondo buona fede ex art. 1375 c.c. nei confronti dell'appellante ha comportato altresì maggiori danni in capo alle stesse rispetto alle somme addebitate per interessi usurari dei finanziamenti e per differenziali negativi prodotti dai derivati illegittimamente fatti stipulare o proseguiti nel quadro del contratto di advisoring, e nello specifico a titolo di:
b. perdita di immagine della derivante dalla segnalazione in Centrale dei Parte_1
Rischi a causa delle illegittime esposizioni sul conto corrente appositamente affidato su cui sono stati scaricati tutti i differenziali, da quantificarsi necessariamente, per
-2- l'impossibilità di prova, ex art. 1226 c.c., avendo come parametro la sorte capitale addebitata illegittimamente dalla a titolo di differenziali a favore di quest'ultima, CP_1
pari a Euro 2.466.278,95 al novembre 2016;
3. Per l'effetto degli accertamenti di cui ai punto 1) e 2), condannare Controparte_1
a risarcire i danni subiti:
[...]
b. dalla per Euro 2.466.278,95 al novembre 2016, nella maggiore o minore Parte_1
somma che emergerà in istruttoria o che verrà liquidata dall'Ecc.mo Giudicante, con l'aggiunta degli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda e sino al soddisfo,
d. sempre dalla a titolo di perdita di immagine derivante dalla segnalazione Parte_1
in Centrale dei Rischi a causa delle illegittime esposizioni sul conto corrente appositamente affidato su cui sono stati scaricati tutti i differenziali, da quantificarsi necessariamente, per l'impossibilità di prova, ex art. 1226 c.c., avendo come parametro la sorte capitale addebitata illegittimamente dalla a titolo di differenziali a favore CP_1
di quest'ultima, pari a Euro 2.466.278,95 al novembre 2016;
4. in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. CP_1
Parte appellata
Controparte_3
CORTE D'APPELLO
[...]
-Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Rigettare ogni avversa richiesta istruttoria;
- Respingere l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1656/2020, pubblicata in data 16/11/2020 dal Giudice del Tribunale di Padova, confermando la sentenza impugnata in ogni sua statuizione.
-Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.
Motivi della decisione
In fatto.-
1. (d'ora in avanti anche solo ) e (già Controparte_4 Pt_1 Parte_2
d'ora in avanti anche soltanto hanno agito in Controparte_5 CP_6
giudizio nei confronti di (d'ora in avanti Controparte_1
anche soltanto al fine di sentire accertare l'inadempimento dell'istituto di
-3- credito alle obbligazioni derivanti dal contratto di advisoring (mandato per consulenza e assistenza) stipulato in data 29 giugno 2007 tra l'allora
[...]
e la società con conseguente condanna della CP_8 Controparte_5
convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 2.039.550,86 quanto a
[...]
in € 2.466.278,95 quanto a . CP_6 Pt_1
2. Costituitasi in giudizio, ha proposto, in via pregiudiziale, eccezione di giudicato in relazione alle domande svolte da e – già oggetto Pt_1 CP_6
di decisione da parte del Tribunale di Palermo con sentenza n.6511/2016 - e, in subordine, ha avanzato istanza di sospensione ex artt. 295 c.p.c. ovvero ex art. 337 c.p.c. del giudizio incardinato presso il Tribunale di Padova, essendo pendente avanti alla Corte d'Appello di Palermo un giudizio in rapporto di continenza rispetto a quello instaurato avanti al Tribunale di Padova;
quanto al merito, ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree e ne ha chiesto il rigetto.
3. L'adito tribunale di Padova, espletata c.t.u., ha definito la controversia con la sentenza n. 1656/2020, con la quale ha respinto integralmente le domande delle attrici, condannandole alla rifusione delle spese e degli oneri di c.t.u.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello sulla scorta CP_6 Pt_1
di otto motivi, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte in primo grado e non accolte dal tribunale.
5. Si è costituita in causa opponendosi all'accoglimento dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
6. Dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento di la CP_6
causa è stata riassunta unicamente da , rimasta contumace la curatela Pt_1
del fallimento CP_6
7. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. Entrambe le parti costituitesi hanno depositato comparse conclusionali e Pt_1
anche memoria di replica.
In diritto.
-4- Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che, benché Controparte_2
regolarmente evocato in causa, non si è costituito nel giudizio riassunto.
a) La sentenza appellata
1. Con esclusivo riferimento a quanto ancora qui di interesse il primo giudice ha innanzi tutto rilevato che la domanda delle società attrici allegava:
- la stipulazione tra e di un contratto di Controparte_5 Controparte_9
advisoring in data 29 giugno 2007, mediante il quale la banca si sarebbe impegnata a fornire alla – società interamente controllata dalla – consulenza e Controparte_5 Pt_1
assistenza in ordine alle più convenienti operazioni da porre in essere per l'acquisto dell'Hotel Metropol di Taormina;
- la previsione, in tale contratto, di un mandato esclusivo e irrevocabile in favore di avente ad oggetto la strutturazione e l'organizzazione di un finanziamento volto a rendere possibile l'operazione di acquisto (secondo i termini e le condizioni riportate nel contratto e nel term sheet allegato), con costituzione di un sindacato di banche per la
“sindacazione” del finanziamento (operazione c.d. in pool);
- la reale intenzione dell'istituto di credito di assicurarsi unicamente profitti ulteriori rispetto a quelli previsti per l'advisoring, inducendo le attrici a porre in essere una inutile operazione di leverage buy out e a stipulare con sé stessa contratti derivati aventi esclusivamente funzione speculativa e contratti di finanziamento a tassi usurari, senza peraltro procedere alla sindacazione in pool prevista contrattualmente, incorrendo in tal modo in un grave inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
2. I concreti profili di inadempimento all'obbligazione di eseguire il proprio incarico secondo la diligenza del “buon banchiere” allegati dalle società sono stati così riassunti dal primo giudice:
I) stipulazione di contratti di finanziamento con sé stessa, senza prospettare alla
[...]
l'esistenza di alternative ulteriori e più convenienti rispetto a quelle CP_5
proposte, oltre che in difetto di ogni sindacazione in pool;
II) stipulazione di contratti finanziamento (bridge loan e senior loan) svantaggiosi per la con previsione di interessi corrispettivi e moratori usurari;
CP_6
III) stipulazione con la controllante di contratti derivati collegati alle operazioni di Pt_1
finanziamento poste in essere con la caratterizzati da un'alea Controparte_5
fortemente sbilanciata in favore della banca.
-5- 3. Ciò premesso, il tribunale ha ritenuto che: sub I) il contratto stipulato il 29 giugno 2007 tra e non aveva affatto ad Controparte_5
oggetto una “attività di consulenza e assistenza” in ordine alla operazione di acquisto dell'Hotel Metropol, ma unicamente “la strutturazione e l'organizzazione di un finanziamento” per l'acquisto del predetto Hotel, il che escludeva la rilevanza e la fondatezza dell'addebito incentrato sulla asserita scarsa vantaggiosità dell'operazione di fusione inversa volta alla acquisizione dell'hotel, essendo tale operazione riconducibile peraltro alla volontà della stessa Controparte_5
il predetto contratto non conteneva alcuna obbligazione di “sindacazione” in pool del finanziamento, ma unicamente una mera facoltà in tal senso per la banca, onde neppure sotto tale profilo poteva ravvisarsi l'inadempimento denunciato;
sub II) in merito alla svantaggiosità dei due finanziamenti concessi (cc. dd. bridge e senior loan) e alla previsione di interessi usurari, la espletata c.t.u. aveva concluso, quanto al bridge loan stipulato il 20 luglio 2007 che era impossibile qualsiasi verifica in tema di usura, in ragione della produzione di una copia del contratto mancante delle pagine rilevanti;
quanto al senior loan la presenza della c.d. clausola di salvaguardia («qualora gli interessi sul finanziamento del presente contratto (…)configurassero una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996
n. 108 (…) essi (…) dovranno intendersi automaticamente ricalcolati in percentuale pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito da detta legge») valeva a escludere la configurabilità di un'usura originaria, il che escludeva in radice la rilevanza della dedotta incidenza dei pegni sul superamento del tasso soglia, così come della questione se ricomprendere o meno nel TEG le commissioni previste per l'esecuzione del contratto di mandato;
il fenomeno dell'usura sopravvenuta era da ritenersi di per sé irrilevante a mente dell'insegnamento in proposito di Cass. s.u. 24675/2017; sub III) il profilo di inadempimento allegato, avere cioè la banca “imposto” alla la Pt_1
sottoscrizione di derivati con finalità di copertura del finanziamento concesso alla
[...]
ma in realtà con finalità speculativa così incorrendo nella violazione CP_6
-6- dell'obbligo “di fornire la miglior consulenza e assistenza a era del pari CP_5
infondato, in quanto:
III.
1. non sussisteva l'obbligo di consulenza e assistenza che si assumeva violato;
III.
2. la responsabilità della banca per inadempimento al contratto di advisoring non poteva essere legittimamente invocata da che di quel contratto non era mai stata Pt_1
parte;
III.
3. non erano stati forniti elementi per ritenere che i derivati fossero effettivamente ricollegabili alle operazioni previste nel contratto del 29 giugno 2007, come emerso in seguito all'espletata c.t.u. (i primi due derivati erano stipulati in data antecedente alla conclusione del contratto di mandato e per tutti e tre risulta il collegamento di essi ad altre operazioni in essere da parte di ). Pt_1
b) Motivi di appello
4.1. Il primo motivo di appello investe il giudizio di responsabilità per inadempimento della banca alle obbligazioni derivanti dal contratto di advisoring compiuto dal tribunale, sostenendo che sarebbe erronea la conclusione cui è pervenuto il primo giudice.
4.2. Il secondo motivo si duole che il tribunale non abbia ritenuto l'ammissibilità del documento relativo al c.d. bridge loan che era stato tempestivamente depositato nella sua forma integrale.
4.3. Il terzo motivo censura la sentenza del tribunale nella parte in cui ha ritenuto di escludere la sussistenza della denunciata natura usuraria degli interessi dei finanziamenti concessi a per effetto della clausola di salvaguardia che, CP_10
invece, avrebbe l'effetto di addossare sulla banca l'onere di provare di non aver mai applicato interessi superiori al tasso soglia.
4.4. Il quarto motivo ha ad oggetto la “nullità dei derivati”; con esso si sostiene che
, “pur non essendo formalmente parte del contratto di advisoring”, sarebbe Pt_1
coinvolta alla stregua della clausola di cui all'articolo 8 (c.d. Hedging). L'appellante riconosce anche che anche “tale clausola obbligava allora diretta CP_5
contraente dei finanziamenti richiesti da per l'acquisto dell'Hotel Metropol CP_8
… a stipulare con la stessa contratti in derivati” (appello, pag. 9). CP_8
Nondimeno, secondo , la banca avrebbe imposto a di far Pt_1 CP_11
concludere i contratti con e ciò “ancor prima della formale firma del contratto di Pt_1
advisoring e dell'erogazione del finanziamento”. Da tale assunto l'appellante crede di
-7- poter derivare che essendo “ chiamata … in base al punto 8 Hedging a garantire Pt_1
l'intera operazione dal rischio di variazione dei tassi d'interesse”, essa aveva diritto “di fruire dello stesso impegno della Banca, derivante dal contratto di advisoring, ad aver assicurate le migliori condizioni di mercato per la stipula anche dei derivati” (appello, pag. 30).
La tesi è così esplicitata alle pagine 35 e 36 dell'appello: «E' indubbio che la clausola di cui al punto 8 Hedging, non riguardasse , che non era parte del contratto di advisoring, ma la Pt_1
firmataria poi divenuta la qui attrice per effetto dell'avvenuta fusione CP_5 CP_6
inversa realizzata attraverso l'operazione di Leverage buy out. Ora, la clausola “Hedging” prevedeva che il soggetto direttamente finanziato, e cioè per ottenere i due CP_5
finanziamenti “Bridge Loan” e “Senior Loan”, attuasse, quindi, preventivamente rispetto ai finanziamenti stessi, una “politica di copertura del rischio di tasso di interesse sul
Finanziamento”, cioè, come ampiamente argomentato in conclusionale (cfr, specificamente sul punto par. 4.2.4, pp. 20 e 21) una qual sorta di garanzia assicurativa dei finanziamenti contro il rischio di variazione del tasso di interesse. Tale politica di copertura fu posta in essere da
[...]
con il consenso, se non con l'imposizione, della dato che ne aveva convenienza, CP_5 CP_1
facendo sottoscrivere alla propria controllante i contratti che assicuravano la prevista Pt_1 copertura “del rischio di tasso di interesse sul Finanziamento”. Rientrando nel contratto di advisoring anche la clausola Hedging, anche per l'applicazione di tale clausola, la Banca avrebbe dovuto assicurare le migliori condizioni di mercato anche per i derivati che sarebbero stati sottoscritti in esecuzione dell'obbligo di assicurare la copertura “del rischio di tasso di interesse sul Finanziamento”. Le migliori condizioni di mercato sarebbero state da assicurare, quindi, non solo nei confronti del contraente diretto beneficiario dei suoi obblighi di consulenza
e assistenza e, cioè, nei confronti di ma anche nei confronti di chi, eventualmente, CP_5 quest'ultima avesse sostituito a sé nell'esecuzione della clausola Hedging, con il consenso e a fortiori con l'imposizione della Banca beneficiaria. Quel che è certo, però, è che sarebbe bastato il consenso della Banca all'adempimento della clausola Hedging da parte di un soggetto terzo».
Il motivo poi deplora che il tribunale abbia ritenuto i tre contratti derivati non ricollegabili agli impegni derivanti dal contratto di advisoring.
4.5. Con il quinto motivo si deplora che il tribunale non abbia ritenuto ai fini del TEG delle commissioni del contratto di advisoring e dei “differenziali negativi dei derivati”.
4.6. Il sesto motivo lamenta la ritenuta irrilevanza del fenomeno della c.d. usura sopravvenuta.
-8- 4.7. Il settimo motivo, sull'assunto della responsabilità della banca, denuncia la mancata liquidazione dei danni subiti a seguito dell'inadempimento di
[...]
. CP_8
4.8. L'ottavo motivo lamenta l'eccessività delle spese processuali liquidate dal tribunale, ponendole a raffronto con la statuizione sugli oneri di lite assunta in altro giudizio dal tribunale di Palermo.
c) Disamina dei motivi di appello.
5. In estrema sintesi le due società originariamente appellanti, vale a dire CP_5
e , la prima parte del contratto di advisoring e dei connessi CP_6 Pt_1
finanziamenti (bridge e senior loan), la seconda società controllante la CP_5
e che ha dedotto di aver stipulato dei contratti in derivati a copertura del CP_6
rischio della variazione del tasso di interesse relativo ai finanziamenti concessi dalla banca alla ( , hanno addebitato alla banca di aver inadempiuto alle CP_5 CP_6
obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del menzionato contratto di advisoring, per non aver assicurato le migliori condizioni di mercato nei finanziamenti concessi a
[...]
per non aver operato la sindacazione in pool del finanziamento, per aver fatto CP_5
concludere finanziamenti gravosi e con interessi usurari, per aver fatto concludere a contratti in derivati non in funzione di effettiva copertura del rischio. Pt_1
6. Il tribunale ha respinto le domande, ritenendo che:
a.) il contratto di advisoring non prevedesse alcuna obbligazione di natura consulenziale in capo alla banca, né tanto meno di assicurare le migliori condizioni sul mercato dei finanziamenti erogati;
b.) il predetto contratto neppure prevedeva un obbligo in capo alla banca di sindacare in pool il finanziamento;
c.) non era titolata a dedurre l'inadempimento a un contratto del quale non Pt_1
faceva parte;
d.) i contratti in derivati stipulati da non risultavano comunque neppure connessi Pt_1
all'operazione di finanziamento in favore di Tao OR (Metropol).
7. Ciò premesso, mette conto prendere le mosse dal rilievo che alla dichiarazione di fallimento di - avvenuta nel corso di questo processo, con conseguente Parte_2
sua interruzione - non è seguita la riassunzione da parte della curatela fallimentare. Il processo è stato infatti riassunto unicamente da e di tale situazione Parte_1
-9- processuale occorre prendere atto per desumerne le conseguenze che essa riveste nell'ambito delle domande formulate in questo processo. Va rimarcato, infatti, che si verte in ipotesi di riassunzione c.d. modificativa, secondo la terminologia adotta nella giurisprudenza di legittimità (così, tra le più recenti, Cass. 30378/2024), onde la mancata costituzione in giudizio del “nuovo” soggetto comporta l'impossibilità di pronunciarsi sulle domande già proposto dal precedente.
8. Invero, in sede di precisazione delle conclusioni l'unica parte ancora costituitasi in causa ) ha formulato domande dirette all'accertamento dell'inadempimento di Pt_1
agli obblighi di esecuzione del contratto di mandato Controparte_1
(advisoring) con la diligenza del buon banchiere e di esecuzione secondo buona fede ex art. 1375 c.c. nei confronti dell'appellante per aver proposto alla stessa, nella propria qualità di advisor, contratti con sé stessa in conflitto d'interessi e, precisamente
“contratti derivati presentanti caratteristiche di stipulazione illegittime, che hanno comportato addebiti illegittimi alla per Euro 2.466.278,95 al novembre 2016, con Pt_1
l'aggiunta degli addebiti di differenziali negativi successivi e del mark to market residuo” oltre che per “perdita di immagine della derivante dalla segnalazione in Parte_1
Centrale dei Rischi a causa delle illegittime esposizioni sul conto corrente”.
A seguito di tale limitazione operata da , la materia del contendere si è, dunque, Pt_1
ristretta alle operazioni in derivati (che peraltro vengono sempre prospettate in termini di inadempimento rispetto al contratto di advisoring).
9. Alla stregua della indicata conformazione delle conclusive richieste tenorizzate da la pedissequa riproposizione da parte sua, ancora negli scritti difensivi Pt_1
conclusionali, di tutti i motivi di appello come inizialmente svolti non risulta coerente con le domande come da ultimo precisate.
In tale chiarita prospettiva, i motivi inerenti all'inadempimento della banca nei confronti di (primo motivo) e ai finanziamenti concessi a (secondo, CP_10 CP_10
terzo, quinto e sesto motivo) non si sottraggono a una valutazione di loro inammissibilità per non essere pertinenti alle domande precisate da e che attengono, come già Pt_1
evidenziato, unicamente alle operazioni in derivati.
Si tratta di una valutazione basata sul mero confronto fra le domande formulate e l'oggetto delle censure veicolate con i motivi indicati, tale da evidenziare la
-10- inammissibilità della pretesa di ottenere la riforma della sentenza per motivi non inerenti alle domande effettivamente mantenute in giudizio.
Il primo motivo attiene infatti alla ipotizzata responsabilità di per CP_8
inadempimento al contratto di advisoring nei confronti di , segnatamente CP_10
per non aver in tesi usato la diligenza del buon banchiere nell'attività di assistenza e consulenza in merito all'operazione di acquisizione dell'hotel, non avendo individuato le migliori soluzioni, le più economiche ed efficaci fra i possibili finanziamenti, e per non aver proceduto alla sindacazione in pool dei finanziamenti. Si tratta di attività che riguarda esclusivamente CP_11
Del pari il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo hanno ad oggetto i finanziamenti concessi da a e, dunque, ancora, un rapporto contrattuale CP_8 CP_11
esclusivamente intercorso con tale società e non già con . Pt_1
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dei motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto.
10. Con riguardo ai residui motivi di appello, e prendendo le mosse dal quarto, relativo ai contratti derivati, va ritenuto che esso presenti nondimeno profili di inammissibilità, sia pure basati su rilievi diversi da quelli concernenti i motivi primo, secondo terzo, quinto e sesto.
10.1. Risulta innanzi tutto dirimente osservare che non ha invocato Parte_1
l'inadempimento ai contratti in “derivati”, ma al contratto di advisoring (in attuazione del quale assume essere stati conclusi i contratti in derivati) e ha prospettato la produzione di danni in conseguenza della non corretta esecuzione del predetto contratto di advisoring (del quale non è pacificamente parte). Non vi è, in altri termini, la deduzione in giudizio della stipulazione del contratto quale “fatto” (illecito) dal quale sarebbero derivati danni a ma di un inadempimento contrattuale, il che vale a restringere CP_6
la cerchia dei legittimati alle parti di quel negozio.
L'appellante nel chiarire l'ambito della sua domanda, ribadisce che la quantificazione dei danni in questa sede richiesti «non tende ad una azione di ripetizione di indebito in conseguenza dell'accertamento della nullità di tali derivati per assenza di funzione di garanzia, ma rappresenta il parametro dei danni derivanti dall'inadempimento della al contratto di advisoring e, in particolare, al punto 8 “Hedging”, che avrebbe CP_1
potuto condurre la tenuta ad operare con la diligenza del buon banchiere sia CP_1
nell'interesse di che di quello della garante dai rischi di variazione di tasso CP_6
-11- Gesim, a porre in essere la prevista “politica di copertura del rischio di tasso di interesse sul Finanziamento almeno sulla quota di euro 5 mln”, individuando e facendo stipulare alla garante una effettiva garanzia di copertura di tale rischio con il minor onere possibile esistente sul mercato».
Il punto era già stato sottolineato nella sentenza gravata, ove si osservava che “pare arduo comprendere in base a quale titolo l'istituto di credito possa essere ritenuto responsabile nei confronti di all'inadempimento di obbligazioni derivanti da un Pt_1
contratto del quale pacificamente non era parte” (sentenza appellata, pag. 19 s.). Pt_1
crede di poter superare tale statuizione sulla base dell'assunto per cui, Pt_1
“rientrando nel contratto di advisoring anche la clausola Hedging, anche per
l'applicazione di tale clausola, la avrebbe dovuto assicurare le migliori condizioni CP_1
di mercato anche per i derivati che sarebbero stati sottoscritti in esecuzione dell'obbligo di assicurare la copertura “del rischio di tasso di interesse sul Finanziamento”. Le migliori condizioni di mercato sarebbero state da assicurare, quindi, non solo nei confronti del contraente diretto beneficiario dei suoi obblighi di consulenza e assistenza
e, cioè, nei confronti di ma anche nei confronti di chi, eventualmente, CP_5
quest'ultima avesse sostituito a sé nell'esecuzione della clausola Hedging» (appello, pag. 35 s.).
Come riconosce la stessa appellante anche la clausola n. 8 di hedging non riguardava e obbligava unicamente ad attuare la politica copertura del rischio. Pt_1 CP_10
Né la circostanza che abbia deciso di far sottoscrivere a tale CP_10 Pt_1
“politica” vale per ciò solo a far divenire parte di quel negozio. Pt_1
10.2. Sotto altro, ma concorrente, profilo neppure risulta che tale “politica di copertura del rischio” dovesse essere attuata “preventivamente rispetto ai finanziamenti stessi” come l'appellante non si perita di sostenere. E ciò nonostante il tribunale sul punto abbia osservato che “l'allegazione della parte attrice risulta contraria al testo contrattuale, atteso che la clausola hedging in alcun modo prevede l'attuazione preventiva della politica di copertura del rischio, ma anzi prevede l'impegno di
[...]
ad attuare tale copertura di rischio «alla data di erogazione del », CP_5 Parte_3
quindi in data addirittura successiva alla concessione del bridge loan”. , peraltro, Pt_1
non si fa carico di confrontarsi con tale statuizione e tanto meno di superarla attraverso una motivata argomentazione, preferendo perpetuare la sua linea difensiva,
-12- e ignorando quanto motivato dal tribunale a sostegno della sua decisione, ma incorrendo in tal modo in altra inammissibilità della censura.
10.3. Un altro, autonomo, profilo di inammissibilità del motivo in esame attiene alla mancata articolazione di una motivata censura all'opinamento del tribunale circa la assenza nel contratto di advisoring di un'obbligazione in capo alla banca di consulenza e assistenza per il reperimento delle migliori condizioni di mercato il cui inadempimento pure pone a base della sua richiesta di accertamento della responsabilità di Pt_1
Il motivo non si sottrae dunque a una valutazione di sua inammissibilità nella misura in cui non prende minimamente posizione, né tanto meno sottopone a motivata critica idonea a superarlo, l'argomento speso dal tribunale in ordine alla mancanza nel testo contrattuale di previsioni inerenti all'obbligazione della banca di prestazioni di consulenza tale da “assicurare le migliori condizioni di mercato” (v. supra sub n. 3.-III.1).
Al di là della mera ritrascrizione del brano della motivazione del tribunale, va rilevato che con i motivi di appello – e per quanto ora rileva con il quinto motivo – non si prende in specifica disamina il principale assunto in forza del quale il tribunale ha ritenuto insussistente l'inadempimento come allegato dalla parte attrice – qui appellante, vale a dire la individuazione delle obbligazioni assunte con il contratto di advisoring.
Il primo giudice, all'esito della considerazione del contenuto del contratto del quale lamenta l'inadempimento da parte di ha escluso che rientrasse fra le Pt_1
prestazioni a carico della banca un'attività di consulenza e assistenza in ordine all'operazione di acquisto dell'Hotel Metropol.
Tale rilievo si trova esplicitato in più punti della sentenza gravata:
- a pag. 9: «il contratto stipulato tra la e Controparte_5 Controparte_9
in data 29 giugno 2007 – contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici – non ha ad oggetto una “attività di consulenza e assistenza” in ordine alla operazione di acquisto dell'hotel Metropol»;
- «il contratto in parola – denominato espressamente “mandato” – non prevede per
l'istituto di credito alcuna obbligazione di consulenza in ordine alla complessiva operazione di acquisizione dell'hotel ; CP_6
- a pag. 10 “L'istituto bancario … risulta essersi assunto esclusivamente l'incarico relativo alla strutturazione e alla organizzazione del finanziamento necessario
-13- alla nell'ambito della più complessa operazione di leverage buy Controparte_5
out finalizzata all'acquisizione dell'hotel ; CP_6
- a pag. 12 “il contratto in parola non prevedeva alcun obbligo per la banca di individuare e consigliare alla «le migliori e più economiche o più Controparte_5
efficaci soluzioni creditizie e di garanzia finanziaria, finalizzate all'acquisto dell'Hotel Metropol»”;
- a pag. 13 “il contratto del 29 giugno 2007 non contiene riferimento alcuno all'obbligo per la banca di fornire alla attività di consulenza in Controparte_5
ordine alla migliori e più efficaci condizioni di mercato volte a realizzare
l'operazione di acquisto dell'hotel Metropol”.
Con specifico riguardo alle contestazioni relative alla stipulazione dei derivati fatti sottoscrivere a e all'allegato inadempimento del contratto di mandato che Pt_1
prevedeva “l'obbligo di fornire la migliore consulenza e assistenza a (atto di CP_5
citazione di primo grado, pag. 33) e alla controllante stessa, il tribunale ha ribadito, per l'ennesima volta, che “anche tale contestazione muove dall'assunto che la Banca si fosse impegnata, con il contratto del 29 giugno 2007, a svolgere attività di consulenza in ordine alla individuazione delle soluzioni di mercato più vantaggiose per porre in essere
l'operazione di acquisizione dell'hotel Metropol;
assunto, tuttavia, infondato per i motivi già esposti” (sentenza appellata, pag. 19).
Questa ratio decidendi, come detto, non è stata fatta oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
Va pure ricordato che già in prime cure il tribunale aveva rilevato la contraddittorietà della prospettazione attorea, avuto riguardo alla persistenza nell'allegazione di un inadempimento a obbligazioni che non rientravano fra quelle contrattualmente assunte;
tale, pur decisivo, rilievo non è stato minimamente incontrato neppure in questa sede d'appello, avendo perpetuato la sua linea difensiva senza farsi carico di Pt_1
individuare e argomentare gli errori nei quali il tribunale sarebbe incorso nell'individuare le prestazioni effettivamente assunte da con il contratto in disamina.
10.4. Neppure si rinviene nel motivo in disamina una ragionata critica all'accertamento compiuto dal tribunale circa la mancata prova che i tre derivati invocati si riferissero proprio alle operazioni di finanziamento poste per le quali è causa. Il tribunale ha invero constatato, anche sulla base degli esiti della espletata c.t.u., come i tre derivati
-14- denunciati non solo non presentavano sufficienti elementi per essere ricollegati ai finanziamenti bridge e senior loan, ma recassero un chiaro collegamento con altre operazioni poste in essere da . Pt_1
E, dunque, la mancanza di elementi tali da consentire di collegare effettivamente i contratti derivati e i finanziamenti erogati a si accompagna alla positiva dimostrazione del collegamento di essi con altri rapporti bancari, facenti capo a . Pt_1
Il tribunale ha osservato, in linea generale, che i derivati risultavano sottoscritti in un torno temporale “tra il dicembre 2006 e il novembre 2007” e per “importi non riconducibili ai contratti di finanziamento bridge loan e senior loan stipulati da
[...]
. Neppure la invocata clausola di hedging poteva in effetti ricondursi ai CP_5
derivati sottoscritti da sia perché questa non è parte del contratto stipulato da Pt_1
sia perché la stessa prevedeva che la politica di assicurazione del Controparte_5
rischio, come visto, si attuasse al momento del finanziamento senior e non precedentemente sia perché i derivati risultavano connessi ad autonome operazioni riconducibili esclusivamente a . Pt_1
Sulla base dell'analisi del c.t.u., ma operandone una diretta verifica alla luce delle risultanze documentali di causa, il tribunale ha quindi passato in specifica e separata rassegna i tre derivati denunciati da , accertando come, dalle risultanze in atti, Pt_1
essi risultavano collegati a specifiche operazioni poste in essere da . Pt_1
L'appellante crede di poter superare il dato, inequivocabile, della stipulazione del primo derivato (Fix floater Swap Amm) in epoca (12-12-2006) precedente il contratto di advisoring (“per quanto con tutta evidenza non rientrante nella vigenza del contratto di advisoring”: appello, pag. 37), sostenendo che da tale circostanza dovrebbe trarsi la presunzione che la banca aveva già alla fine del 2006 in animo di far sottoscrivere a più contratti in derivati, tutti caratterizzati da “un rischio impari”. Si tratta di Pt_1
un'illazione del tutto sganciata da qualsivoglia elemento positivo di riscontro, con conseguente impossibilità di fondarvi alcun accertamento, neppure in via presuntiva che, come noto, richiede la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729
c.c.).
Va in contrario rilevato anche che il tribunale ha constatato che esso risulta collegarsi alla linea di credito di euro 800.000,00 concessa a nel novembre 2005 sul conto Pt_1
corrente n. 11075.29
-15- Quanto al secondo derivato Fix floater swap Amm del 15 giugno 2007 (anch'esso precedente il contratto di advisoring stipulato il 29 giugno 2007) l'appellante crede di poter sostenere la sua riferibilità “pur se di poco antecedente” (appello, pag. 38) al contratto di advisoring sul rilievo che il capitale del derivato (€ 4.601.571,43) è
“esattamente corrispondente a quello testualmente previsto nel contratto di advisoring
a copertura del rischio di tasso di interesse sul finanziamento almeno a valere sulla quota di euro 5 mln”. Risulta in contrario, come pure rilevato dal tribunale, che tale secondo derivato trova il proprio collegamento con il residuo finanziamento fondiario concluso da il 13 dicembre 2005, “atteso che il nozionale del derivato Pt_1
corrisponde al debito residuo di alla data del 10 aprile 2007” (sentenza appellata, Pt_1
pag. 21).
Il terzo derivato Digital Floor del 6 novembre 2007 per € 3.000.000,00 trova il suo collegamento con il contratto di leasing concluso da con Credito Siciliano s.p.a. Pt_1
La discrepanza temporale, manifesta per i primi due derivati, e, in ogni caso, la non concordanza dei relativi importi in uno con la presenza di autonome operazioni finanziarie di in grado di dare ragione alla stipulazione dei derivati conducono a Pt_1
condividere la valutazione in proposito espressa dal tribunale.
In definitiva, sul punto, il motivo non è in grado di superare la motivazione del tribunale che merita pertanto conferma.
11. L'inaccoglibilità del quarto motivo comporta l'assorbimento della questione del risarcimento dei danni, oggetto del settimo motivo.
12. L'ottavo motivo con il quale si impugna la regolamentazione delle spese processuali lamenta una liquidazione eccessiva e abnorme, portando a parametro la liquidazione operata dal tribunale di Palermo “che pur il giudice di Padova ha richiamato” e qualificando come “ancor più lesiva e illegittima” la statuizione di rifusione delle spese del c.t. di parte convenuta, che – trattandosi di una banca – avrebbe potuto essere un “soggetto interno alla stessa” il che avrebbe escluso di dover sostenere “spese per consulenze”.
Il motivo è del tutto privo di fondamento.
Il parametro sulla base del quale valutare la legittimità della liquidazione delle spese operata dal tribunale non è la sentenza del tribunale di Palermo, ma i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014. E, alla luce di tali parametri, tenuto conto del valore della domanda
-16- formulata dalle parti attrici superiore ai 4 milioni di euro, gli importi medi del compenso ascendono a € 64.138,00 (senza neppure tener conto degli aumenti per il numero delle parti), ragione per cui la liquidazione di € 52.000,00 operata dal primo giudice è del tutto legittima.
Le spese inerenti al consulente tecnico della parte vittoriosa, che ha funzione di difensore tecnico, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare (Cass. n. 26729 del 15/10/2024).
Né compete all'avversario scegliere il consulente del quale la controparte deve avvalersi, trattandosi di un difensore tecnico che la parte è libera di scegliere fra le persone di sua fiducia.
13. Istanze istruttorie
La prova per testimoni richiesta è palesemente irrilevante ai fini del decidere, non potendosi trarre da essa, quand'anche ammessa e con esiti favorevoli alla appellante, alcun elemento dirimente circa le obbligazioni contrattuali a carico della banca, chiaramente discendenti dal documento contrattuale.
14. In definitiva, l'appello è respinto.
15. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 4.000.001 a € 8.000.000) e in ragione delle attività effettivamente espletate in questo grado, dato atto del mancato deposito di nota spese.
Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
PER QUESTI MOTIVI
1.) dichiara la contumacia della curatela del fallimento Parte_2
2.) definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1656/2020 del Parte_1
tribunale di Padova, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
3.) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese processuali da questa sostenute e che
-17- liquida in € 40.668,00 per compenso oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
4.) dà atto della sussistenza a carico di del presupposto procedimentale Parte_1
di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 23 luglio 2025.
Il presidente est.
-18-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. – dott. Federico Bressan - consigliere – dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 23/12/2020 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
entrambe con il patrocinio dell'avv. PALMIGIANO ALESSANDRO;
parte appellante contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. VARVARO CARLO;
- parte appellata -
e, a seguito della dichiarazione di fallimento di nelle more del giudizio, Parte_2
riassunta da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PALMIGIANO ALESSANDRO;
- parte appellante / riassumente - nei confronti di in persona del curatore (C.F. ), non Controparte_2 P.IVA_3
costituitosi in causa;
- fallimento -
e nei confronti di
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. VARVARO CARLO;
-1- - parte appellata -
Avente a oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa - Appello avverso la sentenza del tribunale di Padova n. 1656/2020 pubblicata in data
16/11/2020.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 18 aprile 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte_1
VOGLIA LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata,
Nel merito:
- Accogliere il presente appello e, conseguentemente, in riforma della sentenza n.
1656/2020 resa dal Tribunale di Padova – del 16/11/2020 notificata in pari data:
1. accertare l'inadempimento di agli obblighi di Controparte_1
esecuzione del contratto di mandato (advisoring) con la diligenza del buon Banchiere e di esecuzione secondo buona fede ex art. 1375 c.c. nei confronti dell'appellante e, nel quadro di tale inadempimento, di aver proposto alle stesse, nella propria qualità di advisor, contratti con sé stessa in conflitto d'interessi e, precisamente:
b. nei confronti di contratti derivati presentanti caratteristiche di Parte_1
stipulazione illegittime, che hanno comportato addebiti illegittimi alla per Euro Pt_1
2.466.278,95 al novembre 2016, con l'aggiunta degli addebiti di differenziali negativi successivi e del mark to market residuo;
2. accertare che gli inadempimenti di agli obblighi di Controparte_1
esecuzione del contratto di mandato (advisoring) con la diligenza del buon Banchiere e di esecuzione secondo buona fede ex art. 1375 c.c. nei confronti dell'appellante ha comportato altresì maggiori danni in capo alle stesse rispetto alle somme addebitate per interessi usurari dei finanziamenti e per differenziali negativi prodotti dai derivati illegittimamente fatti stipulare o proseguiti nel quadro del contratto di advisoring, e nello specifico a titolo di:
b. perdita di immagine della derivante dalla segnalazione in Centrale dei Parte_1
Rischi a causa delle illegittime esposizioni sul conto corrente appositamente affidato su cui sono stati scaricati tutti i differenziali, da quantificarsi necessariamente, per
-2- l'impossibilità di prova, ex art. 1226 c.c., avendo come parametro la sorte capitale addebitata illegittimamente dalla a titolo di differenziali a favore di quest'ultima, CP_1
pari a Euro 2.466.278,95 al novembre 2016;
3. Per l'effetto degli accertamenti di cui ai punto 1) e 2), condannare Controparte_1
a risarcire i danni subiti:
[...]
b. dalla per Euro 2.466.278,95 al novembre 2016, nella maggiore o minore Parte_1
somma che emergerà in istruttoria o che verrà liquidata dall'Ecc.mo Giudicante, con l'aggiunta degli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda e sino al soddisfo,
d. sempre dalla a titolo di perdita di immagine derivante dalla segnalazione Parte_1
in Centrale dei Rischi a causa delle illegittime esposizioni sul conto corrente appositamente affidato su cui sono stati scaricati tutti i differenziali, da quantificarsi necessariamente, per l'impossibilità di prova, ex art. 1226 c.c., avendo come parametro la sorte capitale addebitata illegittimamente dalla a titolo di differenziali a favore CP_1
di quest'ultima, pari a Euro 2.466.278,95 al novembre 2016;
4. in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. CP_1
Parte appellata
Controparte_3
CORTE D'APPELLO
[...]
-Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Rigettare ogni avversa richiesta istruttoria;
- Respingere l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1656/2020, pubblicata in data 16/11/2020 dal Giudice del Tribunale di Padova, confermando la sentenza impugnata in ogni sua statuizione.
-Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.
Motivi della decisione
In fatto.-
1. (d'ora in avanti anche solo ) e (già Controparte_4 Pt_1 Parte_2
d'ora in avanti anche soltanto hanno agito in Controparte_5 CP_6
giudizio nei confronti di (d'ora in avanti Controparte_1
anche soltanto al fine di sentire accertare l'inadempimento dell'istituto di
-3- credito alle obbligazioni derivanti dal contratto di advisoring (mandato per consulenza e assistenza) stipulato in data 29 giugno 2007 tra l'allora
[...]
e la società con conseguente condanna della CP_8 Controparte_5
convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 2.039.550,86 quanto a
[...]
in € 2.466.278,95 quanto a . CP_6 Pt_1
2. Costituitasi in giudizio, ha proposto, in via pregiudiziale, eccezione di giudicato in relazione alle domande svolte da e – già oggetto Pt_1 CP_6
di decisione da parte del Tribunale di Palermo con sentenza n.6511/2016 - e, in subordine, ha avanzato istanza di sospensione ex artt. 295 c.p.c. ovvero ex art. 337 c.p.c. del giudizio incardinato presso il Tribunale di Padova, essendo pendente avanti alla Corte d'Appello di Palermo un giudizio in rapporto di continenza rispetto a quello instaurato avanti al Tribunale di Padova;
quanto al merito, ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree e ne ha chiesto il rigetto.
3. L'adito tribunale di Padova, espletata c.t.u., ha definito la controversia con la sentenza n. 1656/2020, con la quale ha respinto integralmente le domande delle attrici, condannandole alla rifusione delle spese e degli oneri di c.t.u.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello sulla scorta CP_6 Pt_1
di otto motivi, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte in primo grado e non accolte dal tribunale.
5. Si è costituita in causa opponendosi all'accoglimento dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
6. Dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento di la CP_6
causa è stata riassunta unicamente da , rimasta contumace la curatela Pt_1
del fallimento CP_6
7. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. Entrambe le parti costituitesi hanno depositato comparse conclusionali e Pt_1
anche memoria di replica.
In diritto.
-4- Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che, benché Controparte_2
regolarmente evocato in causa, non si è costituito nel giudizio riassunto.
a) La sentenza appellata
1. Con esclusivo riferimento a quanto ancora qui di interesse il primo giudice ha innanzi tutto rilevato che la domanda delle società attrici allegava:
- la stipulazione tra e di un contratto di Controparte_5 Controparte_9
advisoring in data 29 giugno 2007, mediante il quale la banca si sarebbe impegnata a fornire alla – società interamente controllata dalla – consulenza e Controparte_5 Pt_1
assistenza in ordine alle più convenienti operazioni da porre in essere per l'acquisto dell'Hotel Metropol di Taormina;
- la previsione, in tale contratto, di un mandato esclusivo e irrevocabile in favore di avente ad oggetto la strutturazione e l'organizzazione di un finanziamento volto a rendere possibile l'operazione di acquisto (secondo i termini e le condizioni riportate nel contratto e nel term sheet allegato), con costituzione di un sindacato di banche per la
“sindacazione” del finanziamento (operazione c.d. in pool);
- la reale intenzione dell'istituto di credito di assicurarsi unicamente profitti ulteriori rispetto a quelli previsti per l'advisoring, inducendo le attrici a porre in essere una inutile operazione di leverage buy out e a stipulare con sé stessa contratti derivati aventi esclusivamente funzione speculativa e contratti di finanziamento a tassi usurari, senza peraltro procedere alla sindacazione in pool prevista contrattualmente, incorrendo in tal modo in un grave inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
2. I concreti profili di inadempimento all'obbligazione di eseguire il proprio incarico secondo la diligenza del “buon banchiere” allegati dalle società sono stati così riassunti dal primo giudice:
I) stipulazione di contratti di finanziamento con sé stessa, senza prospettare alla
[...]
l'esistenza di alternative ulteriori e più convenienti rispetto a quelle CP_5
proposte, oltre che in difetto di ogni sindacazione in pool;
II) stipulazione di contratti finanziamento (bridge loan e senior loan) svantaggiosi per la con previsione di interessi corrispettivi e moratori usurari;
CP_6
III) stipulazione con la controllante di contratti derivati collegati alle operazioni di Pt_1
finanziamento poste in essere con la caratterizzati da un'alea Controparte_5
fortemente sbilanciata in favore della banca.
-5- 3. Ciò premesso, il tribunale ha ritenuto che: sub I) il contratto stipulato il 29 giugno 2007 tra e non aveva affatto ad Controparte_5
oggetto una “attività di consulenza e assistenza” in ordine alla operazione di acquisto dell'Hotel Metropol, ma unicamente “la strutturazione e l'organizzazione di un finanziamento” per l'acquisto del predetto Hotel, il che escludeva la rilevanza e la fondatezza dell'addebito incentrato sulla asserita scarsa vantaggiosità dell'operazione di fusione inversa volta alla acquisizione dell'hotel, essendo tale operazione riconducibile peraltro alla volontà della stessa Controparte_5
il predetto contratto non conteneva alcuna obbligazione di “sindacazione” in pool del finanziamento, ma unicamente una mera facoltà in tal senso per la banca, onde neppure sotto tale profilo poteva ravvisarsi l'inadempimento denunciato;
sub II) in merito alla svantaggiosità dei due finanziamenti concessi (cc. dd. bridge e senior loan) e alla previsione di interessi usurari, la espletata c.t.u. aveva concluso, quanto al bridge loan stipulato il 20 luglio 2007 che era impossibile qualsiasi verifica in tema di usura, in ragione della produzione di una copia del contratto mancante delle pagine rilevanti;
quanto al senior loan la presenza della c.d. clausola di salvaguardia («qualora gli interessi sul finanziamento del presente contratto (…)configurassero una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996
n. 108 (…) essi (…) dovranno intendersi automaticamente ricalcolati in percentuale pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito da detta legge») valeva a escludere la configurabilità di un'usura originaria, il che escludeva in radice la rilevanza della dedotta incidenza dei pegni sul superamento del tasso soglia, così come della questione se ricomprendere o meno nel TEG le commissioni previste per l'esecuzione del contratto di mandato;
il fenomeno dell'usura sopravvenuta era da ritenersi di per sé irrilevante a mente dell'insegnamento in proposito di Cass. s.u. 24675/2017; sub III) il profilo di inadempimento allegato, avere cioè la banca “imposto” alla la Pt_1
sottoscrizione di derivati con finalità di copertura del finanziamento concesso alla
[...]
ma in realtà con finalità speculativa così incorrendo nella violazione CP_6
-6- dell'obbligo “di fornire la miglior consulenza e assistenza a era del pari CP_5
infondato, in quanto:
III.
1. non sussisteva l'obbligo di consulenza e assistenza che si assumeva violato;
III.
2. la responsabilità della banca per inadempimento al contratto di advisoring non poteva essere legittimamente invocata da che di quel contratto non era mai stata Pt_1
parte;
III.
3. non erano stati forniti elementi per ritenere che i derivati fossero effettivamente ricollegabili alle operazioni previste nel contratto del 29 giugno 2007, come emerso in seguito all'espletata c.t.u. (i primi due derivati erano stipulati in data antecedente alla conclusione del contratto di mandato e per tutti e tre risulta il collegamento di essi ad altre operazioni in essere da parte di ). Pt_1
b) Motivi di appello
4.1. Il primo motivo di appello investe il giudizio di responsabilità per inadempimento della banca alle obbligazioni derivanti dal contratto di advisoring compiuto dal tribunale, sostenendo che sarebbe erronea la conclusione cui è pervenuto il primo giudice.
4.2. Il secondo motivo si duole che il tribunale non abbia ritenuto l'ammissibilità del documento relativo al c.d. bridge loan che era stato tempestivamente depositato nella sua forma integrale.
4.3. Il terzo motivo censura la sentenza del tribunale nella parte in cui ha ritenuto di escludere la sussistenza della denunciata natura usuraria degli interessi dei finanziamenti concessi a per effetto della clausola di salvaguardia che, CP_10
invece, avrebbe l'effetto di addossare sulla banca l'onere di provare di non aver mai applicato interessi superiori al tasso soglia.
4.4. Il quarto motivo ha ad oggetto la “nullità dei derivati”; con esso si sostiene che
, “pur non essendo formalmente parte del contratto di advisoring”, sarebbe Pt_1
coinvolta alla stregua della clausola di cui all'articolo 8 (c.d. Hedging). L'appellante riconosce anche che anche “tale clausola obbligava allora diretta CP_5
contraente dei finanziamenti richiesti da per l'acquisto dell'Hotel Metropol CP_8
… a stipulare con la stessa contratti in derivati” (appello, pag. 9). CP_8
Nondimeno, secondo , la banca avrebbe imposto a di far Pt_1 CP_11
concludere i contratti con e ciò “ancor prima della formale firma del contratto di Pt_1
advisoring e dell'erogazione del finanziamento”. Da tale assunto l'appellante crede di
-7- poter derivare che essendo “ chiamata … in base al punto 8 Hedging a garantire Pt_1
l'intera operazione dal rischio di variazione dei tassi d'interesse”, essa aveva diritto “di fruire dello stesso impegno della Banca, derivante dal contratto di advisoring, ad aver assicurate le migliori condizioni di mercato per la stipula anche dei derivati” (appello, pag. 30).
La tesi è così esplicitata alle pagine 35 e 36 dell'appello: «E' indubbio che la clausola di cui al punto 8 Hedging, non riguardasse , che non era parte del contratto di advisoring, ma la Pt_1
firmataria poi divenuta la qui attrice per effetto dell'avvenuta fusione CP_5 CP_6
inversa realizzata attraverso l'operazione di Leverage buy out. Ora, la clausola “Hedging” prevedeva che il soggetto direttamente finanziato, e cioè per ottenere i due CP_5
finanziamenti “Bridge Loan” e “Senior Loan”, attuasse, quindi, preventivamente rispetto ai finanziamenti stessi, una “politica di copertura del rischio di tasso di interesse sul
Finanziamento”, cioè, come ampiamente argomentato in conclusionale (cfr, specificamente sul punto par. 4.2.4, pp. 20 e 21) una qual sorta di garanzia assicurativa dei finanziamenti contro il rischio di variazione del tasso di interesse. Tale politica di copertura fu posta in essere da
[...]
con il consenso, se non con l'imposizione, della dato che ne aveva convenienza, CP_5 CP_1
facendo sottoscrivere alla propria controllante i contratti che assicuravano la prevista Pt_1 copertura “del rischio di tasso di interesse sul Finanziamento”. Rientrando nel contratto di advisoring anche la clausola Hedging, anche per l'applicazione di tale clausola, la Banca avrebbe dovuto assicurare le migliori condizioni di mercato anche per i derivati che sarebbero stati sottoscritti in esecuzione dell'obbligo di assicurare la copertura “del rischio di tasso di interesse sul Finanziamento”. Le migliori condizioni di mercato sarebbero state da assicurare, quindi, non solo nei confronti del contraente diretto beneficiario dei suoi obblighi di consulenza
e assistenza e, cioè, nei confronti di ma anche nei confronti di chi, eventualmente, CP_5 quest'ultima avesse sostituito a sé nell'esecuzione della clausola Hedging, con il consenso e a fortiori con l'imposizione della Banca beneficiaria. Quel che è certo, però, è che sarebbe bastato il consenso della Banca all'adempimento della clausola Hedging da parte di un soggetto terzo».
Il motivo poi deplora che il tribunale abbia ritenuto i tre contratti derivati non ricollegabili agli impegni derivanti dal contratto di advisoring.
4.5. Con il quinto motivo si deplora che il tribunale non abbia ritenuto ai fini del TEG delle commissioni del contratto di advisoring e dei “differenziali negativi dei derivati”.
4.6. Il sesto motivo lamenta la ritenuta irrilevanza del fenomeno della c.d. usura sopravvenuta.
-8- 4.7. Il settimo motivo, sull'assunto della responsabilità della banca, denuncia la mancata liquidazione dei danni subiti a seguito dell'inadempimento di
[...]
. CP_8
4.8. L'ottavo motivo lamenta l'eccessività delle spese processuali liquidate dal tribunale, ponendole a raffronto con la statuizione sugli oneri di lite assunta in altro giudizio dal tribunale di Palermo.
c) Disamina dei motivi di appello.
5. In estrema sintesi le due società originariamente appellanti, vale a dire CP_5
e , la prima parte del contratto di advisoring e dei connessi CP_6 Pt_1
finanziamenti (bridge e senior loan), la seconda società controllante la CP_5
e che ha dedotto di aver stipulato dei contratti in derivati a copertura del CP_6
rischio della variazione del tasso di interesse relativo ai finanziamenti concessi dalla banca alla ( , hanno addebitato alla banca di aver inadempiuto alle CP_5 CP_6
obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del menzionato contratto di advisoring, per non aver assicurato le migliori condizioni di mercato nei finanziamenti concessi a
[...]
per non aver operato la sindacazione in pool del finanziamento, per aver fatto CP_5
concludere finanziamenti gravosi e con interessi usurari, per aver fatto concludere a contratti in derivati non in funzione di effettiva copertura del rischio. Pt_1
6. Il tribunale ha respinto le domande, ritenendo che:
a.) il contratto di advisoring non prevedesse alcuna obbligazione di natura consulenziale in capo alla banca, né tanto meno di assicurare le migliori condizioni sul mercato dei finanziamenti erogati;
b.) il predetto contratto neppure prevedeva un obbligo in capo alla banca di sindacare in pool il finanziamento;
c.) non era titolata a dedurre l'inadempimento a un contratto del quale non Pt_1
faceva parte;
d.) i contratti in derivati stipulati da non risultavano comunque neppure connessi Pt_1
all'operazione di finanziamento in favore di Tao OR (Metropol).
7. Ciò premesso, mette conto prendere le mosse dal rilievo che alla dichiarazione di fallimento di - avvenuta nel corso di questo processo, con conseguente Parte_2
sua interruzione - non è seguita la riassunzione da parte della curatela fallimentare. Il processo è stato infatti riassunto unicamente da e di tale situazione Parte_1
-9- processuale occorre prendere atto per desumerne le conseguenze che essa riveste nell'ambito delle domande formulate in questo processo. Va rimarcato, infatti, che si verte in ipotesi di riassunzione c.d. modificativa, secondo la terminologia adotta nella giurisprudenza di legittimità (così, tra le più recenti, Cass. 30378/2024), onde la mancata costituzione in giudizio del “nuovo” soggetto comporta l'impossibilità di pronunciarsi sulle domande già proposto dal precedente.
8. Invero, in sede di precisazione delle conclusioni l'unica parte ancora costituitasi in causa ) ha formulato domande dirette all'accertamento dell'inadempimento di Pt_1
agli obblighi di esecuzione del contratto di mandato Controparte_1
(advisoring) con la diligenza del buon banchiere e di esecuzione secondo buona fede ex art. 1375 c.c. nei confronti dell'appellante per aver proposto alla stessa, nella propria qualità di advisor, contratti con sé stessa in conflitto d'interessi e, precisamente
“contratti derivati presentanti caratteristiche di stipulazione illegittime, che hanno comportato addebiti illegittimi alla per Euro 2.466.278,95 al novembre 2016, con Pt_1
l'aggiunta degli addebiti di differenziali negativi successivi e del mark to market residuo” oltre che per “perdita di immagine della derivante dalla segnalazione in Parte_1
Centrale dei Rischi a causa delle illegittime esposizioni sul conto corrente”.
A seguito di tale limitazione operata da , la materia del contendere si è, dunque, Pt_1
ristretta alle operazioni in derivati (che peraltro vengono sempre prospettate in termini di inadempimento rispetto al contratto di advisoring).
9. Alla stregua della indicata conformazione delle conclusive richieste tenorizzate da la pedissequa riproposizione da parte sua, ancora negli scritti difensivi Pt_1
conclusionali, di tutti i motivi di appello come inizialmente svolti non risulta coerente con le domande come da ultimo precisate.
In tale chiarita prospettiva, i motivi inerenti all'inadempimento della banca nei confronti di (primo motivo) e ai finanziamenti concessi a (secondo, CP_10 CP_10
terzo, quinto e sesto motivo) non si sottraggono a una valutazione di loro inammissibilità per non essere pertinenti alle domande precisate da e che attengono, come già Pt_1
evidenziato, unicamente alle operazioni in derivati.
Si tratta di una valutazione basata sul mero confronto fra le domande formulate e l'oggetto delle censure veicolate con i motivi indicati, tale da evidenziare la
-10- inammissibilità della pretesa di ottenere la riforma della sentenza per motivi non inerenti alle domande effettivamente mantenute in giudizio.
Il primo motivo attiene infatti alla ipotizzata responsabilità di per CP_8
inadempimento al contratto di advisoring nei confronti di , segnatamente CP_10
per non aver in tesi usato la diligenza del buon banchiere nell'attività di assistenza e consulenza in merito all'operazione di acquisizione dell'hotel, non avendo individuato le migliori soluzioni, le più economiche ed efficaci fra i possibili finanziamenti, e per non aver proceduto alla sindacazione in pool dei finanziamenti. Si tratta di attività che riguarda esclusivamente CP_11
Del pari il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo hanno ad oggetto i finanziamenti concessi da a e, dunque, ancora, un rapporto contrattuale CP_8 CP_11
esclusivamente intercorso con tale società e non già con . Pt_1
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dei motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto.
10. Con riguardo ai residui motivi di appello, e prendendo le mosse dal quarto, relativo ai contratti derivati, va ritenuto che esso presenti nondimeno profili di inammissibilità, sia pure basati su rilievi diversi da quelli concernenti i motivi primo, secondo terzo, quinto e sesto.
10.1. Risulta innanzi tutto dirimente osservare che non ha invocato Parte_1
l'inadempimento ai contratti in “derivati”, ma al contratto di advisoring (in attuazione del quale assume essere stati conclusi i contratti in derivati) e ha prospettato la produzione di danni in conseguenza della non corretta esecuzione del predetto contratto di advisoring (del quale non è pacificamente parte). Non vi è, in altri termini, la deduzione in giudizio della stipulazione del contratto quale “fatto” (illecito) dal quale sarebbero derivati danni a ma di un inadempimento contrattuale, il che vale a restringere CP_6
la cerchia dei legittimati alle parti di quel negozio.
L'appellante nel chiarire l'ambito della sua domanda, ribadisce che la quantificazione dei danni in questa sede richiesti «non tende ad una azione di ripetizione di indebito in conseguenza dell'accertamento della nullità di tali derivati per assenza di funzione di garanzia, ma rappresenta il parametro dei danni derivanti dall'inadempimento della al contratto di advisoring e, in particolare, al punto 8 “Hedging”, che avrebbe CP_1
potuto condurre la tenuta ad operare con la diligenza del buon banchiere sia CP_1
nell'interesse di che di quello della garante dai rischi di variazione di tasso CP_6
-11- Gesim, a porre in essere la prevista “politica di copertura del rischio di tasso di interesse sul Finanziamento almeno sulla quota di euro 5 mln”, individuando e facendo stipulare alla garante una effettiva garanzia di copertura di tale rischio con il minor onere possibile esistente sul mercato».
Il punto era già stato sottolineato nella sentenza gravata, ove si osservava che “pare arduo comprendere in base a quale titolo l'istituto di credito possa essere ritenuto responsabile nei confronti di all'inadempimento di obbligazioni derivanti da un Pt_1
contratto del quale pacificamente non era parte” (sentenza appellata, pag. 19 s.). Pt_1
crede di poter superare tale statuizione sulla base dell'assunto per cui, Pt_1
“rientrando nel contratto di advisoring anche la clausola Hedging, anche per
l'applicazione di tale clausola, la avrebbe dovuto assicurare le migliori condizioni CP_1
di mercato anche per i derivati che sarebbero stati sottoscritti in esecuzione dell'obbligo di assicurare la copertura “del rischio di tasso di interesse sul Finanziamento”. Le migliori condizioni di mercato sarebbero state da assicurare, quindi, non solo nei confronti del contraente diretto beneficiario dei suoi obblighi di consulenza e assistenza
e, cioè, nei confronti di ma anche nei confronti di chi, eventualmente, CP_5
quest'ultima avesse sostituito a sé nell'esecuzione della clausola Hedging» (appello, pag. 35 s.).
Come riconosce la stessa appellante anche la clausola n. 8 di hedging non riguardava e obbligava unicamente ad attuare la politica copertura del rischio. Pt_1 CP_10
Né la circostanza che abbia deciso di far sottoscrivere a tale CP_10 Pt_1
“politica” vale per ciò solo a far divenire parte di quel negozio. Pt_1
10.2. Sotto altro, ma concorrente, profilo neppure risulta che tale “politica di copertura del rischio” dovesse essere attuata “preventivamente rispetto ai finanziamenti stessi” come l'appellante non si perita di sostenere. E ciò nonostante il tribunale sul punto abbia osservato che “l'allegazione della parte attrice risulta contraria al testo contrattuale, atteso che la clausola hedging in alcun modo prevede l'attuazione preventiva della politica di copertura del rischio, ma anzi prevede l'impegno di
[...]
ad attuare tale copertura di rischio «alla data di erogazione del », CP_5 Parte_3
quindi in data addirittura successiva alla concessione del bridge loan”. , peraltro, Pt_1
non si fa carico di confrontarsi con tale statuizione e tanto meno di superarla attraverso una motivata argomentazione, preferendo perpetuare la sua linea difensiva,
-12- e ignorando quanto motivato dal tribunale a sostegno della sua decisione, ma incorrendo in tal modo in altra inammissibilità della censura.
10.3. Un altro, autonomo, profilo di inammissibilità del motivo in esame attiene alla mancata articolazione di una motivata censura all'opinamento del tribunale circa la assenza nel contratto di advisoring di un'obbligazione in capo alla banca di consulenza e assistenza per il reperimento delle migliori condizioni di mercato il cui inadempimento pure pone a base della sua richiesta di accertamento della responsabilità di Pt_1
Il motivo non si sottrae dunque a una valutazione di sua inammissibilità nella misura in cui non prende minimamente posizione, né tanto meno sottopone a motivata critica idonea a superarlo, l'argomento speso dal tribunale in ordine alla mancanza nel testo contrattuale di previsioni inerenti all'obbligazione della banca di prestazioni di consulenza tale da “assicurare le migliori condizioni di mercato” (v. supra sub n. 3.-III.1).
Al di là della mera ritrascrizione del brano della motivazione del tribunale, va rilevato che con i motivi di appello – e per quanto ora rileva con il quinto motivo – non si prende in specifica disamina il principale assunto in forza del quale il tribunale ha ritenuto insussistente l'inadempimento come allegato dalla parte attrice – qui appellante, vale a dire la individuazione delle obbligazioni assunte con il contratto di advisoring.
Il primo giudice, all'esito della considerazione del contenuto del contratto del quale lamenta l'inadempimento da parte di ha escluso che rientrasse fra le Pt_1
prestazioni a carico della banca un'attività di consulenza e assistenza in ordine all'operazione di acquisto dell'Hotel Metropol.
Tale rilievo si trova esplicitato in più punti della sentenza gravata:
- a pag. 9: «il contratto stipulato tra la e Controparte_5 Controparte_9
in data 29 giugno 2007 – contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici – non ha ad oggetto una “attività di consulenza e assistenza” in ordine alla operazione di acquisto dell'hotel Metropol»;
- «il contratto in parola – denominato espressamente “mandato” – non prevede per
l'istituto di credito alcuna obbligazione di consulenza in ordine alla complessiva operazione di acquisizione dell'hotel ; CP_6
- a pag. 10 “L'istituto bancario … risulta essersi assunto esclusivamente l'incarico relativo alla strutturazione e alla organizzazione del finanziamento necessario
-13- alla nell'ambito della più complessa operazione di leverage buy Controparte_5
out finalizzata all'acquisizione dell'hotel ; CP_6
- a pag. 12 “il contratto in parola non prevedeva alcun obbligo per la banca di individuare e consigliare alla «le migliori e più economiche o più Controparte_5
efficaci soluzioni creditizie e di garanzia finanziaria, finalizzate all'acquisto dell'Hotel Metropol»”;
- a pag. 13 “il contratto del 29 giugno 2007 non contiene riferimento alcuno all'obbligo per la banca di fornire alla attività di consulenza in Controparte_5
ordine alla migliori e più efficaci condizioni di mercato volte a realizzare
l'operazione di acquisto dell'hotel Metropol”.
Con specifico riguardo alle contestazioni relative alla stipulazione dei derivati fatti sottoscrivere a e all'allegato inadempimento del contratto di mandato che Pt_1
prevedeva “l'obbligo di fornire la migliore consulenza e assistenza a (atto di CP_5
citazione di primo grado, pag. 33) e alla controllante stessa, il tribunale ha ribadito, per l'ennesima volta, che “anche tale contestazione muove dall'assunto che la Banca si fosse impegnata, con il contratto del 29 giugno 2007, a svolgere attività di consulenza in ordine alla individuazione delle soluzioni di mercato più vantaggiose per porre in essere
l'operazione di acquisizione dell'hotel Metropol;
assunto, tuttavia, infondato per i motivi già esposti” (sentenza appellata, pag. 19).
Questa ratio decidendi, come detto, non è stata fatta oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
Va pure ricordato che già in prime cure il tribunale aveva rilevato la contraddittorietà della prospettazione attorea, avuto riguardo alla persistenza nell'allegazione di un inadempimento a obbligazioni che non rientravano fra quelle contrattualmente assunte;
tale, pur decisivo, rilievo non è stato minimamente incontrato neppure in questa sede d'appello, avendo perpetuato la sua linea difensiva senza farsi carico di Pt_1
individuare e argomentare gli errori nei quali il tribunale sarebbe incorso nell'individuare le prestazioni effettivamente assunte da con il contratto in disamina.
10.4. Neppure si rinviene nel motivo in disamina una ragionata critica all'accertamento compiuto dal tribunale circa la mancata prova che i tre derivati invocati si riferissero proprio alle operazioni di finanziamento poste per le quali è causa. Il tribunale ha invero constatato, anche sulla base degli esiti della espletata c.t.u., come i tre derivati
-14- denunciati non solo non presentavano sufficienti elementi per essere ricollegati ai finanziamenti bridge e senior loan, ma recassero un chiaro collegamento con altre operazioni poste in essere da . Pt_1
E, dunque, la mancanza di elementi tali da consentire di collegare effettivamente i contratti derivati e i finanziamenti erogati a si accompagna alla positiva dimostrazione del collegamento di essi con altri rapporti bancari, facenti capo a . Pt_1
Il tribunale ha osservato, in linea generale, che i derivati risultavano sottoscritti in un torno temporale “tra il dicembre 2006 e il novembre 2007” e per “importi non riconducibili ai contratti di finanziamento bridge loan e senior loan stipulati da
[...]
. Neppure la invocata clausola di hedging poteva in effetti ricondursi ai CP_5
derivati sottoscritti da sia perché questa non è parte del contratto stipulato da Pt_1
sia perché la stessa prevedeva che la politica di assicurazione del Controparte_5
rischio, come visto, si attuasse al momento del finanziamento senior e non precedentemente sia perché i derivati risultavano connessi ad autonome operazioni riconducibili esclusivamente a . Pt_1
Sulla base dell'analisi del c.t.u., ma operandone una diretta verifica alla luce delle risultanze documentali di causa, il tribunale ha quindi passato in specifica e separata rassegna i tre derivati denunciati da , accertando come, dalle risultanze in atti, Pt_1
essi risultavano collegati a specifiche operazioni poste in essere da . Pt_1
L'appellante crede di poter superare il dato, inequivocabile, della stipulazione del primo derivato (Fix floater Swap Amm) in epoca (12-12-2006) precedente il contratto di advisoring (“per quanto con tutta evidenza non rientrante nella vigenza del contratto di advisoring”: appello, pag. 37), sostenendo che da tale circostanza dovrebbe trarsi la presunzione che la banca aveva già alla fine del 2006 in animo di far sottoscrivere a più contratti in derivati, tutti caratterizzati da “un rischio impari”. Si tratta di Pt_1
un'illazione del tutto sganciata da qualsivoglia elemento positivo di riscontro, con conseguente impossibilità di fondarvi alcun accertamento, neppure in via presuntiva che, come noto, richiede la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729
c.c.).
Va in contrario rilevato anche che il tribunale ha constatato che esso risulta collegarsi alla linea di credito di euro 800.000,00 concessa a nel novembre 2005 sul conto Pt_1
corrente n. 11075.29
-15- Quanto al secondo derivato Fix floater swap Amm del 15 giugno 2007 (anch'esso precedente il contratto di advisoring stipulato il 29 giugno 2007) l'appellante crede di poter sostenere la sua riferibilità “pur se di poco antecedente” (appello, pag. 38) al contratto di advisoring sul rilievo che il capitale del derivato (€ 4.601.571,43) è
“esattamente corrispondente a quello testualmente previsto nel contratto di advisoring
a copertura del rischio di tasso di interesse sul finanziamento almeno a valere sulla quota di euro 5 mln”. Risulta in contrario, come pure rilevato dal tribunale, che tale secondo derivato trova il proprio collegamento con il residuo finanziamento fondiario concluso da il 13 dicembre 2005, “atteso che il nozionale del derivato Pt_1
corrisponde al debito residuo di alla data del 10 aprile 2007” (sentenza appellata, Pt_1
pag. 21).
Il terzo derivato Digital Floor del 6 novembre 2007 per € 3.000.000,00 trova il suo collegamento con il contratto di leasing concluso da con Credito Siciliano s.p.a. Pt_1
La discrepanza temporale, manifesta per i primi due derivati, e, in ogni caso, la non concordanza dei relativi importi in uno con la presenza di autonome operazioni finanziarie di in grado di dare ragione alla stipulazione dei derivati conducono a Pt_1
condividere la valutazione in proposito espressa dal tribunale.
In definitiva, sul punto, il motivo non è in grado di superare la motivazione del tribunale che merita pertanto conferma.
11. L'inaccoglibilità del quarto motivo comporta l'assorbimento della questione del risarcimento dei danni, oggetto del settimo motivo.
12. L'ottavo motivo con il quale si impugna la regolamentazione delle spese processuali lamenta una liquidazione eccessiva e abnorme, portando a parametro la liquidazione operata dal tribunale di Palermo “che pur il giudice di Padova ha richiamato” e qualificando come “ancor più lesiva e illegittima” la statuizione di rifusione delle spese del c.t. di parte convenuta, che – trattandosi di una banca – avrebbe potuto essere un “soggetto interno alla stessa” il che avrebbe escluso di dover sostenere “spese per consulenze”.
Il motivo è del tutto privo di fondamento.
Il parametro sulla base del quale valutare la legittimità della liquidazione delle spese operata dal tribunale non è la sentenza del tribunale di Palermo, ma i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014. E, alla luce di tali parametri, tenuto conto del valore della domanda
-16- formulata dalle parti attrici superiore ai 4 milioni di euro, gli importi medi del compenso ascendono a € 64.138,00 (senza neppure tener conto degli aumenti per il numero delle parti), ragione per cui la liquidazione di € 52.000,00 operata dal primo giudice è del tutto legittima.
Le spese inerenti al consulente tecnico della parte vittoriosa, che ha funzione di difensore tecnico, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare (Cass. n. 26729 del 15/10/2024).
Né compete all'avversario scegliere il consulente del quale la controparte deve avvalersi, trattandosi di un difensore tecnico che la parte è libera di scegliere fra le persone di sua fiducia.
13. Istanze istruttorie
La prova per testimoni richiesta è palesemente irrilevante ai fini del decidere, non potendosi trarre da essa, quand'anche ammessa e con esiti favorevoli alla appellante, alcun elemento dirimente circa le obbligazioni contrattuali a carico della banca, chiaramente discendenti dal documento contrattuale.
14. In definitiva, l'appello è respinto.
15. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 4.000.001 a € 8.000.000) e in ragione delle attività effettivamente espletate in questo grado, dato atto del mancato deposito di nota spese.
Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
PER QUESTI MOTIVI
1.) dichiara la contumacia della curatela del fallimento Parte_2
2.) definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1656/2020 del Parte_1
tribunale di Padova, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
3.) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese processuali da questa sostenute e che
-17- liquida in € 40.668,00 per compenso oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
4.) dà atto della sussistenza a carico di del presupposto procedimentale Parte_1
di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 23 luglio 2025.
Il presidente est.
-18-