Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2025, proposto da GI IO e IA IA, nella qualità di comproprietari dell’immobile, sito in Maratea Via Ogliastro nn. 24/26, censito in Catasto al foglio n. 23, particella n. 699, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Passalacqua, PEC gianfranco.passalacqua@avvocatipatti.it, e Basilio IA, PEC basilio.ricciardi@pec.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Maratea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Calderano, PEC calderano.daniela@certavvocatilag.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
della Delibera n. 31 del 30.6.2025 (pubblicata nell’albo pretorio online dal 3 al 18.7.2025), con la quale il Consiglio Comunale di Maratea ha approvato le tariffe della tassa rifiuti per l’anno 2025, nella parte in cui ha applicato la stessa tariffa alle locazioni turistiche stagionali ed a quelle continuative;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maratea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il Cons. PA TU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
I sigg. GI IO e IA IA, nella qualità di comproprietari dell’immobile, sito in Maratea Via Ogliastro nn. 24/26, censito in Catasto al foglio n. 23, particella n. 699, Categoria Catastale A/7 (abitazioni in villini), con il presente ricorso, notificato il 29.9.2025 e depositato il 30.9.2025, hanno impugnato la Delibera n. 31 del 30.6.2025 (pubblicata nell’albo pretorio online dal 3 al 18.7.2025), con la quale il Consiglio Comunale di Maratea ha approvato le tariffe della tassa rifiuti per l’anno 2025, nella parte in cui ha applicato la stessa tariffa alle locazioni turistiche stagionali e a quelle continuative:
-facendo presente che: 1) per il predetto immobile nel novembre 2024 avevano ottenuto il rilascio del Certificato del Codice Identificativo Nazionale per l’esercizio dell’attività ricettiva turistica in forma non imprenditoriale mediante l’affitto del citato immobile; 2) tale attività è svolta per un periodo di 4/5 mesi all’anno, come dimostrato dai versamenti relativi all’imposta di soggiorno, trasmessi al Comune di Maratea, e dalle dichiarazioni di ospitalità, inviate alla Questura di Potenza;
-deducendo: 1) l’eccesso di potere di irragionevolezza, in quanto erano state equiparate le fattispecie radicalmente diverse del carattere stagionale e della natura continuativa dell’attività turistica, con conseguente minore e maggiore produzione di rifiuti; 2) il Comune di Maratea non aveva considerato l’istanza di autotutela dei ricorrenti del 9.7.2025, volta ad ottenere l’annullamento dell’avviso di pagamento dell’1.7.2025, il quale ha quantificato la TARI per l’anno 2025 in complessivi € 940,20, specificando che tale avviso era stato impugnato dinanzi al competente Giudice Tributario; 3) la violazione dell’art. 66, comma 3, lett. c), D.Lg.vo n. 507/1993, il quale prevede che la tassa rifiuti “può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”.
Si è costituito il Comune di Maratea, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 15.4.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va respinto.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito nella controversia in esame, in quanto rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo la pretesa, volta ad ottenere l’annullamento dell’atto generale, con il quale viene approvata la tariffa di una tassa e/o tributo.
Al riguardo, va rilevato che il D.Lg.vo n. 546/1992:
-all’art. 2, stabilisce che: A) “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio” (comma 1, primo periodo); B) “il Giudice Tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”;
-all’art. 7, comma 5, che “le Commissioni Tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
Dal predetto art. 7, comma 5, D.Lg.vo n. 546/1992 si evince che, come previsto dall’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2001 con riferimento agli atti amministrativi presupposti in materia di pubblico impiego privatizzato, se, come nella specie, viene chiesto l’annullamento dell’atto generale di un tributo, l’annullamento giurisdizionale di tale atto amministrativo può essere disposto esclusivamente da parte del Giudice Amministrativo, in quanto il Giudice Tributario può soltanto disapplicarlo.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Al riguardo, va sottolineato che l’invocato art. 66, comma 3, lett. c), D.Lg.vo n. 507/1993 si riferisce esclusivamente ai “locali, diversi dalle abitazioni”, il cui uso ricorrente stagionale o non continuativo deve essere espressamente attestato dalla “licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”.
Ai ricorrenti non può essere applicato il predetto art. 66, comma 3, lett. c), D.Lg.vo n. 507/1993, in quanto, prescindendo dalla destinazione abitativa del loro immobile, non sono titolari di un atto autorizzatorio, attestante la stagionalità dell’attività ricettiva di locazione turistica in forma non imprenditoriale.
Al riguardo, va, altresì, rilevato che la Giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. V Ordinanza n. 14037 del 23.5.2019, che richiama Cass. n. 17524/2009, n. 10361/2007 e n. 18316/2004) ha interpretato in senso assai restrittivo l’art. 66, comma 3, lett. c), D.Lg.vo n. 507/1993, statuendo che “la inutilizzabilità dei locali deve dipendere da fattori oggettivi e non dalla volontà o dalle esigenze dell’utente”.
Inoltre, va evidenziato che dal verbo “può”, contenuto nel predetto art. 66, comma 3, lett. c), D.Lg.vo n. 507/1993, si evince chiaramente che la riduzione della tassa rifiuti per un importo non superiore ad un terzo costituisce una scelta ampiamente discrezionale del Comune sia nell’an che nel quantum.
Infine, va precisato che non può essere esaminata la doglianza dei ricorrenti, relativa al silenzio del Comune di Maratea con riferimento all’istanza di autotutela dei ricorrenti del 9.7.2025, volta ad ottenere l’annullamento dell’avviso di pagamento dell’1.7.2025, in quanto ai sensi del suddetto art. 2 D.Lg.vo n. 546/1992 l’esercizio dell’autotutela tributaria spetta alla cognizione del Giudice Tributario (sul punto cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Unite Ordinanza n. 28640 del 18.10.2021), alla quale, peraltro, i ricorrenti si sono già rivolti con l’impugnazione del predetto avviso di pagamento dell’1.7.2025.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti GI IO e IA IA al pagamento, in favore del Comune di Maratea, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente
PA TU, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| PA TU | IA TO |
IL SEGRETARIO