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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.44338/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.44338 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2020 promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.08.1970, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Delibera n.3672/2020 del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell'adunanza del 18.06.2020; rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Angela Codastefano (C.F. ) (pec C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima sito Email_1
a Latina, in via Tagliamento, 9, giusta procura depositata in atti,
- parte attrice -
CONTRO
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. prof.
Alessandro Benedetti (C.F. ) (pec C.F._3
1 ), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di Email_2
quest'ultimo in Roma, in via Enrico Petrella n. 4, giusta procura versata in atti
- parte convenuta -
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Decisa sulle conclusioni delle parti allegate.
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'adito Tribunale, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare
la responsabilità della struttura sanitaria Controparte_2
in persona del Direttore Generale, sede legale in Roma- 00135 viale del
[...]
Policlinico n. 155- 00161-Roma per inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni
dovute, ed imperizia, imprudenza e negligenza del personale medico e della struttura ospedaliera
che ha avuto in cura la sig.ra e ne ha determinato il danno patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale indicato nella narrativa della citazione, e per l'effetto, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c.
e 2043 c.c. ed ad ogni ulteriore titolo il Tribunale ritenga, condannare la stessa a risarcire
all'attrice tutti i danni subiti nella misura di euro 154.000,00 o nella misura maggiore o minore
che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta
procuratrice che si dichiara antistataria”
2 Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel
merito, a) respingere la domanda attorea siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto per i
motivi argomentati in atti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale della domanda, liquidare i danni accertati solo ed esclusivamente nella loro provata ed
obiettiva entità con esclusione dei danni ultronei, degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite ed onorari, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge”
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 3.09.2020, conveniva, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Roma, l (di seguito, anche il Controparte_1
) per ottenere condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
(quantificati complessivamente in euro 154.000,00) subiti a causa della cattiva esecuzione di un intervento chirurgico di artrodesi lombare e lombosacrale finalizzato alla rimozione di un'ernia del disco L4-L5.
1.1. In particolare, parte attrice deduceva che:
- il 16.12.2017 veniva ricoverata, a causa di una lombosciatalgia ingravescente, presso il CP_1
di Roma, per l'esecuzione del suddetto intervento ivi eseguito in data 21.12.2017, come
[...]
da cartella clinica depositata in atti;
- l'intervento era però infruttuoso, perché “non veniva ristabilita, la giusta distanza tra due o più
dischi intervertebrali deteriorati che non erano più in grado di assolvere alla loro funzione poiché
comprimevano le strutture nervose della colonna, causando un dolore insopportabile” (pag.2
dell'atto di citazione). Non era, cioè, apprezzabile – nonostante l'esecuzione dell'intervento – alcuna significativa diminuzione della sintomatologia algo-disfunzionale sofferta, come confermato dall'esigenza del successivo ricovero in data 5.07.2018 presso il Pronto Soccorso dell'ICOT di
Latina (doc. n.17 allegato), ed inoltre dalla successiva esecuzione di TAC e RMN (docc. nn.12,13,14
e 15) confermativi della compressione radicolare determinata dall'ernia non rimossa;
- il dott. esecutore del suddetto intervento chirurgico, non suggeriva un nuovo intervento CP_3
finalizzato all'effettiva asportazione dell'ernia;
- successivamente, in data 5.11.2018, vista la persistenza della sintomatologia dolorosa, si rivolgeva ad un ulteriore specialista ortopedico, in ragione della stabilizzazione di un atteggiamento posturale scorretto e di una degenerazione osteo-articolare diffusa. In particolare, il peggioramento della situazione clinica si traduceva in una artropatia degenerativa tibio-astragalica con sclerosi dei margini e lieve riduzione dello spazio articolare, giacché l'intervento chirurgico “non [aveva] avuto
4 alcun esito, anzi [aveva] probabilmente peggiorato la sintomatologia a carico del rachide lombo-
sacrale e degli arti inferiori, lamentata già dell'immediato post-operatorio” (pag.3).
1.2. Deduceva, pertanto, parte attrice di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto ai danni non patrimoniali, oltre alla configurabilità di un danno morale, il danno biologico permanente era quantificato nella misura del 10%, il biologico temporaneo in 120 giorni di ITA e in 60 giorni di ITP tra il 75% e il 25%, in conformità alla perizia di parte della dott.ssa Per_1
Quanto ai danni patrimoniali, era dedotto l'esborso di euro 1.000,00 (doc.27) a titolo di spese mediche nonché il danno da perdita della capacità lavorativa specifica quantificato in euro
100.000,00, in ragione del licenziamento dall'impiego di operaia in una ditta di alluminio a causa del superamento del periodo di comporto dovuto alla persistenza della sintomatologia dolorosa,
perché peggiorata dall'intervento chirurgico di artrodesi lombare (doc. n.26).
1.3. Per l'effetto, parte attrice domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'adito Tribunale, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare
la responsabilità della struttura sanitaria Controparte_4
in persona del Direttore Generale, sede legale in Roma- 00135 viale del
[...]
Policlinico n. 155 00161 Roma per inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni
dovute, ed imperizia, imprudenza e negligenza del personale medico e della struttura ospedaliera
che ha avuto in cura la sig.ra e ne ha determinato il danno patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale indicato nella narrativa della citazione, e per l'effetto, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c.
e 2043 c.c. ed ad ogni ulteriore titolo il Tribunale ritenga, condannare la stessa a risarcire
all'attrice tutti i danni subiti nella misura di euro 154.000,00 o nella misura maggiore o minore che
si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore della
sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2021, si costituiva in giudizio il CP_1
[...]
5 Secondo la struttura convenuta, la domanda attorea era infondata in fatto e in diritto, sulla scorta del rilievo decisivo per cui: “non [era] presente in atti alcuna prova specialistica e scientifica che
[potesse] attestare che la sintomatologia presentata dalla sig.ra [fosse] ascrivibile ad una Pt_1
mancata asportazione radicale del materiale ernario piuttosto che a una recidiva di ernia lombare”
(pag.6 della comparsa). E, per l'effetto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel
merito, a) respingere la domanda attorea siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto per i
motivi di cui sopra . in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della
domanda, liquidare i danni accertati solo ed esclusivamente nella loro provata ed obiettiva entità
con esclusione dei danni ultronei, degli interessi e della rivalutazione monetaria”.
3. Veniva esperito da parte attrice – ma infruttuosamente – il tentativo di mediazione obbligatoria,
come da verbale versato in atti del 20.05.2020 (doc.29 allegato).
***
3.1 Concessi alle parti i termini per le memorie ai sensi dell'art.183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita con la consulenza tecnica espletata dal dott. e dal dott. Persona_2 Persona_3
(depositata il 28.07.2022).
Dopo vari rinvii, con decreto in revoca di precedente ordinanza comunicato alle parti il 17.01.2025,
la causa veniva rinviata al 12.02.2025 per l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta.
All'esito, con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 12.02.2025, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ridotti per il deposito delle comparse conclusionali (20 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Giova svolgere una sintetica premessa in materia di responsabilità medica.
6 Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti successivi l'entrata in vigore della legge
(L. 24/2017, il 1° aprile 2017) – come è nel caso di specie (intervento chirurgico del CP_5
21.12.2017) –, le strutture sanitarie, pubbliche o private, ove siano poste le diagnosi ed eseguiti i trattamenti sanitari, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
La giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione del diritto alla salute, sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari (se del caso anche della struttura in cui operano), il che comporta quantomeno l'allegazione della colpa medica (che viene meno solo in caso di operazioni semplici, c.d. di routine), mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere di allegazione e probatorio,
l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità
dell'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass.
11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU
11.11.2008, n.577).
A tale riguardo, costituisce nel diritto processuale civile ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, della nota regola della preponderance of
evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr. ex
multis Cass., 19.05.2021 n.13677: “La regola del “più probabile che non” postula che, per uno
stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice
seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica
superiore all'altra”).
7 4.1. Nella fattispecie, parte attrice lamenta la cattiva esecuzione – non conforme alla leges artis del caso concreto – dell'intervento chirurgico di artrodesi lombare, dal quale sarebbe derivato un significativo peggioramento delle proprie condizioni di salute altrimenti evitabile.
La domanda attorea è fondata per quanto di ragione.
La vicenda clinica concreta è ricostruibile con l'ausilio delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel presente giudizio, ove è emerso che:
(i) in generale, l'intervento chirurgico di artrodesi delle vertebre lombari è praticato per il trattamento, tra gli altri casi, di una discopatia degenerativa e di recidive di ernia discale, in vista del necessario distanziamento tra uno o più dischi, per evitare la compressione delle strutture nervose determinativa, di per sé, di una sintomatologia dolorosa;
(ii) nel caso concreto il suddetto intervento – consistente nell'utilizzo di innesti ossei o nell'inserimento di impianti metallici o non metallici funzionali all'allineamento della colonna vertebrale – si era reso necessario per la cura di una lombosciatalgia ingravescente in presenza di un'ernia discale posteriore ad ampio raggio;
(iii) la persistenza di una sintomatologia dolorosa, di regola inquadrata nella cd. “Failed Back
Surgery Syndrome” (e di cui soffrirebbe, secondo la letteratura scientifica, circa il 20% dei pazienti),
è dovuta sostanzialmente a cause primarie come una diagnosi non corretta o un'esecuzione errata o inadeguata della tecnica chirurgica di artrodesi, rappresentata in particolare dalla non completa rimozione dell'ernia; mentre le “cause chirurgiche” sono costituite da anomalie anatomiche,
ematomi, infezioni (disciti), pseudoartrosi dopo fusione vertebrale, instabilità, recidive o persistenze erniarie o fibrosi postchirurgica (v. pagg.23 e 24 della consulenza).
Nel caso di specie - viene argomentato nella consulenza -, il decorso post-operatorio, in seguito all'intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale con viti, barre e distanziatore intersomatico della sig.ra appariva regolare. Pt_1
Senonchè, nel periodo successivo, la sintomatologia lombo-sciatalgica già esistente si ripresentava con le stesse precedenti caratteristiche, come confermato da RMN lombo-sacrale e dalla visita
8 neurologica, certificativi della presenza di “una radicolopatia cronica lombo-sacrale con deficit
nella deambulazione, con evidenza di una andatura di tipo paraparetico con ampiamento della base
di appoggio deficit degli arti inferiori, deficit della flessione dorsale dei piedi maggiormente a
destra” (pag.26 CTU).
Sostanzialmente, secondo la valutazione dei consulenti d'ufficio gli esiti dell'intervento di artrodesi non erano stati risolutivi della sintomatologia sofferta della sig.ra ed anzi, avevano Pt_1
determinato un peggioramento del suo quadro clinico, giacché il trattamento chirurgico non era stato eseguito a regola d'arte, in conformità alle Linee guida e alle buone pratiche cliniche del caso, a causa della non completa rimozione dell'ernia del disco: in questo senso, anche dall'RMN del
16.04.2018 risultava la persistenza di una “protusione di tessuto ad intensità simildiscale in sede
paramediana destra in parte fibrotica che determina[va] [un] conflitto sacco-radicolare
locoregionale” (pag.27 della consulenza d'ufficio e doc. n.13 del fascicolo di parte attrice).
4.2. In relazione alle note critiche della dott.ssa consulente di parte attrice - volte Persona_4
essenzialmente a criticare l'elaborato in relazione al mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica della (e in particolare in ragione del licenziamento della Pt_1
stessa per superamento del periodo di malattia dalla ditta presso cui lavorava come operaia) -, i consulenti osservavano che la lombosciatalgia acuta patita dalla paziente era suscettibile, di per sé,
anche a prescindere dalla riuscita dell'intervento di artrodesi, di costituire un fattore ostativo allo svolgimento delle mansioni da operaia;
con la conseguenza, condivisibile, per cui non era ravvisato un danno da perdita della capacità lavorativa riconducibile causalmente ed univocamente all'esito infausto dell'intervento di artrodesi lombare.
5. Alla luce dei sopramenzionati principi giurisprudenziali in tema di onere della prova in materia di responsabilità contrattuale nonché delle valutazioni tecniche dei consulenti, nel caso di specie può dirsi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile alla struttura sanitaria e il danno iatrogeno patito dalla paziente, giacché la cattiva (nel senso di incompleta) esecuzione
9 dell'intervento di artrodesi lombare ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute di parte attrice già affetta da una lombosciatalgia e da una sintomatologia dolorosa.
In particolare, in tema di risarcimento del danno alla salute la giurisprudenza costante afferma che:
“in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo
riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo
nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi
sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi
della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità
del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su
quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti
- se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno” (tra le molte, Cass. civ., 2024, n.21261).
5.1. A tale riguardo, la struttura sanitaria convenuta ha contestato in modo del tutto generico l'allegazione di parte attrice di cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico di artrodesi perché,
secondo la prospettazione attorea, non sostanziatosi nella rimozione completa dell'ernia del disco con la conseguente persistenza – in termini di aggravamento – della sintomatologia dolorosa.
In tal senso, costituisce principio del diritto processuale civile quello secondo cui: “Il convenuto, a
fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art.
167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la
veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui
all'art.115 c.p.c.” (Cass., 2022, n.9439).
In altri termini, il ha criticato – ma in modo aspecifico – l'allegazione di parte attrice, CP_1
sostenendo che la sintomatologia sofferta dalla non fosse riconducibile alla mancata Pt_1
rimozione dell'ernia, bensì ad una recidiva dell'ernia discale prospettata come “una delle principali
cause di scarso risultato degli interventi di discectomia lombare, responsabile di numerose cause
della cosiddetta sindrome da fallimento chirurgico spinale” (pag.7 della comparsa di costituzione).
10 Neppure, del resto, le considerazioni tecniche del consulente risultano attinte da rilievi critici di parte, giacché non risultano depositate note del consulente di parte convenuta.
6. Affermata la responsabilità sanitaria del Policlinico, in relazione al quantum debeatur i danni non patrimoniali vanno liquidati come segue.
6.1. In base alle risultanze della consulenza tecnica, il danno biologico temporaneo è quantificato in
ITA pari a 60 giorni e in ITP pari a 90 giorni al 50%; il danno biologico cd. differenziale è stimato,
in conformità ai Barémes medico-legali SIMLA del 2016, nella misura del 6% ottenuta dalla differenza tra il 10% dei postumi complessivi e il 4% dell'invalidità che sarebbe residuata all'esito di un intervento eseguito a regola d'arte.
Di conseguenza, in conformità al principio secondo cui la liquidazione del danno biologico c.d.
differenziale va effettuata convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (Cass. civ., 2024, n.20894), occorre quantificare il danno biologico differenziale, nella presente fattispecie, nel modo seguente (si seguono le Tabelle romane, in uso all'ufficio, da preferirsi alle ambrosiane per i motivi esposti alle pagg.
4-10 delle relazione alle
Tabelle 2023, da intendersi quivi richiamati;
l'ultima edizione è del 2025, applicabile al caso in esame)1:
- I.P.: 10% (pari al danno biologico complessivo), età 47 anni, pari ad euro 20.104,25;
- I.P.: 4% pari ad euro 5093,09;
- I.P. differenziale pari ad euro 15011,16.
11 Per quanto concerne il danno biologico temporaneo, lo stesso è stato quantificato in 60 giorni (euro
130,25 diaria) al 100% di inabilità totale e in 90 giorni al 50% di inabilità parziale, con la conseguenza che il danno biologico temporaneo è quantificabile in euro 13.676,25.
Dunque, il danno dovuto a titolo di danno biologico è complessivamente pari ad euro 28687,41.
6.2. Per quanto concerne la liquidazione del danno morale (inteso come il complesso delle sofferenze, dei patemi, delle preoccupazioni connesse all'evento), si rende opportuna una valutazione equitativa del danno nella misura del 8,5% - costituente la mediana delle percentuali di incremento (e cioè del: 12,5% sul 10% di danno biologico complessivo e del 4,5% sul 4% dei postumi che sarebbero residuati a prescindere dalla correttezza dell'intervento) previste dalle
Tabelle di Roma in uso presso l' - rispetto a quanto liquidato a titolo di danno biologico (pari CP_6
ad euro 28687,41), corrispondente alla somma di euro 2438,43..
I danni non patrimoniali sono dunque liquidati in via equitativa in euro 31.125,84.
Su detta somma capitale, liquidata in valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria, ma saranno dovuti interessi legali die calamitatis (giorno dell'intervento medico del 21.12.2017) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass.
SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno dell'intervento medico (sempre 21.12.2017, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti), via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda - comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
6.3. Quanto ai danni patrimoniali sul versante delle spese mediche sostenute da parte attrice, quelle documentate, pari ad euro 734,53, queste sono state ritenute congrue, ad eccezione di due fatture per l'esecuzione di una mammografia e di ecografia perché non causalmente riconducibili all'intervento di artrodesi lombare.
12 Su detta somma – euro 734,53 – sarà dovuta la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data dell'esborso sino alla data della presente sentenza, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti;
saranno inoltre dovuti interessi legali dalla data dell'esborso sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale iniziale via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza sino al saldo effettivo,
trattandosi di debito di valore conseguente ad un illecito civile.
6.4. Secondo la condivisibile valutazione dei consulenti, non è invece riconoscibile il danno da perdita della capacità lavorativa specifica (fatto valere da parte attrice anche con il deposito delle note critiche dell'elaborato peritale), sulla scorta del rilievo decisivo per cui la danneggiata, soffriva,
comunque, la pregressa patologia dell'ernia del disco, di per sé, già presuntivamente incidente, in senso negativo, sulla sua capacità lavorativa specifica;
ragione per cui non è stato ritenuto possibile stabilire con una ragionevole certezza se la perdita del lavoro di operaia (o di un lavoro equivalente ed alternativo) fosse stato realmente precluso dal danno iatrogeno patito, o se fosse, invece,
riconducibile alla preesistente patologia (cfr. pag.34 della consulenza, e in particolare le controdeduzioni dei c.t.u. alle note critiche di parte attrice).
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e per l'effetto, condanna la convenuta, a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali, al pagamento in favore dell'attrice di euro 31.125,84, oltre la rivalutazione monetaria dal 1° aprile 2024 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza,
ed oltre interessi legali die calamitatis (dalla data dell'intervento medico-chirurgico del 21.12.2017)
sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione;
nonché condanna la convenuta, a titolo di
13 risarcimento dei danni patrimoniali, al pagamento sempre in favore dell'attrice, di euro 734,53, oltre rivalutazione monetaria dall'esborso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dall'esborso sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
parte convenuta va condannata a rifonderle in favore dell' , vista l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio dello Stato con delibera CP_7
n. 3672/2020 del COA di Roma adottata nell'Adunanza del 18.06.2020, così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) e all'attività difensiva svolta.
Non si ritiene infatti compatibile il gratuito patrocinio con l'antistatarietà, atteso che le spese di difesa dell'assistito o sono anticipate dal difensore, o sono a carico dallo Stato.
Le spese di CTU, come liquidate in atti con Decreto del 23.10.2024, vengono poste definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da nei confronti Parte_1
dell' e per l'effetto, condanna la Controparte_1
convenuta, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, al pagamento in favore dell'attrice di euro 31.125,84, oltre interessi legali die calamitatis (dalla data dell'intervento medico-
chirurgico del 21.12.2017) sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione;
- condanna la convenuta, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, al pagamento in favore dell'attrice di euro 734,53, oltre rivalutazione monetaria dall'esborso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dall'esborso sino all'effettivo soddisfo;
14 - condanna la convenuta a rifondere le Controparte_1
spese di lite in favore dell'Erario ai sensi dell'art.133 del D.P.R. n.15/2002, vista CP_7
l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio dello Stato con delibera n.3672/2020 del COA
di Roma adottata nell'Adunanza del 18.06.2020, liquidate in complessivi euro 7.616,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
le spese di CTU, così come liquidate in atti con decreto del 23.10.2024.
[...]
- Sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Roma, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 dicembre 2016, n.25485, ha precisato che il Giudice è tenuto ad applicare le tabelle più recenti vigenti al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado;
per le ultime Tabelle Romane del 2025, vedi comunicazione del 13.03.2025 n.5404-25 del Presidente del
Tribunale di Roma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.44338 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2020 promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.08.1970, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Delibera n.3672/2020 del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell'adunanza del 18.06.2020; rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Angela Codastefano (C.F. ) (pec C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima sito Email_1
a Latina, in via Tagliamento, 9, giusta procura depositata in atti,
- parte attrice -
CONTRO
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. prof.
Alessandro Benedetti (C.F. ) (pec C.F._3
1 ), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di Email_2
quest'ultimo in Roma, in via Enrico Petrella n. 4, giusta procura versata in atti
- parte convenuta -
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Decisa sulle conclusioni delle parti allegate.
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'adito Tribunale, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare
la responsabilità della struttura sanitaria Controparte_2
in persona del Direttore Generale, sede legale in Roma- 00135 viale del
[...]
Policlinico n. 155- 00161-Roma per inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni
dovute, ed imperizia, imprudenza e negligenza del personale medico e della struttura ospedaliera
che ha avuto in cura la sig.ra e ne ha determinato il danno patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale indicato nella narrativa della citazione, e per l'effetto, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c.
e 2043 c.c. ed ad ogni ulteriore titolo il Tribunale ritenga, condannare la stessa a risarcire
all'attrice tutti i danni subiti nella misura di euro 154.000,00 o nella misura maggiore o minore
che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta
procuratrice che si dichiara antistataria”
2 Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel
merito, a) respingere la domanda attorea siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto per i
motivi argomentati in atti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale della domanda, liquidare i danni accertati solo ed esclusivamente nella loro provata ed
obiettiva entità con esclusione dei danni ultronei, degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite ed onorari, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge”
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 3.09.2020, conveniva, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Roma, l (di seguito, anche il Controparte_1
) per ottenere condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
(quantificati complessivamente in euro 154.000,00) subiti a causa della cattiva esecuzione di un intervento chirurgico di artrodesi lombare e lombosacrale finalizzato alla rimozione di un'ernia del disco L4-L5.
1.1. In particolare, parte attrice deduceva che:
- il 16.12.2017 veniva ricoverata, a causa di una lombosciatalgia ingravescente, presso il CP_1
di Roma, per l'esecuzione del suddetto intervento ivi eseguito in data 21.12.2017, come
[...]
da cartella clinica depositata in atti;
- l'intervento era però infruttuoso, perché “non veniva ristabilita, la giusta distanza tra due o più
dischi intervertebrali deteriorati che non erano più in grado di assolvere alla loro funzione poiché
comprimevano le strutture nervose della colonna, causando un dolore insopportabile” (pag.2
dell'atto di citazione). Non era, cioè, apprezzabile – nonostante l'esecuzione dell'intervento – alcuna significativa diminuzione della sintomatologia algo-disfunzionale sofferta, come confermato dall'esigenza del successivo ricovero in data 5.07.2018 presso il Pronto Soccorso dell'ICOT di
Latina (doc. n.17 allegato), ed inoltre dalla successiva esecuzione di TAC e RMN (docc. nn.12,13,14
e 15) confermativi della compressione radicolare determinata dall'ernia non rimossa;
- il dott. esecutore del suddetto intervento chirurgico, non suggeriva un nuovo intervento CP_3
finalizzato all'effettiva asportazione dell'ernia;
- successivamente, in data 5.11.2018, vista la persistenza della sintomatologia dolorosa, si rivolgeva ad un ulteriore specialista ortopedico, in ragione della stabilizzazione di un atteggiamento posturale scorretto e di una degenerazione osteo-articolare diffusa. In particolare, il peggioramento della situazione clinica si traduceva in una artropatia degenerativa tibio-astragalica con sclerosi dei margini e lieve riduzione dello spazio articolare, giacché l'intervento chirurgico “non [aveva] avuto
4 alcun esito, anzi [aveva] probabilmente peggiorato la sintomatologia a carico del rachide lombo-
sacrale e degli arti inferiori, lamentata già dell'immediato post-operatorio” (pag.3).
1.2. Deduceva, pertanto, parte attrice di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto ai danni non patrimoniali, oltre alla configurabilità di un danno morale, il danno biologico permanente era quantificato nella misura del 10%, il biologico temporaneo in 120 giorni di ITA e in 60 giorni di ITP tra il 75% e il 25%, in conformità alla perizia di parte della dott.ssa Per_1
Quanto ai danni patrimoniali, era dedotto l'esborso di euro 1.000,00 (doc.27) a titolo di spese mediche nonché il danno da perdita della capacità lavorativa specifica quantificato in euro
100.000,00, in ragione del licenziamento dall'impiego di operaia in una ditta di alluminio a causa del superamento del periodo di comporto dovuto alla persistenza della sintomatologia dolorosa,
perché peggiorata dall'intervento chirurgico di artrodesi lombare (doc. n.26).
1.3. Per l'effetto, parte attrice domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'adito Tribunale, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare
la responsabilità della struttura sanitaria Controparte_4
in persona del Direttore Generale, sede legale in Roma- 00135 viale del
[...]
Policlinico n. 155 00161 Roma per inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni
dovute, ed imperizia, imprudenza e negligenza del personale medico e della struttura ospedaliera
che ha avuto in cura la sig.ra e ne ha determinato il danno patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale indicato nella narrativa della citazione, e per l'effetto, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c.
e 2043 c.c. ed ad ogni ulteriore titolo il Tribunale ritenga, condannare la stessa a risarcire
all'attrice tutti i danni subiti nella misura di euro 154.000,00 o nella misura maggiore o minore che
si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore della
sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2021, si costituiva in giudizio il CP_1
[...]
5 Secondo la struttura convenuta, la domanda attorea era infondata in fatto e in diritto, sulla scorta del rilievo decisivo per cui: “non [era] presente in atti alcuna prova specialistica e scientifica che
[potesse] attestare che la sintomatologia presentata dalla sig.ra [fosse] ascrivibile ad una Pt_1
mancata asportazione radicale del materiale ernario piuttosto che a una recidiva di ernia lombare”
(pag.6 della comparsa). E, per l'effetto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel
merito, a) respingere la domanda attorea siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto per i
motivi di cui sopra . in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della
domanda, liquidare i danni accertati solo ed esclusivamente nella loro provata ed obiettiva entità
con esclusione dei danni ultronei, degli interessi e della rivalutazione monetaria”.
3. Veniva esperito da parte attrice – ma infruttuosamente – il tentativo di mediazione obbligatoria,
come da verbale versato in atti del 20.05.2020 (doc.29 allegato).
***
3.1 Concessi alle parti i termini per le memorie ai sensi dell'art.183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita con la consulenza tecnica espletata dal dott. e dal dott. Persona_2 Persona_3
(depositata il 28.07.2022).
Dopo vari rinvii, con decreto in revoca di precedente ordinanza comunicato alle parti il 17.01.2025,
la causa veniva rinviata al 12.02.2025 per l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta.
All'esito, con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 12.02.2025, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ridotti per il deposito delle comparse conclusionali (20 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Giova svolgere una sintetica premessa in materia di responsabilità medica.
6 Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti successivi l'entrata in vigore della legge
(L. 24/2017, il 1° aprile 2017) – come è nel caso di specie (intervento chirurgico del CP_5
21.12.2017) –, le strutture sanitarie, pubbliche o private, ove siano poste le diagnosi ed eseguiti i trattamenti sanitari, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
La giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione del diritto alla salute, sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari (se del caso anche della struttura in cui operano), il che comporta quantomeno l'allegazione della colpa medica (che viene meno solo in caso di operazioni semplici, c.d. di routine), mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere di allegazione e probatorio,
l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità
dell'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass.
11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU
11.11.2008, n.577).
A tale riguardo, costituisce nel diritto processuale civile ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, della nota regola della preponderance of
evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr. ex
multis Cass., 19.05.2021 n.13677: “La regola del “più probabile che non” postula che, per uno
stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice
seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica
superiore all'altra”).
7 4.1. Nella fattispecie, parte attrice lamenta la cattiva esecuzione – non conforme alla leges artis del caso concreto – dell'intervento chirurgico di artrodesi lombare, dal quale sarebbe derivato un significativo peggioramento delle proprie condizioni di salute altrimenti evitabile.
La domanda attorea è fondata per quanto di ragione.
La vicenda clinica concreta è ricostruibile con l'ausilio delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel presente giudizio, ove è emerso che:
(i) in generale, l'intervento chirurgico di artrodesi delle vertebre lombari è praticato per il trattamento, tra gli altri casi, di una discopatia degenerativa e di recidive di ernia discale, in vista del necessario distanziamento tra uno o più dischi, per evitare la compressione delle strutture nervose determinativa, di per sé, di una sintomatologia dolorosa;
(ii) nel caso concreto il suddetto intervento – consistente nell'utilizzo di innesti ossei o nell'inserimento di impianti metallici o non metallici funzionali all'allineamento della colonna vertebrale – si era reso necessario per la cura di una lombosciatalgia ingravescente in presenza di un'ernia discale posteriore ad ampio raggio;
(iii) la persistenza di una sintomatologia dolorosa, di regola inquadrata nella cd. “Failed Back
Surgery Syndrome” (e di cui soffrirebbe, secondo la letteratura scientifica, circa il 20% dei pazienti),
è dovuta sostanzialmente a cause primarie come una diagnosi non corretta o un'esecuzione errata o inadeguata della tecnica chirurgica di artrodesi, rappresentata in particolare dalla non completa rimozione dell'ernia; mentre le “cause chirurgiche” sono costituite da anomalie anatomiche,
ematomi, infezioni (disciti), pseudoartrosi dopo fusione vertebrale, instabilità, recidive o persistenze erniarie o fibrosi postchirurgica (v. pagg.23 e 24 della consulenza).
Nel caso di specie - viene argomentato nella consulenza -, il decorso post-operatorio, in seguito all'intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale con viti, barre e distanziatore intersomatico della sig.ra appariva regolare. Pt_1
Senonchè, nel periodo successivo, la sintomatologia lombo-sciatalgica già esistente si ripresentava con le stesse precedenti caratteristiche, come confermato da RMN lombo-sacrale e dalla visita
8 neurologica, certificativi della presenza di “una radicolopatia cronica lombo-sacrale con deficit
nella deambulazione, con evidenza di una andatura di tipo paraparetico con ampiamento della base
di appoggio deficit degli arti inferiori, deficit della flessione dorsale dei piedi maggiormente a
destra” (pag.26 CTU).
Sostanzialmente, secondo la valutazione dei consulenti d'ufficio gli esiti dell'intervento di artrodesi non erano stati risolutivi della sintomatologia sofferta della sig.ra ed anzi, avevano Pt_1
determinato un peggioramento del suo quadro clinico, giacché il trattamento chirurgico non era stato eseguito a regola d'arte, in conformità alle Linee guida e alle buone pratiche cliniche del caso, a causa della non completa rimozione dell'ernia del disco: in questo senso, anche dall'RMN del
16.04.2018 risultava la persistenza di una “protusione di tessuto ad intensità simildiscale in sede
paramediana destra in parte fibrotica che determina[va] [un] conflitto sacco-radicolare
locoregionale” (pag.27 della consulenza d'ufficio e doc. n.13 del fascicolo di parte attrice).
4.2. In relazione alle note critiche della dott.ssa consulente di parte attrice - volte Persona_4
essenzialmente a criticare l'elaborato in relazione al mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica della (e in particolare in ragione del licenziamento della Pt_1
stessa per superamento del periodo di malattia dalla ditta presso cui lavorava come operaia) -, i consulenti osservavano che la lombosciatalgia acuta patita dalla paziente era suscettibile, di per sé,
anche a prescindere dalla riuscita dell'intervento di artrodesi, di costituire un fattore ostativo allo svolgimento delle mansioni da operaia;
con la conseguenza, condivisibile, per cui non era ravvisato un danno da perdita della capacità lavorativa riconducibile causalmente ed univocamente all'esito infausto dell'intervento di artrodesi lombare.
5. Alla luce dei sopramenzionati principi giurisprudenziali in tema di onere della prova in materia di responsabilità contrattuale nonché delle valutazioni tecniche dei consulenti, nel caso di specie può dirsi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile alla struttura sanitaria e il danno iatrogeno patito dalla paziente, giacché la cattiva (nel senso di incompleta) esecuzione
9 dell'intervento di artrodesi lombare ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute di parte attrice già affetta da una lombosciatalgia e da una sintomatologia dolorosa.
In particolare, in tema di risarcimento del danno alla salute la giurisprudenza costante afferma che:
“in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo
riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo
nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi
sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi
della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità
del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su
quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti
- se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno” (tra le molte, Cass. civ., 2024, n.21261).
5.1. A tale riguardo, la struttura sanitaria convenuta ha contestato in modo del tutto generico l'allegazione di parte attrice di cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico di artrodesi perché,
secondo la prospettazione attorea, non sostanziatosi nella rimozione completa dell'ernia del disco con la conseguente persistenza – in termini di aggravamento – della sintomatologia dolorosa.
In tal senso, costituisce principio del diritto processuale civile quello secondo cui: “Il convenuto, a
fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art.
167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la
veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui
all'art.115 c.p.c.” (Cass., 2022, n.9439).
In altri termini, il ha criticato – ma in modo aspecifico – l'allegazione di parte attrice, CP_1
sostenendo che la sintomatologia sofferta dalla non fosse riconducibile alla mancata Pt_1
rimozione dell'ernia, bensì ad una recidiva dell'ernia discale prospettata come “una delle principali
cause di scarso risultato degli interventi di discectomia lombare, responsabile di numerose cause
della cosiddetta sindrome da fallimento chirurgico spinale” (pag.7 della comparsa di costituzione).
10 Neppure, del resto, le considerazioni tecniche del consulente risultano attinte da rilievi critici di parte, giacché non risultano depositate note del consulente di parte convenuta.
6. Affermata la responsabilità sanitaria del Policlinico, in relazione al quantum debeatur i danni non patrimoniali vanno liquidati come segue.
6.1. In base alle risultanze della consulenza tecnica, il danno biologico temporaneo è quantificato in
ITA pari a 60 giorni e in ITP pari a 90 giorni al 50%; il danno biologico cd. differenziale è stimato,
in conformità ai Barémes medico-legali SIMLA del 2016, nella misura del 6% ottenuta dalla differenza tra il 10% dei postumi complessivi e il 4% dell'invalidità che sarebbe residuata all'esito di un intervento eseguito a regola d'arte.
Di conseguenza, in conformità al principio secondo cui la liquidazione del danno biologico c.d.
differenziale va effettuata convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (Cass. civ., 2024, n.20894), occorre quantificare il danno biologico differenziale, nella presente fattispecie, nel modo seguente (si seguono le Tabelle romane, in uso all'ufficio, da preferirsi alle ambrosiane per i motivi esposti alle pagg.
4-10 delle relazione alle
Tabelle 2023, da intendersi quivi richiamati;
l'ultima edizione è del 2025, applicabile al caso in esame)1:
- I.P.: 10% (pari al danno biologico complessivo), età 47 anni, pari ad euro 20.104,25;
- I.P.: 4% pari ad euro 5093,09;
- I.P. differenziale pari ad euro 15011,16.
11 Per quanto concerne il danno biologico temporaneo, lo stesso è stato quantificato in 60 giorni (euro
130,25 diaria) al 100% di inabilità totale e in 90 giorni al 50% di inabilità parziale, con la conseguenza che il danno biologico temporaneo è quantificabile in euro 13.676,25.
Dunque, il danno dovuto a titolo di danno biologico è complessivamente pari ad euro 28687,41.
6.2. Per quanto concerne la liquidazione del danno morale (inteso come il complesso delle sofferenze, dei patemi, delle preoccupazioni connesse all'evento), si rende opportuna una valutazione equitativa del danno nella misura del 8,5% - costituente la mediana delle percentuali di incremento (e cioè del: 12,5% sul 10% di danno biologico complessivo e del 4,5% sul 4% dei postumi che sarebbero residuati a prescindere dalla correttezza dell'intervento) previste dalle
Tabelle di Roma in uso presso l' - rispetto a quanto liquidato a titolo di danno biologico (pari CP_6
ad euro 28687,41), corrispondente alla somma di euro 2438,43..
I danni non patrimoniali sono dunque liquidati in via equitativa in euro 31.125,84.
Su detta somma capitale, liquidata in valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria, ma saranno dovuti interessi legali die calamitatis (giorno dell'intervento medico del 21.12.2017) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass.
SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno dell'intervento medico (sempre 21.12.2017, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti), via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda - comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
6.3. Quanto ai danni patrimoniali sul versante delle spese mediche sostenute da parte attrice, quelle documentate, pari ad euro 734,53, queste sono state ritenute congrue, ad eccezione di due fatture per l'esecuzione di una mammografia e di ecografia perché non causalmente riconducibili all'intervento di artrodesi lombare.
12 Su detta somma – euro 734,53 – sarà dovuta la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data dell'esborso sino alla data della presente sentenza, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti;
saranno inoltre dovuti interessi legali dalla data dell'esborso sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale iniziale via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza sino al saldo effettivo,
trattandosi di debito di valore conseguente ad un illecito civile.
6.4. Secondo la condivisibile valutazione dei consulenti, non è invece riconoscibile il danno da perdita della capacità lavorativa specifica (fatto valere da parte attrice anche con il deposito delle note critiche dell'elaborato peritale), sulla scorta del rilievo decisivo per cui la danneggiata, soffriva,
comunque, la pregressa patologia dell'ernia del disco, di per sé, già presuntivamente incidente, in senso negativo, sulla sua capacità lavorativa specifica;
ragione per cui non è stato ritenuto possibile stabilire con una ragionevole certezza se la perdita del lavoro di operaia (o di un lavoro equivalente ed alternativo) fosse stato realmente precluso dal danno iatrogeno patito, o se fosse, invece,
riconducibile alla preesistente patologia (cfr. pag.34 della consulenza, e in particolare le controdeduzioni dei c.t.u. alle note critiche di parte attrice).
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e per l'effetto, condanna la convenuta, a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali, al pagamento in favore dell'attrice di euro 31.125,84, oltre la rivalutazione monetaria dal 1° aprile 2024 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza,
ed oltre interessi legali die calamitatis (dalla data dell'intervento medico-chirurgico del 21.12.2017)
sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione;
nonché condanna la convenuta, a titolo di
13 risarcimento dei danni patrimoniali, al pagamento sempre in favore dell'attrice, di euro 734,53, oltre rivalutazione monetaria dall'esborso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dall'esborso sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
parte convenuta va condannata a rifonderle in favore dell' , vista l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio dello Stato con delibera CP_7
n. 3672/2020 del COA di Roma adottata nell'Adunanza del 18.06.2020, così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) e all'attività difensiva svolta.
Non si ritiene infatti compatibile il gratuito patrocinio con l'antistatarietà, atteso che le spese di difesa dell'assistito o sono anticipate dal difensore, o sono a carico dallo Stato.
Le spese di CTU, come liquidate in atti con Decreto del 23.10.2024, vengono poste definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da nei confronti Parte_1
dell' e per l'effetto, condanna la Controparte_1
convenuta, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, al pagamento in favore dell'attrice di euro 31.125,84, oltre interessi legali die calamitatis (dalla data dell'intervento medico-
chirurgico del 21.12.2017) sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione;
- condanna la convenuta, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, al pagamento in favore dell'attrice di euro 734,53, oltre rivalutazione monetaria dall'esborso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dall'esborso sino all'effettivo soddisfo;
14 - condanna la convenuta a rifondere le Controparte_1
spese di lite in favore dell'Erario ai sensi dell'art.133 del D.P.R. n.15/2002, vista CP_7
l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio dello Stato con delibera n.3672/2020 del COA
di Roma adottata nell'Adunanza del 18.06.2020, liquidate in complessivi euro 7.616,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
le spese di CTU, così come liquidate in atti con decreto del 23.10.2024.
[...]
- Sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Roma, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 dicembre 2016, n.25485, ha precisato che il Giudice è tenuto ad applicare le tabelle più recenti vigenti al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado;
per le ultime Tabelle Romane del 2025, vedi comunicazione del 13.03.2025 n.5404-25 del Presidente del
Tribunale di Roma