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Decreto 29 marzo 2025
Decreto 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1439 /2020 R.G. Vol.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice onorario, dott.ssa Maria Lorenza Longobardi, in funzione di giudice tutelare, sciogliendo la riserva che precede;
esaminati gli atti e i documenti della procedura e sentita in udienza la persona beneficianda;
premesso che: con ricorso ex art. 404 c.c., e , figli di , generalizzata Persona_1 Controparte_1 Persona_2
come in atti, chiedevano la nomina di un amministratore di sostegno per la loro madre, riferendo come ella presentasse uno stato di “estrema suscettibilità e vulnerabilità”, che si sarebbe “acuita” in seguito all'incontro con un legale, cui la stessa si era rivolta per questioni relative alla gestione della sua azienda agricola;
specificavano i ricorrenti come la volontà della madre fosse “offuscata” e “compromessa la sua capacità di ragionamento” e aggiungevano come ella avesse “una personalità del tutto peculiare, ondivaga e altalenante”, ma “grazie all'aiuto dei figli” avesse “potuto proseguire la gestione familiare e aziendale, specialmente a seguito della separazione di fatto dal marito e di tutte le vicende che ne erano seguite”, tra cui, in particolare, l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di
Pavullo nel Frignano e del Tribunale per i minorenni di Bologna;
rilevavano, altresì, come fosse inspiegabile l'atteggiamento ostile che la stessa aveva assunto da qualche tempo nei confronti dei figli , e e come ciò fosse, quindi, indicativo Per_3 Per_4 Per_5
di una sua perdita di lucidità e di una compromessa capacità decisionale;
si costituivano nel presente procedimento i figli , e Persona_6 Persona_7 Per_8
i quali preliminarmente evidenziando come avessero proposto altro procedimento sempre
[...]
per l'attivazione della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno a favore della madre
(R.G. 1461/2020 Vol.) e di cui, dunque, chiedevano la riunione, si associavano alla richiesta di nomina, a favore della sig.ra , per le ragioni già esposte nell'altro procedimento;
Persona_2 avevano, infatti, rappresentato, nel loro ricorso, come la madre si fosse sempre contraddistinta per il suo “carattere volubile, attaccabrighe e provocatorio nei confronti di chi, al momento, non le andasse 'a genio”, ma come, di recente, destasse preoccupazione per il suo stato di “vulnerabilità”, che le impedirebbe di continuare a gestire in modo autonomo e responsabile i propri interessi economici, “stante la pressione di altre persone estranee all'azienda”; si costituiva, altresì, la beneficianda medesima, , opponendosi alle richieste dei figli, Persona_2
asserendo di essere capace di gestire i propri affari, specificando di avere cresciuto da sola i suoi figli e gestito un'azienda agricola, poiché il marito, che aveva problemi di dipendenza dall'alcool, si era allontanato da casa nel 2008 (si precisa che in corso di causa si costituiva altro difensore che faceva propri gli scritti difensivi del precedente legale); rappresentava la resistente come, successivamente, a causa della scoperta di un ingente debito creato dal maggiore dei suoi figli, fosse stata costretta a vendere la propria azienda e, comunque, come fosse ormai stanca di portare avanti l'attività senza il sostegno di nessuno;
disposta la riunione dei due procedimenti instaurati dai figli, si teneva l'udienza di audizione della beneficianda e, successivamente, ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (dopo avere prestato l'impegno di rito, per problemi personali, la prima consulente rinunciava all'incarico, di talchè veniva nominata una seconda consulente); all'esito dell'espletata consulenza e dei successivi ulteriori accertamenti, come richiesti dalle parti, si osserva quanto segue.
Dall'esame psichico della c.t.u. è emerso come sia “lucida ed orientata nel tempo e Persona_2
nello spazio”, anche se “a disagio non appena la s'interroga sui temi che toccano i suoi interessi strettamente personali (soprattutto per le dinamiche affettive parentali); l'attenzione della stessa è apparsa alla consulente “continua”, anche se ella è stata “reticente” con riguardo soprattutto alle questioni economiche familiari;
“le sue facoltà mentali non sembrano singolarmente compromesse, la capacità di calcolare è correlata all'istruzione ed alla sua esperienza lavorativa. Non si apprezzano errori psicosensoriali, deliranti o compulsivi” e il risultato del test “MMSE” “è ottimale (26/30 non corretto)”; ancora: “da un punto di vista fisico, non presenta particolari patologie. Non assume alcun trattamento farmacologico e ha riferito una perfetta conservazione del ritmo sonno-veglia”; “da un punto di vista psichico…non ha mostrato deficit mentali o turbe psichiche, salvo una modesta deflessione del tono dell'umore…La personalità della paziente nell'insieme non appare disgregata, ed ancora sufficiente per la normale routine e gli atti affettivamente rilevanti”.
Concludendo, le risultanze della consulenza evidenziano come “non si riscontri una compromissione della capacità di intendere e di volere tale da giustificare il provvedimento di un Amministratore di
Sostegno, anche a tempo determinato, ai sensi della L. 6/2004, art. 1”.
Anche sotto il profilo della possibile fragilità e/o suggestionabilità della beneficianda, la consulente ha precisato che non è emersa un'inadeguatezza nell'affrontare la vendita dell'azienda, né inconsapevolezza con riferimento alla sua situazione patrimoniale.
Ritenute le risultanze della ctu condivisibili, in quanto rese all'esito di approfondita valutazione e disamina della beneficianda e tenuto conto, altresì, delle ulteriori considerazioni della consulente in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte;
rilevato, altresì, come per ritenere che una persona sia capace di provvedere ai propri interessi non
è necessario – evidentemente - che la stessa dimostri di essere in grado di compiere le migliori scelte economiche e personali per sé, perché, se così fosse, con molta probabilità dovrebbe valutarsi se nominare un amministratore di sostegno a molte delle persone maggiorenni in circolazione, bensì
è sufficiente che la persona dimostri di essere in grado di capire il significato delle proprie scelte e di orientarle in maniera coerente con i propri personali interessi o desideri.
, ad avviso di questo giudice onorario, è emersa persona in grado di compiere le Persona_2
sopradescritte scelte consapevoli.
Ritenuto, dunque, che non siano, all'attualità, ravvisabili problematiche tali da influire sulla capacità volitiva della beneficiaria nè alcuna significativa limitazione delle capacità cognitive della medesima e della sua conseguente possibilità di provvedere autonomamente alla gestione della propria sfera personale e patrimoniale, il ricorso va respinto.
Considerata la natura del procedimento, che attiene alla volontaria giurisdizione e che ha ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma la protezione a favore di un soggetto fragile, non si ravvisa una soccombenza in senso tecnico.
Pertanto, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
Le spese di CTU, avendo avuto rilievo ai fini della decisione e risultando funzionali all'accertamento della situazione oggetto del presente procedimento, vanno invece poste in via definitiva a carico di tutte le parti costituite.
p.q.m.
il giudice onorario, dott.ssa Maria Lorenza Longobardi, in funzione di giudice tutelare, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone le spese di ctu in via definitiva a carico di tutte le parti costituite.
Manda al Pubblico Ministero per quanto di sua competenza.
Si comunichi.
Modena, 28 marzo 2025
Il giudice onorario
Maria Lorenza Longobardi
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice onorario, dott.ssa Maria Lorenza Longobardi, in funzione di giudice tutelare, sciogliendo la riserva che precede;
esaminati gli atti e i documenti della procedura e sentita in udienza la persona beneficianda;
premesso che: con ricorso ex art. 404 c.c., e , figli di , generalizzata Persona_1 Controparte_1 Persona_2
come in atti, chiedevano la nomina di un amministratore di sostegno per la loro madre, riferendo come ella presentasse uno stato di “estrema suscettibilità e vulnerabilità”, che si sarebbe “acuita” in seguito all'incontro con un legale, cui la stessa si era rivolta per questioni relative alla gestione della sua azienda agricola;
specificavano i ricorrenti come la volontà della madre fosse “offuscata” e “compromessa la sua capacità di ragionamento” e aggiungevano come ella avesse “una personalità del tutto peculiare, ondivaga e altalenante”, ma “grazie all'aiuto dei figli” avesse “potuto proseguire la gestione familiare e aziendale, specialmente a seguito della separazione di fatto dal marito e di tutte le vicende che ne erano seguite”, tra cui, in particolare, l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di
Pavullo nel Frignano e del Tribunale per i minorenni di Bologna;
rilevavano, altresì, come fosse inspiegabile l'atteggiamento ostile che la stessa aveva assunto da qualche tempo nei confronti dei figli , e e come ciò fosse, quindi, indicativo Per_3 Per_4 Per_5
di una sua perdita di lucidità e di una compromessa capacità decisionale;
si costituivano nel presente procedimento i figli , e Persona_6 Persona_7 Per_8
i quali preliminarmente evidenziando come avessero proposto altro procedimento sempre
[...]
per l'attivazione della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno a favore della madre
(R.G. 1461/2020 Vol.) e di cui, dunque, chiedevano la riunione, si associavano alla richiesta di nomina, a favore della sig.ra , per le ragioni già esposte nell'altro procedimento;
Persona_2 avevano, infatti, rappresentato, nel loro ricorso, come la madre si fosse sempre contraddistinta per il suo “carattere volubile, attaccabrighe e provocatorio nei confronti di chi, al momento, non le andasse 'a genio”, ma come, di recente, destasse preoccupazione per il suo stato di “vulnerabilità”, che le impedirebbe di continuare a gestire in modo autonomo e responsabile i propri interessi economici, “stante la pressione di altre persone estranee all'azienda”; si costituiva, altresì, la beneficianda medesima, , opponendosi alle richieste dei figli, Persona_2
asserendo di essere capace di gestire i propri affari, specificando di avere cresciuto da sola i suoi figli e gestito un'azienda agricola, poiché il marito, che aveva problemi di dipendenza dall'alcool, si era allontanato da casa nel 2008 (si precisa che in corso di causa si costituiva altro difensore che faceva propri gli scritti difensivi del precedente legale); rappresentava la resistente come, successivamente, a causa della scoperta di un ingente debito creato dal maggiore dei suoi figli, fosse stata costretta a vendere la propria azienda e, comunque, come fosse ormai stanca di portare avanti l'attività senza il sostegno di nessuno;
disposta la riunione dei due procedimenti instaurati dai figli, si teneva l'udienza di audizione della beneficianda e, successivamente, ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (dopo avere prestato l'impegno di rito, per problemi personali, la prima consulente rinunciava all'incarico, di talchè veniva nominata una seconda consulente); all'esito dell'espletata consulenza e dei successivi ulteriori accertamenti, come richiesti dalle parti, si osserva quanto segue.
Dall'esame psichico della c.t.u. è emerso come sia “lucida ed orientata nel tempo e Persona_2
nello spazio”, anche se “a disagio non appena la s'interroga sui temi che toccano i suoi interessi strettamente personali (soprattutto per le dinamiche affettive parentali); l'attenzione della stessa è apparsa alla consulente “continua”, anche se ella è stata “reticente” con riguardo soprattutto alle questioni economiche familiari;
“le sue facoltà mentali non sembrano singolarmente compromesse, la capacità di calcolare è correlata all'istruzione ed alla sua esperienza lavorativa. Non si apprezzano errori psicosensoriali, deliranti o compulsivi” e il risultato del test “MMSE” “è ottimale (26/30 non corretto)”; ancora: “da un punto di vista fisico, non presenta particolari patologie. Non assume alcun trattamento farmacologico e ha riferito una perfetta conservazione del ritmo sonno-veglia”; “da un punto di vista psichico…non ha mostrato deficit mentali o turbe psichiche, salvo una modesta deflessione del tono dell'umore…La personalità della paziente nell'insieme non appare disgregata, ed ancora sufficiente per la normale routine e gli atti affettivamente rilevanti”.
Concludendo, le risultanze della consulenza evidenziano come “non si riscontri una compromissione della capacità di intendere e di volere tale da giustificare il provvedimento di un Amministratore di
Sostegno, anche a tempo determinato, ai sensi della L. 6/2004, art. 1”.
Anche sotto il profilo della possibile fragilità e/o suggestionabilità della beneficianda, la consulente ha precisato che non è emersa un'inadeguatezza nell'affrontare la vendita dell'azienda, né inconsapevolezza con riferimento alla sua situazione patrimoniale.
Ritenute le risultanze della ctu condivisibili, in quanto rese all'esito di approfondita valutazione e disamina della beneficianda e tenuto conto, altresì, delle ulteriori considerazioni della consulente in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte;
rilevato, altresì, come per ritenere che una persona sia capace di provvedere ai propri interessi non
è necessario – evidentemente - che la stessa dimostri di essere in grado di compiere le migliori scelte economiche e personali per sé, perché, se così fosse, con molta probabilità dovrebbe valutarsi se nominare un amministratore di sostegno a molte delle persone maggiorenni in circolazione, bensì
è sufficiente che la persona dimostri di essere in grado di capire il significato delle proprie scelte e di orientarle in maniera coerente con i propri personali interessi o desideri.
, ad avviso di questo giudice onorario, è emersa persona in grado di compiere le Persona_2
sopradescritte scelte consapevoli.
Ritenuto, dunque, che non siano, all'attualità, ravvisabili problematiche tali da influire sulla capacità volitiva della beneficiaria nè alcuna significativa limitazione delle capacità cognitive della medesima e della sua conseguente possibilità di provvedere autonomamente alla gestione della propria sfera personale e patrimoniale, il ricorso va respinto.
Considerata la natura del procedimento, che attiene alla volontaria giurisdizione e che ha ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma la protezione a favore di un soggetto fragile, non si ravvisa una soccombenza in senso tecnico.
Pertanto, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
Le spese di CTU, avendo avuto rilievo ai fini della decisione e risultando funzionali all'accertamento della situazione oggetto del presente procedimento, vanno invece poste in via definitiva a carico di tutte le parti costituite.
p.q.m.
il giudice onorario, dott.ssa Maria Lorenza Longobardi, in funzione di giudice tutelare, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone le spese di ctu in via definitiva a carico di tutte le parti costituite.
Manda al Pubblico Ministero per quanto di sua competenza.
Si comunichi.
Modena, 28 marzo 2025
Il giudice onorario
Maria Lorenza Longobardi