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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4692/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ZEPPELLI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. TAVANI ROSSANA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 07/10/2020, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
pagina 1 di 4 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) la casa coniugale sita a Mirandola (MO) in Viale Gramsci n. 379/A di proprietà esclusiva del sig.
, rimane assegnata al medesimo, che vi continuerà ad abitare unitamente ai due figli CP_1
minori che ne hanno domiciliazione anagrafica sin dal tempo della separazione, e qui collocati.
2) affidare i figli ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso paritario, secondo la turnazione tutt'ora in atto, si precisa che anche per la gestione del post scuola e l'organizzazione delle attività sportive viene mantenuta l'attuale organizzazione, secondo lo schema sotto riportato e riepilogato nel piano genitoriale che si allega e produce (doc. 7).
3) Dare atto che i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e viceversa a titolo di contributo per il proprio personale mantenimento.
4) Porre a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma CP_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico Pt_1
bancario. La predetta somma dovrà annualmente essere rivalutata secondo gli indici ISTAT. Si precisa che nel mantenimento ordinario si considera incluso anche l'abbigliamento che la sig.ra terrà in Pt_1
favore dei figli presso la propria abitazione mentre il sig. dovrà autonomamente sostenere CP_1 una spesa di abbigliamento per i propri figli inerente l'armadio che questi hanno a casa del padre ma che ciascun genitore dovrà provvedere alla spesa di abbigliamento dei figli nel momento in cui questi stiano stabilmente a casa dell'uno e/o dell'atro genitore, nonchè il 60% delle spese straordinarie
(previste dal Protocollo del Tribunale di Modena).
5) dare atto che l'assegno unico mensile verrà percepito nella misura del 100% dal sig. CP_1
6) dare atto che con il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo le parti dichiarano di null'altro avere a reciprocamente pretendere quanto ai rapporti conseguenti allo
pagina 2 di 4 scioglimento dei rapporti patrimoniali tra gli stessi esistenti sia dopo la loro separazione personale che dopo lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario. I rapporti conseguenti saranno disciplinati nella competente sede conformemente a quanto ivi precisato.
7) dare atto che le parti dichiarano di rinunciare alla possibilità di appellare la sentenza che recepisce in modo integrale le condizioni sopra riportate e, con la sottoscrizione del presenta atto, le parti conferiscono ai rispettivi legali la facoltà di firmare per l'acquiescenza della sentenza.
8) dare atto che le spese legali interamente compensate, ognuno dei coniugi regolerà le spettanze dei rispettivi legali Avv.ti Claudia Zeppelli del Foro di Modena e Rossana Tavani del Foro di Bologna”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli CC in data 04/08/2012 ed in data Per_1
11/05/2017;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MAGNACAVALLO (MN) il 04/09/2010 fra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] CP_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MAGNACAVALLO (MN) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2010 - Atto n.
2 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in pagina 3 di 4 giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4692/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ZEPPELLI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. TAVANI ROSSANA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 07/10/2020, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
pagina 1 di 4 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) la casa coniugale sita a Mirandola (MO) in Viale Gramsci n. 379/A di proprietà esclusiva del sig.
, rimane assegnata al medesimo, che vi continuerà ad abitare unitamente ai due figli CP_1
minori che ne hanno domiciliazione anagrafica sin dal tempo della separazione, e qui collocati.
2) affidare i figli ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso paritario, secondo la turnazione tutt'ora in atto, si precisa che anche per la gestione del post scuola e l'organizzazione delle attività sportive viene mantenuta l'attuale organizzazione, secondo lo schema sotto riportato e riepilogato nel piano genitoriale che si allega e produce (doc. 7).
3) Dare atto che i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e viceversa a titolo di contributo per il proprio personale mantenimento.
4) Porre a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma CP_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico Pt_1
bancario. La predetta somma dovrà annualmente essere rivalutata secondo gli indici ISTAT. Si precisa che nel mantenimento ordinario si considera incluso anche l'abbigliamento che la sig.ra terrà in Pt_1
favore dei figli presso la propria abitazione mentre il sig. dovrà autonomamente sostenere CP_1 una spesa di abbigliamento per i propri figli inerente l'armadio che questi hanno a casa del padre ma che ciascun genitore dovrà provvedere alla spesa di abbigliamento dei figli nel momento in cui questi stiano stabilmente a casa dell'uno e/o dell'atro genitore, nonchè il 60% delle spese straordinarie
(previste dal Protocollo del Tribunale di Modena).
5) dare atto che l'assegno unico mensile verrà percepito nella misura del 100% dal sig. CP_1
6) dare atto che con il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo le parti dichiarano di null'altro avere a reciprocamente pretendere quanto ai rapporti conseguenti allo
pagina 2 di 4 scioglimento dei rapporti patrimoniali tra gli stessi esistenti sia dopo la loro separazione personale che dopo lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario. I rapporti conseguenti saranno disciplinati nella competente sede conformemente a quanto ivi precisato.
7) dare atto che le parti dichiarano di rinunciare alla possibilità di appellare la sentenza che recepisce in modo integrale le condizioni sopra riportate e, con la sottoscrizione del presenta atto, le parti conferiscono ai rispettivi legali la facoltà di firmare per l'acquiescenza della sentenza.
8) dare atto che le spese legali interamente compensate, ognuno dei coniugi regolerà le spettanze dei rispettivi legali Avv.ti Claudia Zeppelli del Foro di Modena e Rossana Tavani del Foro di Bologna”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli CC in data 04/08/2012 ed in data Per_1
11/05/2017;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MAGNACAVALLO (MN) il 04/09/2010 fra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] CP_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MAGNACAVALLO (MN) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2010 - Atto n.
2 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in pagina 3 di 4 giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4