Ordinanza cautelare 9 aprile 2018
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2023
N. 01449/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Eugenio Brillo, Giovanni Lentini, Valentina Blunda, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Castelvetrano (Trapani), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo :
- della determinazione n. -OMISSIS- del Dirigente pro tempore del III Settore programmazione finanziaria e gestione delle risorse avente ad oggetto “Assunzione dell’anticipazione su risorse del Fondo per le demolizioni delle opere abusive […]”;
- del provvedimento n. -OMISSIS- a firma del Dirigente pro tempore del Settore servizi tecnici del Comune di Castelvetrano avente ad oggetto “Determina a contrarre […] l’indizione della procedura aperta per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6.6.2001 n. 380)”;
- del relativo bando di gara del -OMISSIS-, pubblicato sull’albo pretorio online del Comune in pari data, sottoscritto dott. -OMISSIS-;
- nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, quali:
-- la deliberazione della commissione straordinaria recante il n. -OMISSIS- avente ad oggetto accordo quadro per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6.06.2001 n. 380);
a) previa declaratoria di nullità, della deliberazione della Giunta municipale recante il n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Norme per la disciplina delle progressioni verticali. Modifica del piano triennale 2004 – 2006 del fabbisogno di personale. Indirizzi per la sua esecuzione;
-- del provvedimento dirigenziale del settore affari generali del Comune di Castelvetrano recante il n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Approvazione schemi bandi di concorso per la progressione verticale del personale ex art 4 del CCNL del 31.03.1999”;
-- della deliberazione della giunta municipale del Comune di Castelvetrano recante il n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria della progressione verticale bandita con provv. n. -OMISSIS-;
-- del provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’inquadramento del dott. -OMISSIS- in ctg. D3;
-- del provvedimento sindacale n. -OMISSIS- avente ad oggetto il conferimento al dott. -OMISSIS- dell’incarico dirigenziale presso il Comune di Castelvetrano;
-- del provvedimento sindacale n. -OMISSIS- di rinnovo del conferimento al dott. -OMISSIS- dell’incarico dirigenziale presso il Comune di Castelvetrano;
-- delle determinazioni del Commissario straordinario del Comune di Castelvetrano recanti i nn. -OMISSIS- aventi tutti ad oggetto il conferimento ed il rinnovo delle funzioni dirigenziali al dott. -OMISSIS- ed affidamento ad interim del II Settore servizi tecnici;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata al sig. -OMISSIS- in data 16.03.2018;
- dell’accertamento di inottemperanza con intimazione allo sgombero n. -OMISSIS- emesso dal comune di Castelvetrano e notificato alla sig.ra -OMISSIS-in data 21.03.2018;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata al sig.-OMISSIS-in data 4 aprile 2018;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata alla sig.ra -OMISSIS- in data 6 aprile 2018;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata al sig. -OMISSIS- in data 29.03.2018;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata al sig. -OMISSIS- in pari data;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata al sig. -OMISSIS-;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata alla sig.ra -OMISSIS-;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano nei confronti di -OMISSIS-, deceduto e di -OMISSIS- genitori della ricorrente -OMISSIS-;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano nei confronti di -OMISSIS- (deceduto) e -OMISSIS-, genitori di -OMISSIS-;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata alla sig.ra -OMISSIS- in data 29 marzo 2018;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata alla sig.ra -OMISSIS- in data 14 marzo 2018;
- dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata alla sig.ra -OMISSIS-;
- dell’ordinanza di sgombero -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano nei confronti di -OMISSIS- (deceduto) e -OMISSIS-;
-dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano nei confronti di -OMISSIS- e notificata alla moglie -OMISSIS- in data 3 aprile 2018;
-dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano nei confronti di -OMISSIS- e -OMISSIS-;
-dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata alla sig.ra -OMISSIS- in data 22.02.1018;
-dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano nei confronti -OMISSIS- e -OMISSIS-;
-dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata al sig. -OMISSIS- in data 9 aprile 2018;
-dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano nei confronti di -OMISSIS-, notificata allo stesso in data 4 aprile 2018;
-dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano e notificata alla sig.ra -OMISSIS- in data 22.02.1018;
-dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- emessa dal comune di Castelvetrano nei confronti di -OMISSIS- e -OMISSIS-;
-nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelvetrano;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza straordinaria del 15 marzo 2023, tenutasi in collegamento simultaneo da remoto;
Considerato che i ricorrenti sono stati tutti destinatari di provvedimenti di ripristino di aree interessate da edificazioni abusive e che hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati – anche di natura finanziaria – con i quali il Comune ha disposto di procedere, d’ufficio, previo sgombero, alla materiale demolizione;
- che a sostegno della comune pretesa hanno dedotto:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, l.r. sic. n. 15/ del 991 e dell’art. 23, comma 10, della l.r. 37/1985 per violazione degli artt. 3, 42, 9 e 97 della Cost. nella parte in cui non prevedono la valutazione, per la demolizione degli immobili edificati nella fascia di rispetto di cui all’art. 15 della l. r. 78 del 1976, dell’effettivo conseguimento dell’effetto ripristinatorio del bene tutelato dalla citata l.r.. sarebbe irragionevole il sacrifico imposto alla proprietà privata a fronte di un condono generalizzato, senza una valutazione in concreto dell’effetto ripristinatorio del bene paesaggistico tutelato dal citato art. 15; la demolizione delle costruzioni di cui trattasi comporterebbe una spesa a carico del pubblico erario di euro 3.000.000,00 alla presenza di una nota ridotta capacità finanziaria, ed inoltre sotto il profilo ambientale tale attività finirebbe per produrre una ingente quantità di rifiuti in un momento storico in cui la legislazione è finalizzata a ridurre la produzione indiscriminata ed irragionevole degli stessi;
2) Irregolare investitura del dirigente pro tempore dei servizi tecnici e finanziari e nullità delle deliberazioni di G.M. nn.-OMISSIS- e -OMISSIS-; delle determinazioni dirigenziali – affari generali – nn.-OMISSIS-; del provvedimento sindacale n.-OMISSIS- e del provvedimento sindacale n.-OMISSIS-; delle determinazioni del Commissario straordinario nn.-OMISSIS-. Sarebbe illegittima la procedura di reclutamento del dr. -OMISSIS- poiché l’affidamento di mansioni superiori non può, in tesi, riguardare la dirigenza;
3) Nullità dei provvedimenti impugnati per violazione delle disposizioni in tema di copertura finanziaria, artt. 284 e 288 del r.d. n.383/1934, dell’art. 23 comma 3 d.l. n.66 del 1989 e dell’art. 55 l. n. 142 del 1990, come recepita l.r. n.48/1991; violazione dell’art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995, sì come trasfuso nell’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Sussisterebbe la nullità degli atti indittivi della gara d’appalto poiché privi dell’attestazione dell’effettiva disponibilità da parte dell’Ente delle somme impegnate per bandire e svolgere la gara d’appalto finalizzata alla demolizione d’ufficio degli immobili abusivi;
- che con il ricorso per motivi aggiunti sono state impugnate le ordinanze di sgombero averso le quali sono state sostanzialmente reiterate le doglianze già oggetto del ricorso introduttivo;
- che il Comune di Castelvetrano, costituitosi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione e di interesse dei ricorrenti ed ha concluso per l’infondatezza, nel merito, delle avversarie pretese;
Ritenuto che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse poiché gli atti impugnati attengono alle misure provvedimentali volte al ripristino – obbligatorio (Corte cost. n. 140 del 2018) – dello stato dei luoghi, la cui proprietà è ormai pacificamente transitata alla proprietà pubblica ai sensi dell’art. 31 d. P.R. n. 380 del 2001;
- che parte ricorrente nel criticare le modalità di reclutamento del dr. -OMISSIS- non ne ha comunque revocato in dubbio, né poteva con successo stante l’astratta possibilità, ammessa dall’ordinamento lavoristico di comparto di incaricare funzionari dello svolgimento di attività dirigenziale, la titolarità ad emanare atti di gestione ex art. 107 d. lgs.n. 267 del 2000 (art. 2, comma 3, l.r. sic. n. 23 del 1998);
- che è del tutto priva di rilevanza – stante il consolidamento dei provvedimenti repressivi ex art. 31 d. P.R. n. 380 del 2001) – oltre che manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 l.r. sic.n. 15 del 1991 e dell’art. 23 l.r. sic. n. 37 del 1985: la disciplina statale e regionale ha dettato la regola secondo cui l’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale deve essere demolita e ha consentito, in via di eccezione a tale regola, ai singoli Comuni – con attribuzione della relativa competenza al consiglio comunale – di utilizzare, anziché demolire, l’opera abusiva quando ritengano l’esistenza di un interesse pubblico alla conservazione e la prevalenza di esso sul concorrente interesse, anch’esso pubblico, al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia. Tale regola è ribadita – nel corretto esercizio della discrezionalità legislativa – per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in conformità a leggi statali o regionali, a vincoli di inedificabilità, per i quali l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione a demolire, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo, le quali provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, sempre a spese dei responsabili dell’abuso senza che sia necessaria una preventiva valutazione di «utilità» del ripristino;
-che non sussiste la dedotta nullità dei provvedimenti impugnati per violazione delle regole dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali territoriali: la nullità dell’atto per assenza di copertura finanziaria, già contemplata all’art. 55 l. n. 142 del 1990, è venuta meno con la rinnovata disciplina della parte seconda del d. lgs n. 267 del 2000 (cfr. art. 183, comma 7) e, prima ancora, con la l. n. 127 del 1997, alla quale l’ordinamento regionale in parte qua rinvia; alla stessa stregua è del tutto estraneo alla vicenda l’art. 191 TUEL riguardante gli effetti del mancato riconoscimento in tutto o in parte della legittimità dei debiti fuori bilancio degli enti locali, debiti che nel caso di specie non vengono in evidenza neppure in senso potenziale;
- che l’inammissibilità (e la sua sostanziale infondatezza) del ricorso introduttivo determina l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti;
- che le spese devono essere poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo; non è luogo a statuizione nei confronti del dr. -OMISSIS-, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda), dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna i ricorrenti alla rifusione, con vincolo di solidarietà, in favore del Comune di Castelvetrano, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.