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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4519 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 734/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 7.1.2025 tra:
(p.iva , in persona del suo liquidatore sig. Parte_1 P.IVA_1
, nonché ), CP_1 CP_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), elett.te domiciliati in Latina viale XVIII Dicembre 43 C.F._4 presso lo studio dell'avv. Maurizio Giglio (C.F. ) che li CodiceFiscale_5 rappresenta e difende per delega in calce all'atto di appello,
- APPELLANTI -
CONTRO
, con sede in Conegliano (TV) – Via V. Alfieri n. 1, Controparte_2 capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , in P.IVA_2 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. e per essa, Controparte_3 quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Persona_1
Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) (all.to D) la
[...] con sede legale in San Donato Milanese, in via Parte_5 dell'Unione Europea n. 6a- 6b, codice fiscale e p. iva rea n. in P.IVA_3 P.IVA_4 persona del Dott.
nella qualità di procuratore speciale investito di tutti i poteri a lui attribuiti Controparte_4 in forza di procura speciale per atto per notar di Roma del 02.08.2018 (rep. Persona_2
n.
18551 - racc. n. 8917) rilasciata dal Dott. munito dei necessari poteri in Persona_3 forza della delibera del consiglio di Amministrazione del 25/09/2017, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Luca Pietricola
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata a Terracina, in Via del Porto n. CodiceFiscale_6
23 presso il suo studio.
- APPELLATA –
in persona del suo amministratore legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, elettivamente domiciliata in Terracina (LT) via del Porto n. 23, presso lo studio dell'avv. Luca
Pietricola.
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1226/2020 del Tribunale di Latina.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza n. 1226/20 con cui il Tribunale di Latina ha respinto la opposizione dai medesimi proposta avverso il d.i. n. 3111/17 del medesimo Tribunale con il quale era stato ad essi pag. 2/6 ingiunto, nelle rispettive qualità di debitore principale la società e gli altri quali fideiussori, il pagamento della complessiva somma di € 57.691,00 oltre spese di procedura in favore della in virtù di rapporti bancari stipulati tra le parti. Con la Controparte_6 medesima sentenza è stata respinta anche la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione dei nominativi alla Centrale rischi della Banca d'Italia.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti due motivi:
a) Errata interpretazione ed errata considerazione circa la illegittimità del calcolo degli interessi.
b) Errata interpretazione del regime probatorio in tema di tasso antiusura.
Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, per le ragioni ed i motivi di cui in motivazione, riformare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Latina, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Non si è costituita la banca della quale va dichiarata la contumacia.
Nel costituirsi invece la terza intervenuta e per essa la sua mandataria CP_2 [...]
questa ha contestato l'avverso gravame in quanto, a suo dire, Parte_5 inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto ed ha a sua volta così concluso:
“Si conclude chiedendo all'On.le Corte d'Appello adita di dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e diritto, con condanna alla rifusione delle spese processuali”.
Alla udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello è ammissibile, avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno del gravame.
pag. 3/6 Venendo invece al merito, con il primo motivo gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza poiché non sarebbe stata rilevata dal Giudice di prime cure la nullità dell'art. 7 del contrato di c/c che prevedeva la reciprocità degli interessi ma non la sua tempistica e, in particolare, la trimestralità poi effettivamente applicata.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Proprio dal coordinato dell'art. 7 e con l'allegato 1 in esso richiamato si evince, invece,
l'esatto contrario. E' in quest'ultimo documento specificata in modo inequivocabile la trimestralità del calcolo degli interessi sia creditori che debitori.
Dunque, alcun profilo di nullità della clausola può essere ritenuto sussistente nel caso di specie.
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza nella parte in cui la opposizione al d.i. è stata respinta sul presupposto della carenza probatoria nella quale gli opponenti sarebbero incorsi, non avendo essi prodotto i D.M. che rilevano il tasso soglia trimestrale. Infatti, il richiamo ad essi era stato fatto correttamente nell'elaborato predisposto dal ctp. allegato all'atto di opposizione.
Al riguardo, il Collegio è ben a conoscenza del più recente orientamento della S.C. la quale ha affermato che dovrebbe trovare applicazione il principio “iura novit curia”, sicchè essi devono essere conosciuti dal Giudice a prescindere dalla produzione in giudizio ad opera delle parti (Cass. Ord. 20.10.2021 n. 29240).
Ritiene tuttavia il Collegio, di dover fare applicazione del principio delle SS.UU. (n.
9941/09) e della giurisprudenza maggioritaria di merito a mente della quale i D.M. non integrano il precetto avendo natura di meri atti amministrativi che, come tali, vanno prodotti dalle parti in giudizio e, in particolare, da quella che lamenta la usurarietà degli interessi applicati.
In ogni caso, anche a voler applicare il principio “iura novit curia”, resta il fatto che la opposizione e anche l'odierno gravame sono risultati assolutamente generici in ordine a tale usurarietà, non potendosi certamente la parte che se ne duole fare un mero richiamo ad una ctp, tanto più ove si consideri che deve essere disattesa la eccezione di nullità dell'art. 7
pag. 4/6 richiamato nel primo motivo e, quindi, la eccepita erroneità dell'anatocismo correttamente applicato dalla banca e non rilevante, al contrario, ai fini dell'usura.
Anche tale motivo, pertanto, va disatteso.
Da ultimo, non può farsi a meno di osservare che in sede di comparsa conclusionale nel presente giudizio è stata introdotta una ulteriore circostanza, ovvero quella relativa alla mancata sottoscrizione da entrambe le parti della clausola relativa agli interessi.
Oltre che essere circostanza del tutto nuova, è comunque pacifico che il contratto è stato regolarmente sottoscritto dalla correntista e, dunque, anche tale doglianza è assolutamente infondata, non essendo stata posta in discussione la validità del contratto monofirma su cui, peraltro, la stessa S.C. ha ormai pronunciato definitivamente in modo affermativo.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, l'appello va respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 1226/20 del Tribunale di Latina, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia della Controparte_7
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della e Controparte_2 per essa della sua mandataria, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra gli appellanti e la banca appellata.
pag. 5/6 Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 8.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/6
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 734/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 7.1.2025 tra:
(p.iva , in persona del suo liquidatore sig. Parte_1 P.IVA_1
, nonché ), CP_1 CP_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), elett.te domiciliati in Latina viale XVIII Dicembre 43 C.F._4 presso lo studio dell'avv. Maurizio Giglio (C.F. ) che li CodiceFiscale_5 rappresenta e difende per delega in calce all'atto di appello,
- APPELLANTI -
CONTRO
, con sede in Conegliano (TV) – Via V. Alfieri n. 1, Controparte_2 capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , in P.IVA_2 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. e per essa, Controparte_3 quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Persona_1
Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) (all.to D) la
[...] con sede legale in San Donato Milanese, in via Parte_5 dell'Unione Europea n. 6a- 6b, codice fiscale e p. iva rea n. in P.IVA_3 P.IVA_4 persona del Dott.
nella qualità di procuratore speciale investito di tutti i poteri a lui attribuiti Controparte_4 in forza di procura speciale per atto per notar di Roma del 02.08.2018 (rep. Persona_2
n.
18551 - racc. n. 8917) rilasciata dal Dott. munito dei necessari poteri in Persona_3 forza della delibera del consiglio di Amministrazione del 25/09/2017, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Luca Pietricola
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata a Terracina, in Via del Porto n. CodiceFiscale_6
23 presso il suo studio.
- APPELLATA –
in persona del suo amministratore legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, elettivamente domiciliata in Terracina (LT) via del Porto n. 23, presso lo studio dell'avv. Luca
Pietricola.
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1226/2020 del Tribunale di Latina.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza n. 1226/20 con cui il Tribunale di Latina ha respinto la opposizione dai medesimi proposta avverso il d.i. n. 3111/17 del medesimo Tribunale con il quale era stato ad essi pag. 2/6 ingiunto, nelle rispettive qualità di debitore principale la società e gli altri quali fideiussori, il pagamento della complessiva somma di € 57.691,00 oltre spese di procedura in favore della in virtù di rapporti bancari stipulati tra le parti. Con la Controparte_6 medesima sentenza è stata respinta anche la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione dei nominativi alla Centrale rischi della Banca d'Italia.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti due motivi:
a) Errata interpretazione ed errata considerazione circa la illegittimità del calcolo degli interessi.
b) Errata interpretazione del regime probatorio in tema di tasso antiusura.
Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, per le ragioni ed i motivi di cui in motivazione, riformare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Latina, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Non si è costituita la banca della quale va dichiarata la contumacia.
Nel costituirsi invece la terza intervenuta e per essa la sua mandataria CP_2 [...]
questa ha contestato l'avverso gravame in quanto, a suo dire, Parte_5 inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto ed ha a sua volta così concluso:
“Si conclude chiedendo all'On.le Corte d'Appello adita di dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e diritto, con condanna alla rifusione delle spese processuali”.
Alla udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello è ammissibile, avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno del gravame.
pag. 3/6 Venendo invece al merito, con il primo motivo gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza poiché non sarebbe stata rilevata dal Giudice di prime cure la nullità dell'art. 7 del contrato di c/c che prevedeva la reciprocità degli interessi ma non la sua tempistica e, in particolare, la trimestralità poi effettivamente applicata.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Proprio dal coordinato dell'art. 7 e con l'allegato 1 in esso richiamato si evince, invece,
l'esatto contrario. E' in quest'ultimo documento specificata in modo inequivocabile la trimestralità del calcolo degli interessi sia creditori che debitori.
Dunque, alcun profilo di nullità della clausola può essere ritenuto sussistente nel caso di specie.
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza nella parte in cui la opposizione al d.i. è stata respinta sul presupposto della carenza probatoria nella quale gli opponenti sarebbero incorsi, non avendo essi prodotto i D.M. che rilevano il tasso soglia trimestrale. Infatti, il richiamo ad essi era stato fatto correttamente nell'elaborato predisposto dal ctp. allegato all'atto di opposizione.
Al riguardo, il Collegio è ben a conoscenza del più recente orientamento della S.C. la quale ha affermato che dovrebbe trovare applicazione il principio “iura novit curia”, sicchè essi devono essere conosciuti dal Giudice a prescindere dalla produzione in giudizio ad opera delle parti (Cass. Ord. 20.10.2021 n. 29240).
Ritiene tuttavia il Collegio, di dover fare applicazione del principio delle SS.UU. (n.
9941/09) e della giurisprudenza maggioritaria di merito a mente della quale i D.M. non integrano il precetto avendo natura di meri atti amministrativi che, come tali, vanno prodotti dalle parti in giudizio e, in particolare, da quella che lamenta la usurarietà degli interessi applicati.
In ogni caso, anche a voler applicare il principio “iura novit curia”, resta il fatto che la opposizione e anche l'odierno gravame sono risultati assolutamente generici in ordine a tale usurarietà, non potendosi certamente la parte che se ne duole fare un mero richiamo ad una ctp, tanto più ove si consideri che deve essere disattesa la eccezione di nullità dell'art. 7
pag. 4/6 richiamato nel primo motivo e, quindi, la eccepita erroneità dell'anatocismo correttamente applicato dalla banca e non rilevante, al contrario, ai fini dell'usura.
Anche tale motivo, pertanto, va disatteso.
Da ultimo, non può farsi a meno di osservare che in sede di comparsa conclusionale nel presente giudizio è stata introdotta una ulteriore circostanza, ovvero quella relativa alla mancata sottoscrizione da entrambe le parti della clausola relativa agli interessi.
Oltre che essere circostanza del tutto nuova, è comunque pacifico che il contratto è stato regolarmente sottoscritto dalla correntista e, dunque, anche tale doglianza è assolutamente infondata, non essendo stata posta in discussione la validità del contratto monofirma su cui, peraltro, la stessa S.C. ha ormai pronunciato definitivamente in modo affermativo.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, l'appello va respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 1226/20 del Tribunale di Latina, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia della Controparte_7
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della e Controparte_2 per essa della sua mandataria, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra gli appellanti e la banca appellata.
pag. 5/6 Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 8.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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