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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/10/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2285/2024 R.G. promossa con ricorso in appello depositato il 9 maggio 2024
da
, in qualità di proprio difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., Parte_1
con domicilio eletto nel proprio studio in Padova, Via Ugo Foscolo 10
APPELLANTE
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Barletta, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione
APPELLATO
e contro
, in persona del Prefetto pro Controparte_2
tempore, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia
APPELLATO
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1324/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Padova
Conclusioni
per parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1324/2023 dell'8/11/2023 pronunciata tra le parti dal Giudice di
Pace di Padova, 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e condannare il medesimo in persona del Sindaco in Controparte_1
carica a rifondere all'appellante gli oneri di entrambi i gradi del giudizio;
2)
annullare l'ordinanza opposta e condannare l'Amministrazione convenuta a restituire al ricorrente quanto eventualmente riscosso in via di esecuzione forzata, oltre agli interessi e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, e a rifondere al ricorrente gli oneri di entrambi i gradi del giudizio”;
per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: nel merito, rigettare, in quanto infondati, i motivi di appello, così confermando la sentenza n.
1324/2023, resa dal Giudice di Pace di Padova in data 8 novembre 2023. oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute, con condanna alle spese del doppio grado”;
per parte appellata : “Voglia l'ecc.mo Controparte_2
Tribunale: rilevare l'inammissibilità dell'appello, come argomentato in parte motiva;
in via subordinata, rigettare il ricorso perché infondato.
Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi”;
per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_2
adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata,
premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
2 nel merito, rigettare, in quanto infondati, i motivi di appello, così confermando la sentenza n. 1324/2023, resa dal Giudice di Pace di Padova in data 8
novembre 2023. oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute, con condanna alle spese del doppio grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato in data 6 giugno 2023 aveva Parte_1
adito il Giudice di Pace di Padova per proporre opposizione, ex art. 6 D.Lgvo
1.9.2011 n. 150, all'ordinanza ingiunzione prot. n. 00007154 del 28 marzo
2023 con cui il Prefetto di Padova aveva respinto il ricorso ex art. 203 C.d.S.
che il aveva presentato avverso il verbale di contestazione di Parte_1
violazione del Codice della Strada n. 1106 R dell'8.08.2022. Trattasi di verbale con il quale il Distretto di Polizia Locale PD1A aveva contestato la violazione dell'art. 146 comma 3 C.d.S per avere il veicolo targato ZA076WY proseguito
“la marcia nonostante la segnaletica semaforica emettesse luce rossa nella
sua direzione di marcia”; nel medesimo verbale si era dato atto che la violazione era stata accertata a mezzo apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico modello VISTA-RED matricola 198110628 omologato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 162 del
23/02/2006, verificata per il corretto funzionamento.
Nel giudizio così incardinato, aveva lamentato l'illegittimità Parte_1
dell'ordinanza impugnata, anzitutto, per violazione dell'obbligo di motivazione e, in secondo luogo, per le medesime ragioni per le quali doveva considerarsi illegittimo il verbale avverso il quale era stato proposto ricorso al Prefetto,
ossia: nullità del verbale per essere stato emesso da organo non competente;
illegittimità del verbale per non corretto funzionamento dell'apparecchio automatico di rilevamento dell'infrazione, non essendosi accesa la luce gialla prima di quella rossa;
illegittimità del verbale per non essere l'apparecchiatura
3 in questione compresa tra le postazioni attive;
illegittimità del verbale per non essere il dispositivo automatico VISTA-RED conforme al decreto di omologazione n. 162 del 23.2.2006; illegittimità del verbale e del rilevamento non essendo possibile avere contezza dell'effettivo rispetto delle norme in tema di alimentazione dell'apparecchio.
1.2 Il giudizio così incardinato si è concluso con la pronuncia della sentenza n.
1324/2023 con la quale il Giudice di Pace, disattesi tutti i motivi di doglianza,
ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza ingiunzione n. 7154 del 28
marzo 2023, riducendo l'importo ad € 180,70.
1.3 Avverso tale sentenza è stato proposto l'appello che ci occupa lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado, in quanto 1) il Giudice di
Pace aveva qualificato la costituzione in giudizio del Controparte_1
quale costituzione di interveniente volontario adesivo, pur in difetto
[...]
della costituzione del Prefetto e senza dichiararne, al contrario, il difetto di legittimazione passiva;
2) il Giudice di Pace aveva ritenuto infondato il motivo di opposizione afferente alla violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 L. 7/8/1990 n. 241, e dall'art. 18 L. 24/11/1981 n. 689, evidenziando come l'ordinanza prefettizia risultasse motivata esclusivamente con il richiamo delle controdeduzioni dell'organo di polizia, tenute, tuttavia, celate sino all'instaurato giudizio di primo grado, seppur il ricorrente avesse espressamente chiesto, in sede amministrativa, di avere conoscenza delle predette controdeduzioni, anche attraverso l'audizione all'uopo richiesta;
3) il
Giudice di Pace aveva rigettato il motivo di opposizione relativo alla nullità del verbale di accertamento n. 1106 R dell'8.08.2022 per violazione degli artt. 11
e 13 C.d.S. in ragione dell'appartenenza degli agenti verbalizzanti, non già al
Comune di , bensì ad organo del Distretto di Polizia Controparte_1
Locale PD1A; 4) il Giudice di Pace aveva ritenuto infondate le doglianze
4 esposte in punto di illegittimità del verbale di accertamento, visto il rinvio, onde verificare il corretto funzionamento della apparecchiatura di rilevamento automatico, al collegamento telematico http://www.distrettopl.pd1a.it/postazione/, da cui risultava la non inclusione dell'apparecchiatura in questione fra le postazioni attive;
5) il Giudice di Pace
aveva disatteso le doglianze concernenti la non emersione visiva del tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso.
1.4 Nel giudizio di appello si è costituito il Controparte_1
chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
La parte appellata ha, in via pregiudiziale, eccepito l'illegittima reiterazione,
avanti l'autorità giudiziaria, dei motivi di doglianza che già erano stati proposti avanti il , con conseguente violazione dell'art. 204 bis, comma 4, CP_3
C.d.S. che sancisce l'inammissibilità del ricorso davanti al Giudice di Pace
qualora sia stato preventivamente presentato ricorso al Prefetto ex art. 203
C.d.S.; ha dedotto di essere intervenuto nel giudizio di primo grado quale interveniente adesivo volontario, essendo l'ente legittimato ad incassare l'importo della sanzione stabilita nel verbale in contestazione;
ha inoltre richiamato il combinato disposto degli artt. 1, comma 2, della “Legge-quadro sull'ordinamento di polizia municipale” del 7 marzo 1986 n. 65, dell'art. 30 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della convenzione Rep. n. 1947 AA.DD. per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale;
ha dedotto altresì
l'infondatezza del motivo di opposizione afferente alla violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza prot. n. 00007154, nonché l'infondatezza delle doglianze relative al supposto difetto di funzionamento dello strumento di rilevamento impiegato, alla supposta mancata indicazione del tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso.
5 1.5 Con provvedimento del 25 ottobre 2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato per ciò che concerne il Prefetto, il quale, costituendosi nel giudizio di appello, ha eccepito l'inammissibilità dei motivi concernenti il processo verbale di contestazione e,
comunque, ha, nel merito, eccepito l'infondatezza dei motivi di gravame.
La causa è stata istruita documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe all'esito della discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. celebrata all'udienza del 2 ottobre 2025.
L'appello non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Come emerge dalla esposizione che precede, la peculiarità della fattispecie concreta è rappresentata dal fatto che , Parte_1
identificato quale obbligato dell'infrazione rilevata in data 21.7.2022 nel
Comune di , ha proposto dapprima ricorso al Prefetto ai Controparte_1
sensi dell'art. 203 C.d.S. e poi, avverso l'ordinanza n. 7154 del 28.3.2023
emessa dal Prefetto all'esito del procedimento amministrativo, il giudizio che ora ci occupa in grado di appello.
Constatato che la maggior parte dei motivi (sostanzialmente quelli afferenti la supposta illegittimità della rilevazione dell'infrazione contestata) fondanti il ricorso in opposizione, avverso l'ordinanza-ingiunzione, davanti al Giudice di
Pace erano già stati enunciati a fondamento del ricorso ex art. 203 C.d.S.
davanti al Prefetto, le odierne appellate hanno eccepito la preclusione alla reiterazione di siffatti motivi. Argomentano che, poiché il destinatario del verbale di contestazione può scegliere tra il ricorso davanti al Prefetto od il ricorso davanti all'autorità giudiziaria, tali rimedi si presentano alternativi.
Tale eccezione non coglie nel segno, ritenendo questo Giudice di conformarsi all'orientamento giurisprudenziale che, proprio in tema di rapporto tra il ricorso amministrativo e il ricorso avanti al Giudice di pace, ha statuito che:
6 <l'esperimento del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di
accertamento, consentito dall'art. 203 D.lgs. 285/1992 non comporta la
definitività e l'incontestabilità della sanzione, né impedisce di formulare con
l'opposizione all'ordinanza ingiunzione tutte le censure che riguardino il
corretto esercizio del potere sanzionatorio. Il ricorrente, dopo aver proposto
ricorso al Prefetto, ha – pertanto - legittimamente impugnato la successiva
ordinanza ingiunzione, potendo dedurre anche vizi dell'accertamento
presupposto, non essendo incorso in alcuna decadenza>> (per tutte Cass.
23.1.2023 n. 2021).
2.2 Passando alla disamina dei motivi di appello, il si duole, Parte_1
anzitutto, della violazione, ai sensi dell'art. 3 legge n. 241/1990, dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza prefettizia.
Sul punto appare sufficiente ricordare che l'obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem, rinviando, dunque, ad altro atto purché sia possibile avere contezza dell'iter logico posto alla base di un dato provvedimento.
Ebbene, esaminando l'ordinanza-ingiunzione qui opposta (cfr. fascicolo di primo grado), risulta che il Prefetto, dopo avere vagliato i motivi del ricorso ex art. 203 C.d.S. ed il rapporto controdeduttivo predisposto dall'organo accertatore (rispetto al quale nessuna doglianza è stata sollevata dal
[...]
, ha ritenuto che siffatte allegazioni, accompagnate dalla Pt_2
documentazione fotografica attestante l'illecito commesso, fossero idonee a confermare con puntualità gli elementi di fatto e di diritto che avevano formato oggetto dell'accertamento della violazione, accertamento all'evidenza contenuto nel “verbale di contestazione”, di cui il non poteva non Parte_2
avere esatta conoscenza, avendo provveduto ad impugnarlo con il ricorso avanti il Prefetto.
7 La motivazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia va, dunque, rinvenuta nell'ordinanza medesima in uno al verbale di contestazione.
2.3 Privi di pregio sono gli altri motivi di appello (già esposti e rigettati in sede di ricorso amministrativo e di giudizio di primo grado).
2.3.1 Non è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui il verbale sarebbe nullo perché l'agente verbalizzante non è organo del
[...]
, nel cui territorio è stata commessa l'infrazione Controparte_1
contestata.
Va, infatti, evidenziato che, come emerge dallo stesso verbale di contestazione, il rilievo è stato effettuato dal Distretto di Polizia Locale PD1A
riconducibile ad un servizio associato tra più Comuni (tra cui quello di
) in relazione all'espletamento dei servizi di polizia Controparte_1
stradale e dell'accertamento delle violazioni.
Nessuna violazione di competenza territoriale si è, pertanto, verificata.
2.3.2 Non è condivisibile è l'assunto in base al quale sarebbe mancata o sarebbe stata temporalmente insufficiente l'accensione della luce gialla semaforica prima di quella rossa, giacché, oltre ad essere tali assunti in contraddizione tra di loro e a non essere minimamente supportati da prove,
appare assorbente considerare che il fotogramma scattato evidenzia la presenza di luce semaforica rossa ancor prima che il veicolo oltrepassasse la linea di arresto.
Tale considerazione è di per sé idonea a disattendere anche la doglianza secondo cui nei fotogrammi non compare il tempo trascorso dall'inizio della fase del rosso, giacché non si discute di veicolo che abbia oltrepassato la linea di arresto in concomitanza della proiezione della luce rossa, bensì di un veicolo che non ha rispettato l'obbligo perentorio di arresto a fronte di già
presente proiezione di luce rossa nel proprio senso di marcia.
8 2.3.3 Non condivisibile è l'assunto in base al quale non essendo compresa tra quelle attive, vi sarebbe l'impossibilità di accertare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento automatico.
Tale assunto, ancorché valutato unitamente agli altri motivi di appello, si appalesa talmente generico che non è neppure possibile comprendere in cosa sarebbe consistito il non corretto funzionamento dell'apparecchiatura, a fronte,
si ribadisce, di un fotogramma che ritrae il veicolo oltrepassare la linea di arresto con luce semaforica rossa.
2.3.4 Inoltre, la doglianza secondo cui non vi sarebbe la possibilità di verificare se sia stata rispettata la prescrizione della alimentazione delle spire prevista a
50 Hz, oltre ad essere generica, è del tutto irrilevante, non essendo stato esplicitato in che modo la questione della alimentazione delle spire possa riverberarsi sulla legittimità o meno dell'accertamento dell'infrazione,
infrazione che, si ribadisce ancora una volta, emerge da un fotogramma ritraente il veicolo oltrepassare la linea di arresto quando il semaforo emetteva luce rossa.
3.1 Rimane da affrontare la questione relativa alla posizione di
[...]
, intervenuto nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Al riguardo si osserva che nel procedimento di opposizione contro l'ordinanza ingiunzione che applica una sanzione pecuniaria amministrativa non è
ammissibile, secondo la giurisprudenza, l'intervento del terzo ad istanza di parte ex art. 106 c.p.c., né è ammesso l'intervento sia autonomo che adesivo a norma dell'art. 105 c.p.c., non essendo configurabili in tale giudizio, avente ad oggetto solo l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido,
situazioni di comunanza di causa o ipotesi di chiamata in garanzia (Cass
15.2.1999 n. 1243; 14.1.1997 n. 286). L'unica eccezione a tale regola
9 rinvenuta nella giurisprudenza è data dal caso in cui sia diverso dall'autorità
che emette l'ordinanza il soggetto destinatario dei proventi della sanzione, il quale con l'intervento può tutelare il proprio credito (Cass. 30.8.1995 n. 9152).
Più di recente la Corte di Cassazione con pronuncia 4.9.2020 n. 18493 ha confermato che non è configurabile la legittimazione al giudizio di cui all'art. 205 C.d.S. giacché la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato, e, quindi, alla per le ordinanze emessa CP_4
da quest'ultima, non essendo ammissibile evocare in causa altri soggetti, né
essendo consentito l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà
sanzionatoria.
Tanto chiarito, si deve, però, osservare che, nei procedimenti di opposizione di cui agli artt. 22 e 23 l. n. 689/1981, l'eventuale contumacia della pubblica amministrazione non può ritenersi di ostacolo all'accertamento, da parte del giudice, della fondatezza della pretesa sanzionatoria, sulla scorta degli atti e documenti acquisiti e delle prove integrative comunque espletate, anche d'ufficio (per tutte Cass n. 12821/2003; n. 17696/2007). Ciò significa che,
anche nella fattispecie in esame, la mancata costituzione nel giudizio di primo grado da parte del Prefetto non significa che l'autorità emittente l'ordinanza impugnata volesse prestare acquiescenza ai motivi di gravame, con la conseguenza che, a prescindere dall'intervento del CP_1 Controparte_1
il Giudice di Pace avrebbe comunque dovuto vagliare la
[...]
fondatezza o meno dell'opposizione.
Inoltre, mette conto osservare che sin da luglio 2023, il Prefetto aveva delegato, ai sensi dell'art. 6 D. Lgvo n. 150/2011, alla rappresentanza in
10 giudizio davanti all'autorità giudiziaria, l'amministrazione cui apparteneva l'organo accertatore (doc. 3 . CP_1
Appurato, per quanto sopra esposto, che i motivi di appello non meritano accoglimento, la sentenza di primo grado va confermata anche in ordine alla regolamentazione delle spese.
4.1 Per ciò che concerne le spese del presente grado di giudizio, se ne può
disporre la compensazione nei rapporti tra l'appellante ed il
[...]
ritualmente evocato in giudizio, in considerazione della Controparte_1
sopra descritta questione della legittimazione ad intervenire in giudizio;
nei rapporti tra l'appellante e l trova Controparte_2
applicazione il principio della soccombenza nei valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale avuto riguardo allo scaglione di valore fino ad €
1.001,00
Al rigetto dell'appello segue anche il raddoppio del contributo unificato in forza di quanto disposto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge 24.12.12
n. 228, che ha modificato sul punto l'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115,
inserendo il comma 1-quater.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 2285/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1324/2023 emessa dal Giudice di Pace di Padova;
2) condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in €
[...]
462,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
3) compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
11 4) si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Così deciso in Padova, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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