Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 16/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02490/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2490 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.to Carmela Mancuso, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, Regione Siciliana- Ispettorato Agricoltura Caltanissetta, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- DEL PROVVEDIMENTO DELL’ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA 19/9/2025, DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO;
- DEL PROVVEDIMENTO DELL’ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA 5/11/2025, DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PARI A 462.259,14 €.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. FA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che la sentenza in forma semplificata può essere emessa, ai sensi dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo, anche in assenza dei difensori delle parti costituite, equivalendo la detta assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronuncia (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. V – 18/6/2024 n. 1992; sez. V – 11/2/2025 n. 331; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 26/11/2018 n. 6815; si veda anche T.A.R. Piemonte, sez. I – 3/4/2014 n. 568);
Evidenziato, quanto al preannunciato difetto di giurisdizione:
- che, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui e subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Corte di Cassazione, sez. unite civili – 18/1/2024 n. 1946);
- che le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, hanno specificato che “… è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” ;
- che hanno ribadito, in particolare, che <<la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19160; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023, n. 19966)>> e che <<… la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2023, n. 17757)>>;
- che detti principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, sez. I civile – 21/2/2024 n. 4639;
Considerato:
- che, nel caso di specie, alla Ditta ricorrente è addebitato il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità – ossia della titolarità delle superfici oggetto di impegno ventennale – per la formazione del verbale di attestazione di inadempimento contrattuale eseguito presso la Conservatoria di Agrigento il 10/5/2021 (da tale data sarebbe divenuta occupante sine titulo , con avvio della procedura di rilascio del fondo da parte di ISMEA);
- che i requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno – pari a 20 anni – a pena di decadenza totale degli aiuti e restituzione dei premi percepiti (art. 7 bando 2005 misura F Agroambiente PSR Sicilia);
- che la ricorrente, pur ammettendo il mancato pagamento delle rate concordate, sostiene di aver avuto cognizione del verbale di inadempimento soltanto con la notifica dell’atto di precetto del 20/5/2022 (mentre fino ad allora ogni operazione era stata compiuta in buona fede);
- che, fino al 22/7/2025, avrebbe posseduto e coltivato i terreni, né la risoluzione del contratto determinerebbe la violazione degli impegni assunti;
Tenuto conto:
- che, nel caso in esame, l’Assessorato regionale ha chiesto la restituzione delle somme già erogate a titolo di sovvenzione in quanto la ricorrente avrebbe perso i requisiti (ossia la titolarità dei terreni) nell’arco temporale dell’impegno assunto;
- che, come ha sottolineato questa Sezione nella sentenza 12/3/2025 n. 549, il riconoscimento dell’agevolazione crea un credito a favore dell’impresa che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, configurandosi un diritto soggettivo alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere;
- che, per conseguenza, il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (Consiglio di Stato, sez. VI – 17/6/2014 n. 3040);
Ritenuto:
- che, in buona sostanza, la situazione giuridica soggettiva azionata è qualificabile in termini di diritto soggettivo, per cui l’introdotta controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;
- che è necessario fare applicazione dell’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 104/10, rubricato “Decisione sulle questioni di giurisdizione”, il quale stabilisce che “Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito” , nonché, al comma successivo, che “sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato” , ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute;
- che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione dell’amministrazione convenuta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Dichiara che la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Dichiara salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi e nei limiti fissati dall’art. 11 del D. Lgs. 104/2010.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA CA, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.