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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6585 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 6076/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6076 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall' avv. PUCINO FILIPPO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata,
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], residente in TR
AP alla Via Ercolano Salvi n.7,
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di AP.
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.03.2020 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva : “ A)che, la ricorrente contrasse matrimonio con rito concordatario con il IG. , in TR
AP il 07/09/2005; B)che, dalla loro unione nacquero due figli, a nome , in data Per_1 19.08.2006 e in data 15.01.2010; C)che gli stessi coniugi, in regime di comunione di Per_2 beni in data, hanno stabilito la loro residenza familiare nell'immobile sito in AP alla via
E.Salvi n. 7, D) che, sebbene il matrimonio sia sorto sotto buoni auspici la convivenza reciproca non è più possibile, poiché a partire dall'anno successivo all'unione coniugale a causa delle continue aggressioni verbali e fisiche litigi la ricorrente viveva con grande spirito di sopportazione e nella speranza che il IG. potesse cambiare atteggiamento, Parte_2 anche alla luce della nascita dei figli minori;
E) che invece l'atteggiamento del proprio coniuge nel tempo non mutava ed anzi, il 09.05.2016 assumeva un comportamento ancora più aggressivo dell'usuale rispetto agli anni di matrimonio trascorsi e precisamente: aggrediva fisicamente con violenza la IG. , procurandole lesioni a tal punto da rendere Parte_1 necessario il ricovero presso il Pronto soccorso dell' Ospedale “S. Paolo” di AP, ove veniva riscontrato trauma cranico minore e stato di agitazione psicomotoria, con prognosi di gg. dieci
s.c. e pertanto la ricorrente propose formale querela presso la stazione dei Carabinieri di AP
NE AI;
F) che l'istante per tale situazione si è rivolta al Servizio di prima accoglienza delle donne vittime di violenza presso l'Ospedale S.Paolo, ma nel mese di giugno subiva nuovamente minacce ed atti di violenza per i quali in data 08.06.2016 ad integrazione della denuncia su indicata proponeva ulteriore querela nei confronti del marito;
TR
G) che, a partire dal mese di maggio 2016 pertanto,, la convivenza tra i coniugi è stata solo formale, già dormivano in stanze separate, e il coniuge, , non partecipava alla Parte_3 vita insieme alla propria famiglia, preferendo cenare altrove, e conduceva vita a parte rispetto alla propria coniuge, che regolarmente assolveva alle faccende domestiche e accudiva i propri figlio ed ) che, nel mese di Luglio 2016 assumeva un comportamento Per_1 Persona_3 ancora più aggressivo rispetto ai mesi scorsi trascorsi e precisamente: in data 09.07.16, aggrediva fisicamente con violenza la IG. , alla presenza dei figli minori, al fine di Parte_1 far ritirare le denunce sporte nei suoi confronti procurandole lesioni a tal punto da rendere necessario, ulteriore querela nei suoi confronti;
I) che, a seguito dell'aggressione su indicata, la ricorrente, convinta dal proprio coniuge, che asseriva di essersi pentito, e per amore della famiglia, ritirava le querele nei suoi confronti;
L) che, tale situazione comunque sfociava nell' ingiustificato abbandono del IG. dell'abitazione coniugale. Egli si trasferiva TR presso la casa materna, sita in località Licola alla via Recapito Vicinale n. 18 senza più fornire
l'assistenza, materiale e morale alla propria moglie, ma soprattutto ai propri figli;
M)che, pertanto la IG. era costretta a provvedere personalmente al suo mantenimento e Parte_1
a quello dei propri figli, lavorando a nero presso abitazioni in qualità di domestica;
N) che, era costretta ad affidare, in sua temporanea assenza per il lavoro, i figli e , Per_1 Per_2 nelle ore in cui lavora presso familiari. O) Il comportamento ossessivo compulsivo del IG.
, nei confronti della IG. ha di fatto allontanato il figlio TR Controparte_2
dalla madre, facendogli risentire il distacco dalla casa familiare e dalle abitudini di Per_1 vita con la stessa, influenzandolo negativamente sulla necessità di dover controllare il cellulare della madre e riferire al genitore le eventuali relazioni della madre .Dalla indicazione dei fatti, indipendenti dalla volontà della coniuge, emerge con evidenza l'impossibilità della vita coniugale, da tempo ormai interrotta. Inoltre è intollerabile la prosecuzione regolare della vita della stessa ricorrente e del proprio figlio , a tal punto da recare grave pregiudizio alla Per_1 educazione dello stesso, nonché della più piccola ”. Per_2
Tanto innanzi premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di:
“ 1) autorizzare la ricorrente a vivere separata;
2) pronunziare la separazione personale con addebito della responsabilità al marito;
3) affidare i figli minori alla madre, regolamentando le modalità di visita da parte del coniuge;
4) assegnare la casa coniugale alla ricorrente, affidataria;
5) disporre l'obbligo del marito di corrispondere mensilmente un assegno a titolo di concorso al mantenimento della moglie e dei figli, di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione ISTAT, suddiviso in € 200,00 per il pagamento mantenimento della propria moglie , ed il restante per il mantenimento della prole, o in quella misura Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della metà delle spese mediche scolastiche e straordinarie e per eventuali attività ludico sportive dei propri figli.Il IG. ha TR già prelevato gli effetti personali dalla casa coniugale, lasciando i mobili esistenti nella stessa, al libero uso della propria moglie e dei figli 6) onerare il coniuge della spese ed onorari del procedimento.”
All'udienza del _21.04.2021 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso dei minori con residenza prevalente presso la ricorrente con assegnazione alla stessa della casa coniugale, determinava il calendario di visita paterno, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile complessivo di 500,00€ oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori, poneva inoltre a carico del l'obbligo di corrispondere CP_1 mensilmente al coniuge quale contributo al suo mantenimento l'importo mensile complessivo di 100,00€ oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva il resistente sebbene regolarmene avvisato. La causa veniva istruita a mezzo di prove testimoniali e relazioni di aggiornamento circa le condizioni dei minori delegate ai Servizi sociali competenti.
All'udienza del 03.11.2022 venivano ascoltati i minori ed . Entrambi Per_1 Per_2 confermavano di vivere con la madre ed il nuovo compagno spesso assente per lavoro.
Riferivano di frequentare regolarmente la scuola di avere un buon rapporto con il padre, di vederlo spesso.
Con istanza del 17.02.2023 la ricorrente, rappresentando il persistente inadempimento del in riferimento agli obblighi economici posti a suo carico come da ordinanza CP_1 presidenziale, chiedeva disporsi il versamento diretto degli importi a carico del datore di lavoro del resistente.
Con provvedimento del 23.02.2023 il Giudice Istruttore, rilevata la prova certa del rapporto di lavoro del coniuge obbligato con la società Catania One s.r.l., dato atto TR del perdurante inadempimento dell'obbligato alle statuizioni economiche, ordinava alla
Catania One S.r.l il pagamento diretto in favore della ricorrente, della somma mensile di
500,00€ previa detrazione del predetto importo dalla retribuzione corrisposta al resistente.
A questo punto la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.02.2025 il Giudice Istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione assegnando termine di 20 giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Con comparsa conclusionale del 12.03.2025 la ricorrente a mezzo del proprio procuratore costituito formulava la seguenti conclusioni : “ dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con addebito a carico del IG. ; - dichiarare la decadenza del IG. TR
dalla potestà genitoriale sulla minore e per l'effetto affidarla TR Per_2 esclusivamente alla IG.ra ; - in via del tutto subordinata, disporre l'affido super Parte_1 esclusivo della figlia minore alla madre,- stabilire che il IG. versi Per_2 TR alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, un assegno Parte_1 mensile di € 100,00 e, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile pari alla somma di euro 500,00; - condannare il IG. a corrispondere alla IG.ra TR
la quota del 50% relativa alle spese straordinarie nonché spese sanitarie e Parte_1 mediche non sostenute dal SSN, per quelle scolastiche ed extrascolastiche quali afferenti alle attività ludico sportive da concordarsi, oltre materiali e libri scolastici.;”
Il Pubblico ministero concludeva chiedendo disciplinarsi i rapporti delle parti con la figlia confermando la disciplina in atto.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre
C. , C. , C. , C. 06/8512, C. 06/1202, C. , C. 97/5762, P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_4
Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la difesa di parte ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.
La difesa di parte ricorrente ha dedotto a carico del coniuge, quali cause e/o concause della crisi coniugale il comportamento aggressivo e prevaricatore del marito che è culminato in due episodi di percosse per le quali la ricorrente fu costretta a recarsi al PO e presentare querela.
Inoltre , i testimoni di parte ricorrente escussi hanno confermato l'esistenza di diversi episodi di percosse del marito, e le dichiarazioni dei testi risultano trovare conferma nella documentazione prodotta.
E' evidente che tali prove dimostrano in modo inconfutabile la trasgressione dei citati doveri coniugali e, dunque, la riferibilità dell'addebito in capo al resistente in ossequio all'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria
e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere
l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere”( cfr. tra le altre Cass.
Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass. Sez. I n. 817 del 14.01.2011 ), ritiene il Tribunale dimostrata l'addebitabilità della separazione al marito in considerazione dei ripetuti e gravi comportamenti violenti verso la moglie intrinsecamente sufficienti a determinare la crisi coniugale.
La separazione personale dei coniugi va, dunque, pronunciata con addebito a
[...]
. CP_1
Sull'affido dei figli della coppia nato il [...] e Persona_4 Persona_5
nata il [...] ).
[...]
In via preliminare, occorre rilevare che, essendo durante il giudizio divenuto maggiorenne il figlio della coppia , ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido Persona_4 dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
Ciò detto, il Collegio rileva che la domanda di decadenza avanzata da parte ricorrente è inammissibile , in quanto articolata per la prima volta solo in fase di comparsa conclusionale.
Ebbene, pacificamente, la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove che vanno pertanto ritenute inammissibili ( cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-2, ordinanza n. 315 del 12.1.2012) .
Per quanto attiene alla domanda di affidamento esclusivo richiesto sempre da parte ricorrente in fase conclusionale , rileva il Collegio come la stessa possa trovare accoglimento atteso che nel giudizio sono presenti allegazioni specifiche e qualificate di situazioni riconducibili ad ipotesi di violenza domestica e pertanto occorre rilevare come il giudice provvede all'affidamento dei figli minori prendendo anche in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della convenzione di Istanbul, ratificata con l. n. 77 del 2013, ne consegue che nel caso di specie va disposto l'affidamento super esclusivo alla madre della minore in considerazione Persona_5 dell'altissima conflittualità tra i genitori, causata principalmente dalle condotte aggressive e violente del padre, tali da rendere difficile e anzi pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare la minore, ritiene il Tribunale, tenuto conto della età della minore, che vada lasciato alla libera determinazione delle parti, così come accade già di fatto, secondo quanto riferito dalla ragazza stessa.
Sorregge tale convincimento anche quanto dichiarato dalla minore stessa in sede di ascolto dinanzi al Giudice Istruttore. La ragazza infatti ha rappresentato che, in seguito ad un momento iniziale di interruzione dei rapporti con il padre, i contatti con il genitore non convivente erano poi ripresi regolarmente.
In mancanza di accordo, in ogni caso va previsto un regime di visita minimo, per cui il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.30; nonché dalle 14.00 del sabato alle 20 della domenica con pernottamento presso il padre ogni 15 giorni. Inoltre la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni durante le vacanze natalizie giorni dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio e sempre ad anni alterni nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il lunedì in albis.
Inoltre trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive periodo a concordare di volta in volta con la madre del 15 giugno di ogni anno. Infine la minore trascorrerà con i genitori i loro compleanni ed i loro onomastici.
Sul mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2
Per quanto riguarda le statuizioni di contenuto economico, il Collegio in questa sede è chiamato a determinare un contributo economico a carico del resistente per il mantenimento dei due figli ed . Sebbene il figlio sia divenuto nelle more Per_1 Per_2 Per_1 maggiorenne, il ragazzo, di appena 18 anni, è da considerarsi non economicamente autosufficiente, e non vi è contestazione sul punto.
Inoltre, tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, vista la documentazione depositata agli atti relativa alla condizione lavorativa nonché reddituale del resistente, ritiene il Collegio che, tenuto conto delle eIGenze di vita personale, scolastica e sociale dei figli , sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi a entro e non oltre il Parte_1 giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026.
Va, altresì, prevista la partecipazione del resistente nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per i figli purché debitamente documentate.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a del godimento della ex casa coniugale Parte_1 sita in AP alla via Ercolano Salvini n.7 perché, convivendo in detta abitazione la madre con i due figli, tale provvedimento è funzionale alla tutela del superiore interesse degli stessi a conservare il proprio habitat domestico.
Sulla domanda di assegno di mantenimento della ricorrente
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per se stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere
( cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835),
l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non
è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Orbene, raffrontando le rispettive situazioni economiche delle parti, va evidenziato che: il resistente è titolare di uno stipendio ( cfr. estratto contributivo INPS) di contro, non disponendo la ricorrente, priva di reddito, di mezzi adeguati a mantenere il modesto tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale, tenuto conto, altresì, del contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare attraverso la crescita di due figli, ritiene il collegio di accogliere la domanda di assegno di mantenimento per la moglie e di determinare tale assegno nella somma mensile di € 100,00 (cento/00) da corrispondere alla stessa entro e non oltre il 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione attualmente vigente
(risultante dalla modifica di cui al D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis in virtù dell'art. 6 di tale decreto) per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale, con riconoscimento dei soli minimi tariffari tenuto conto del carattere essenzialmente documentale dell'istruttoria svolta e della conseguente più ridotta attività difensiva resasi necessaria anche in fase conclusiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a;
TR
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a TR [...]
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Pt_1 euro 100,00 (cento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della stessa. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, con decorrenza da marzo
2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• assegna a il godimento della ex casa coniugale;
Parte_1 • Affida alla madre la prole minore nata il [...]) e Persona_5 disciplina gli incontri padre-figli nei termini di cui in parte motiva;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a TR [...]
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Pt_1 euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, in parti uguali tra loro. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, con decorrenza da marzo 2026 secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese TR straordinarie per i figli come da Protocollo del Tribunale di AP;
• Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore TR della ricorrente, spese liquidate, nella somma di € 3.809,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
162, parte II s. A, sez.Z, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Così deciso in AP nella camera di conIGlio del 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6076 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall' avv. PUCINO FILIPPO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata,
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], residente in TR
AP alla Via Ercolano Salvi n.7,
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di AP.
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.03.2020 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva : “ A)che, la ricorrente contrasse matrimonio con rito concordatario con il IG. , in TR
AP il 07/09/2005; B)che, dalla loro unione nacquero due figli, a nome , in data Per_1 19.08.2006 e in data 15.01.2010; C)che gli stessi coniugi, in regime di comunione di Per_2 beni in data, hanno stabilito la loro residenza familiare nell'immobile sito in AP alla via
E.Salvi n. 7, D) che, sebbene il matrimonio sia sorto sotto buoni auspici la convivenza reciproca non è più possibile, poiché a partire dall'anno successivo all'unione coniugale a causa delle continue aggressioni verbali e fisiche litigi la ricorrente viveva con grande spirito di sopportazione e nella speranza che il IG. potesse cambiare atteggiamento, Parte_2 anche alla luce della nascita dei figli minori;
E) che invece l'atteggiamento del proprio coniuge nel tempo non mutava ed anzi, il 09.05.2016 assumeva un comportamento ancora più aggressivo dell'usuale rispetto agli anni di matrimonio trascorsi e precisamente: aggrediva fisicamente con violenza la IG. , procurandole lesioni a tal punto da rendere Parte_1 necessario il ricovero presso il Pronto soccorso dell' Ospedale “S. Paolo” di AP, ove veniva riscontrato trauma cranico minore e stato di agitazione psicomotoria, con prognosi di gg. dieci
s.c. e pertanto la ricorrente propose formale querela presso la stazione dei Carabinieri di AP
NE AI;
F) che l'istante per tale situazione si è rivolta al Servizio di prima accoglienza delle donne vittime di violenza presso l'Ospedale S.Paolo, ma nel mese di giugno subiva nuovamente minacce ed atti di violenza per i quali in data 08.06.2016 ad integrazione della denuncia su indicata proponeva ulteriore querela nei confronti del marito;
TR
G) che, a partire dal mese di maggio 2016 pertanto,, la convivenza tra i coniugi è stata solo formale, già dormivano in stanze separate, e il coniuge, , non partecipava alla Parte_3 vita insieme alla propria famiglia, preferendo cenare altrove, e conduceva vita a parte rispetto alla propria coniuge, che regolarmente assolveva alle faccende domestiche e accudiva i propri figlio ed ) che, nel mese di Luglio 2016 assumeva un comportamento Per_1 Persona_3 ancora più aggressivo rispetto ai mesi scorsi trascorsi e precisamente: in data 09.07.16, aggrediva fisicamente con violenza la IG. , alla presenza dei figli minori, al fine di Parte_1 far ritirare le denunce sporte nei suoi confronti procurandole lesioni a tal punto da rendere necessario, ulteriore querela nei suoi confronti;
I) che, a seguito dell'aggressione su indicata, la ricorrente, convinta dal proprio coniuge, che asseriva di essersi pentito, e per amore della famiglia, ritirava le querele nei suoi confronti;
L) che, tale situazione comunque sfociava nell' ingiustificato abbandono del IG. dell'abitazione coniugale. Egli si trasferiva TR presso la casa materna, sita in località Licola alla via Recapito Vicinale n. 18 senza più fornire
l'assistenza, materiale e morale alla propria moglie, ma soprattutto ai propri figli;
M)che, pertanto la IG. era costretta a provvedere personalmente al suo mantenimento e Parte_1
a quello dei propri figli, lavorando a nero presso abitazioni in qualità di domestica;
N) che, era costretta ad affidare, in sua temporanea assenza per il lavoro, i figli e , Per_1 Per_2 nelle ore in cui lavora presso familiari. O) Il comportamento ossessivo compulsivo del IG.
, nei confronti della IG. ha di fatto allontanato il figlio TR Controparte_2
dalla madre, facendogli risentire il distacco dalla casa familiare e dalle abitudini di Per_1 vita con la stessa, influenzandolo negativamente sulla necessità di dover controllare il cellulare della madre e riferire al genitore le eventuali relazioni della madre .Dalla indicazione dei fatti, indipendenti dalla volontà della coniuge, emerge con evidenza l'impossibilità della vita coniugale, da tempo ormai interrotta. Inoltre è intollerabile la prosecuzione regolare della vita della stessa ricorrente e del proprio figlio , a tal punto da recare grave pregiudizio alla Per_1 educazione dello stesso, nonché della più piccola ”. Per_2
Tanto innanzi premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di:
“ 1) autorizzare la ricorrente a vivere separata;
2) pronunziare la separazione personale con addebito della responsabilità al marito;
3) affidare i figli minori alla madre, regolamentando le modalità di visita da parte del coniuge;
4) assegnare la casa coniugale alla ricorrente, affidataria;
5) disporre l'obbligo del marito di corrispondere mensilmente un assegno a titolo di concorso al mantenimento della moglie e dei figli, di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione ISTAT, suddiviso in € 200,00 per il pagamento mantenimento della propria moglie , ed il restante per il mantenimento della prole, o in quella misura Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della metà delle spese mediche scolastiche e straordinarie e per eventuali attività ludico sportive dei propri figli.Il IG. ha TR già prelevato gli effetti personali dalla casa coniugale, lasciando i mobili esistenti nella stessa, al libero uso della propria moglie e dei figli 6) onerare il coniuge della spese ed onorari del procedimento.”
All'udienza del _21.04.2021 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso dei minori con residenza prevalente presso la ricorrente con assegnazione alla stessa della casa coniugale, determinava il calendario di visita paterno, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile complessivo di 500,00€ oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori, poneva inoltre a carico del l'obbligo di corrispondere CP_1 mensilmente al coniuge quale contributo al suo mantenimento l'importo mensile complessivo di 100,00€ oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva il resistente sebbene regolarmene avvisato. La causa veniva istruita a mezzo di prove testimoniali e relazioni di aggiornamento circa le condizioni dei minori delegate ai Servizi sociali competenti.
All'udienza del 03.11.2022 venivano ascoltati i minori ed . Entrambi Per_1 Per_2 confermavano di vivere con la madre ed il nuovo compagno spesso assente per lavoro.
Riferivano di frequentare regolarmente la scuola di avere un buon rapporto con il padre, di vederlo spesso.
Con istanza del 17.02.2023 la ricorrente, rappresentando il persistente inadempimento del in riferimento agli obblighi economici posti a suo carico come da ordinanza CP_1 presidenziale, chiedeva disporsi il versamento diretto degli importi a carico del datore di lavoro del resistente.
Con provvedimento del 23.02.2023 il Giudice Istruttore, rilevata la prova certa del rapporto di lavoro del coniuge obbligato con la società Catania One s.r.l., dato atto TR del perdurante inadempimento dell'obbligato alle statuizioni economiche, ordinava alla
Catania One S.r.l il pagamento diretto in favore della ricorrente, della somma mensile di
500,00€ previa detrazione del predetto importo dalla retribuzione corrisposta al resistente.
A questo punto la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.02.2025 il Giudice Istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione assegnando termine di 20 giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Con comparsa conclusionale del 12.03.2025 la ricorrente a mezzo del proprio procuratore costituito formulava la seguenti conclusioni : “ dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con addebito a carico del IG. ; - dichiarare la decadenza del IG. TR
dalla potestà genitoriale sulla minore e per l'effetto affidarla TR Per_2 esclusivamente alla IG.ra ; - in via del tutto subordinata, disporre l'affido super Parte_1 esclusivo della figlia minore alla madre,- stabilire che il IG. versi Per_2 TR alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, un assegno Parte_1 mensile di € 100,00 e, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile pari alla somma di euro 500,00; - condannare il IG. a corrispondere alla IG.ra TR
la quota del 50% relativa alle spese straordinarie nonché spese sanitarie e Parte_1 mediche non sostenute dal SSN, per quelle scolastiche ed extrascolastiche quali afferenti alle attività ludico sportive da concordarsi, oltre materiali e libri scolastici.;”
Il Pubblico ministero concludeva chiedendo disciplinarsi i rapporti delle parti con la figlia confermando la disciplina in atto.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre
C. , C. , C. , C. 06/8512, C. 06/1202, C. , C. 97/5762, P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_4
Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la difesa di parte ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.
La difesa di parte ricorrente ha dedotto a carico del coniuge, quali cause e/o concause della crisi coniugale il comportamento aggressivo e prevaricatore del marito che è culminato in due episodi di percosse per le quali la ricorrente fu costretta a recarsi al PO e presentare querela.
Inoltre , i testimoni di parte ricorrente escussi hanno confermato l'esistenza di diversi episodi di percosse del marito, e le dichiarazioni dei testi risultano trovare conferma nella documentazione prodotta.
E' evidente che tali prove dimostrano in modo inconfutabile la trasgressione dei citati doveri coniugali e, dunque, la riferibilità dell'addebito in capo al resistente in ossequio all'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria
e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere
l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere”( cfr. tra le altre Cass.
Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass. Sez. I n. 817 del 14.01.2011 ), ritiene il Tribunale dimostrata l'addebitabilità della separazione al marito in considerazione dei ripetuti e gravi comportamenti violenti verso la moglie intrinsecamente sufficienti a determinare la crisi coniugale.
La separazione personale dei coniugi va, dunque, pronunciata con addebito a
[...]
. CP_1
Sull'affido dei figli della coppia nato il [...] e Persona_4 Persona_5
nata il [...] ).
[...]
In via preliminare, occorre rilevare che, essendo durante il giudizio divenuto maggiorenne il figlio della coppia , ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido Persona_4 dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
Ciò detto, il Collegio rileva che la domanda di decadenza avanzata da parte ricorrente è inammissibile , in quanto articolata per la prima volta solo in fase di comparsa conclusionale.
Ebbene, pacificamente, la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove che vanno pertanto ritenute inammissibili ( cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-2, ordinanza n. 315 del 12.1.2012) .
Per quanto attiene alla domanda di affidamento esclusivo richiesto sempre da parte ricorrente in fase conclusionale , rileva il Collegio come la stessa possa trovare accoglimento atteso che nel giudizio sono presenti allegazioni specifiche e qualificate di situazioni riconducibili ad ipotesi di violenza domestica e pertanto occorre rilevare come il giudice provvede all'affidamento dei figli minori prendendo anche in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della convenzione di Istanbul, ratificata con l. n. 77 del 2013, ne consegue che nel caso di specie va disposto l'affidamento super esclusivo alla madre della minore in considerazione Persona_5 dell'altissima conflittualità tra i genitori, causata principalmente dalle condotte aggressive e violente del padre, tali da rendere difficile e anzi pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare la minore, ritiene il Tribunale, tenuto conto della età della minore, che vada lasciato alla libera determinazione delle parti, così come accade già di fatto, secondo quanto riferito dalla ragazza stessa.
Sorregge tale convincimento anche quanto dichiarato dalla minore stessa in sede di ascolto dinanzi al Giudice Istruttore. La ragazza infatti ha rappresentato che, in seguito ad un momento iniziale di interruzione dei rapporti con il padre, i contatti con il genitore non convivente erano poi ripresi regolarmente.
In mancanza di accordo, in ogni caso va previsto un regime di visita minimo, per cui il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.30; nonché dalle 14.00 del sabato alle 20 della domenica con pernottamento presso il padre ogni 15 giorni. Inoltre la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni durante le vacanze natalizie giorni dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio e sempre ad anni alterni nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il lunedì in albis.
Inoltre trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive periodo a concordare di volta in volta con la madre del 15 giugno di ogni anno. Infine la minore trascorrerà con i genitori i loro compleanni ed i loro onomastici.
Sul mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2
Per quanto riguarda le statuizioni di contenuto economico, il Collegio in questa sede è chiamato a determinare un contributo economico a carico del resistente per il mantenimento dei due figli ed . Sebbene il figlio sia divenuto nelle more Per_1 Per_2 Per_1 maggiorenne, il ragazzo, di appena 18 anni, è da considerarsi non economicamente autosufficiente, e non vi è contestazione sul punto.
Inoltre, tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, vista la documentazione depositata agli atti relativa alla condizione lavorativa nonché reddituale del resistente, ritiene il Collegio che, tenuto conto delle eIGenze di vita personale, scolastica e sociale dei figli , sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi a entro e non oltre il Parte_1 giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026.
Va, altresì, prevista la partecipazione del resistente nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per i figli purché debitamente documentate.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a del godimento della ex casa coniugale Parte_1 sita in AP alla via Ercolano Salvini n.7 perché, convivendo in detta abitazione la madre con i due figli, tale provvedimento è funzionale alla tutela del superiore interesse degli stessi a conservare il proprio habitat domestico.
Sulla domanda di assegno di mantenimento della ricorrente
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per se stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere
( cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835),
l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non
è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Orbene, raffrontando le rispettive situazioni economiche delle parti, va evidenziato che: il resistente è titolare di uno stipendio ( cfr. estratto contributivo INPS) di contro, non disponendo la ricorrente, priva di reddito, di mezzi adeguati a mantenere il modesto tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale, tenuto conto, altresì, del contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare attraverso la crescita di due figli, ritiene il collegio di accogliere la domanda di assegno di mantenimento per la moglie e di determinare tale assegno nella somma mensile di € 100,00 (cento/00) da corrispondere alla stessa entro e non oltre il 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione attualmente vigente
(risultante dalla modifica di cui al D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis in virtù dell'art. 6 di tale decreto) per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale, con riconoscimento dei soli minimi tariffari tenuto conto del carattere essenzialmente documentale dell'istruttoria svolta e della conseguente più ridotta attività difensiva resasi necessaria anche in fase conclusiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a;
TR
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a TR [...]
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Pt_1 euro 100,00 (cento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della stessa. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, con decorrenza da marzo
2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• assegna a il godimento della ex casa coniugale;
Parte_1 • Affida alla madre la prole minore nata il [...]) e Persona_5 disciplina gli incontri padre-figli nei termini di cui in parte motiva;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a TR [...]
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Pt_1 euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, in parti uguali tra loro. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, con decorrenza da marzo 2026 secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese TR straordinarie per i figli come da Protocollo del Tribunale di AP;
• Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore TR della ricorrente, spese liquidate, nella somma di € 3.809,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
162, parte II s. A, sez.Z, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Così deciso in AP nella camera di conIGlio del 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti