CASS
Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2024, n. 35467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35467 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE DI PRATO nei confronti di: TRIBUNALE PRATO con l'ordinanza del 25/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
l.t.e/sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO ce.kft ccytitc_C4>-0 Gok.ul terf-LuA2,..Q. at,1( ()C9 v-u-4 te udito ifensore (5)-Ca_ IO I PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35467 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 29/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2024, il Tribunale di Prato, investito con giudizio immediato a seguito di avvenuta opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato la nullità del decreto penale emesso in data 18 ottobre 2023 dal GIP del medesimo Tribunale nei confronti di FE KE. 2. Il GIP del Tribunale di Prato, con ordinanza emessa in data 25 marzo 2024 ha sollevato conflitto negativo di competenza in riferimento alla suddetta declaratoria di nullità ai sensi dell'articolo 28 comma 2 cod.proc.pen. . 2.1 Le argomentazioni espresse nella suddetta ordinanza possono così riassumersi: a) una volta verificatasi la opposizione, con instaurazione del giudizio ordinario, non può farsi luogo alla declaratoria di nullità del decreto penale di condanna, trattandosi di una fase del tutto autonoma;
b) la regressione che deriva dalla declaratoria di nullità sarebbe indebita e contraria al principio di ragionevole durata del processo. 3. Il conflitto denunziato - ai sensi dell'art. 28 comma 2 cod.proc.pen. - sussiste e va risolto affermando la competenza del Tribunale di Prato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ad avviso del Collegio va data continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, davanti al quale si sia instaurato giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiari la nullità di quest'ultimo ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero. (così Sez. I n. 26016 del 13/07/2020 rv. 280350 - 02). Ciò perché la scelta del destinatario di proporre opposizione realizza ipso facto l'apertura di una fase del tutto autonoma, non condizionata né dipendente dai contenuti del decreto penale di condanna. Va pertanto attribuita la competenza al Tribunale di Prato, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
2 Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Prato, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
l.t.e/sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO ce.kft ccytitc_C4>-0 Gok.ul terf-LuA2,..Q. at,1( ()C9 v-u-4 te udito ifensore (5)-Ca_ IO I PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35467 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 29/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2024, il Tribunale di Prato, investito con giudizio immediato a seguito di avvenuta opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato la nullità del decreto penale emesso in data 18 ottobre 2023 dal GIP del medesimo Tribunale nei confronti di FE KE. 2. Il GIP del Tribunale di Prato, con ordinanza emessa in data 25 marzo 2024 ha sollevato conflitto negativo di competenza in riferimento alla suddetta declaratoria di nullità ai sensi dell'articolo 28 comma 2 cod.proc.pen. . 2.1 Le argomentazioni espresse nella suddetta ordinanza possono così riassumersi: a) una volta verificatasi la opposizione, con instaurazione del giudizio ordinario, non può farsi luogo alla declaratoria di nullità del decreto penale di condanna, trattandosi di una fase del tutto autonoma;
b) la regressione che deriva dalla declaratoria di nullità sarebbe indebita e contraria al principio di ragionevole durata del processo. 3. Il conflitto denunziato - ai sensi dell'art. 28 comma 2 cod.proc.pen. - sussiste e va risolto affermando la competenza del Tribunale di Prato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ad avviso del Collegio va data continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, davanti al quale si sia instaurato giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiari la nullità di quest'ultimo ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero. (così Sez. I n. 26016 del 13/07/2020 rv. 280350 - 02). Ciò perché la scelta del destinatario di proporre opposizione realizza ipso facto l'apertura di una fase del tutto autonoma, non condizionata né dipendente dai contenuti del decreto penale di condanna. Va pertanto attribuita la competenza al Tribunale di Prato, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
2 Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Prato, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente