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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
AS GI PAOLO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 426/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. Soc. Uninominale - P.IVA_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 102/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306B300040-2024 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente esercita quale attività prevalente l'erogazione di corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale e pertanto ha in massima parte fatturato le proprie prestazioni in regime di esenzione IVA, in applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. n. 633/1972.
Secondo l'Ufficio l'esenzione IVA spetterebbe unicamente agli organismi privati accreditati che svolgano
(e nella misura in cui svolgano) “corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione”, per cui è scaturito accertamento a parte contribuente, poi ridotto nell'importo in quanto lo stesso Ufficio ritiene che l'esenzione IVA competerebbe esclusivamente con riferimento ai “corsi di sartoria professionale” (per € 82.354,00) e ai “corsi di grafica pubblicitaria - webdesign” (per € 86.598,00).
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado accoglieva il ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate in complessivi € 4.000,00.
Appella Ufficio ribadendo le interpretazioni ministeriali che hanno attivato l'accertamento e quindi chiedendo la riforma della sentenza di cui sopra.
Resiste parte contribuente sul punto di merito, eccependo in primis inammissibilità dell'appello dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello:
L'appello dell'Ufficio secondo parte contribuente appare inammissibile in quanto omette del tutto di confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata,
Questa Corte ritiene da superarsi tale fase, avendo l'Ufficio in appello richiamato il giudizio complessivo di primo grado, per cui è da ritenersi ammissibile per ormai pacifica giurisprudenza di legittimità.
Per quanto al merito:
La restrizione dell'esenzione alle sole “attività didattiche relative alle discipline scolastiche” non trova, anzitutto, alcun riscontro nell'ampia nozione di attività
“didattiche di ogni genere” cui fa invece inequivocabile riferimento l'art. 10, comma 1, n. 20 D.P.R. n.
633/1972. Sul punto si rinviene, inoltre, una giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata nell'affermare che tutte le attività di carattere didattico (senza esclusione alcuna dal punto di vista dell'oggetto della formazione) sono esenti a norma dell'art. 10, comma 1, n. 20 D.P.R. n. 633/1972.
Pertanto si rileva l'illegittimità dell'atto emesso, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 212/2000, nella parte in cui – in aperto contrasto con l'inequivocabile dato normativo – limiterebbe indebitamente l'ampia nozione di attività didattica esente desumibile dall'art. 10, comma 1, n. 20 D.P.R. n. 633/1972, il quale, si ribadisce, fa riferimento a attività “didattiche di ogni genere”. Si conferma pertanto l'operato del primo giudice.
Valore controversia euro 82251,00 ,00
Spese compensate per potenziale controvertibilità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
AS GI PAOLO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 426/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. Soc. Uninominale - P.IVA_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 102/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306B300040-2024 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente esercita quale attività prevalente l'erogazione di corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale e pertanto ha in massima parte fatturato le proprie prestazioni in regime di esenzione IVA, in applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. n. 633/1972.
Secondo l'Ufficio l'esenzione IVA spetterebbe unicamente agli organismi privati accreditati che svolgano
(e nella misura in cui svolgano) “corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione”, per cui è scaturito accertamento a parte contribuente, poi ridotto nell'importo in quanto lo stesso Ufficio ritiene che l'esenzione IVA competerebbe esclusivamente con riferimento ai “corsi di sartoria professionale” (per € 82.354,00) e ai “corsi di grafica pubblicitaria - webdesign” (per € 86.598,00).
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado accoglieva il ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate in complessivi € 4.000,00.
Appella Ufficio ribadendo le interpretazioni ministeriali che hanno attivato l'accertamento e quindi chiedendo la riforma della sentenza di cui sopra.
Resiste parte contribuente sul punto di merito, eccependo in primis inammissibilità dell'appello dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello:
L'appello dell'Ufficio secondo parte contribuente appare inammissibile in quanto omette del tutto di confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata,
Questa Corte ritiene da superarsi tale fase, avendo l'Ufficio in appello richiamato il giudizio complessivo di primo grado, per cui è da ritenersi ammissibile per ormai pacifica giurisprudenza di legittimità.
Per quanto al merito:
La restrizione dell'esenzione alle sole “attività didattiche relative alle discipline scolastiche” non trova, anzitutto, alcun riscontro nell'ampia nozione di attività
“didattiche di ogni genere” cui fa invece inequivocabile riferimento l'art. 10, comma 1, n. 20 D.P.R. n.
633/1972. Sul punto si rinviene, inoltre, una giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata nell'affermare che tutte le attività di carattere didattico (senza esclusione alcuna dal punto di vista dell'oggetto della formazione) sono esenti a norma dell'art. 10, comma 1, n. 20 D.P.R. n. 633/1972.
Pertanto si rileva l'illegittimità dell'atto emesso, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 212/2000, nella parte in cui – in aperto contrasto con l'inequivocabile dato normativo – limiterebbe indebitamente l'ampia nozione di attività didattica esente desumibile dall'art. 10, comma 1, n. 20 D.P.R. n. 633/1972, il quale, si ribadisce, fa riferimento a attività “didattiche di ogni genere”. Si conferma pertanto l'operato del primo giudice.
Valore controversia euro 82251,00 ,00
Spese compensate per potenziale controvertibilità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese compensate.