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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
10030/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
30/05/2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte , ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10030/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] il [...] , c.f. residente in Parte_1 C.F._1
RO ET ( CT ) viale della Regione 15 , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.
Ignazio Greco , giusta procura alle liti depositata in atti di causa , domiciliato elettivamente presso il suo studio in Catania , via Santa Maria della Catena n. 143;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t.
Contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/09/2024 parte attrice agiva in giudizio per l'annullamento dei provvedimenti
CP_ emessi da recanti data 10/05/2023 e 12/06/2024 , con i quali comunicava al ricorrente di avere accertato , a seguito verifiche , l'esistenza di un indebito pari ad euro 7.515,11, per indennità percepita a titolo di disoccupazione non dovuta e per annullo contributi. Pertanto eseguiva trattenu-
te sulla pensione di vecchiaia del ricorrente n. 001-210010115313 , categoria VO , di cui deduceva l'illegittimità e ne chiedeva la restituzione e chiedeva altresì la sospensione di ulteriori trattenute.
CP_ Premetteva in fatto di avere ricevuto in data 06/01/2022 da di Catania la comunicazione di ac-
coglimento della domanda di indennità di disoccupazione Naspi n. 6038913000059, presentata in data 29/12/2021 , la decorrenza era dal 30/12/2021, per un numero complessivo di 221 giorni .
L' con successive lettere del 10/05/2023 e 12/06/2024 , comunicava di avere accertato un CP_1
indebito pari a complessivi € 7.515,11 come sopra specificato .
Dette lettere contenevano un scarna e generica comunicazione che si limitava alla espressione: “ di-
soccupazione non dovuta “ e “ per annullo contributi “.
Il ricorrente odierno, a mezzo del procuratore di fiducia, inviava all' , a mezzo Pec del 06/7/ CP_1
2024, richiesta di chiarimenti, per comprendere per quali ragioni era contestato l'indebito , a fronte del riconoscimento iniziale del beneficio , e per capire la legittimità del recupero di somme che l' aveva intrapreso sulla pensione di vecchiaia del ricorrente. CP_1
CP_ Precisava altresì di avere comunicato ad , con successiva PEC del 09/09/2024 il decreto del 22/
05/2024 , con il quale il Tribunale di Catania aveva accolto l'istanza di ristrutturazione dei debiti presentata dal ricorrente secondo l'art. 65 e 66 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
Detto provvedimento stabiliva che non potevano essere intraprese , a pena di nullità , azioni esecuti-
ve individuali , né disposti sequestri conservativi , né potevano essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che aveva presentato la proposta ( nella fattispecie il ricorrente odierno),
da parte dei creditori aventi un titolo o causa anteriore .
Alla luce di tale provvedimento il ricorrente chiedeva la sospensione delle trattenute sulla pensione con restituzione delle somme già decurtate.
Tutte le richieste del ricorrente erano rimaste prive di riscontro e nessuna risposta era pervenuta do-
po l'inoltro delle PEC sopra indicate .
Pertanto agiva dinanzi il Tribunale intestato per chiedere l'annullamento delle comunicazioni di contestazione di indebito per la loro genericità, che non consentiva al ricorrente di capire le ragioni dell'Istituto e non consentiva di approntare adeguata difesa. Deduceva il possesso di tutti i requisiti di legge previsti per ottenere la Naspi e di avere depositato la domanda entro il termine di legge a pena di decadenza .
Richiamava la normativa prevista in materia di indebito su pensione deducendo l'assenza di dolo che avrebbe potuto indurre l'Ente ad erogare indebitamente la prestazione in favore del ricorrente medesimo.
Escludeva qualsiasi erronea comunicazione o comunque qualsivoglia comportamento che avrebbe potuto indurre l' in errore . CP_1
Richiamava i principi di legge e di giurisprudenza che escludevano il recupero indiscriminato di somme erogate e percepite in buona fede dal beneficiario.
Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati con applicazione nel caso all'esame delle disposizioni previste dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che prevedono l'obbligatorietà dell'accordo omologa to di ristrutturazione dei debiti anche ai creditori anteriori, al momento in cui è stata eseguita la pub-
blicità di cui all'art. 10 comma 2.
Evidenziava che la pensione di vecchiaia percepita dal ricorrente rappresentava l'unica fonte di reddito per onorare il piano di ristrutturazione del debito.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dei provvedimenti di contestazio-
CP_ ne di indebito , chiedeva che fossero sospese le trattenute sulla pensione di vecchiaia e che fos se disposta la restituzione della somme già trattenute, con vittoria di spese di giudizio e con distra-
zione in favore del procuratore del ricorrente che si dichiarava antistatario.
Il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 07/04/2025, il ricorrente depositava prova di notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei termini di legge.
CP_ Con provvedimento del 07.04.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' e veniva fissata udien za di discussione e decisione ed a tal fine veniva delegato questo giudice.
Successivamente, disposte le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30
maggio 2025 , esaminate le istanze e conclusioni del ricorrente come in atti depositate , la causa viene definita con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗
CP_ In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell' Nel caso di contestazione dell'indebito accertato dall'Istituto, il ricorrente che agisce in giudizio per l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituzione delle somme , ha l'onere di provare il possesso dei requisiti che gli consentono di conseguire i pagamenti contesati , tale principio elaborato in giurisprudenza, rappresenta un dato non contestato dalle pronunce di legittimità
intervenute sul punto ( cfr. ex multis Cass. sent. n. 26231/2018).
Nella fattispecie , visti gli atti depositati dal ricorrente , viene documentata la titolarità dei requisiti che consentivano la percezione della Naspi ex d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, precisamente :
lo stato di disoccupazione viene documentato da allegato;
la presenza di 13 settimane di Pt_2
contribuzione contro la disoccupazione viene documentata dall'estratto contributivo allegato;
la domanda risulta presentata tempestivamente .
Sussistono pertanto in capo al ricorrente odierno tutti i requisiti per ricevere la prestazione.
I provvedimenti di contestazione di indebito impugnati dal ricorrente e recanti data 10/05/2023 e
12/6/2024 , si presentano oggettivamente generici e privi di una puntuale motivazione di indebito .
CP_ L' , secondo i principi sul punto elaborati dalla giurisprudenza , non può richiedere la restitu-
zione di somme con un provvedimento nel quale non siano indicate in modo preciso le motivazioni che obbligano il soggetto alla restituzione degli importi percepiti.
Spesso l' non indica alcuna motivazione precisa ed esauriente per la richiesta Controparte_2
di restituzione , indicando semplicemente diciture generiche come : “ sono state riscosse rate di
prestazione in misura superiore a quella spettante” o diciture simili .
Tali motivazioni generiche ed apparenti possono portare il giudice all'immediato annullamento del-
l'indebito per lesione del diritto di difesa del soggetto che ha percepito le somme . Infatti in man –
canza di specifica motivazione, il percettore non è in grado di capire il reale motivo della richiesta di restituzione ed è conseguentemente impossibilitato a difendersi .
( Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del 04/08/2020 e Cass. sez. Lav. Sent. 28516/2008- inversione del-
l'onere della prova in caso di assenza di motivazione ) .
Nella fattispecie nessun elemento è presente che possa dimostrare il dolo del percipiente.
In giurisprudenza si è concordi sulla irripetibilità delle somme in ragione dell'applicazione del principio della buona fede, nonché , dell'assenza di dolo e della contemporanea sussistenza di una situazione idonea ad ingenerare l'affidamento incolpevole del percipiente ( al riguardo si veda sent.
Corte D'Appello di Milano Sez. Lavoro n. 320/2014 ; Cass. sez. Lav. Sent. 1987 del 03.02.2004;
sent. Cass. Sez. Lav. N. 19762 del 17.07.2008; Cass. civ. Ord. n. 12608 del 2020).
Nessun elemento in giudizio prova la malafede o il dolo del percipiente , odierno ricorrente .
Alla luce del possesso documentato dei requisiti per ricevere la Naspi e alla luce dei principi ela-
borati dalla giurisprudenza intervenuta sul punto , considerata la genericità della contestazione dell'indebito ed il mancato riscontro da parte dell'Ente dinanzi le richieste di chiarimento , per tutte le ragioni richiamate , il ricorso deve trovare accoglimento .
I provvedimenti impugnati di contestazione di indebito sono illegittimi, privi di congrua motiva-
zione e vanno annullati.
Va altresì disposta la sospensione delle trattenute operate sulla pensione di vecchiaia del ricorrente con restituzione delle trattenute già operate.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico dell'Ente contumace, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10030/2024 R.G. L. promossa da , disattesa ogni contraria Parte_1
istanza , eccezione , così provvede :
Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
Accoglie il ricorso ed annulla i provvedimenti emessi da recanti data 10/05/2023 e CP_1
12/06/2024 di contestazione di indebito, per le ragioni di cui in motivazione;
CP_ Dichiara l'illegittimità delle trattenute operate da sulla pensione di vecchiaia del ricorrente n. 001-210010115313 cat. VO aventi causale i provvedimenti di recupero indebito annullato;
Dispone la restituzione delle trattenute illegittime operate sulla pensione sopra specificata a decorrere dalla data di effettivo incasso sino alla concorrenza della somma di euro 7.515,11, con interessi legali e rivalutazione Istat;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso al 15% , iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv. Greco Ignazio dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Catania 30/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
30/05/2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte , ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10030/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] il [...] , c.f. residente in Parte_1 C.F._1
RO ET ( CT ) viale della Regione 15 , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.
Ignazio Greco , giusta procura alle liti depositata in atti di causa , domiciliato elettivamente presso il suo studio in Catania , via Santa Maria della Catena n. 143;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t.
Contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/09/2024 parte attrice agiva in giudizio per l'annullamento dei provvedimenti
CP_ emessi da recanti data 10/05/2023 e 12/06/2024 , con i quali comunicava al ricorrente di avere accertato , a seguito verifiche , l'esistenza di un indebito pari ad euro 7.515,11, per indennità percepita a titolo di disoccupazione non dovuta e per annullo contributi. Pertanto eseguiva trattenu-
te sulla pensione di vecchiaia del ricorrente n. 001-210010115313 , categoria VO , di cui deduceva l'illegittimità e ne chiedeva la restituzione e chiedeva altresì la sospensione di ulteriori trattenute.
CP_ Premetteva in fatto di avere ricevuto in data 06/01/2022 da di Catania la comunicazione di ac-
coglimento della domanda di indennità di disoccupazione Naspi n. 6038913000059, presentata in data 29/12/2021 , la decorrenza era dal 30/12/2021, per un numero complessivo di 221 giorni .
L' con successive lettere del 10/05/2023 e 12/06/2024 , comunicava di avere accertato un CP_1
indebito pari a complessivi € 7.515,11 come sopra specificato .
Dette lettere contenevano un scarna e generica comunicazione che si limitava alla espressione: “ di-
soccupazione non dovuta “ e “ per annullo contributi “.
Il ricorrente odierno, a mezzo del procuratore di fiducia, inviava all' , a mezzo Pec del 06/7/ CP_1
2024, richiesta di chiarimenti, per comprendere per quali ragioni era contestato l'indebito , a fronte del riconoscimento iniziale del beneficio , e per capire la legittimità del recupero di somme che l' aveva intrapreso sulla pensione di vecchiaia del ricorrente. CP_1
CP_ Precisava altresì di avere comunicato ad , con successiva PEC del 09/09/2024 il decreto del 22/
05/2024 , con il quale il Tribunale di Catania aveva accolto l'istanza di ristrutturazione dei debiti presentata dal ricorrente secondo l'art. 65 e 66 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
Detto provvedimento stabiliva che non potevano essere intraprese , a pena di nullità , azioni esecuti-
ve individuali , né disposti sequestri conservativi , né potevano essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che aveva presentato la proposta ( nella fattispecie il ricorrente odierno),
da parte dei creditori aventi un titolo o causa anteriore .
Alla luce di tale provvedimento il ricorrente chiedeva la sospensione delle trattenute sulla pensione con restituzione delle somme già decurtate.
Tutte le richieste del ricorrente erano rimaste prive di riscontro e nessuna risposta era pervenuta do-
po l'inoltro delle PEC sopra indicate .
Pertanto agiva dinanzi il Tribunale intestato per chiedere l'annullamento delle comunicazioni di contestazione di indebito per la loro genericità, che non consentiva al ricorrente di capire le ragioni dell'Istituto e non consentiva di approntare adeguata difesa. Deduceva il possesso di tutti i requisiti di legge previsti per ottenere la Naspi e di avere depositato la domanda entro il termine di legge a pena di decadenza .
Richiamava la normativa prevista in materia di indebito su pensione deducendo l'assenza di dolo che avrebbe potuto indurre l'Ente ad erogare indebitamente la prestazione in favore del ricorrente medesimo.
Escludeva qualsiasi erronea comunicazione o comunque qualsivoglia comportamento che avrebbe potuto indurre l' in errore . CP_1
Richiamava i principi di legge e di giurisprudenza che escludevano il recupero indiscriminato di somme erogate e percepite in buona fede dal beneficiario.
Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati con applicazione nel caso all'esame delle disposizioni previste dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che prevedono l'obbligatorietà dell'accordo omologa to di ristrutturazione dei debiti anche ai creditori anteriori, al momento in cui è stata eseguita la pub-
blicità di cui all'art. 10 comma 2.
Evidenziava che la pensione di vecchiaia percepita dal ricorrente rappresentava l'unica fonte di reddito per onorare il piano di ristrutturazione del debito.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dei provvedimenti di contestazio-
CP_ ne di indebito , chiedeva che fossero sospese le trattenute sulla pensione di vecchiaia e che fos se disposta la restituzione della somme già trattenute, con vittoria di spese di giudizio e con distra-
zione in favore del procuratore del ricorrente che si dichiarava antistatario.
Il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 07/04/2025, il ricorrente depositava prova di notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei termini di legge.
CP_ Con provvedimento del 07.04.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' e veniva fissata udien za di discussione e decisione ed a tal fine veniva delegato questo giudice.
Successivamente, disposte le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30
maggio 2025 , esaminate le istanze e conclusioni del ricorrente come in atti depositate , la causa viene definita con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗
CP_ In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell' Nel caso di contestazione dell'indebito accertato dall'Istituto, il ricorrente che agisce in giudizio per l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituzione delle somme , ha l'onere di provare il possesso dei requisiti che gli consentono di conseguire i pagamenti contesati , tale principio elaborato in giurisprudenza, rappresenta un dato non contestato dalle pronunce di legittimità
intervenute sul punto ( cfr. ex multis Cass. sent. n. 26231/2018).
Nella fattispecie , visti gli atti depositati dal ricorrente , viene documentata la titolarità dei requisiti che consentivano la percezione della Naspi ex d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, precisamente :
lo stato di disoccupazione viene documentato da allegato;
la presenza di 13 settimane di Pt_2
contribuzione contro la disoccupazione viene documentata dall'estratto contributivo allegato;
la domanda risulta presentata tempestivamente .
Sussistono pertanto in capo al ricorrente odierno tutti i requisiti per ricevere la prestazione.
I provvedimenti di contestazione di indebito impugnati dal ricorrente e recanti data 10/05/2023 e
12/6/2024 , si presentano oggettivamente generici e privi di una puntuale motivazione di indebito .
CP_ L' , secondo i principi sul punto elaborati dalla giurisprudenza , non può richiedere la restitu-
zione di somme con un provvedimento nel quale non siano indicate in modo preciso le motivazioni che obbligano il soggetto alla restituzione degli importi percepiti.
Spesso l' non indica alcuna motivazione precisa ed esauriente per la richiesta Controparte_2
di restituzione , indicando semplicemente diciture generiche come : “ sono state riscosse rate di
prestazione in misura superiore a quella spettante” o diciture simili .
Tali motivazioni generiche ed apparenti possono portare il giudice all'immediato annullamento del-
l'indebito per lesione del diritto di difesa del soggetto che ha percepito le somme . Infatti in man –
canza di specifica motivazione, il percettore non è in grado di capire il reale motivo della richiesta di restituzione ed è conseguentemente impossibilitato a difendersi .
( Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del 04/08/2020 e Cass. sez. Lav. Sent. 28516/2008- inversione del-
l'onere della prova in caso di assenza di motivazione ) .
Nella fattispecie nessun elemento è presente che possa dimostrare il dolo del percipiente.
In giurisprudenza si è concordi sulla irripetibilità delle somme in ragione dell'applicazione del principio della buona fede, nonché , dell'assenza di dolo e della contemporanea sussistenza di una situazione idonea ad ingenerare l'affidamento incolpevole del percipiente ( al riguardo si veda sent.
Corte D'Appello di Milano Sez. Lavoro n. 320/2014 ; Cass. sez. Lav. Sent. 1987 del 03.02.2004;
sent. Cass. Sez. Lav. N. 19762 del 17.07.2008; Cass. civ. Ord. n. 12608 del 2020).
Nessun elemento in giudizio prova la malafede o il dolo del percipiente , odierno ricorrente .
Alla luce del possesso documentato dei requisiti per ricevere la Naspi e alla luce dei principi ela-
borati dalla giurisprudenza intervenuta sul punto , considerata la genericità della contestazione dell'indebito ed il mancato riscontro da parte dell'Ente dinanzi le richieste di chiarimento , per tutte le ragioni richiamate , il ricorso deve trovare accoglimento .
I provvedimenti impugnati di contestazione di indebito sono illegittimi, privi di congrua motiva-
zione e vanno annullati.
Va altresì disposta la sospensione delle trattenute operate sulla pensione di vecchiaia del ricorrente con restituzione delle trattenute già operate.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico dell'Ente contumace, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10030/2024 R.G. L. promossa da , disattesa ogni contraria Parte_1
istanza , eccezione , così provvede :
Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
Accoglie il ricorso ed annulla i provvedimenti emessi da recanti data 10/05/2023 e CP_1
12/06/2024 di contestazione di indebito, per le ragioni di cui in motivazione;
CP_ Dichiara l'illegittimità delle trattenute operate da sulla pensione di vecchiaia del ricorrente n. 001-210010115313 cat. VO aventi causale i provvedimenti di recupero indebito annullato;
Dispone la restituzione delle trattenute illegittime operate sulla pensione sopra specificata a decorrere dalla data di effettivo incasso sino alla concorrenza della somma di euro 7.515,11, con interessi legali e rivalutazione Istat;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso al 15% , iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv. Greco Ignazio dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Catania 30/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo