TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1822/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SO IA e dell'avv. RIGAMONTI SIMONE
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note depositate per l'udienza dell'1 luglio 2025.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.5.2024 la adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo la modifica Parte_1
del decreto del 20.5.2017 con il quale il Tribunale di Busto Arsizio, recependo le congiunte richieste delle parti, prevedeva l'affido condiviso della figlia , nata il [...] dal rapporto con il Per_1
resistente, e disponeva che il padre avrebbe tenuto con sé la bambina a weekend alternati, nonché il martedì nelle settimane in cui la piccola avrebbe trascorso con lui il fine settimana, e sia il martedì
(comprensivo di pernottamento) che il venerdì nelle settimane in cui avrebbe passato il fine Per_1
settimana con la madre.
Venivano previsti a carico del padre un assegno mensile di € 400, oltre rivalutazione annua, e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente domandava l'affido super esclusivo deducendo che il padre della minore da aprile 2023 si rendeva irreperibile e aveva omesso di pagare il contributo. Peraltro, anche per gli anni precedenti, non aveva corrisposto regolarmente l'assegno per il mantenimento della minore, accumulando un debito di
Euro 17.300,00 all'instaurazione del giudizio, così come non era stato regolare nella frequentazione della figlia.
La ricorrente chiedeva, inoltre, che venisse disposto che il signor , in caso di sua Controparte_1
richiesta, incontrasse la figlia in spazio protetto e sotto la supervisione dei servizi sociali. Per_1
Per il resto, domandava la conferma di quanto previsto nel precedente decreto.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Alla prima udienza il GD disponeva l'affido super esclusivo di alla madre. Per_1
A marzo 2025 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice estensore.
Ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente siano fondate.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre, con collocamento di Per_1 presso quest'ultima.
Il padre, infatti, risulta di fatto irreperibile. Il non solo non si costituiva nel presente CP_1
giudizio, ma scompariva dalla vita della minore ad aprile 2023, come confermato anche da ai Per_1
SS. Questi ultimi compivano vari tentativi per entrare in contatto con il , tutti caduti nel CP_1
vuoto.
Si rileva che detta decisione risulta volontaria. A luglio 2023, infatti, i legali della madre inviavano al padre una raccomandata e questa veniva ritirata.
Si impone, quindi, una modifica del regime di affido in quanto l'irreperibilità del padre non consente una tempestiva assunzione delle determinazioni necessarie nell'interesse e per la crescita della minore.
pagina 2 di 4 A titolo esemplificativo, la era obbligata a depositare ricorso davanti al GT per il rinnovo Parte_1 della carta d'identità di (doc. 5). Per_1
Inoltre il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Il padre non sta provvedendo né sotto il profilo materiale (ha cessato di pagare l'assegno per la minore) né morale.
Detta condotta ha peraltro avuto gravi ripercussioni sul benessere psicofisico di . Quest'ultima Per_1
ha riferito ai SS, in modo consapevole, di avere degli attacchi di ansia/rabbia legati a momenti in cui avvertirebbe la mancanza del padre. Durante il colloquio la minore ha chiesto più volte alle operatrici di poter cercare il padre, riferendo un forte desiderio di poterlo incontrare (relazione di dicembre 2024).
Tale malessere, causalmente riconducibile alla condotta paterna, trova conferma anche nella relazione della psicologa di (doc. 7). Per_1
Dalla relazione dei SS, poi, emerge che la madre è in grado di provvedere alla minore ed alle sue esigenze, tanto da essersi prontamente attivata per cercare di affrontare il malessere della minore, rivolgendosi ad una psicologa privata prima dell'intervento dei Servizi Sociali.
Pertanto, la domanda di affido super-esclusivo deve essere accolta.
Si precisa che non si procedeva all'audizione di in quanto ultronea. Essendo il padre Per_1 letteralmente scomparso, infatti, non vi sono alternative all'affido super esclusivo e al collocamento presso la madre.
Quanto alla regolamentazione del rapporto padre/figlia si dispone che, qualora il padre voglia intraprendere un percorso di riavvicinamento con la figlia, ciò avvenga almeno inizialmente in SN, alla presenza di un operatore, valutando la possibilità di ampliare e liberalizzare tali incontri qualora ce ne fossero le condizioni o di interromperli se lesivi per il benessere di . Per_1
Qualora ci fossero le condizioni affinché riagganci i rapporti con il padre, il Servizio, in Per_1
sinergia con la madre, preparerà la minore e monitorerà il suo stato di benessere, adeguando i tempi e le modalità di incontro.
Si precisa che detto mandato all'ente non comporta alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre.
Devono, infine, essere confermate le condizioni economiche previste nel decreto del 2017, come richiesto dalla ricorrente, non essendo emerse circostanze che ne impongano una modifica e considerata l'introduzione dell'AUU che deve essere percepito dalla madre in forza dell'affido super esclusivo.
pagina 3 di 4 In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dispone l'affido super - esclusivo di , alla madre con collocamento presso la Persona_2
medesima;
2) dispone che i rapporti padre/figlia siano regolati dai Servizi Sociali di Cerro Maggiore come in parte motiva;
3) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre;
4) conferma le statuizioni economiche contenute nel decreto depositato il 20 maggio 2017 dal
Tribunale di Busto Arsizio;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 5.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per compensi ed in € 27,00 per spese.
Dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Cerro Maggiore
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1822/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SO IA e dell'avv. RIGAMONTI SIMONE
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note depositate per l'udienza dell'1 luglio 2025.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.5.2024 la adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo la modifica Parte_1
del decreto del 20.5.2017 con il quale il Tribunale di Busto Arsizio, recependo le congiunte richieste delle parti, prevedeva l'affido condiviso della figlia , nata il [...] dal rapporto con il Per_1
resistente, e disponeva che il padre avrebbe tenuto con sé la bambina a weekend alternati, nonché il martedì nelle settimane in cui la piccola avrebbe trascorso con lui il fine settimana, e sia il martedì
(comprensivo di pernottamento) che il venerdì nelle settimane in cui avrebbe passato il fine Per_1
settimana con la madre.
Venivano previsti a carico del padre un assegno mensile di € 400, oltre rivalutazione annua, e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente domandava l'affido super esclusivo deducendo che il padre della minore da aprile 2023 si rendeva irreperibile e aveva omesso di pagare il contributo. Peraltro, anche per gli anni precedenti, non aveva corrisposto regolarmente l'assegno per il mantenimento della minore, accumulando un debito di
Euro 17.300,00 all'instaurazione del giudizio, così come non era stato regolare nella frequentazione della figlia.
La ricorrente chiedeva, inoltre, che venisse disposto che il signor , in caso di sua Controparte_1
richiesta, incontrasse la figlia in spazio protetto e sotto la supervisione dei servizi sociali. Per_1
Per il resto, domandava la conferma di quanto previsto nel precedente decreto.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Alla prima udienza il GD disponeva l'affido super esclusivo di alla madre. Per_1
A marzo 2025 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice estensore.
Ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente siano fondate.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre, con collocamento di Per_1 presso quest'ultima.
Il padre, infatti, risulta di fatto irreperibile. Il non solo non si costituiva nel presente CP_1
giudizio, ma scompariva dalla vita della minore ad aprile 2023, come confermato anche da ai Per_1
SS. Questi ultimi compivano vari tentativi per entrare in contatto con il , tutti caduti nel CP_1
vuoto.
Si rileva che detta decisione risulta volontaria. A luglio 2023, infatti, i legali della madre inviavano al padre una raccomandata e questa veniva ritirata.
Si impone, quindi, una modifica del regime di affido in quanto l'irreperibilità del padre non consente una tempestiva assunzione delle determinazioni necessarie nell'interesse e per la crescita della minore.
pagina 2 di 4 A titolo esemplificativo, la era obbligata a depositare ricorso davanti al GT per il rinnovo Parte_1 della carta d'identità di (doc. 5). Per_1
Inoltre il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Il padre non sta provvedendo né sotto il profilo materiale (ha cessato di pagare l'assegno per la minore) né morale.
Detta condotta ha peraltro avuto gravi ripercussioni sul benessere psicofisico di . Quest'ultima Per_1
ha riferito ai SS, in modo consapevole, di avere degli attacchi di ansia/rabbia legati a momenti in cui avvertirebbe la mancanza del padre. Durante il colloquio la minore ha chiesto più volte alle operatrici di poter cercare il padre, riferendo un forte desiderio di poterlo incontrare (relazione di dicembre 2024).
Tale malessere, causalmente riconducibile alla condotta paterna, trova conferma anche nella relazione della psicologa di (doc. 7). Per_1
Dalla relazione dei SS, poi, emerge che la madre è in grado di provvedere alla minore ed alle sue esigenze, tanto da essersi prontamente attivata per cercare di affrontare il malessere della minore, rivolgendosi ad una psicologa privata prima dell'intervento dei Servizi Sociali.
Pertanto, la domanda di affido super-esclusivo deve essere accolta.
Si precisa che non si procedeva all'audizione di in quanto ultronea. Essendo il padre Per_1 letteralmente scomparso, infatti, non vi sono alternative all'affido super esclusivo e al collocamento presso la madre.
Quanto alla regolamentazione del rapporto padre/figlia si dispone che, qualora il padre voglia intraprendere un percorso di riavvicinamento con la figlia, ciò avvenga almeno inizialmente in SN, alla presenza di un operatore, valutando la possibilità di ampliare e liberalizzare tali incontri qualora ce ne fossero le condizioni o di interromperli se lesivi per il benessere di . Per_1
Qualora ci fossero le condizioni affinché riagganci i rapporti con il padre, il Servizio, in Per_1
sinergia con la madre, preparerà la minore e monitorerà il suo stato di benessere, adeguando i tempi e le modalità di incontro.
Si precisa che detto mandato all'ente non comporta alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre.
Devono, infine, essere confermate le condizioni economiche previste nel decreto del 2017, come richiesto dalla ricorrente, non essendo emerse circostanze che ne impongano una modifica e considerata l'introduzione dell'AUU che deve essere percepito dalla madre in forza dell'affido super esclusivo.
pagina 3 di 4 In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dispone l'affido super - esclusivo di , alla madre con collocamento presso la Persona_2
medesima;
2) dispone che i rapporti padre/figlia siano regolati dai Servizi Sociali di Cerro Maggiore come in parte motiva;
3) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre;
4) conferma le statuizioni economiche contenute nel decreto depositato il 20 maggio 2017 dal
Tribunale di Busto Arsizio;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 5.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per compensi ed in € 27,00 per spese.
Dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Cerro Maggiore
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4